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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 15/01/2026, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 466/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RANIERI VINCENZO, Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4375/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17452/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
9 e pubblicata il 03/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240053707810000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 17452/9/2024 del 12.11.2024 depositata il 3.12.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del
Dpr n. 600 del 1973, recante n. 071 2024 00537078 10 000, avente ad oggetto la pretesa tributaria relativa a ritenute dichiarate e non versate operate nei confronti di lavoratori dipendenti nell'anno 2020, per l'importo di Euro 13.504,52, inclusi accessori.
La ricorrente illustrava di essere stata comproprietaria insieme con suo padre Nominativo_1 e con il ruolo di socio accomandante, della “Società_1 Sas del dott. Nominativo_1 e C.” dal 2017. Il 30.11.2020 il padre decedeva e in data 11.1.2021 era sciolta la società, pur continuando l'attività in forma di ditta individuale, avendo conseguito le necessarie autorizzazioni amministrative. Per un problema di “raccordo dei dati contabili e finanziari”, per mero errore, erano redatti due modelli 770, uno relativo alla società ed uno alla ditta individuale, e ne derivava l'evidenza del mancato versamento di ritenute pur dichiarate, che però sono state versate. Tenuto conto che l'errore in dichiarazione risultava essere sempre emendabile, aveva anche presentato dichiarazione integrativa.
Si costituiva l'Ente impositore, l'Agenzia delle Entrate, e replicava che risultavano versate delle somme dalla contribuente, ma non era stato possibile raccordarle esattamente con le ritenute da versare. Peraltro la società non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi per l'anno 2020, e neppure risultava dimostrata la presenza di alcun credito d'imposta, pur rivendicato.
I giudici di prime cure, con motivazione cui si rinvia, ritenevano infondato il ricorso, non essendovi prova del versamento delle ritenute. La contribuente invocava anche di aver proposto una dichiarazione integrativa - depositata l'11.4.2024, dopo aver ricevuto la notifica della cartella esattoriale - che produceva senza illustrarla adeguatamente, e, peraltro, non appariva immediatamente riconducibile alla vicenda per cui è causa.
Proponeva appello la contribuente, eccependo l'errato inquadramento della fattispecie e conseguente erroneità e carenza della motivazionale in relazione alle prove esibite in atti, violazione art. 2967 c.c., omesso esame elementi istruttori.
Si costituiva, con proprie controdeduzioni, la Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Nella seduta del 12 Gennaio 2026, sentito il relatore e le parti ed esaminati gli atti, riteneva di dover decidere come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per i motivi di seguito esposti.
Deve innanzitutto tenersi conto dei principi su cui si fonda la liquidazione automatica prevista dal suddetto art. 36bis del D.P.R. 600/73: secondo tale procedura viene operato un semplice confronto fra le imposte che vengono dichiarate come dovute nel modello di dichiarazione dei redditi prodotto per la singola annualità e quelle effettivamente versate dal dichiarante. Le eventuali somme che risultino non versate, rispetto a quanto inserito nella dichiarazione, vengono iscritte a ruolo e richieste direttamente con cartella di pagamento. La particolare procedura prevista dal ridetto articolo, infatti, non prevede la notifica di alcun avviso, di accertamento o liquidazione, al termine del controllo effettuato, ma solo, e solo laddove ne sussista la necessità, l'invio di una 'comunicazione di irregolarità', provvedimento che non va notificato e, proprio perciò, non può essere autonomamente impugnato. Tuttavia, proprio in funzione del fatto che l'iscrizione a ruolo della pretesa è priva della fase propedeutica della emissione di avviso, al momento della notifica della cartella
è ancora possibile per il contribuente inciso produrre all'Ufficio liquidatore la documentazione che possa essere ritenuta utile alla eliminazione, o almeno alla riduzione, dell'imposta (che non può essere indicata come 'maggiore') pretesa, prima dello scadere dei termini per l'impugnazione, così da evitare conflitti ulteriori.
