Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 12/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.g.n. 1664/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maura Manzi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1664 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione il 16.08.24 vertente
TRA
C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
, C.F. e C.F. ,
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 elettivamente domiciliati in L'Aquila, Via Paganica n. 66, presso lo Studio dell'avv. Alberto
Villante che li rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORI
C.F. , in proprio e quale rappresentante legale Parte_6 C.F._6 dell' , P.IVA , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati Raffaelino Tolli e Giovanni Tolli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in
Avezzano, Via Roma n. 147
CONVENUTA
con sede in Via XX Settembre n. 22, L'Aquila, C.F. Controparte_2
in persona dell'Amministratore Geom. C.F. P.IVA_2 Controparte_3
, rappresentato e difeso dall'Avv. Rodolfo Ludovici giusta procura in C.F._7
calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato in L'Aquila, via Vico
Picenze n. 25
CONVENUTO
1
C.F. in persona del suo Procuratore ad negotia, Dott. Controparte_4 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in L'Aquila, Viale Giovanni XXIII n. Persona_1
15, presso lo studio degli Avvocati Aleandro UI, Gregorio UI ed NG UI che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice:
“Voglia l'ecc.mo Tribunale:
- accertare l'intervenuta diminuzione di valore dei locali di proprietà siti al piano terra dell'edificio per le cause ed i motivi esposti in premessa;
CP_5
- condannare, in solido, i convenuti al risarcimento dei danni patiti –o, solo il , al CP_2 pagamento dell'indennità come illustrata- nell'ammontare di € 183.278,80 o differente somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, anche con quantificazione equitativa ex art. 1226 c.c.; con aggiunta, all'importo risultante, degli interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali (15%) ad IVA
e CPA, come per legge.”. conclusioni per parte convenuta Ing. : Parte_6
“Voglia il Tribunale, contrariis reiectis: In via preliminare, preso atto della dichiarazione della convenuta, di voler chiamare in causa la propria Compagnia assicuratrice, disporre, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo Società di assicurazioni
[...]
con sede legale in Bologna, Via Stalingrado 45, in persona del legale Controparte_6 rappre-sentante pro tempore, nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c.;
Nel merito, rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo chiamato, con sede legale in Bologna, Via Controparte_6
Stalingrado 45, in persona del l. r. pro tempo-re, tenuto a manlevare e tenere indenne la convenuta da ogni responsabilità e da ogni pretesa, e, per l'effetto, condannarlo al pagamento,
o al rimborso, di qualunque somma comunque dovuta dalla convenuta stessa;
Con vittoria di spese e competenze di causa.”.
conclusioni per convenuto : CP_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza: In via pregiudiziale di rito
1) previo accertamento della genericità della domanda dichiarala inammissibile;
2 2) in via subordinata, previo accertamento della carenza di legittimazione passiva dell'Amministratore condominiale e della carenza del giusto contraddittorio, dichiararla improcedibile.
Nel merito 1) previo accertamento dell'integrale infondatezza, in fatto e in diritto, delle pretese rivendicate dagli attori nei confronti del , accertare che nulla è dovuto tra le parti;
CP_2
2) in ogni caso si chiede di accertare che solo i professionisti che hanno redatto il progetto di ricostruzione e seguito i lavori di ricostruzione sono responsabili dei fatti per cui è causa, e, quindi, obbligati a manlevare e tenere integralmente indenne il da qualsivoglia CP_2 pretesa pecuniaria avanzata dagli attori e, conseguentemente, condannarli a qualsivoglia pagamento o esborso connesso all'inadempimento oggetto di causa, anche riconoscendo l'eventuale diritto del ad agire in regresso verso i detti professionisti per quanto CP_2 fosse in ogni caso tenuto a corrispondere agli attori per i fatti di cui è causa;
3) condannare gli attori al rimborso delle spese legali.
conclusioni per terza chiamata:
Voglia l'On.Le Tribunale di L'Aquila:
- preliminarmente: dichiarare l'inoperatività della polizza R.C.T. stipulata limitatamente al l'indennizzo dei danni da riduzione del valore commerciale, come da previsione ex art.
