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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/12/2025, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
Il giudice TR RA TO, nella causa iscritta al numero 6076 del ruolo generale dell'anno
2024 promossa da (Avv. Giuseppe Natale e Avv. Antonio Nappa) contro Parte_1 [...]
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante, avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 15 ottobre 2024, parte ricorrente ha convenuto in giudizio
, chiedendo al Controparte_1 giudice l'accertamento del proprio diritto, per gli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025, ad ottenere la cd.
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e la condanna dell'Amministrazione convenuta ad erogare l'importo complessivo pari ad € 1.000,00, mediante rilascio della Carta.
1.1. La parte convenuta non si è costituita in giudizio e all'udienza del 7 ottobre 2025, su istanza di parte, il giudice ha assegnato alla lavoratrice un termine per il rinnovo della notifica.
2. All'udienza odierna parte ricorrente è comparsa, avendo provveduto al rinnovo della notifica tardivamente, solo l'8 dicembre 2025, e la parte convenuta non si è costituita in giudizio.
3. Deve pertanto essere esaminata la procedibilità del ricorso.
3.1. L'art. 291 c.p.c. prevede che “Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza 2.
Se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 171-bis, secondo comma, il giudice provvede a norma dell'articolo 171, ultimo comma 3. Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo”.
3.1.1. In proposito, occorre ricordare che il giudice, nell'ipotesi di nullità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, deve, in difetto di spontanea costituzione del resistente (la quale avrebbe effetto sanante del vizio), assegnare al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica (Cass. 9 giugno 2020 n. 10950).
Inoltre, il termine assegnato dal giudice per la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo (in caso di notifica nulla o inesistente) è perentorio, secondo l'espressa disciplina al riguardo dell'art. 291 cod. proc. civ. - da ritenersi applicabile anche se in detto rito la pendenza del giudizio è determinata dal deposito dell'atto -, con la conseguenza che il suo mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio, a norma dell'art. 307, terzo comma (Cass. 10 aprile 2000, n.
4529); inoltre, la mancata rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'articolo 291 del c.p.c. per un vizio della notifica implicante la nullità della stessa, ovvero la rinnovazione effettuata tempestivamente ma con modalità tali da comportarne la nullità, determinano, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia a oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, restando esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine stante la sua perentorietà e la conseguente improrogabilità di quello già concesso e non rinnovabile (Cass. 11 novembre 2003, n.
16924).
3.2. Nel presente processo il giudice ha assegnato al ricorrente, all'udienza del 7 ottobre
2025, un termine, da considerarsi perentorio ex art. 291 ultimo c.p.c., per il rinnovo della notifica, che la ricorrente non ha rispettato.
3.3. Dal mancato rispetto del termine perentorio consegue allora che il processo deve essere dichiarato improcedibile e il giudizio estinto.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il processo.
Velletri, 9 dicembre 2025
Il giudice
TR RA TO