Nel caso di specie, se è vero che alle banche dati dell'ufficio appellante, risultano pagate, le somme in discussione, o meglio somme di importo simile, ma inferiore, a quelle richieste con il ruolo;
è altrettanto vero che tali somme risultano pagate in nome dell'attività svolta sotto la denominazione di “Società_1
del Dr. Nominativo_1”, cessata nel 2021, per la quale non era stata prodotta alcuna dichiarazione per l'anno 2020, ed alla contabilità fiscale di tale attività esse sono abbinate;
che non è mai stato corretto o integrato il Mod. di dichiarazione 770 prodotto a nome della ridetta società.
Peraltro il globale dei versamenti non risulta dell'importo pari a quanto preteso con la cartella di pagamento, per cui non è stato possibile appurare la correlazione dello stesso con pretese ex art. 36bis, almeno per quell'anno a quel nominativo, e, d'altra parte, lo sviluppo degli stessi recuperi ex 36 bis dimostra pienamente non solo l'abbinamento alla contabilità tenuta dalla società, ma che in capo a questa, in ogni caso, non si dimostra formato alcun credito d'imposta.
Contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente va rilevato che il collegio ha valutato la fattispecie sottoposta al suo esame, procedendo all'esame delle censure sollevate dalle parti processuali. Va evidenziata l'esauriente esposizione dei fatti in causa e la ricostruzione corretta e compiuta del quadro normativo di riferimento, la sentenza è immune da lacune e vizi logici consentendo, in modo chiaro, l'individuazione dell'iter logico e giuridico seguito dal collegio per giungere alla decisione enunciata nel dispositivo.
Le determinazioni del giudice di primo grado sono in linea con una costante giurisprudenza di legittimità e di merito, le argomentazioni proposte dall'appellante per quanto attiene l'erroneità e infondatezza della pretesa fiscale, non appaiono idonee a disattendere l'operato dell'amministrazione finanziaria.
L'appello va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno quantificate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RANIERI VINCENZO, Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4375/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17452/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
9 e pubblicata il 03/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240053707810000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 17452/9/2024 del 12.11.2024 depositata il 3.12.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del
Dpr n. 600 del 1973, recante n. 071 2024 00537078 10 000, avente ad oggetto la pretesa tributaria relativa a ritenute dichiarate e non versate operate nei confronti di lavoratori dipendenti nell'anno 2020, per l'importo di Euro 13.504,52, inclusi accessori.
La ricorrente illustrava di essere stata comproprietaria insieme con suo padre Nominativo_1 e con il ruolo di socio accomandante, della “Società_1 Sas del dott. Nominativo_1 e C.” dal 2017. Il 30.11.2020 il padre decedeva e in data 11.1.2021 era sciolta la società, pur continuando l'attività in forma di ditta individuale, avendo conseguito le necessarie autorizzazioni amministrative. Per un problema di “raccordo dei dati contabili e finanziari”, per mero errore, erano redatti due modelli 770, uno relativo alla società ed uno alla ditta individuale, e ne derivava l'evidenza del mancato versamento di ritenute pur dichiarate, che però sono state versate. Tenuto conto che l'errore in dichiarazione risultava essere sempre emendabile, aveva anche presentato dichiarazione integrativa.
Si costituiva l'Ente impositore, l'Agenzia delle Entrate, e replicava che risultavano versate delle somme dalla contribuente, ma non era stato possibile raccordarle esattamente con le ritenute da versare. Peraltro la società non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi per l'anno 2020, e neppure risultava dimostrata la presenza di alcun credito d'imposta, pur rivendicato.
I giudici di prime cure, con motivazione cui si rinvia, ritenevano infondato il ricorso, non essendovi prova del versamento delle ritenute. La contribuente invocava anche di aver proposto una dichiarazione integrativa - depositata l'11.4.2024, dopo aver ricevuto la notifica della cartella esattoriale - che produceva senza illustrarla adeguatamente, e, peraltro, non appariva immediatamente riconducibile alla vicenda per cui è causa.