3.4 delle C.G.A.; dichiarare l'operatività di scoperto del 20% con minimo non indennizzabile di
€ 5.000,00;
- nel merito: rigettare la domanda attrice in quanto infondata e non provata;
- in subordine: rideterminare il quantum dovuto alla luce delle eccezioni svolte.
Con vittoria di spese.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 20.10.2021 gli attori, in qualità di proprietari dei locali commerciali posti al piano terra dell'immobile sito in L'Aquila, Via XX Settembre n. 22, distinti in NCEU di detto comune al Fg. 96 p.lla 813 sub 4 e sub 5 ed, all'attualità, al Fg. 96 p.lla 881 sub 14, convenivano dinanzi all'intestato Tribunale in proprio ed in qualità di Parte_6
rappresentante dell' (di seguito, brevemente, solo Controparte_7
l' ), nonché il (di seguito, il Controparte_1 Controparte_2
”), in persona del suo amministratore, al fine di ottenere il risarcimento dei danni CP_2
derivanti dalla perdita di valore subita dagli immobili di loro proprietà in conseguenza dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'intero condominio.
Nello specifico, gli attori deducevano che:
- il aveva conferito all' l'incarico di progettazione e CP_2 Controparte_1 direzione dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'intero edificio, gravemente danneggiato dal sisma del 2009 e l'amministratore aveva sottoscritto la relativa convenzione in data
12.01.2015;
3 - all'assemblea condominiale del 18.4.2016 i condomini, avevano esaminato ed approvato il progetto dei lavori di ricostruzione del fabbricato, che era stato illustrato i progettisti presenti, Parte_6
e In tale progetto, i locali commerciali al piano terra, di proprietà degli odierni Parte_7
attori, risultavano comodamente accessibili tramite ingressi complanari ai marciapiedi, senza gradini o dislivelli e presentavano vetrine di grandi dimensioni, in linea con l'assetto dell'edificio antecedente al sisma;
- alla successiva assemblea del 23.09.2019, l'ing. aveva sottoposto ai condomini il Parte_6
progetto di variante in corso d'opera al progetto iniziale e questa era stato approvato a maggioranza dei presenti, tra cui anche l'attore Secondo quanto riferito Parte_1 all'assemblea, la variante “riportava tutte le piccole modifiche richieste dai condomini nelle rispettive proprietà rispetto al progetto precedentemente autorizzato dall'amministrazione comunale”;
- tuttavia, solo appena prima della riconsegna del cantiere, nel gennaio del 2020, gli attori avevano scoperto che le varianti in corso d'opera approvate dall'assemblea, lungi dal comportare piccole modifiche, riguardavano invece proprio i locali commerciali di loro proprietà, le cui le vetrine erano state ridotte per numero e ampiezza;
inoltre, gli accessi presentavano dislivelli e gradini;
- i progettisti si erano resi responsabili nei loro confronti della violazione del dovere di informazione derivante dall'art. 1375 c.c., nonché per l'inadempimento del contratto di prestazione d'opera, avendo gli stessi progettato e realizzato i locali commerciali di proprietà degli attori senza prevedere l'eliminazione delle barriere architettoniche agli ingressi d'accesso, nonostante si trattasse di accessi a locali aperti al pubblico, con violazione dell'art. 82 del D.P.R.
380/2001 e dell'art. 24 comma n. 1 della L. 104/92;
- a sua volta il era responsabile ex art. 2043 c.c. per i medesimi fatti e per la CP_2
violazione dei doversi di informazione o, alternativamente, lo stesso era tenuto al pagamento a favore degli attori dell'indennità di cui all'art. 2041 c.c., avendo comportato le scelte adottate dall'amministratore grave sacrificio delle proprietà dei singoli condomini, a vantaggio delle parti comuni e della collettività condominiale.
Concludevano con la richiesta di condanna in solido dei progettisti convenuti e del CP_2
o, in alternativa, solo di quest'ultimo al pagamento dei danni, quantificati dal consulente di parte
(cfr. doc. 9 atto di citazione) in € 143.278,80 per la diminuzione di valore degli immobili oltre €
40.000,00 per la diminuzione di appetibilità commerciale degli stessi.
4 Con comparsa del 08.01.2022, si costituivano in giudizio e l' Parte_6 CP_1
chiedendo, preliminarmente, l'autorizzazione alla chiamata in causa ex art. 269
[...]
c.p.c. della ( ) con cui l'Associazione aveva stipulato la Controparte_4 CP_6
polizza per la R.C.T. n.
1.1248.122.163794793. Nel merito, contestavano la domanda attrice rilevando la correttezza dell'opera professionale prestata, essendo la variante necessaria al fine di adeguare i locali commerciali alle prescrizioni di cui agli artt. 27 e 28 del locale regolamento edilizio vigente presso il Comune di L'Aquila. Inoltre, evidenziavano come detti interventi in variante fossero stati pienamente condivisi ed approvati sia dal che da tutti gli altri Pt_1
condomini.
Con comparsa del 13.01.2022 si costituiva anche il che, preliminarmente, eccepiva CP_2
l'improcedibilità dell'azione e il proprio difetto di legittimazione passiva. Sul punto, evidenziava che il potere rappresentativo dell'amministrazione condominiale si riferisce alle sole parti comuni ed è limitato alle attribuzioni di cui all'art. 1130 c.c.; pertanto, nel caso di specie non sussisteva alcun titolo verso il Condominio da parte degli attori, i quali avrebbero al più dovuto rivolgere la domanda risarcitoria ai singoli condomini. Nel merito, contestava le pretese attoree evidenziando la correttezza del progetto di ricostruzione e le migliorie apportate al locale commerciale.
Autorizzata la chiamata in giudizio, con comparsa del 17.06.2022 si costituiva CP_6
rilevando preliminarmente l'inoperatività della polizza, non figurando il rischio della “perdita di valore commerciale dei locali” tra le tipologie di danno indennizzabili in base alle previsioni contrattuali pattuite. Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda, per avere i convenuti adempiuto correttamente e puntualmente all'obbligazione professionale assunta. Contestavano, altresì, il quantum del risarcimento richiesto, determinato sulla base di un erroneo valore dell'immobile ante ricostruzione.
La causa era istruita mediante le prove orali richieste dalle parti e ammesse dal giudice istruttore, nonché con l'interrogatorio formale dell'attore . Respinta la richiesta di ammissione di Pt_1
una consulenza tecnica d'ufficio formulata dagli attori, all'udienza del 18.7.2024 le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva in decisione con ordinanza resa fuori udienza il 16.8.2024, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
OSSERVA IN DIRITTO
1. Preliminare rispetto all'esame di tutte le questioni proposte è l'esame sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dal e di conseguente improcedibilità della CP_2
domanda per difetto di integrazione del contraddittorio.
5 Parte convenuta sostiene che l'amministratore di condominio può essere evocato in giudizio solo per quelle azioni che riguardano le parti comuni dell'edificio, quali risultano dall'art. 1117 c.c.
Nella fattispecie in esame, invece, l'amministratore sarebbe dunque privo di potere rappresentativo, come deriva dall'art. 1131 c.c., che limita tale potere alle attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c., per cui gli attori avrebbero dovuto evocare in giudizio i singoli condomini.
L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
In tema di condominio, spetta all'amministratore di condominio la legittimazione passiva nelle cause attinenti all'esecuzione delle delibere assembleari ex art. 1130 c.c. n. 1 e la necessità dell'autorizzazione o della ratifica assembleare per la costituzione in giudizio dell'amministratore va riferita soltanto alle cause che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1131, commi 2 e 3, c.c. (cfr. Cass. Sez. 2 Ord. n. 11200 del 28/04/2021).
