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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/11/2025, n. 4839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4839 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9771/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9771/2025 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in Carlo Alberto 32 Parte_1 C.F._1
10123 Torino presso lo studio dell'avv. TOSSI MARIAGABRIELLA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Come da ricorso introduttivo
“a) Sulle disposizioni relative ai figli minori e 1) affidamento Persona_1 Persona_2
e mantenimento dei figli 1.A) affidamento A) la signora chiede disporsi l'affidamento Parte_1 condiviso delle figlie e con collocazione prevalente e residenza presso la casa Per_1 Persona_2 materna sita in Torino, via Montezemolo 20; B) la signora chiede inoltre che il giudice Parte_1 voglia disporre che il padre possa tenere con sé le figlie secondo le esigenze ed i desideri delle minori e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori;
C) in caso di disaccordo e fintantoché ciò non contrasterà con la volontà, gli impegni e le esigenze dei figli, ferma la possibilità di deroga, chiede disporre che il padre possa tenere con sé e - durante il periodo scolastico: a Per_1 Persona_2 pagina 1 di 9 fine settimana alternati dalle 18.00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica, quando le riaccompagnerà a casa della madre;
inoltre, il signor potrà tenere con sé le figlie, un giorno infrasettimanale, Pt_1 dalle ore 18.00 sino alle ore 21,00, quando le riaccompagnerà a casa della madre;
- durante il periodo estivo, mantenersi l'alternanza di cui sopra, ma il padre riaccompagnerà e Per_1 Persona_2 presso la casa della madre entro le ore 21,30. B) Durante le vacanze natalizie ed Per_1 [...]
potranno trascorrere con il padre e con la madre, ad anni alterni e salvo diverso accordo legato Per_2 alle necessità lavorative dei genitori, un anno dal 23.12 al 30.12 e un anno dal 31.12 al 6.1, e così di seguito, alternativamente;
in caso di disaccordo, gli anni pari spetteranno al padre e gli anni dispari alla madre;
C) metà delle vacanze pasquali con la madre e metà con il padre e, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta;
in caso di disaccordo, per l'anno 2026 il primo periodo ed il giorno di Pasqua staranno con la madre ed il secondo periodo ed il giorno di Pasquetta con il padre;
gli ulteriori giorni di vacanza, eventualmente stabiliti dalla scuola, andranno equamente suddivisi e ripartiti, con conseguente ampliamento dei periodi di spettanza di ciascun genitore, salvo diverso accordo tra i coniugi. D) Per le altre Festività, comandate e non, inclusi “ponti”, che i genitori potranno tenere con loro e alternativamente;
in caso di disaccordo, il primo Per_1 Persona_2 ponte/festività spetterà alla signora;
i compleanni delle figlie potranno essere festeggiati Parte_1 in famiglia alla presenza di entrambi i genitori in un luogo stabilito di comune accordo dagli stessi o, in alternativa, ad anni alterni, con ciascun genitore, facendo salva, in quest'ultimo caso, la facoltà del genitore di poter tenere con sé le figlie il giorno successivo a quello della festa, dalle ore 18,00 alle ore 21,00, se non già di propria competenza, per poterlo festeggiare. E) durante le vacanze estive Per_1
e potranno stare con il padre o con la madre per quindici giorni, anche non consecutivi, Persona_2 in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
per il resto delle vacanze estive, e potranno trascorrere un'ulteriore settimana di vacanza con ciascuno Per_1 Persona_2 dei genitori, in periodo da concordarsi entro il primo maggio. Nel corso dell'anno, inoltre, potrà essere consentito a ciascuno dei genitori di trascorrere fino a 15 giorni di vacanza con le figlie previo preavviso all'altro genitore di almeno 30 giorni. F) Entrambi i genitori saranno tenuti ad accompagnare le figlie alle attività scolastiche, ricreative e ludiche che abbiano svolgimento nel periodo temporale di propria competenza. G) In qualsiasi circostanza di pernotto fuori dalla residenza o di affidamento delle minori a soggetti terzi, i genitori siano tenuti a comunicare preventivamente e, comunque, con ampio anticipo i luoghi di soggiorno e i recapiti telefonici.