Proponeva appello la contribuente, eccependo l'errato inquadramento della fattispecie e conseguente erroneità e carenza della motivazionale in relazione alle prove esibite in atti, violazione art. 2967 c.c., omesso esame elementi istruttori.
Si costituiva, con proprie controdeduzioni, la Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Nella seduta del 12 Gennaio 2026, sentito il relatore e le parti ed esaminati gli atti, riteneva di dover decidere come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per i motivi di seguito esposti.
Deve innanzitutto tenersi conto dei principi su cui si fonda la liquidazione automatica prevista dal suddetto art. 36bis del D.P.R. 600/73: secondo tale procedura viene operato un semplice confronto fra le imposte che vengono dichiarate come dovute nel modello di dichiarazione dei redditi prodotto per la singola annualità e quelle effettivamente versate dal dichiarante. Le eventuali somme che risultino non versate, rispetto a quanto inserito nella dichiarazione, vengono iscritte a ruolo e richieste direttamente con cartella di pagamento. La particolare procedura prevista dal ridetto articolo, infatti, non prevede la notifica di alcun avviso, di accertamento o liquidazione, al termine del controllo effettuato, ma solo, e solo laddove ne sussista la necessità, l'invio di una 'comunicazione di irregolarità', provvedimento che non va notificato e, proprio perciò, non può essere autonomamente impugnato. Tuttavia, proprio in funzione del fatto che l'iscrizione a ruolo della pretesa è priva della fase propedeutica della emissione di avviso, al momento della notifica della cartella
è ancora possibile per il contribuente inciso produrre all'Ufficio liquidatore la documentazione che possa essere ritenuta utile alla eliminazione, o almeno alla riduzione, dell'imposta (che non può essere indicata come 'maggiore') pretesa, prima dello scadere dei termini per l'impugnazione, così da evitare conflitti ulteriori.
Nel caso di specie, se è vero che alle banche dati dell'ufficio appellante, risultano pagate, le somme in discussione, o meglio somme di importo simile, ma inferiore, a quelle richieste con il ruolo;
è altrettanto vero che tali somme risultano pagate in nome dell'attività svolta sotto la denominazione di “Società_1
del Dr. Nominativo_1”, cessata nel 2021, per la quale non era stata prodotta alcuna dichiarazione per l'anno 2020, ed alla contabilità fiscale di tale attività esse sono abbinate;
che non è mai stato corretto o integrato il Mod. di dichiarazione 770 prodotto a nome della ridetta società.
Peraltro il globale dei versamenti non risulta dell'importo pari a quanto preteso con la cartella di pagamento, per cui non è stato possibile appurare la correlazione dello stesso con pretese ex art. 36bis, almeno per quell'anno a quel nominativo, e, d'altra parte, lo sviluppo degli stessi recuperi ex 36 bis dimostra pienamente non solo l'abbinamento alla contabilità tenuta dalla società, ma che in capo a questa, in ogni caso, non si dimostra formato alcun credito d'imposta.
Contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente va rilevato che il collegio ha valutato la fattispecie sottoposta al suo esame, procedendo all'esame delle censure sollevate dalle parti processuali. Va evidenziata l'esauriente esposizione dei fatti in causa e la ricostruzione corretta e compiuta del quadro normativo di riferimento, la sentenza è immune da lacune e vizi logici consentendo, in modo chiaro, l'individuazione dell'iter logico e giuridico seguito dal collegio per giungere alla decisione enunciata nel dispositivo.
Le determinazioni del giudice di primo grado sono in linea con una costante giurisprudenza di legittimità e di merito, le argomentazioni proposte dall'appellante per quanto attiene l'erroneità e infondatezza della pretesa fiscale, non appaiono idonee a disattendere l'operato dell'amministrazione finanziaria.
L'appello va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno quantificate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori