TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/11/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1303/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
▪ dott. Fabio LUONGO Presidente
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1303/2025 promossa con ricorso ex art. 473-bis.12 cod. proc. civ. depositato il 19.5.2025
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. dom. Natascia Marzinotto, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente-
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con l'avv. Controparte_1 C.F._2 dom. Paolo Viola, giusta procura allegata al ricorso;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine
- intervenuto -
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi.
pagina 1 di 4 Causa rimessa in decisione al Collegio all'udienza del 7.10.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
Voglia codesto Ill.mo Tribunale, accertata l'impossibilità di riconciliazione, pronunciare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
, autorizzando gli stessi a vivere separati, con facoltà Parte_1 di fissare ovunque ritengano la propria residenza e con l'obbligo del mutuo rispetto;
ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tavagnacco di annotare l'emananda sentenza di separazione personale dei coniugi a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 2024, Parte 2, serie C, numero
18; nulla per assegni tra i coniugi in quanto economicamente indipendenti;
spese e competenze di causa interamente rifuse;
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE
Voglia codesto Ill.mo Tribunale, accertata l'impossibilità di riconciliazione, pronunciare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
, autorizzando gli stessi a vivere separati, con facoltà Parte_1 di fissare ovunque ritengano la propria residenza e con l'obbligo del mutuo rispetto;
ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tavagnacco di annotare l'emananda sentenza di separazione personale dei coniugi a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 2024, Parte 2, serie C, numero
18; nulla per assegni tra i coniugi in quanto economicamente indipendenti;
spese e competenze di causa interamente rifuse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso in epigrafe, ha evocato Parte_1 in giudizio la coniuge , con la quale aveva Controparte_1 contratto matrimonio civile in Comune di AR a CUBA in data pagina 2 di 4 16.10.2023, optando per il regime della separazione dei beni (atto iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Tavagnacco all'anno
2024, parte II, serie C, numero 18), per sentir pronunciare la sua separazione personale con le conseguenti statuizioni.
Ha infatti dedotto, il ricorrente: a) che dall'unione non erano nati figli;
b) che entrambi i coniugi avevano avuto figli da precedenti matrimoni, allo stato attuale tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti;
c) che la resistente aveva trascurato il coniuge e le sue precarie condizioni di salute, soprattutto a seguito dell'arrivo in ITALIA del figlio della stessa;
d) e, che a causa delle incompatibilità caratteriali, incomprensioni e contrasti, non vi era più una comunione affettiva e materiale.
Ritualmente costituitasi, , nel negare di Controparte_1 aver ella in alcun modo trascurato il marito, al quale, anzi, aveva fornito ogni forma di assistenza morale e materiale, nulla ha comunque opposto in ordine alla richiesta di separazione, alle condizioni indicate dal ricorrente.
Su questi presupposti, essendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, la stessa è stata conseguentemente rimessa al Collegio per la sua definizione.
Così riassunti, in estrema sintesi, i termini della vicenda al vaglio, va quindi effettivamente dichiarata, nell'ordine, la separazione tra
[...]
ed , essendosi appurato Parte_1 Controparte_1
l'irreversibile venir meno della comunione spirituale e materiale dei succitati coniugi, anche in considerazione del fatto che, a partire da marzo 2025, la resistente risiede stabilmente a Cerea (VR) ove lavora come assistente domiciliare in regime di convivenza. In tema di separazione tra coniugi, del resto, si è da tempo affermato che “… la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e
pagina 3 di 4 distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, …, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.”
(v., così, Cass civ. - Sez. 1, Sentenza n. 1164 del 21/01/2014).
Nulla andrà comunque disposto, in difetto di domanda, a titolo di mantenimento, essendosi i coniugi dichiarati economicamente indipendenti.
Le spese di lite trovano integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo tra le parti, così provvede:
▪ DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
[...]
e , uniti in matrimonio civile Parte_1 Controparte_1 il 16.10.2023 a AR (CUBA);
▪ ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TAVAGNACCO
(UD) di procedere all'annotazione della presente sentenza (matrimonio trascritto nel Registro dei Matrimoni del predetto Comune nell'anno
2024, Parte 2^, serie C, n. 18);
▪ NULLA a titolo di mantenimento per i coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
▪ COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025
IL PRESIDENTE
dott. Fabio LUONGO
pagina 4 di 4