Nel caso di specie, il ha deliberato l'affidamento dell'incarico di progettazione e CP_2 direzione dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio de quo all' CP_1
ed oggi viene chiamato in giudizio per rispondere dei danni che il progettista
[...]
avrebbe arrecato ad alcuni condomini in esecuzione dell'incarico deliberato. Pertanto, sussiste la legittimazione del , attenendo comunque i fatti di causa all'esecuzione di una CP_2
delibera dell'assemblea condominiale.
Di conseguenza è infondata l'eccezione di improcedibilità per essere il contraddittorio regolarmente instaurato nei confronti del soggetto effettivamente legittimato.
2. Venendo al merito della controversia, la domanda proposta nei confronti della e Parte_6 dell' è infondata e, pertanto, va respinta per le ragioni di seguito Controparte_1
esplicitate. Parimenti infondate sono le domande rivolte al CP_2
Deve in primo luogo osservarsi, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che gli attori innanzitutto lamentano nei confronti dei progettisti la violazione del dovere di informazione ai sensi dell'art. 1375 c.c. In sede di memorie ex art. 183 c.p.c., deducono la violazione dell'art. 82 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 24 comma n. 1 della L. 104/92.
Ciò posto e venendo all'esame dell'art. 1375 c.c. si osserva che l'obbligo di buona fede oggettiva, sancito dalla norma in esame, costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, che, nell'ambito contrattuale, implica un obbligo di reciproca lealtà di condotta che deve presiedere sia all'esecuzione del contratto che alla sua formazione ed interpretazione, accompagnandolo, in definitiva, in ogni sua fase, e costituisce criterio di valutazione del comportamento tenuto dalle parti nell'adempimento, in quanto queste
6 sono tenute ad una serie di doveri di collaborazione tra cui anche l'obbligo di informare circa ogni questione che sia rilevante per la controparte.
Non v'è dubbio che il dovere di informazione si estenda alle prestazioni eseguite in virtù di incarichi di prestazione d'opera intellettuale, nel cui ambito va inquadrata la posizione dei progettisti (artt. 2222-2238 c.c.). Il professionista deve comportarsi secondo le comuni regole di correttezza e di diligenza, con la conseguenza che al rapporto scaturente dal contratto di prestazione d'opera intellettuale debbono essere applicate, in linea generale le norme che determinano le conseguenze dell'inadempimento (art. 1218 c.c.) e che consentono di operare la definizione di inadempimento nel quadro della attuazione del rapporto. La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire, inoltre, per il caso di contratto d'opera avente ad oggetto la redazione di un progetto edilizio, che il progettista deve assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica (cfr. Cass. n. 8014/2012) e che la prestazione deve includere anche una puntuale, chiara ed esaustiva informazione su tutti gli adempimenti richiesti per il buon esito della pratica nonché tutte le informazioni necessarie anche al fine di valutare i rischi insiti nell' iniziativa, le norme cogenti ed i limiti di legge regolanti l'impresa economica affidata (cfr. Cass.
n. 8312/2011).
Sempre in punto di diritto, va osservato pure che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale, il creditore che agisce per il risarcimento del danno è tenuto a provare il rapporto obbligatorio, ad allegare l' inadempimento o l' inesatto adempimento di una prestazione dovuta dal debitore, nonché il danno subito ed il nesso causale fra tale danno e l' inadempimento, o l' inesatto adempimento, del debitore, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto, ovvero che l' inadempimento non è dipeso da propria colpa (cfr., Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, Cass.
n.205/2007, Cass. n. 2720/2009, Cass. n.19220/2013; Cass. n.27855/2013; Cass.
n.10702/2014).
3. Orbene, venendo all'esame del caso di specie, dall'analisi della documentazione versata in atti emerge che l'attore ha partecipato ad ogni assemblea indetta per la disamina e Pt_1
l'approvazione del progetto e delle sue varianti, mentre gli altri attori risultano essere stati sempre assenti.
Nello specifico risulta documentato (cfr. doc. memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n.2 Scarcella) che l'attore sia stato presente: Pt_1
- all'assemblea condominiale del 18.4.2016 durante la quale venne approvato il progetto con i relativi elaborati planimetrici;
7 - all'assemblea condominiale del 9.10.2017, durante la quale venne esaminata ed approvata una prima variante con specifica accettazione per sottoscrizione da parte di della Parte_1
planimetria riguardante i locali di proprietà di parte attrice;
- all'assemblea condominiale del 23.9.2019, durante la quale si diede atto che la progettista ha relazionato sui grafici recanti la variante in corso d'opera e questa venne approvata.
Dalla disamina degli elaborati prodotti, ed in particolare dalla planimetria sottoscritta dall'attore già all'assemblea del 09.10.2017, risulta confermata l'argomentazione di parte Pt_1
convenuta secondo la quale il progetto e le sue varianti hanno eliminato i gradini interni al locale commerciale di parte attrice realizzando un piano di calpestio uniforme senza differenza di quota, ciò ha dunque determinato l'innalzamento del gradino di accesso esterno, già previsto, peraltro, seppur di dimensioni inferiori, sin dal progetto del 2016. Tale ricostruzione è stato peraltro confermata anche dai testimoni , ascoltato all'udienza del 9.3.2023, Testimone_1 [...]
ascoltato all'udienza del 16.11.2023, e , Parte_7 Testimone_2 Testimone_3 ascoltati all'udienza del 13.7.2023, i quali hanno tutti riferito che, prima del noto sisma, il locale di parte attrice presentava dei gradini interni e che questi sono stati eliminati a seguito della ristrutturazione.
L'assunto di parte attrice relativo alla violazione del dovere di informazione, dunque, appare incompatibile con la ricostruzione delle fasi che hanno scandito la progettazione e l'esecuzione dei lavori emersa dall'istruttoria.
È provato infatti che sia il progetto sia la variante sono stati approvati dall'assemblea; in particolare con la presenza dell'odierno attore il quale ha sottoscritto le proposte Pt_1
presentate dai professionisti. Infondata è allora la domanda per il risarcimento dei danni connessi all'omessa informativa da parte dei progettisti, avendo egli non solo partecipato alle riunioni ma anche contribuito all'approvazione di quelle specifiche modifiche ai progetti che oggi annovera quale fonte di pregiudizio. Parimenti, non possono dolersi dell'omessa informativa gli altri attori che hanno optato per la mancata partecipazione alle assemblee;
è verosimile infatti che, mancando alle riunioni nelle quali le varianti venivano prospettate ai condomini e poi approvate, essi non abbiano ben compreso le singole variazioni progettuali.
In buona sostanza, sulla base degli atti di causa e delle risultanze dell'istruttoria, ritiene il
Tribunale che non siano plausibili le deduzioni degli attori riguardo l'aver appreso solo in fase di ultimazione dei lavori che i locali di proprietà avrebbero presentato un innalzamento dell'accesso esterno rispetto al piano strada. D'altronde l'eliminazione dei gradini interni, prevista sin dal primo progetto, inevitabilmente comporta l'adeguamento esterno mediante
8 innalzamento del gradino di accesso, circostanza questa che peraltro difficilmente può passare inosservata, essendo visibile già dall'esterno dell'edificio.
Sempre con riferimento all'adempimento degli obblighi di informazione progettisti, decisiva è testimonianza di il quale, ascoltato all'udienza del 9.3.2023, ha dichiarato: Testimone_4
“Ricordo l'assemblea perché, se non erro, era la prima che si svolgeva nel nuovo ufficio dei tecnici;
ricordo che, come in altre circostanze, i tecnici ci mostrarono i grafici… preciso che le assemblee sono state convocate in misura esagerata, mi sembra una ventina, ed io stesso mi sono lamentato con i tecnici perché portavano a conoscenza dell'assemblea ogni piccolo particolare, anche minimale…”. Tali dichiarazioni, che il Tribunale ritiene attendibili anche perché più dettagliate e accuratamente circostanziata rispetto a quelle rese da altri testimoni, corroborano la tesi di parte convenuta secondo cui senz'altro gli attori avevano – o, perlomeno, avrebbero dovuto avere – piena consapevolezza dei lavori che erano in corso di realizzazione.
Fermo quanto precede, deve in ogni caso osservarsi che, anche qualora fosse provata l'omessa informativa da parte dei professionisti, non risultano provati gli ulteriori elementi richiesti dalla fattispecie per la configurazione del diritto al risarcimento. Resta, infatti, non dimostrato il danno effettivamente patito da parte attrice così come il nesso di causalità esistente tra la condotta imputata ai convenuti e l'eventuale danno concretamente sofferto. Le doglianze relative al venir in essere di un accesso esterno, più alto rispetto al piano strada, e la riduzione per ampiezza e numero delle vetrine restano generiche, anche all'esito dell'istruttoria, e non si comprende quali ne siano gli effetti concreti in termini di pregiudizio.
Ed infatti, quanto alla creazione di un dislivello rispetto al piano strada, non risulta che questo abbia effettivamente prodotto un pregiudizio in danno degli attori in termini di agibilità del locale commerciale o di destinazione d'uso dello stesso, deduzioni queste che restano sfornite di adeguato supporto probatorio.
Per contro, risulta allegato dai convenuti e non contestato che il progetto comprensivo di tutte le varianti sia stato regolarmente approvato dai competenti organi amministrativi e che i locali commerciali di parte attrice rispondano oggi, mediante l'eliminazione dei gradini interni, al vigente regolamento edilizio del Comune di L'Aquila (cfr. doc. memoria ex art. 183 VI comma
c.p.c. n. 3 Scarcella). Sul punto, colgono maggiormente nel segno le argomentazioni concordi di tutti i convenuti secondo le quali, a seguito, della ristrutturazione dell'intero condominio,
l'immobile di parte attrice abbia di fatto beneficiato di un miglioramento rispetto alla conformazione ante sisma.
9 Quanto poi alla censura relativa alla modifica della superficie complessiva delle vetrine, atteso che non risulta neanche quantificata una specifica riduzione, anche questa ulteriore doglianza resta generica e non è dato comprenderne l'incidenza in termini di danno.
Parte attrice individua suddetto danno nell'asserita influenza al ribasso del valore dei locali e nella perdita di appetibilità commerciale e rinvia ad una perizia di parte., che tuttavia nulla aggiunge in termini di prova, essendo la stessa, come è noto, una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. civ. n. 9483/2021).
Al riguardo, è opportuno osservare che il deprezzamento di immobile non costituisce una forma di danno in re ipsa, per cui non è sufficiente la mera allegazione di un disvalore teorico. Ne deriva che attrice avrebbe dovuto offrire la prova di una concreta diminuzione di valore quantomeno, anche se non esclusivamente, offrendo la prova di offerte in locazione ribassate o addirittura rifiutate e ciò anche ai fini della determinazione del quantum risarcitorio e della prova del nesso di causalità tra il danno e l'inadempimento dei convenuti.
Deve pure aggiungersi che, per contro, la terza chiamata ha osservato che il locale CP_6
commerciale di parte attrice ad oggi risulta regolarmente locato alla Conflavoro PMI L'Aquila.
Parimenti generiche e apodittiche appaiono le deduzioni circa il danno asseritamente derivante dalla violazione dell'art. 82 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 24 comma n. 1 della L. 104/92, peraltro sollevate solo in sede di prima memora ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. Nulla, infatti, è stato allegato o provato al riguardo.
