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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 5850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5850 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
n. 5276/2021.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 5276/2021 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5366/2018, pubblicata in data 27.09.2021
TRA
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Dei Mille n.16 presso lo studio dell'avv.
GI Brunese, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
NONCHE'
P.I.. , elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_2
in Napoli, Centro direzionale isola E/3 presso lo studio dell'avv. Genoveffa Sellitti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
E
pagina 1 di 13 P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3
p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via Fiorelli n.14 presso lo studio dell'avv.
Carlo Villari, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE INCIDENTALE ADESIVO
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La di con atto di citazione, ritualmente notificato, CP_1 Controparte_1
conveniva innanzi il Tribunale di Napoli in data 22/02/2018 la Controparte_2
e la 'attore deduceva che: “esercita attività di promozione e
[...] Parte_1
organizzazione di feste ed eventi, con annessa fornitura di cibi e alcolici presso bar, nightclubs e discoteche. Nell'esercizio di tale attività, dal mese di ottobre 2016 a quello di febbraio/marzo 2017, il sig ha effettuato cospicue forniture alla CP_1 [...]
nei locali siti in Napoli ad Agnano via Antiniana 2, presso la nota Controparte_2
discoteca denominata DUEL BEAT, gestita a tutt'oggi, nonostante l'apparente passaggio di mani di cui si dirà appresso, dal sig. GF (CF: Parte_2
. Nell'ambito del predetto rapporto di fornitura l'attore è stato C.F._1
coinvolto in una vicenda truffaldina dai risvolti illeciti, anche di rilevanza penale. Per le forniture di bevande e servizi effettuati presso la DUEL BEAT tra il mese di ottobre
2016 e quello di marzo 2017 il sig ha emesso una serie di fatture sulla CP_1 [...]
per l'importo totale di € 40.588,18”. Pertanto, l'attore così chiedeva CP_2
provvedere: “
1- accertare e dichiarare che titolare della omonima Controparte_1
ditta RE START è creditore della dell'importo di €37.728,00 e Controparte_2
per l'effetto condannarla al pagamento di tale importo oltre interessi speciale ex dlgs
231/2002 ed art 1284 cc dalle singole scadenze;
2.accertare e dichiarare che tra la
pagina 2 di 13 e la è intervenuta una cessione di fatto della Controparte_2 Parte_1
azienda della prima corrente in Pozzuoli via Antiniana n 2A avente ad oggetto la gestione della discoteca DUEL BEAT;
3 accertare e dichiarare la inopponibilità al
x art. 2556 e 2704 c.c. di tale cessione;
4. In subordine, accertare e dichiarare CP_1
la nullità/inefficacia per simulazione assoluta della cessione medesima, dichiarando che la inefficacia travolge anche i diritti degli eventuali subacquirenti;
5 gradatamente, pronunziarne la inefficacia ex art. 2901 c.c.- 6-.per l'effetto condannare la Pt_1
a restituire il complesso aziendale alla ovvero, per la Controparte_2
denegata ipotesi di impossibilità di restituzione in natura, a corrisponderne il valore da accertarsi a mezzo ctu;
7 condannare, in ogni caso, la al risarcimento di Pt_1
tutti i danni subiti dalla e, quindi dal creditore sig. per effetto della CP_2 CP_1
illegittima detenzione nonché, comunque, alla corresponsione dei frutti, commisurati all'esatto valore locativo di mercato della azienda, da quantificarsi a mezzo ctu che sin
d'ora si richiede, e ciò a far tempo dal febbraio 2017 sino alla restituzione;
8 in linea ancor più gradata , accertare e dichiarare che per effetto della cessione di fatto, dei debiti della inerenti la DUEL deve pur sempre rispondere la Controparte_2
ex art 2560 II co cc e per l'effetto condannare la al Parte_1 Pt_1
pagamento dell'importo di € 39823,00, oltre interessi ex dlgs 231/2022; 9 condannare le convenute al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal sig per i fatti CP_1
dedotti in citazione, per lesione del credito, per danno emergente, rivalutazione e mancato guadagno, come saranno quantificati in corso di causa. Con vittoria di spese, ivi comprese quelle generali del 15%”.
La e la costituitesi in giudizio, Controparte_2 Parte_1
contestavano ed impugnavano integralmente quanto prodotto, dedotto ed articolato da controparte, chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Con sentenza n. 7748/2021 del 27.09.2021 il Tribunale di Napoli così provvedeva: “a) dichiara avvenuta una cessione di fatto d'azienda tra la e Controparte_2
b) per effetto di cui sub a) condanna e Parte_1 Controparte_2 Pt_1
pagina 3 di 13 in solido tra loro, al pagamento, in favore della CP_2 Controparte_1
dell'importo di € 21.228,00 (ventunomiladuecentoventotto,00), iva compresa, oltre interessi al tasso ed alle decorrenze di cui al D. Lgs. n. 231/02; c) condanna la
[...]
e la in solido tra loro, al pagamento, in favore della Controparte_2 Parte_1 [...]
delle spese di lite che, compensate per 1/3, si liquidano per i Controparte_3
restanti 2/3 in complessivi € 5.435,00, di cui € 5.050,00 per compensi ed € 385,00 per esborsi, oltre Iva, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso)”.
La con atto ritualmente notificato proponeva appello avverso la Parte_1
predetta sentenza, chiedendo altresì la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado a norma dell'art. 283 c.p.c. Chiedeva all'adita Corte così provvedere: “ 1. rigettare integralmente la domanda avanzata dall'appellata perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, sfornita di alcun supporto probatorio circa l'esistenza del credito azionato, per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto;
2. in linea meramente gradata, ove mai ritenga provata la sussistenza del credito, dichiarare inammissibile la domanda volta a dichiarare avvenuta una cessione di fatto d'azienda tra la e per carenza dell'interesse ad agire e che Controparte_2 Parte_1
pertanto nulla è dovuto da quest'ultima per i debiti della prima;
3. in ogni caso condannare la al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_3
onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.”.