1.B) Mantenimento K) Il padre dovrà contribuire al mantenimento delle figlie - sino al raggiungimento della loro indipendenza economica - versando alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di Euro 300,00 (trecento,00), ovvero € 150,00 per ciascuna figlia, rivalutabile annualmente sulla scorta degli indici ISTAT, in modo automatico e senza necessità di ulteriore richiesta. L) Le spese mediche e farmaceutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché quelle scolastiche, sportive e ricreative sostenute per e per , Per_1 Persona_2 necessitate ovvero previamente concordate tra i genitori e successivamente documentate (sulla individuazione delle singole voci di spesa extra-assegno e delle relative modalità di rimborso si richiama il Protocollo del Tribunale di Torino siglato il 15.3.2016, che le parti dichiarano di aver letto e di voler applicare), saranno suddivise tra i genitori in ragione di una metà ciascuno e sempre sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle minori. M) per la suddivisione delle spese verrà fatto espresso richiamo a quanto previsto dal Protocollo 15.03.2016; In parziale deroga al Protocollo sopra richiamato la signora chiede che i cambi di stagione non siano ricompresi nell'assegno Parte_1 pagina 2 di 9 di mantenimento ma le relative spese, previamente concordate, vengano suddivise tra i genitori nella misura del 50%. Ciascuno dei genitori sarà comunque libero di acquistare autonomamente capi di abbigliamento per ed N) I conteggi di dare/avere verranno effettuati con Per_1 Persona_2 cadenza mensile con invio di rendiconto mensile entro il giorno 20 di ogni mese con rimborso entro 15 giorni dalla chiesta;
O) e saranno fiscalmente a carico del signor Per_1 Persona_2 CP_1
tenuto conto dello stato di disoccupazione della signora , salvo modifica
[...] Parte_1 allorquando la signora dovesse trovare una stabile occupazione. In questo ultimo caso Parte_1
ed saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno. Al Per_1 Persona_2 fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori dovranno richiedere ed a mettere a disposizione dell'atro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa. P) L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla signora . 2) Piano Parte_1 genitoriale ex art 473 bis 12 ultimo comma c.p.c. In ossequio al disposto dell'art. 437 bis 12 ultimo comma, c.p.c., al fine dell'elaborazione del piano genitoriale, la signora dichiara quanto Parte_1 segue: Premesso che - La signora nata a [...] il [...] è disoccupata Parte_1 ed attualmente in cerca di occupazione. - Il signor nato a [...] il CP_1
24.1.1966, con contratto a tempo indeterminato è dipendente della società dalla Edilerica appalti e costruzioni srl con una retribuzione media mensile di € 1700,00 con il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì ore 8 alle ore 17 - La famiglia non ha in uso autovetture - , nata a [...]
Torino, il 12.7.2008, di anni 17, frequenta il terzo anno del liceo statale “Marie Curie” di Grugliasco (TO), con i seguenti orari scolastici: dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 14. si reca a scuola Per_1
e torna a casa da scuola autonomamente utilizzando i mezzi pubblici;
- , nata a [...]
SU (Romania) il 2.8.2011, frequenta la classe terza della scuola media statale “Caduti di California” di Torino, con i seguenti orari, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, ade eccezione di un pomeriggio nel quale l'uscita è alle ore 17. si reca a scuola e torna a casa autonomamente Persona_2 utilizzando i mezzi pubblici;
Al momento ed non praticano attività extra- Per_1 Persona_2 scolastiche. viene proposto il seguente PIANO GENITORIALE per la gestione dei figli minori successivamente alla cessazione della convivenza tra i genitori: - La casa familiare di proprietà esclusiva della signora e presso cui saranno collocate le figlie minori ed Parte_1 Per_1
rimane alla medesima assegnata con gli arredi che la compongono (salvo diverso accordo Persona_2 dei coniugi). Le figlie potranno stare con il padre secondo le modalità meglio descritte al punto 1A. - Rispetto alla frequenza scolastica, le minori continueranno a gestirsi in autonomina;
b) Sui rapporti tra i coniugi - I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. - L'abitazione coniugale sita Torino, Via Montezemolo 20, di proprietà della signora è a questa assegnata, unitamente Parte_1 all'arredo, mentre il signor dovrà lasciare la casa coniugale, entro e non oltre dieci CP_1 giorni a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi, portando con sé i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà, salvo diverso accordo tra i coniugi rispetto agli arredi. - I rapporti economici tra le parti, anche pregressi, devono intendersi definiti e la signora non Parte_1 avanza per sè alcuna domanda economica nei confronti del marito.”
pagina 3 di 9 Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in ROMANIA il Parte_1 CP_1
29/08/1998.
Dal matrimonio sono nati i figli: nato a [...] il [...] Persona_3 maggiorenne ed economicamente indipendente, nata a [...] il [...] e Persona_1
nata a [...] il [...] entrambe minorenni. Persona_2
Con ricorso depositato il 13/05/2025 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile
Nel merito, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, già di sua proprietà, un determinato regime di visita paterno, e porsi a carico del sig. un assegno per contribuire dei figli nella misura CP_1 complessiva di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.- eccezion fatta per le spese cambio di stagione- e A.U al 100% in suo favore.
, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_1
All'udienza del 1.10.2025 parte ricorrente veniva sentita.
All'esito, il difensore ha richiamato le conclusioni di cui al ricorso e pertanto il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Le prospettazioni difensive delle parti, il comportamento processuale delle stesse, l'impossibilità del tentativo di conciliazione per assenza di parte convenuta, le dichiarazioni rese da parte ricorrente che ha riferito come i coniugi vivano separati di fatto ormai da tempo e che il marito, pur abitando nella casa familiare, non contribuisce al ménage, sono elementi che consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 c.c
Sulla domanda di affidamento, collocazione, calendario di visite e contributo al mantenimento
Questo Collegio ritiene di accogliere le domande formulate da parte ricorrente, osservando quanto segue.
Deve disporsi l'affidamento condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre, così come domandato, cui va assegnata la casa familiare sita in Torino via Montezemolo 20. Del resto, alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337- ter introdotto dal D.lgs 154/2013 costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo e che l'affidamento condiviso può derogarsi pagina 4 di 9 solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”, ai sensi dell'art. 337 quater;
circostanza non emerse nel caso di specie. L'assegnazione è del resto finalizzata al mantenimento dell'habitat per i figli. Ne consegue che si debba concedere al convenuto un termine congruo, pari a 30 giorni, per rilasciare la casa coniugale.