Le lacune in punto di allegazione e di prova sinora evidenziate appaiono, dunque, ostative al riconoscimento del danno, né avrebbe potuto farsi ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio, la quale ha la funzione di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, ma certo non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume;
tale strumento di indagine è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte richiedente tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cfr. ex multis Cass. n.
3374/2008).
Medesimo ragionamento deve essere seguito riguardo al potere di valutazione equitativa del giudice ex art. 1226 c.c., invocato da parte attrice, attenendo tale strumento alla quantificazione del danno e dunque presupponendo la sussistenza di un danno risarcibile, la cui prova difetta invece completamente nel caso in esame.
10 Ne consegue che l'azione risarcitoria è infondata per omessa prova dei suoi presupposti costitutivi.
4. Venendo ora alla disamina delle domande formulate nei confronti del come già CP_2
osservato, va detto che anche queste devono essere respinte.
Quanto alla richiesta di risarcimento ex art. 2043 c.c. questa avendo ad oggetto i medesimi fatti e le medesime doglianze avanzate nei confronti dei progettisti e già esaminate deve dichiararsi non fondata per le ragioni già evidenziate soprattutto ove si consideri che in sede di responsabilità extracontrattuale ancor più stringente è l'onere della prova in capo all'attore il quale ha l'obbligo di dimostrare oltre al fatto costitutivo, al nesso di causalità ed al danno, anche la colpa del danneggiante che costituisce, insieme, criterio di collegamento e di imputazione, strumento di individuazione del responsabile e di valutazione della sua condotta. Nel caso in esame, tuttavia, nessun elemento di colpa in capo al viene in rilievo, neppure in termini di mera CP_2
deduzione.
Quanto infine alla domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c. per aver il tratto utilità CP_2
a danno delle proprietà dei singoli, in punto di diritto va osservato innanzitutto che l'azione di indebito arricchimento è norma di chiusura avente carattere sussidiario per cui non è esercitabile laddove la parte possa fare ricorso ad altra azione tipica e presuppone che l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di altro soggetto siano provocati da un unico fatto costitutivo e siano entrambi mancanti di causa giustificatrice.
Orbene, sul punto, le allegazioni di parte attrice scontano il medesimo difetto di genericità già evidenziato per le precedenti domande per cui non risulta né dedotto né provato l'impoverimento asseritamente subito da parte attrice.
Ciò posto, è opportuno in ogni caso ricordare, come chiarito dalla Suprema Corte, che l'azione generale di arricchimento presuppone che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro avvenga in assenza di giusta causa, la quale non può essere invocata quando l'arricchimento sia conseguenza di un contratto o di altro rapporto compiutamente regolato (cfr. Cass. civ. n.
15243/2018) sicché quando risulti che essa sia la conseguenza di un contratto o di un altro rapporto non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o il diverso rapporto conservino rispetto alle parti o ai terzi la propria efficacia obbligatoria (cfr.
Cass. civ. n. 12405/20).
11 Nel caso di specie, dunque, la causa può senz'altro ravvisarsi nel contratto di prestazione d'opera professionale conferito all Parte_8 dell'intero edificio danneggiato dal sisma del 2009.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non risultando sussistenti tutti gli elementi costitutivi dell'azione promossa, la domanda attrice non può trovare accoglimento.
****
In conclusione, le domande proposte vanno tutte integralmente rigettate, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in motivazione.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, ai valori medi previsti per lo scaglione come da valore della causa.
P. Q. M.
Il Giudice unico, definitivamente pronunciando,
- rigetta le domande proposte dagli attori;
- condanna Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e alla rifusione a favore dei convenuti , in
[...] Parte_5 Parte_6 proprio ed in qualità dell' Controparte_8 [...] in persona dell'amministratore e , in persona del legale CP_2 Controparte_9
rappresentante p.t., delle spese di lite, che liquida in € 14.103,00 ciascuno, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in L'Aquila l'11 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maura Manzi
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