Nel giudizio così incardinato, si costituiva la che Controparte_2
proponeva appello incidentale adesivo e chiedeva così provvedere: “1. rigettare integralmente la domanda avanzata dall'appellata perché infondata in fatto ed in diritto
e, comunque, sfornita di alcun supporto probatorio circa l'esistenza del credito azionato, per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto;
2. in linea meramente subordinata applicare agli importi eventualmente dovuti l'interesse moratorio ex Legge
28/1999 e non ex D. Lgs. n. 231/02; 3. condannare la al Controparte_3
pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio con
pagina 4 di 13 attribuzione al procuratore anticipatario”.
Si costituiva l'appellata, la quale, nell'opporsi Controparte_1
all'avversa pretesa, chiedeva così provvedere: “a) in via preliminare, rigettare l'istanza sospensione ex art. 283 c.p.c. formulata da con la condanna Parte_1
dell'appellante alla pena pecuniaria ex art 283 II co cpc;
b) ammettere, ove occorra, tutti i mezzi istruttori articolati con la seconda memoria ex art. 183,VI comma 2 c.p.c e nelle deduzioni rese a verbale di causa del 3/6/2019. Nel merito: a) dichiarare inammissibile l'appello per i motivi rappresentati;
b) rigettare l'appello proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
c) con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Con ordinanza in data 12/05/2022 la Corte sospendeva provvisoriamente l'esecutività della sentenza ed all'udienza del 20.06.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter
c.p.c., esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva la Corte che l'appello principale e quello incidentale adesivo sono affidati ai seguenti motivi: a) Violazione della legge per errata interpretazione circa il criterio del “più probabile che non” in materia di onere della prova. Mancata prova del fondamento del credito;
b) Violazione della legge per errata interpretazione del D. Lgs.
n. 231/02 in relazione agli interessi applicabili;
c) Violazione della legge per errata interpretazione dell'istituto della cessione di azienda.
Per quanto concerne il motivo di cui alla lettera a), si osserva che l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. formulata dalla difesa delle società appellata, non può essere accolta. E' noto, infatti, che, secondo la costante giurisprudenza della
Suprema Corte: “Si ha domanda nuova – inammissibile in appello- per modificazione della causa petendi quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando
pagina 5 di 13 l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio”
(Cass. Civ., sez. II, 06.06.2017 n. 14023). In sostanza, per aversi domanda nuova, inammissibile, si chiede che l'atto di appello indichi elementi nuovi, tali da stravolgere la pretesa fatta valere nel giudizio di primo grado e non consentirne la sua riconducibilità a quella fatta valere in sede di gravame. Inoltre, il divieto in esame, per costante giurisprudenza, non ha riguardo le domande relative agli interessi ovvero quelle relative al risarcimento del danno, consequenziali alle domande azionate in primo grado. In altri termini, il divieto di ius novorum è posto a presidio dei principi del doppio grado di giudizio, di cui all'art. 111 Cost., di quello dispositivo, di cui agli artt. 99 e 115 c.p.c. e, altresì, del principio del contraddittorio, di cui agli artt. 24 Cost. e 101 c.p.c., capisaldi, come noto, del processo civile.
Nella fattispecie portata all'attenzione di questa Corte, la e la Controparte_4
in realtà, nel giudizio di primo grado sin dalla comparsa Controparte_2
di costituzione e risposta, hanno contestato l'esistenza del credito vantato nei propri confronti dalla creditrice istante, sia esplicitamente, deducendo di aver in parte provveduto ai relativi pagamenti, che implicitamente, contestando essere avvenuta fattualmente una cessione di azienda e, dunque, sostenendo la propria estraneità al debito.
Nel merito il motivo è infondato.
Al riguardo si osserva che, come più volte chiarito dalla Corte di legittimità, il “più probabile che non” è criterio non sostitutivo, bensì suppletivo in materia di prova del nesso causale, posto che il giudice può farvi ricorso al fine di rafforzare il proprio convincimento circa un fatto vero o un fatto falso. In altri termini, il giudice rispetto a due o più opzioni attraverso detto criterio deve scegliere quella che “in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma superiore all'altra” (Cass. Sez. 3, n. 25884 del
02/09/2022, Rv. 665948 – 01). Ebbene, nel caso di specie deve rilevarsi che la RE-
pagina 6 di 13 di nel corso del giudizio di prime cure ha dato prova del CP_3 Controparte_1
proprio credito attraverso la produzione delle fatture e del registro IVA, le cui copie ed estratti sono stati autenticati e vidimati dal notaio dott. . Inoltre, l'attore, Persona_1
odierno appellato, ha fornito un quadro indiziario a supporto della propria pretesa, che, a parere del Collegio, si dimostra solido, attendibile e convincente: la dimostrazione dell'esistenza di rapporti commerciali continuativi con la Controparte_2
e la e la produzione della corrispondenza a mezzo di posta Parte_1
elettronica intercorsa fra le parti. Pertanto il giudice di prime cure ha analizzato correttamente quanto emerso dalle risultanze istruttorie e altrettanto correttamente applicato il criterio del “più probabile che non”, così statuendo: “Nel caso di specie la prova in esame deve ritenersi attendibile e idonea a dimostrare secondo il c.d. criterio del “più probabile che non” la fondatezza della richiesta creditoria in quanto risulta armonizzarsi con altri elementi, sebbene di natura solo indiziaria, emersi in giudizio”.
Inoltre, per quanto riguarda la prova della pretesa creditoria attraverso la produzione del registro IVA, la Corte ritiene del tutto condivisibile quanto asserito dal giudice di prime cure: “Ciò posto, deve considerarsi che ai sensi dell'art. 2710 c.c. i libri contabili quando sono regolarmente tenuti nelle forme di legge (regolarità che ex art. 2215 c.c. deve essere oggetto di attestazione notarile) possono far prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa” e “Non si tratta di una prova legale ma di una prova soggetta al libero apprezzamento del giudice al quale spetta in ogni caso vagliarne l'attendibilità e l'idoneità a dimostrare la fondatezza della pretesa, eventualmente tramite il concorso con altre risultanze probatorie (cfr. Cass. nn.
13669/2012; 105/2011; 3188/2003)”.
Né varrebbe a privare di fondamento tale impianto argomentativo l'osservazione, effettuata a più riprese dalla e dalla Parte_1 CP_2 Controparte_2
secondo la quale i piccoli imprenditori non sarebbero tenuti all'obbligo delle scritture contabili, e che, dunque, le stesse non potrebbero concorrere insieme ad altri elementi a formare la prova in giudizio e, per l'effetto, essere valutati liberamente dal giudice.
pagina 7 di 13 A tale proposito, giova osservare che anche laddove si affermasse che la CP_1
non fosse tenuta dalla legge a detto obbligo, sebbene lo stesso sia previsto dalla normativa fiscale, questo elemento non potrebbe essere valutato a suo detrimento, ma, al contrario, a suo favore, posto che l'appellato avrebbe dimostrato di agire in modo più che responsabile e diligente, ottemperando addirittura ad obblighi ai quali non sarebbe tenuto.
Del pari infondata, infine, è la doglianza relativa all'assunta erronea valutazione delle risultanze probatorie rispetto al pagamento parziale della fattura n.132/16 di € 9.760,00 soddisfatta solo per € 2.860,18. Il giudizio di primo grado, infatti, aveva principalmente ad oggetto il quantum del credito della riproducendo CP_1 Controparte_1
quella dialettica tipica dei rapporti credito-debito, secondo la quale il creditore può limitarsi a dare la prova dell'esistenza del credito e, qualora vi riesca, al debitore spetterà
l'onere di provare il relativo adempimento, in funzione del c.d. principio di prossimità della prova (Cass. ord. n. 21512/2019; cfr. anche Cass. sent. n. 19527/2012). Nella vicenda in esame, il giudice di prime cure non sarebbe incorso in alcun errore tanto nella individuazione del credito vantato quanto in quella dei pagamenti parziali effettuati dalle appellanti, ricostruendo esattamente la relativa consecutio temporis (cfr.: sentenza di primo grado che ha così statuito: “Sebbene, la circostanza dedotta, quale fatto estintivo della pretesa creditoria sarebbe dovuta essere oltre che asserita anche provata dalla convenuta, che all'uopo invece nulla ha prodotto, deve, comunque, rilevarsi che dalle copie degli estratti conto della allegati (cfr. doc. n. 41) successivamente CP_1
all'emanazione delle fatture n. 132 del 5.11.2016, n. 7 del 21.1.2017 e n. 9 del
28.1.2017 risulta che l'attrice abbia ricevuto dalla convenuta un bonifico di € 6.000,00 in data 17.2.2017; e successivamente all'emanazione anche della fattura n. 11, il
7.2.2017, altri bonifici risultano effettuati in favore di dalla CP_1 Controparte_2
ossia: € 5.000,00 il 27.2.2017; € 1.000,00 l'1.3.2017; € 3.900,00 ed € 600,00 il
[...]
13.3.2017)”.
Il secondo motivo di appello è inammissibile.
pagina 8 di 13 Invero, la censura relativa all'erronea interpretazione del D. Lgs. n. 231/02 in relazione agli interessi applicabili integra in sede di gravame proposizione di una nuova domanda ai sensi dell'art. 345 c.p.c., che, nei termini prima esposti, è inammissibile. Ed infatti, nel libello introduttivo di primo grado la società istante esplicitamente chiedeva il riconoscimento degli interessi così calcolati (cfr.: atto di citazione in cui, tra l'altro, si legge: “Per tal caso, in via subordinata, si invoca la condanna della al Pt_1
pagamento dell'importo di € 39.823,00 oltre interessi ex dlgs 231/2002”). A tale riguardo, deve osservarsi come né la né la Parte_1 Controparte_2
in primo grado hanno sollevato alcuna contestazione specifica su tale domanda
[...]
della CP_1
Il motivo è in ogni caso infondato.
Ed invero, la doglianza suddetta relativa al calcolo degli interessi, è stata già decisa dal
Tribunale di Napoli in data 27/05/2025, con la sentenza n. 5276/2025 resa nel giudizio di opposizione a precetto tra le medesime parti introdotta a seguito della notifica del precetto da parte della in base al titolo esecutivo costituito Controparte_1
proprio dalla sentenza n.7784/2021 emessa in data 27/09/2025 oggi appellata. Il
Tribunale di Napoli, con una motivazione che viene condivisa da questa Corte, ha così statuito: “Ed invero, gli interessi moratori di cui al D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. L'interesse di mora ex D. Lgs. N. 231/2002 è un interesse che si applica al mancato pagamento nei termini di una fornitura di beni o di una prestazione di servizi, che scatta automaticamente allo spirare del termine previsto
e che opera nel caso in cui le parti non abbiano disposto diversamente in sede contrattuale. […] Nell'atto di precetto notificato il titolare della omonima ditta CP_1
“Re – Start di LE Ciacci, ha legittimamente calcolato gli interessi moratori sulle singole fatture insolute dal giorno successivo alla scadenza sino alla data di notifica dell'atto di precetto (4.11.2021), secondo il tasso previsto dalla legge, ovvero quello dell'8%, senza l'applicazione delle ulteriori maggiorazioni del 2% prevista e del
pagina 9 di 13 4%, previste dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192. In definitiva, il tasso di mora applicato in precetto viene ottenuto sommando la maggiorazione di otto punti percentuali al saggio base stabilito dal Ministero dell'Economia e Finanze, secondo il disposto degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 231/2022, e poiché il saggio base per il periodo di riferimento è pari a 0, il tasso da applicare è proprio quello dell'8%. Sicché, facendo decorrere i predetti interessi dal giorno successivo rispetto all'emissione delle fatture prodotte in giudizio dalla parte opposta, con un tasso dell'8%, per la fattura n. 132 decorrono dal 5.11.2016 sul capitale di euro 6899,82, per la fattura n. 7 dal 21.01.2017 sul capitale di euro 9.274,44, per la fattura n. 9 dal 28.01.2017 sul capitale di euro
9.353,74, per la fattura n. 11 dal 07.02.2017 sul capitale pari ad euro 12.200.00” (cfr.: sentenza cit, allegata alla produzione di parte appellata).
Il terzo motivo di gravame è infondato.
All'uopo si ricorda che la cessione d'azienda, disciplinata agli artt. 2555 ss. c.c., è operazione negoziale attraverso cui una parte trasferisce ad altra una medesima attività imprenditoriale. Circa la forma prescritta dalla legge, secondo orientamento che può ritenersi consolidato, la stessa va intesa ad probationem e non ad substantiam, di guisa che non solo alle parti è consentito procedere a detta operazione contrattuale in via di mero fatto, ma anche che il mancato rispetto delle forme legali non importa quell'effetto tipico dell'inopponibilità a terzi, proprio dei soli atti per i quali il requisito formale sia richiesto ad substantiam. Il deficit pubblicitario riverbera i suoi effetti su altri profili, quali quello della prova e quello del regime della responsabilità. Sotto il primo aspetto, giova ricordare che: “l'art. 2556, primo comma, cod. civ., ove prescrive la forma scritta
"ad probationem" per i contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di azienda, opera solo con riguardo alle parti contraenti e non è applicabile ai terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento dell'azienda non è soggetta ad alcun limite […] (Cass. n. 6071/1987)”. La prova in questione può essere fornita dai creditori con qualsiasi mezzo, anche attraverso presunzioni, purché gravi, precise e concordanti, come per esempio: l'identità della ditta;
l'identità della sede;
l'esercizio pagina 10 di 13 di attività sostanzialmente similare;
l'utilizzo dei medesimi recapiti e di un dominio internet originariamente registrato dall'impresa individuale poi utilizzato dalla società; il licenziamento da parte dell'impresa individuale di tutti i dipendenti (Tribunale di Treviso, sentenza n. 2395 del 30/11/2018); elementi per i quali non si richiede, tra l'altro, la contestuale ricorrenza. Per quanto riguarda il secondo aspetto, come noto, l'art. 2560, secondo comma, c.c. prevede che l'acquirente risponde solidalmente con l'alienante dei soli debiti risultanti dalle scritture contabili. A tale proposito, occorre senz'altro rilevare come esigenza immanente al sistema sia quello di mantenere una intrinseca coerenza, che verrebbe senz'altro minata laddove si consentisse in detta operazione contrattuale all'acquirente di invocare il deficit pubblicitario per ottenere un vantaggio, quale quello di sottrarsi alla gravosa responsabilità solidale per i debiti pregressi dell'azienda ceduta, qualora egli stesso abbia consapevolmente scelto di non rispettare la forma prescritta dalla legge.
Ebbene, nel caso di specie e attraverso le risultanze istruttorie formatesi in primo grado,
è stata provata una cessione di fatto d'azienda fra la la Controparte_2
essendosi riscontrata nella vicenda esaminanda il profilo identitario Parte_1
prima delineato (cfr.: sentenza appellata in cui si evidenzia, tra l'altro, “..l'esercizio delle medesime attività di impresa, come emerge dal confronto delle visure camerali delle due società…la medesima sede operativa delle due imprese, presso l'immobile sito in
Pozzuoli (NA) in via Antiniana n. 2, come comprovato dalla copia dei rispettivi e successivi contratti di locazione stipulati con la proprietaria della Controparte_5
struttura….gestendo la discoteca contrassegnata dall'insegna “Duel
Beat”…l'avvicendamento nel godimento della struttura sia avvenuto in un lasso temporale brevissimo, praticamente senza soluzione di continuità….gli estratti autentici delle scritture contabili dell'attore dai quali è possibile constatare che le fatture per le forniture presso la discoteca “Duel Beat” sono state emesse a carico della
[...]
fino alla fattura n. 11 del 7.2.2017, mentre successivamente sono state Controparte_2
intestate alla a partire dalla fattura n. 29 del 25.3.2017, saldata dalla Parte_1
pagina 11 di 13 convenuta il 29.3.2017, con versamento sul c/c della attrice, come risultante dall'estratto del registro iva vendite e dall'estratto conto della in atti (cfr. doc. CP_3
n. 41 produzione attorea). Altresì, dalla visura camerale della è Controparte_2
possibile verificare il suo attuale stato di inattività, riportante come data di riferimento quella dell'1.2.2017”. Circostanze ben evidenziate dal Tribunale che trovano ampio riscontro nella documentazione in atti (cfr.: allegati alla produzione della parte appellata).
Alla stregua delle considerazioni che precedono vanno rigettati sia l'appello principale che quello incidentale adesivo, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi ed i medi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore anticipatario Genoveffa Sellitti.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R.
n.115/2002, con obbligo per l'appellante principale e per Parte_1
l'appellante incidentale di versare un ulteriore importo a Controparte_2
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla e sull'appello incidentale adesivo proposto dalla Parte_1 [...]
contro la ed avverso la Controparte_2 Controparte_1
sentenza n. 7748/2021 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 27.09.2021, così provvede:
a) Rigetta l'appello principale e quello incidentale adesivo e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
pagina 12 di 13 b) Condanna la e la in solido, al Parte_1 Controparte_2
pagamento in favore della delle spese del presente Controparte_1
grado di giudizio che liquida in € 345,00 per spese ed € 3.473,00 per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con distrazione in favore del procuratore anticipatario Genoveffa Sellitti;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante principale e Parte_1
l'appellante incidentale di versare un ulteriore importo a Controparte_2
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 5276/2021 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5366/2018, pubblicata in data 27.09.2021
TRA
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Dei Mille n.16 presso lo studio dell'avv.
GI Brunese, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
NONCHE'
P.I.. , elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_2
in Napoli, Centro direzionale isola E/3 presso lo studio dell'avv. Genoveffa Sellitti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
E
pagina 1 di 13 P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3
p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via Fiorelli n.14 presso lo studio dell'avv.
Carlo Villari, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE INCIDENTALE ADESIVO
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La di con atto di citazione, ritualmente notificato, CP_1 Controparte_1
conveniva innanzi il Tribunale di Napoli in data 22/02/2018 la Controparte_2
e la 'attore deduceva che: “esercita attività di promozione e
[...] Parte_1
organizzazione di feste ed eventi, con annessa fornitura di cibi e alcolici presso bar, nightclubs e discoteche. Nell'esercizio di tale attività, dal mese di ottobre 2016 a quello di febbraio/marzo 2017, il sig ha effettuato cospicue forniture alla CP_1 [...]
nei locali siti in Napoli ad Agnano via Antiniana 2, presso la nota Controparte_2
discoteca denominata DUEL BEAT, gestita a tutt'oggi, nonostante l'apparente passaggio di mani di cui si dirà appresso, dal sig. GF (CF: Parte_2
. Nell'ambito del predetto rapporto di fornitura l'attore è stato C.F._1
coinvolto in una vicenda truffaldina dai risvolti illeciti, anche di rilevanza penale. Per le forniture di bevande e servizi effettuati presso la DUEL BEAT tra il mese di ottobre
2016 e quello di marzo 2017 il sig ha emesso una serie di fatture sulla CP_1 [...]
per l'importo totale di € 40.588,18”. Pertanto, l'attore così chiedeva CP_2
provvedere: “
1- accertare e dichiarare che titolare della omonima Controparte_1
ditta RE START è creditore della dell'importo di €37.728,00 e Controparte_2
per l'effetto condannarla al pagamento di tale importo oltre interessi speciale ex dlgs
231/2002 ed art 1284 cc dalle singole scadenze;
2.accertare e dichiarare che tra la
pagina 2 di 13 e la è intervenuta una cessione di fatto della Controparte_2 Parte_1
azienda della prima corrente in Pozzuoli via Antiniana n 2A avente ad oggetto la gestione della discoteca DUEL BEAT;
3 accertare e dichiarare la inopponibilità al
x art. 2556 e 2704 c.c. di tale cessione;
4. In subordine, accertare e dichiarare CP_1
la nullità/inefficacia per simulazione assoluta della cessione medesima, dichiarando che la inefficacia travolge anche i diritti degli eventuali subacquirenti;
5 gradatamente, pronunziarne la inefficacia ex art. 2901 c.c.- 6-.per l'effetto condannare la Pt_1
a restituire il complesso aziendale alla ovvero, per la Controparte_2
denegata ipotesi di impossibilità di restituzione in natura, a corrisponderne il valore da accertarsi a mezzo ctu;
7 condannare, in ogni caso, la al risarcimento di Pt_1
tutti i danni subiti dalla e, quindi dal creditore sig. per effetto della CP_2 CP_1
illegittima detenzione nonché, comunque, alla corresponsione dei frutti, commisurati all'esatto valore locativo di mercato della azienda, da quantificarsi a mezzo ctu che sin
d'ora si richiede, e ciò a far tempo dal febbraio 2017 sino alla restituzione;
8 in linea ancor più gradata , accertare e dichiarare che per effetto della cessione di fatto, dei debiti della inerenti la DUEL deve pur sempre rispondere la Controparte_2
ex art 2560 II co cc e per l'effetto condannare la al Parte_1 Pt_1
pagamento dell'importo di € 39823,00, oltre interessi ex dlgs 231/2022; 9 condannare le convenute al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal sig per i fatti CP_1
dedotti in citazione, per lesione del credito, per danno emergente, rivalutazione e mancato guadagno, come saranno quantificati in corso di causa. Con vittoria di spese, ivi comprese quelle generali del 15%”.
La e la costituitesi in giudizio, Controparte_2 Parte_1
contestavano ed impugnavano integralmente quanto prodotto, dedotto ed articolato da controparte, chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Con sentenza n. 7748/2021 del 27.09.2021 il Tribunale di Napoli così provvedeva: “a) dichiara avvenuta una cessione di fatto d'azienda tra la e Controparte_2
b) per effetto di cui sub a) condanna e Parte_1 Controparte_2 Pt_1
pagina 3 di 13 in solido tra loro, al pagamento, in favore della CP_2 Controparte_1
dell'importo di € 21.228,00 (ventunomiladuecentoventotto,00), iva compresa, oltre interessi al tasso ed alle decorrenze di cui al D. Lgs. n. 231/02; c) condanna la
[...]
e la in solido tra loro, al pagamento, in favore della Controparte_2 Parte_1 [...]
delle spese di lite che, compensate per 1/3, si liquidano per i Controparte_3
restanti 2/3 in complessivi € 5.435,00, di cui € 5.050,00 per compensi ed € 385,00 per esborsi, oltre Iva, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso)”.
La con atto ritualmente notificato proponeva appello avverso la Parte_1
predetta sentenza, chiedendo altresì la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado a norma dell'art. 283 c.p.c. Chiedeva all'adita Corte così provvedere: “ 1. rigettare integralmente la domanda avanzata dall'appellata perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, sfornita di alcun supporto probatorio circa l'esistenza del credito azionato, per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto;
2. in linea meramente gradata, ove mai ritenga provata la sussistenza del credito, dichiarare inammissibile la domanda volta a dichiarare avvenuta una cessione di fatto d'azienda tra la e per carenza dell'interesse ad agire e che Controparte_2 Parte_1
pertanto nulla è dovuto da quest'ultima per i debiti della prima;
3. in ogni caso condannare la al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_3
onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.”.
Nel giudizio così incardinato, si costituiva la che Controparte_2
proponeva appello incidentale adesivo e chiedeva così provvedere: “1. rigettare integralmente la domanda avanzata dall'appellata perché infondata in fatto ed in diritto
e, comunque, sfornita di alcun supporto probatorio circa l'esistenza del credito azionato, per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto;
2. in linea meramente subordinata applicare agli importi eventualmente dovuti l'interesse moratorio ex Legge
28/1999 e non ex D. Lgs. n. 231/02; 3. condannare la al Controparte_3
pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio con
pagina 4 di 13 attribuzione al procuratore anticipatario”.
Si costituiva l'appellata, la quale, nell'opporsi Controparte_1
all'avversa pretesa, chiedeva così provvedere: “a) in via preliminare, rigettare l'istanza sospensione ex art. 283 c.p.c. formulata da con la condanna Parte_1
dell'appellante alla pena pecuniaria ex art 283 II co cpc;
b) ammettere, ove occorra, tutti i mezzi istruttori articolati con la seconda memoria ex art. 183,VI comma 2 c.p.c e nelle deduzioni rese a verbale di causa del 3/6/2019. Nel merito: a) dichiarare inammissibile l'appello per i motivi rappresentati;
b) rigettare l'appello proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
c) con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Con ordinanza in data 12/05/2022 la Corte sospendeva provvisoriamente l'esecutività della sentenza ed all'udienza del 20.06.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter
c.p.c., esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva la Corte che l'appello principale e quello incidentale adesivo sono affidati ai seguenti motivi: a) Violazione della legge per errata interpretazione circa il criterio del “più probabile che non” in materia di onere della prova. Mancata prova del fondamento del credito;
b) Violazione della legge per errata interpretazione del D. Lgs.
n. 231/02 in relazione agli interessi applicabili;
c) Violazione della legge per errata interpretazione dell'istituto della cessione di azienda.
Per quanto concerne il motivo di cui alla lettera a), si osserva che l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. formulata dalla difesa delle società appellata, non può essere accolta. E' noto, infatti, che, secondo la costante giurisprudenza della
Suprema Corte: “Si ha domanda nuova – inammissibile in appello- per modificazione della causa petendi quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando
pagina 5 di 13 l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio”
(Cass. Civ., sez. II, 06.06.2017 n. 14023). In sostanza, per aversi domanda nuova, inammissibile, si chiede che l'atto di appello indichi elementi nuovi, tali da stravolgere la pretesa fatta valere nel giudizio di primo grado e non consentirne la sua riconducibilità a quella fatta valere in sede di gravame. Inoltre, il divieto in esame, per costante giurisprudenza, non ha riguardo le domande relative agli interessi ovvero quelle relative al risarcimento del danno, consequenziali alle domande azionate in primo grado. In altri termini, il divieto di ius novorum è posto a presidio dei principi del doppio grado di giudizio, di cui all'art. 111 Cost., di quello dispositivo, di cui agli artt. 99 e 115 c.p.c. e, altresì, del principio del contraddittorio, di cui agli artt. 24 Cost. e 101 c.p.c., capisaldi, come noto, del processo civile.
Nella fattispecie portata all'attenzione di questa Corte, la e la Controparte_4
in realtà, nel giudizio di primo grado sin dalla comparsa Controparte_2
di costituzione e risposta, hanno contestato l'esistenza del credito vantato nei propri confronti dalla creditrice istante, sia esplicitamente, deducendo di aver in parte provveduto ai relativi pagamenti, che implicitamente, contestando essere avvenuta fattualmente una cessione di azienda e, dunque, sostenendo la propria estraneità al debito.
Nel merito il motivo è infondato.
Al riguardo si osserva che, come più volte chiarito dalla Corte di legittimità, il “più probabile che non” è criterio non sostitutivo, bensì suppletivo in materia di prova del nesso causale, posto che il giudice può farvi ricorso al fine di rafforzare il proprio convincimento circa un fatto vero o un fatto falso. In altri termini, il giudice rispetto a due o più opzioni attraverso detto criterio deve scegliere quella che “in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma superiore all'altra” (Cass. Sez. 3, n. 25884 del
02/09/2022, Rv. 665948 – 01). Ebbene, nel caso di specie deve rilevarsi che la RE-
pagina 6 di 13 di nel corso del giudizio di prime cure ha dato prova del CP_3 Controparte_1
proprio credito attraverso la produzione delle fatture e del registro IVA, le cui copie ed estratti sono stati autenticati e vidimati dal notaio dott. . Inoltre, l'attore, Persona_1
odierno appellato, ha fornito un quadro indiziario a supporto della propria pretesa, che, a parere del Collegio, si dimostra solido, attendibile e convincente: la dimostrazione dell'esistenza di rapporti commerciali continuativi con la Controparte_2
e la e la produzione della corrispondenza a mezzo di posta Parte_1
elettronica intercorsa fra le parti. Pertanto il giudice di prime cure ha analizzato correttamente quanto emerso dalle risultanze istruttorie e altrettanto correttamente applicato il criterio del “più probabile che non”, così statuendo: “Nel caso di specie la prova in esame deve ritenersi attendibile e idonea a dimostrare secondo il c.d. criterio del “più probabile che non” la fondatezza della richiesta creditoria in quanto risulta armonizzarsi con altri elementi, sebbene di natura solo indiziaria, emersi in giudizio”.
Inoltre, per quanto riguarda la prova della pretesa creditoria attraverso la produzione del registro IVA, la Corte ritiene del tutto condivisibile quanto asserito dal giudice di prime cure: “Ciò posto, deve considerarsi che ai sensi dell'art. 2710 c.c. i libri contabili quando sono regolarmente tenuti nelle forme di legge (regolarità che ex art. 2215 c.c. deve essere oggetto di attestazione notarile) possono far prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa” e “Non si tratta di una prova legale ma di una prova soggetta al libero apprezzamento del giudice al quale spetta in ogni caso vagliarne l'attendibilità e l'idoneità a dimostrare la fondatezza della pretesa, eventualmente tramite il concorso con altre risultanze probatorie (cfr. Cass. nn.
13669/2012; 105/2011; 3188/2003)”.
Né varrebbe a privare di fondamento tale impianto argomentativo l'osservazione, effettuata a più riprese dalla e dalla Parte_1 CP_2 Controparte_2
secondo la quale i piccoli imprenditori non sarebbero tenuti all'obbligo delle scritture contabili, e che, dunque, le stesse non potrebbero concorrere insieme ad altri elementi a formare la prova in giudizio e, per l'effetto, essere valutati liberamente dal giudice.
pagina 7 di 13 A tale proposito, giova osservare che anche laddove si affermasse che la CP_1
non fosse tenuta dalla legge a detto obbligo, sebbene lo stesso sia previsto dalla normativa fiscale, questo elemento non potrebbe essere valutato a suo detrimento, ma, al contrario, a suo favore, posto che l'appellato avrebbe dimostrato di agire in modo più che responsabile e diligente, ottemperando addirittura ad obblighi ai quali non sarebbe tenuto.
Del pari infondata, infine, è la doglianza relativa all'assunta erronea valutazione delle risultanze probatorie rispetto al pagamento parziale della fattura n.132/16 di € 9.760,00 soddisfatta solo per € 2.860,18. Il giudizio di primo grado, infatti, aveva principalmente ad oggetto il quantum del credito della riproducendo CP_1 Controparte_1
quella dialettica tipica dei rapporti credito-debito, secondo la quale il creditore può limitarsi a dare la prova dell'esistenza del credito e, qualora vi riesca, al debitore spetterà
l'onere di provare il relativo adempimento, in funzione del c.d. principio di prossimità della prova (Cass. ord. n. 21512/2019; cfr. anche Cass. sent. n. 19527/2012). Nella vicenda in esame, il giudice di prime cure non sarebbe incorso in alcun errore tanto nella individuazione del credito vantato quanto in quella dei pagamenti parziali effettuati dalle appellanti, ricostruendo esattamente la relativa consecutio temporis (cfr.: sentenza di primo grado che ha così statuito: “Sebbene, la circostanza dedotta, quale fatto estintivo della pretesa creditoria sarebbe dovuta essere oltre che asserita anche provata dalla convenuta, che all'uopo invece nulla ha prodotto, deve, comunque, rilevarsi che dalle copie degli estratti conto della allegati (cfr. doc. n. 41) successivamente CP_1
all'emanazione delle fatture n. 132 del 5.11.2016, n. 7 del 21.1.2017 e n. 9 del
28.1.2017 risulta che l'attrice abbia ricevuto dalla convenuta un bonifico di € 6.000,00 in data 17.2.2017; e successivamente all'emanazione anche della fattura n. 11, il
7.2.2017, altri bonifici risultano effettuati in favore di dalla CP_1 Controparte_2
ossia: € 5.000,00 il 27.2.2017; € 1.000,00 l'1.3.2017; € 3.900,00 ed € 600,00 il
[...]
13.3.2017)”.
Il secondo motivo di appello è inammissibile.
pagina 8 di 13 Invero, la censura relativa all'erronea interpretazione del D. Lgs. n. 231/02 in relazione agli interessi applicabili integra in sede di gravame proposizione di una nuova domanda ai sensi dell'art. 345 c.p.c., che, nei termini prima esposti, è inammissibile. Ed infatti, nel libello introduttivo di primo grado la società istante esplicitamente chiedeva il riconoscimento degli interessi così calcolati (cfr.: atto di citazione in cui, tra l'altro, si legge: “Per tal caso, in via subordinata, si invoca la condanna della al Pt_1
pagamento dell'importo di € 39.823,00 oltre interessi ex dlgs 231/2002”). A tale riguardo, deve osservarsi come né la né la Parte_1 Controparte_2
in primo grado hanno sollevato alcuna contestazione specifica su tale domanda
[...]
della CP_1
Il motivo è in ogni caso infondato.
Ed invero, la doglianza suddetta relativa al calcolo degli interessi, è stata già decisa dal
Tribunale di Napoli in data 27/05/2025, con la sentenza n. 5276/2025 resa nel giudizio di opposizione a precetto tra le medesime parti introdotta a seguito della notifica del precetto da parte della in base al titolo esecutivo costituito Controparte_1
proprio dalla sentenza n.7784/2021 emessa in data 27/09/2025 oggi appellata. Il
Tribunale di Napoli, con una motivazione che viene condivisa da questa Corte, ha così statuito: “Ed invero, gli interessi moratori di cui al D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. L'interesse di mora ex D. Lgs. N. 231/2002 è un interesse che si applica al mancato pagamento nei termini di una fornitura di beni o di una prestazione di servizi, che scatta automaticamente allo spirare del termine previsto
e che opera nel caso in cui le parti non abbiano disposto diversamente in sede contrattuale. […] Nell'atto di precetto notificato il titolare della omonima ditta CP_1
“Re – Start di LE Ciacci, ha legittimamente calcolato gli interessi moratori sulle singole fatture insolute dal giorno successivo alla scadenza sino alla data di notifica dell'atto di precetto (4.11.2021), secondo il tasso previsto dalla legge, ovvero quello dell'8%, senza l'applicazione delle ulteriori maggiorazioni del 2% prevista e del
pagina 9 di 13 4%, previste dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192. In definitiva, il tasso di mora applicato in precetto viene ottenuto sommando la maggiorazione di otto punti percentuali al saggio base stabilito dal Ministero dell'Economia e Finanze, secondo il disposto degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 231/2022, e poiché il saggio base per il periodo di riferimento è pari a 0, il tasso da applicare è proprio quello dell'8%. Sicché, facendo decorrere i predetti interessi dal giorno successivo rispetto all'emissione delle fatture prodotte in giudizio dalla parte opposta, con un tasso dell'8%, per la fattura n. 132 decorrono dal 5.11.2016 sul capitale di euro 6899,82, per la fattura n. 7 dal 21.01.2017 sul capitale di euro 9.274,44, per la fattura n. 9 dal 28.01.2017 sul capitale di euro
9.353,74, per la fattura n. 11 dal 07.02.2017 sul capitale pari ad euro 12.200.00” (cfr.: sentenza cit, allegata alla produzione di parte appellata).
Il terzo motivo di gravame è infondato.
All'uopo si ricorda che la cessione d'azienda, disciplinata agli artt. 2555 ss. c.c., è operazione negoziale attraverso cui una parte trasferisce ad altra una medesima attività imprenditoriale. Circa la forma prescritta dalla legge, secondo orientamento che può ritenersi consolidato, la stessa va intesa ad probationem e non ad substantiam, di guisa che non solo alle parti è consentito procedere a detta operazione contrattuale in via di mero fatto, ma anche che il mancato rispetto delle forme legali non importa quell'effetto tipico dell'inopponibilità a terzi, proprio dei soli atti per i quali il requisito formale sia richiesto ad substantiam. Il deficit pubblicitario riverbera i suoi effetti su altri profili, quali quello della prova e quello del regime della responsabilità. Sotto il primo aspetto, giova ricordare che: “l'art. 2556, primo comma, cod. civ., ove prescrive la forma scritta
"ad probationem" per i contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di azienda, opera solo con riguardo alle parti contraenti e non è applicabile ai terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento dell'azienda non è soggetta ad alcun limite […] (Cass. n. 6071/1987)”. La prova in questione può essere fornita dai creditori con qualsiasi mezzo, anche attraverso presunzioni, purché gravi, precise e concordanti, come per esempio: l'identità della ditta;
l'identità della sede;
l'esercizio pagina 10 di 13 di attività sostanzialmente similare;
l'utilizzo dei medesimi recapiti e di un dominio internet originariamente registrato dall'impresa individuale poi utilizzato dalla società; il licenziamento da parte dell'impresa individuale di tutti i dipendenti (Tribunale di Treviso, sentenza n. 2395 del 30/11/2018); elementi per i quali non si richiede, tra l'altro, la contestuale ricorrenza. Per quanto riguarda il secondo aspetto, come noto, l'art. 2560, secondo comma, c.c. prevede che l'acquirente risponde solidalmente con l'alienante dei soli debiti risultanti dalle scritture contabili. A tale proposito, occorre senz'altro rilevare come esigenza immanente al sistema sia quello di mantenere una intrinseca coerenza, che verrebbe senz'altro minata laddove si consentisse in detta operazione contrattuale all'acquirente di invocare il deficit pubblicitario per ottenere un vantaggio, quale quello di sottrarsi alla gravosa responsabilità solidale per i debiti pregressi dell'azienda ceduta, qualora egli stesso abbia consapevolmente scelto di non rispettare la forma prescritta dalla legge.
Ebbene, nel caso di specie e attraverso le risultanze istruttorie formatesi in primo grado,
è stata provata una cessione di fatto d'azienda fra la la Controparte_2
essendosi riscontrata nella vicenda esaminanda il profilo identitario Parte_1
prima delineato (cfr.: sentenza appellata in cui si evidenzia, tra l'altro, “..l'esercizio delle medesime attività di impresa, come emerge dal confronto delle visure camerali delle due società…la medesima sede operativa delle due imprese, presso l'immobile sito in
Pozzuoli (NA) in via Antiniana n. 2, come comprovato dalla copia dei rispettivi e successivi contratti di locazione stipulati con la proprietaria della Controparte_5
struttura….gestendo la discoteca contrassegnata dall'insegna “Duel
Beat”…l'avvicendamento nel godimento della struttura sia avvenuto in un lasso temporale brevissimo, praticamente senza soluzione di continuità….gli estratti autentici delle scritture contabili dell'attore dai quali è possibile constatare che le fatture per le forniture presso la discoteca “Duel Beat” sono state emesse a carico della
[...]
fino alla fattura n. 11 del 7.2.2017, mentre successivamente sono state Controparte_2
intestate alla a partire dalla fattura n. 29 del 25.3.2017, saldata dalla Parte_1
pagina 11 di 13 convenuta il 29.3.2017, con versamento sul c/c della attrice, come risultante dall'estratto del registro iva vendite e dall'estratto conto della in atti (cfr. doc. CP_3
n. 41 produzione attorea). Altresì, dalla visura camerale della è Controparte_2
possibile verificare il suo attuale stato di inattività, riportante come data di riferimento quella dell'1.2.2017”. Circostanze ben evidenziate dal Tribunale che trovano ampio riscontro nella documentazione in atti (cfr.: allegati alla produzione della parte appellata).
Alla stregua delle considerazioni che precedono vanno rigettati sia l'appello principale che quello incidentale adesivo, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi ed i medi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore anticipatario Genoveffa Sellitti.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R.
n.115/2002, con obbligo per l'appellante principale e per Parte_1
l'appellante incidentale di versare un ulteriore importo a Controparte_2
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla e sull'appello incidentale adesivo proposto dalla Parte_1 [...]
contro la ed avverso la Controparte_2 Controparte_1
sentenza n. 7748/2021 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 27.09.2021, così provvede:
a) Rigetta l'appello principale e quello incidentale adesivo e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
pagina 12 di 13 b) Condanna la e la in solido, al Parte_1 Controparte_2
pagamento in favore della delle spese del presente Controparte_1
grado di giudizio che liquida in € 345,00 per spese ed € 3.473,00 per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con distrazione in favore del procuratore anticipatario Genoveffa Sellitti;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante principale e Parte_1
l'appellante incidentale di versare un ulteriore importo a Controparte_2
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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