* Con riguardo al diritto di vista padre- figlie, deve condividersi la richiesta di parte ricorrente a ché gli incontri avvengano, in linea di massima, secondo il desiderio delle minori, specie prossima Per_1 alla maggiore età, e le loro esigenze, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori.
D'altra parte, la richiesta tiene conto dell'età adolescenziale della prole, rispettivamente di 17 anni e 14 anni;
eventualmente, ferma la volontà delle figlie, a decorrere dal rilascio della casa, il padre potrà tenerle con sé secondo il seguente calendario proposto dalla madre e non controverso:
- durante il periodo scolastico: a fine settimana alternati dalle 18.00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica, quando le riaccompagnerà a casa della madre;
inoltre, il signor potrà tenere con sé Pt_1 le figlie, un giorno infrasettimanale, dalle ore 18.00 sino alle ore 21,00, quando le riaccompagnerà a casa della madre;
- durante il periodo estivo, mantenersi l'alternanza di cui sopra, ma il padre riaccompagnerà
[...]
e presso la casa della madre entro le ore 21,30. Per_1 Persona_2
Durante le vacanze natalizie ed potranno trascorrere con il padre e con la Per_1 Persona_2 madre, ad anni alterni e salvo diverso accordo legato alle necessità lavorative dei genitori, un anno dal 23.12 al 30.12 e un anno dal 31.12 al 6.1, e così di seguito, alternativamente;
in caso di disaccordo, gli anni pari spetteranno al padre e gli anni dispari alla madre;
metà delle vacanze pasquali con la madre e metà con il padre e, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta;
in caso di disaccordo, per l'anno 2026 il primo periodo ed il giorno di Pasqua staranno con la madre ed il secondo periodo ed il giorno di Pasquetta con il padre;
gli ulteriori giorni di vacanza, eventualmente stabiliti dalla scuola, andranno equamente suddivisi e ripartiti, con conseguente ampliamento dei periodi di spettanza di ciascun genitore, salvo diverso accordo tra i coniugi.
Per le altre Festività, comandate e non, inclusi “ponti”, che i genitori potranno tenere con loro
[...]
e alternativamente;
in caso di disaccordo, il primo ponte/festività spetterà alla Per_1 Persona_2 signora i compleanni delle figlie potranno essere festeggiati in famiglia alla presenza Parte_1 di entrambi i genitori in un luogo stabilito di comune accordo dagli stessi o, in alternativa, ad anni alterni, con ciascun genitore, facendo salva, in quest'ultimo caso, la facoltà del genitore di poter tenere con sé le figlie il giorno successivo a quello della festa, dalle ore 18,00 alle ore 21,00, se non già di propria competenza, per poterlo festeggiare.
Durante le vacanze estive e potranno stare con il padre o con la madre per Per_1 Persona_2 quindici giorni, anche non consecutivi, in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
per il resto delle vacanze estive, e potranno trascorrere Per_1 Persona_2 un'ulteriore settimana di vacanza con ciascuno dei genitori, in periodo da concordarsi entro il primo pagina 5 di 9 maggio. Nel corso dell'anno, inoltre, potrà essere consentito a ciascuno dei genitori di trascorrere fino a 15 giorni di vacanza con le figlie previo preavviso all'altro genitore di almeno 30 giorni.
Entrambi i genitori saranno tenuti ad accompagnare le figlie alle attività scolastiche, ricreative e ludiche che abbiano svolgimento nel periodo temporale di propria competenza.
In qualsiasi circostanza di pernotto fuori dalla residenza o di affidamento delle minori a soggetti terzi, i genitori siano tenuti a comunicare preventivamente e, comunque, con ampio anticipo i luoghi di soggiorno e i recapiti telefonici.
E' il caso di precisare, infine, che i pernottamenti delle figlie potranno realizzarsi, solo allorquando il padre abbia trovato una nuova dimora, idonea ad ospitare le figlie.
*
Con riguardo al contributo al mantenimento si ritiene congrua la determinazione avanzata dalla parte ricorrente;
infatti, dalle dichiarazioni circostanziate rilasciate in udienza è emerso che parte resistente svolge attività lavorativa con un introito mensile di circa 1.700,00 euro e presumibilmente sopporterà nuove spese abitative;
invero, la ricorrente è al momento alla ricerca di una occupazione, rimarrà con le figlie nella casa coniugale già di sua proprietà ed è comunque titolare di risparmi.
Deve disporsi, pertanto, che il padre versi la somma complessiva, da ritenere congrua, di euro 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e spese straordinarie al 50%, come da Protocollo.
A tal proposito, non può trovare accoglimento la richiesta specifica tesa a derogare la regola prevista nel suddetto Protocollo, art 1, nella parte in cui si prevede che “sono ricomprese nell'assegno di mantenimento (…) l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione (…)”, stante l'assenza di accordo sul punto.
Inoltre, può trovare accoglimento la richiesta di parte ricorrente, quale beneficiaria dell'intero importo dell'assegno unico, al 100%. Come ha avuto modo di precisare la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione “(..) Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso. Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Giova al riguardo, rilevare che l'assegno in questione- che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la CP_ genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall Ne consegue che la suddetta decisione del giudice è esente da censure in quanto risponde del tutto alle citate finalità dell'assegno unico, con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole. Sotto tale ultimo profilo, il ricorrente non avrebbe, in realtà, un attuale interesse a contestare la statuizione in questione, dato il vincolo di utilizzazione della somma versata con l'assegno unico, salvo il diritto a chiederne conto, in maniera però non dissimile da ogni pagina 6 di 9 altra spesa sostenuta nell'interesse della prole, e sotto il controllo giudiziale.” (Cass. Civ. 22/2/2025 n 4672).
* Il Collegio, infine, prende atto che la sig.ra non avanza alcuna domanda di Parte_1 contenuto economico per sé, nei confronti del marito.
Sulle spese In ragione della soccombenza ex art. 91 cpc (stante l'accoglimento delle domande attoree), le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato con DM 147/2022, sono poste a carico della parte convenuta.
Le spese di giudizio sono liquidate avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000), applicati i valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della non complessità della causa e della totale assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
AFFIDA le figlie minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre possa incontrare le figlie secondo il desiderio delle minori, e tenuto conto delle loro esigenze. Ferma la volontà delle figlie, a decorrere dal rilascio della casa, potrà tenerle con sé secondo il seguente calendario:
- durante il periodo scolastico: a fine settimana alternati dalle 18.00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica, quando le riaccompagnerà a casa della madre;
inoltre, il signor potrà tenere con sé Pt_1 le figlie, un giorno infrasettimanale, dalle ore 18.00 sino alle ore 21,00, quando le riaccompagnerà a casa della madre;
- durante il periodo estivo, mantenersi l'alternanza di cui sopra, ma il padre riaccompagnerà
[...]
e presso la casa della madre entro le ore 21,30. Per_1 Persona_2
-Durante le vacanze natalizie ed potranno trascorrere con il padre e con la Per_1 Persona_2 madre, ad anni alterni e salvo diverso accordo legato alle necessità lavorative dei genitori, un anno dal 23.12 al 30.12 e un anno dal 31.12 al 6.1, e così di seguito, alternativamente;
in caso di disaccordo, gli anni pari spetteranno al padre e gli anni dispari alla madre;
-metà delle vacanze pasquali con la madre e metà con il padre e, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta;
in caso di disaccordo, per l'anno 2026 il primo periodo ed il giorno di Pasqua staranno con la madre ed il secondo periodo ed il giorno di Pasquetta con il padre;
gli ulteriori giorni di vacanza, eventualmente stabiliti dalla scuola, andranno equamente suddivisi e ripartiti, con pagina 7 di 9 conseguente ampliamento dei periodi di spettanza di ciascun genitore, salvo diverso accordo tra i coniugi.
- Per le altre Festività, comandate e non, inclusi “ponti”, che i genitori potranno tenere con loro
[...]
e alternativamente;
in caso di disaccordo, il primo ponte/festività spetterà alla Per_1 Persona_2 signora i compleanni delle figlie potranno essere festeggiati in famiglia alla presenza Parte_1 di entrambi i genitori in un luogo stabilito di comune accordo dagli stessi o, in alternativa, ad anni alterni, con ciascun genitore, facendo salva, in quest'ultimo caso, la facoltà del genitore di poter tenere con sé le figlie il giorno successivo a quello della festa, dalle ore 18,00 alle ore 21,00, se non già di propria competenza, per poterlo festeggiare.
- Durante le vacanze estive e potranno stare con il padre o con la madre per Per_1 Persona_2 quindici giorni, anche non consecutivi, in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
per il resto delle vacanze estive, e potranno trascorrere Per_1 Persona_2 un'ulteriore settimana di vacanza con ciascuno dei genitori, in periodo da concordarsi entro il primo maggio. Nel corso dell'anno, inoltre, potrà essere consentito a ciascuno dei genitori di trascorrere fino a 15 giorni di vacanza con le figlie previo preavviso all'altro genitore di almeno 30 giorni. Entrambi i genitori saranno tenuti ad accompagnare le figlie alle attività scolastiche, ricreative e ludiche che abbiano svolgimento nel periodo temporale di propria competenza.
-In qualsiasi circostanza di pernotto fuori dalla residenza o di affidamento delle minori a soggetti terzi, i genitori siano tenuti a comunicare preventivamente e, comunque, con ampio anticipo i luoghi di soggiorno e i recapiti telefonici.
I pernottamenti delle figlie potranno realizzarsi, allorquando il padre abbia trovato una nuova dimora, idonea ad ospitare le figlie.
ASSEGNA la casa coniugale alla sig.ra Parte_2
che il sig. lasci la casa coniugale nel termine di 30 giorni dalla
[...] CP_1 pubblicazione della sentenza.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie quando le ha con sé. Inoltre, si dispone che il signor corrisponda alla madre per il CP_1 mantenimento della figlia l'assegno periodico di € 300,00 da versare entro il 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”.
DISPONE che l'A.U sia interamente percepito dalla madre.
CONDANNA il convenuto al pagamento a favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in € 2.905,00, oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/10/2025
Il Presidente est. pagina 8 di 9 Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9771/2025 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in Carlo Alberto 32 Parte_1 C.F._1
10123 Torino presso lo studio dell'avv. TOSSI MARIAGABRIELLA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Come da ricorso introduttivo
“a) Sulle disposizioni relative ai figli minori e 1) affidamento Persona_1 Persona_2
e mantenimento dei figli 1.A) affidamento A) la signora chiede disporsi l'affidamento Parte_1 condiviso delle figlie e con collocazione prevalente e residenza presso la casa Per_1 Persona_2 materna sita in Torino, via Montezemolo 20; B) la signora chiede inoltre che il giudice Parte_1 voglia disporre che il padre possa tenere con sé le figlie secondo le esigenze ed i desideri delle minori e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori;
C) in caso di disaccordo e fintantoché ciò non contrasterà con la volontà, gli impegni e le esigenze dei figli, ferma la possibilità di deroga, chiede disporre che il padre possa tenere con sé e - durante il periodo scolastico: a Per_1 Persona_2 pagina 1 di 9 fine settimana alternati dalle 18.00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica, quando le riaccompagnerà a casa della madre;
inoltre, il signor potrà tenere con sé le figlie, un giorno infrasettimanale, Pt_1 dalle ore 18.00 sino alle ore 21,00, quando le riaccompagnerà a casa della madre;
- durante il periodo estivo, mantenersi l'alternanza di cui sopra, ma il padre riaccompagnerà e Per_1 Persona_2 presso la casa della madre entro le ore 21,30. B) Durante le vacanze natalizie ed Per_1 [...]
potranno trascorrere con il padre e con la madre, ad anni alterni e salvo diverso accordo legato Per_2 alle necessità lavorative dei genitori, un anno dal 23.12 al 30.12 e un anno dal 31.12 al 6.1, e così di seguito, alternativamente;
in caso di disaccordo, gli anni pari spetteranno al padre e gli anni dispari alla madre;
C) metà delle vacanze pasquali con la madre e metà con il padre e, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta;
in caso di disaccordo, per l'anno 2026 il primo periodo ed il giorno di Pasqua staranno con la madre ed il secondo periodo ed il giorno di Pasquetta con il padre;
gli ulteriori giorni di vacanza, eventualmente stabiliti dalla scuola, andranno equamente suddivisi e ripartiti, con conseguente ampliamento dei periodi di spettanza di ciascun genitore, salvo diverso accordo tra i coniugi. D) Per le altre Festività, comandate e non, inclusi “ponti”, che i genitori potranno tenere con loro e alternativamente;
in caso di disaccordo, il primo Per_1 Persona_2 ponte/festività spetterà alla signora;
i compleanni delle figlie potranno essere festeggiati Parte_1 in famiglia alla presenza di entrambi i genitori in un luogo stabilito di comune accordo dagli stessi o, in alternativa, ad anni alterni, con ciascun genitore, facendo salva, in quest'ultimo caso, la facoltà del genitore di poter tenere con sé le figlie il giorno successivo a quello della festa, dalle ore 18,00 alle ore 21,00, se non già di propria competenza, per poterlo festeggiare. E) durante le vacanze estive Per_1
e potranno stare con il padre o con la madre per quindici giorni, anche non consecutivi, Persona_2 in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
per il resto delle vacanze estive, e potranno trascorrere un'ulteriore settimana di vacanza con ciascuno Per_1 Persona_2 dei genitori, in periodo da concordarsi entro il primo maggio. Nel corso dell'anno, inoltre, potrà essere consentito a ciascuno dei genitori di trascorrere fino a 15 giorni di vacanza con le figlie previo preavviso all'altro genitore di almeno 30 giorni. F) Entrambi i genitori saranno tenuti ad accompagnare le figlie alle attività scolastiche, ricreative e ludiche che abbiano svolgimento nel periodo temporale di propria competenza. G) In qualsiasi circostanza di pernotto fuori dalla residenza o di affidamento delle minori a soggetti terzi, i genitori siano tenuti a comunicare preventivamente e, comunque, con ampio anticipo i luoghi di soggiorno e i recapiti telefonici.
1.B) Mantenimento K) Il padre dovrà contribuire al mantenimento delle figlie - sino al raggiungimento della loro indipendenza economica - versando alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di Euro 300,00 (trecento,00), ovvero € 150,00 per ciascuna figlia, rivalutabile annualmente sulla scorta degli indici ISTAT, in modo automatico e senza necessità di ulteriore richiesta. L) Le spese mediche e farmaceutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché quelle scolastiche, sportive e ricreative sostenute per e per , Per_1 Persona_2 necessitate ovvero previamente concordate tra i genitori e successivamente documentate (sulla individuazione delle singole voci di spesa extra-assegno e delle relative modalità di rimborso si richiama il Protocollo del Tribunale di Torino siglato il 15.3.2016, che le parti dichiarano di aver letto e di voler applicare), saranno suddivise tra i genitori in ragione di una metà ciascuno e sempre sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle minori. M) per la suddivisione delle spese verrà fatto espresso richiamo a quanto previsto dal Protocollo 15.03.2016; In parziale deroga al Protocollo sopra richiamato la signora chiede che i cambi di stagione non siano ricompresi nell'assegno Parte_1 pagina 2 di 9 di mantenimento ma le relative spese, previamente concordate, vengano suddivise tra i genitori nella misura del 50%. Ciascuno dei genitori sarà comunque libero di acquistare autonomamente capi di abbigliamento per ed N) I conteggi di dare/avere verranno effettuati con Per_1 Persona_2 cadenza mensile con invio di rendiconto mensile entro il giorno 20 di ogni mese con rimborso entro 15 giorni dalla chiesta;
O) e saranno fiscalmente a carico del signor Per_1 Persona_2 CP_1
tenuto conto dello stato di disoccupazione della signora , salvo modifica
[...] Parte_1 allorquando la signora dovesse trovare una stabile occupazione. In questo ultimo caso Parte_1
ed saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno. Al Per_1 Persona_2 fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori dovranno richiedere ed a mettere a disposizione dell'atro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa. P) L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla signora . 2) Piano Parte_1 genitoriale ex art 473 bis 12 ultimo comma c.p.c. In ossequio al disposto dell'art. 437 bis 12 ultimo comma, c.p.c., al fine dell'elaborazione del piano genitoriale, la signora dichiara quanto Parte_1 segue: Premesso che - La signora nata a [...] il [...] è disoccupata Parte_1 ed attualmente in cerca di occupazione. - Il signor nato a [...] il CP_1
24.1.1966, con contratto a tempo indeterminato è dipendente della società dalla Edilerica appalti e costruzioni srl con una retribuzione media mensile di € 1700,00 con il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì ore 8 alle ore 17 - La famiglia non ha in uso autovetture - , nata a [...]
Torino, il 12.7.2008, di anni 17, frequenta il terzo anno del liceo statale “Marie Curie” di Grugliasco (TO), con i seguenti orari scolastici: dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 14. si reca a scuola Per_1
e torna a casa da scuola autonomamente utilizzando i mezzi pubblici;
- , nata a [...]
SU (Romania) il 2.8.2011, frequenta la classe terza della scuola media statale “Caduti di California” di Torino, con i seguenti orari, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, ade eccezione di un pomeriggio nel quale l'uscita è alle ore 17. si reca a scuola e torna a casa autonomamente Persona_2 utilizzando i mezzi pubblici;
Al momento ed non praticano attività extra- Per_1 Persona_2 scolastiche. viene proposto il seguente PIANO GENITORIALE per la gestione dei figli minori successivamente alla cessazione della convivenza tra i genitori: - La casa familiare di proprietà esclusiva della signora e presso cui saranno collocate le figlie minori ed Parte_1 Per_1
rimane alla medesima assegnata con gli arredi che la compongono (salvo diverso accordo Persona_2 dei coniugi). Le figlie potranno stare con il padre secondo le modalità meglio descritte al punto 1A. - Rispetto alla frequenza scolastica, le minori continueranno a gestirsi in autonomina;
b) Sui rapporti tra i coniugi - I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. - L'abitazione coniugale sita Torino, Via Montezemolo 20, di proprietà della signora è a questa assegnata, unitamente Parte_1 all'arredo, mentre il signor dovrà lasciare la casa coniugale, entro e non oltre dieci CP_1 giorni a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi, portando con sé i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà, salvo diverso accordo tra i coniugi rispetto agli arredi. - I rapporti economici tra le parti, anche pregressi, devono intendersi definiti e la signora non Parte_1 avanza per sè alcuna domanda economica nei confronti del marito.”
pagina 3 di 9 Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in ROMANIA il Parte_1 CP_1
29/08/1998.
Dal matrimonio sono nati i figli: nato a [...] il [...] Persona_3 maggiorenne ed economicamente indipendente, nata a [...] il [...] e Persona_1
nata a [...] il [...] entrambe minorenni. Persona_2
Con ricorso depositato il 13/05/2025 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile
Nel merito, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, già di sua proprietà, un determinato regime di visita paterno, e porsi a carico del sig. un assegno per contribuire dei figli nella misura CP_1 complessiva di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.- eccezion fatta per le spese cambio di stagione- e A.U al 100% in suo favore.
, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_1
All'udienza del 1.10.2025 parte ricorrente veniva sentita.
All'esito, il difensore ha richiamato le conclusioni di cui al ricorso e pertanto il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Le prospettazioni difensive delle parti, il comportamento processuale delle stesse, l'impossibilità del tentativo di conciliazione per assenza di parte convenuta, le dichiarazioni rese da parte ricorrente che ha riferito come i coniugi vivano separati di fatto ormai da tempo e che il marito, pur abitando nella casa familiare, non contribuisce al ménage, sono elementi che consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 c.c
Sulla domanda di affidamento, collocazione, calendario di visite e contributo al mantenimento
Questo Collegio ritiene di accogliere le domande formulate da parte ricorrente, osservando quanto segue.
Deve disporsi l'affidamento condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre, così come domandato, cui va assegnata la casa familiare sita in Torino via Montezemolo 20. Del resto, alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337- ter introdotto dal D.lgs 154/2013 costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo e che l'affidamento condiviso può derogarsi pagina 4 di 9 solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”, ai sensi dell'art. 337 quater;
circostanza non emerse nel caso di specie. L'assegnazione è del resto finalizzata al mantenimento dell'habitat per i figli. Ne consegue che si debba concedere al convenuto un termine congruo, pari a 30 giorni, per rilasciare la casa coniugale.
* Con riguardo al diritto di vista padre- figlie, deve condividersi la richiesta di parte ricorrente a ché gli incontri avvengano, in linea di massima, secondo il desiderio delle minori, specie prossima Per_1 alla maggiore età, e le loro esigenze, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori.
D'altra parte, la richiesta tiene conto dell'età adolescenziale della prole, rispettivamente di 17 anni e 14 anni;
eventualmente, ferma la volontà delle figlie, a decorrere dal rilascio della casa, il padre potrà tenerle con sé secondo il seguente calendario proposto dalla madre e non controverso:
- durante il periodo scolastico: a fine settimana alternati dalle 18.00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica, quando le riaccompagnerà a casa della madre;
inoltre, il signor potrà tenere con sé Pt_1 le figlie, un giorno infrasettimanale, dalle ore 18.00 sino alle ore 21,00, quando le riaccompagnerà a casa della madre;
- durante il periodo estivo, mantenersi l'alternanza di cui sopra, ma il padre riaccompagnerà
[...]
e presso la casa della madre entro le ore 21,30. Per_1 Persona_2
Durante le vacanze natalizie ed potranno trascorrere con il padre e con la Per_1 Persona_2 madre, ad anni alterni e salvo diverso accordo legato alle necessità lavorative dei genitori, un anno dal 23.12 al 30.12 e un anno dal 31.12 al 6.1, e così di seguito, alternativamente;
in caso di disaccordo, gli anni pari spetteranno al padre e gli anni dispari alla madre;
metà delle vacanze pasquali con la madre e metà con il padre e, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta;
in caso di disaccordo, per l'anno 2026 il primo periodo ed il giorno di Pasqua staranno con la madre ed il secondo periodo ed il giorno di Pasquetta con il padre;
gli ulteriori giorni di vacanza, eventualmente stabiliti dalla scuola, andranno equamente suddivisi e ripartiti, con conseguente ampliamento dei periodi di spettanza di ciascun genitore, salvo diverso accordo tra i coniugi.
Per le altre Festività, comandate e non, inclusi “ponti”, che i genitori potranno tenere con loro
[...]
e alternativamente;
in caso di disaccordo, il primo ponte/festività spetterà alla Per_1 Persona_2 signora i compleanni delle figlie potranno essere festeggiati in famiglia alla presenza Parte_1 di entrambi i genitori in un luogo stabilito di comune accordo dagli stessi o, in alternativa, ad anni alterni, con ciascun genitore, facendo salva, in quest'ultimo caso, la facoltà del genitore di poter tenere con sé le figlie il giorno successivo a quello della festa, dalle ore 18,00 alle ore 21,00, se non già di propria competenza, per poterlo festeggiare.
Durante le vacanze estive e potranno stare con il padre o con la madre per Per_1 Persona_2 quindici giorni, anche non consecutivi, in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
per il resto delle vacanze estive, e potranno trascorrere Per_1 Persona_2 un'ulteriore settimana di vacanza con ciascuno dei genitori, in periodo da concordarsi entro il primo pagina 5 di 9 maggio. Nel corso dell'anno, inoltre, potrà essere consentito a ciascuno dei genitori di trascorrere fino a 15 giorni di vacanza con le figlie previo preavviso all'altro genitore di almeno 30 giorni.
Entrambi i genitori saranno tenuti ad accompagnare le figlie alle attività scolastiche, ricreative e ludiche che abbiano svolgimento nel periodo temporale di propria competenza.
In qualsiasi circostanza di pernotto fuori dalla residenza o di affidamento delle minori a soggetti terzi, i genitori siano tenuti a comunicare preventivamente e, comunque, con ampio anticipo i luoghi di soggiorno e i recapiti telefonici.
E' il caso di precisare, infine, che i pernottamenti delle figlie potranno realizzarsi, solo allorquando il padre abbia trovato una nuova dimora, idonea ad ospitare le figlie.
*
Con riguardo al contributo al mantenimento si ritiene congrua la determinazione avanzata dalla parte ricorrente;
infatti, dalle dichiarazioni circostanziate rilasciate in udienza è emerso che parte resistente svolge attività lavorativa con un introito mensile di circa 1.700,00 euro e presumibilmente sopporterà nuove spese abitative;
invero, la ricorrente è al momento alla ricerca di una occupazione, rimarrà con le figlie nella casa coniugale già di sua proprietà ed è comunque titolare di risparmi.
Deve disporsi, pertanto, che il padre versi la somma complessiva, da ritenere congrua, di euro 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e spese straordinarie al 50%, come da Protocollo.
A tal proposito, non può trovare accoglimento la richiesta specifica tesa a derogare la regola prevista nel suddetto Protocollo, art 1, nella parte in cui si prevede che “sono ricomprese nell'assegno di mantenimento (…) l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione (…)”, stante l'assenza di accordo sul punto.
Inoltre, può trovare accoglimento la richiesta di parte ricorrente, quale beneficiaria dell'intero importo dell'assegno unico, al 100%. Come ha avuto modo di precisare la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione “(..) Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso. Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Giova al riguardo, rilevare che l'assegno in questione- che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la CP_ genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall Ne consegue che la suddetta decisione del giudice è esente da censure in quanto risponde del tutto alle citate finalità dell'assegno unico, con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole. Sotto tale ultimo profilo, il ricorrente non avrebbe, in realtà, un attuale interesse a contestare la statuizione in questione, dato il vincolo di utilizzazione della somma versata con l'assegno unico, salvo il diritto a chiederne conto, in maniera però non dissimile da ogni pagina 6 di 9 altra spesa sostenuta nell'interesse della prole, e sotto il controllo giudiziale.” (Cass. Civ. 22/2/2025 n 4672).
* Il Collegio, infine, prende atto che la sig.ra non avanza alcuna domanda di Parte_1 contenuto economico per sé, nei confronti del marito.
Sulle spese In ragione della soccombenza ex art. 91 cpc (stante l'accoglimento delle domande attoree), le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato con DM 147/2022, sono poste a carico della parte convenuta.
Le spese di giudizio sono liquidate avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000), applicati i valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della non complessità della causa e della totale assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
AFFIDA le figlie minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre possa incontrare le figlie secondo il desiderio delle minori, e tenuto conto delle loro esigenze. Ferma la volontà delle figlie, a decorrere dal rilascio della casa, potrà tenerle con sé secondo il seguente calendario:
- durante il periodo scolastico: a fine settimana alternati dalle 18.00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica, quando le riaccompagnerà a casa della madre;
inoltre, il signor potrà tenere con sé Pt_1 le figlie, un giorno infrasettimanale, dalle ore 18.00 sino alle ore 21,00, quando le riaccompagnerà a casa della madre;
- durante il periodo estivo, mantenersi l'alternanza di cui sopra, ma il padre riaccompagnerà
[...]
e presso la casa della madre entro le ore 21,30. Per_1 Persona_2
-Durante le vacanze natalizie ed potranno trascorrere con il padre e con la Per_1 Persona_2 madre, ad anni alterni e salvo diverso accordo legato alle necessità lavorative dei genitori, un anno dal 23.12 al 30.12 e un anno dal 31.12 al 6.1, e così di seguito, alternativamente;
in caso di disaccordo, gli anni pari spetteranno al padre e gli anni dispari alla madre;
-metà delle vacanze pasquali con la madre e metà con il padre e, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta;
in caso di disaccordo, per l'anno 2026 il primo periodo ed il giorno di Pasqua staranno con la madre ed il secondo periodo ed il giorno di Pasquetta con il padre;
gli ulteriori giorni di vacanza, eventualmente stabiliti dalla scuola, andranno equamente suddivisi e ripartiti, con pagina 7 di 9 conseguente ampliamento dei periodi di spettanza di ciascun genitore, salvo diverso accordo tra i coniugi.
- Per le altre Festività, comandate e non, inclusi “ponti”, che i genitori potranno tenere con loro
[...]
e alternativamente;
in caso di disaccordo, il primo ponte/festività spetterà alla Per_1 Persona_2 signora i compleanni delle figlie potranno essere festeggiati in famiglia alla presenza Parte_1 di entrambi i genitori in un luogo stabilito di comune accordo dagli stessi o, in alternativa, ad anni alterni, con ciascun genitore, facendo salva, in quest'ultimo caso, la facoltà del genitore di poter tenere con sé le figlie il giorno successivo a quello della festa, dalle ore 18,00 alle ore 21,00, se non già di propria competenza, per poterlo festeggiare.
- Durante le vacanze estive e potranno stare con il padre o con la madre per Per_1 Persona_2 quindici giorni, anche non consecutivi, in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
per il resto delle vacanze estive, e potranno trascorrere Per_1 Persona_2 un'ulteriore settimana di vacanza con ciascuno dei genitori, in periodo da concordarsi entro il primo maggio. Nel corso dell'anno, inoltre, potrà essere consentito a ciascuno dei genitori di trascorrere fino a 15 giorni di vacanza con le figlie previo preavviso all'altro genitore di almeno 30 giorni. Entrambi i genitori saranno tenuti ad accompagnare le figlie alle attività scolastiche, ricreative e ludiche che abbiano svolgimento nel periodo temporale di propria competenza.
-In qualsiasi circostanza di pernotto fuori dalla residenza o di affidamento delle minori a soggetti terzi, i genitori siano tenuti a comunicare preventivamente e, comunque, con ampio anticipo i luoghi di soggiorno e i recapiti telefonici.
I pernottamenti delle figlie potranno realizzarsi, allorquando il padre abbia trovato una nuova dimora, idonea ad ospitare le figlie.
ASSEGNA la casa coniugale alla sig.ra Parte_2
che il sig. lasci la casa coniugale nel termine di 30 giorni dalla
[...] CP_1 pubblicazione della sentenza.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie quando le ha con sé. Inoltre, si dispone che il signor corrisponda alla madre per il CP_1 mantenimento della figlia l'assegno periodico di € 300,00 da versare entro il 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”.
DISPONE che l'A.U sia interamente percepito dalla madre.
CONDANNA il convenuto al pagamento a favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in € 2.905,00, oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/10/2025
Il Presidente est. pagina 8 di 9 Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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