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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 25/06/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1673/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 1673/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. DE RANIERI ALESSANDRO Controparte_1
e
con il patrocinio dell'avv. MARAVOLO GIUSEPPE Controparte_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe indicati chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di aver contratto matrimonio in Ponsacco (PI), il
11/07/2004 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ponsacco Anno 2004
Parte 2 Serie A n° 17. Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere pagina 1 di 5 imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
uniti in matrimonio come da atto celebrato in Ponsacco (PI) e trascritto nei
[...]
registri dello stato civile del Comune di Ponsacco Anno 2004 Parte 2 Serie A n° 17. coniugi vivranno separati con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza ed impegnandosi a mantenere, anche in costanza di separazione, un comportamento improntato al rispetto e alla collaborazione reciproca;
Per_ 2) Le figlie minorenni e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_2
con collocazione privilegiata presso la madre nella casa familiare -ove manterranno la residenza- unitamente al fratello maggiore e, pertanto, tale abitazione in Per_3
comproprietà, sita in Ponsacco (PI) Via Saragat n. 1, con la mobilia che la arreda, verrà assegnata alla sig.ra la quale si farà carico delle relative utenze – con Controparte_2
voltura a proprio nome entro 30 giorni dall'omologa-, della Tari, nonché delle spese ordinarie di manutenzione.
3) Il mutuo cointestato – contratto in data 09/08/2010 con la , di euro Parte_1
110.000,00 – rata mensile di Euro 692,20 – data di estinzione 27/08/2025 - continuerà ad essere sostenuto al 50% dalle parti
4) Le questioni di ordinaria amministrazione inerenti le figlie minori potranno essere assunte separatamente da ciascun genitore. Le minori dovranno mantenere un rapporto equilibrato e pagina 2 di 5 continuativo con entrambi i genitori nonché con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5) Salvo diversi e migliori accordi tra le parti, da formalizzare via mail di volta in volta, anche
Per_ in vista delle esigenze e necessità delle ragazze, e staranno con il padre, Per_2
pernottando presso di lui, il sabato e la domenica a settimane alterne;
il fine settimana che le ragazze staranno con la madre, frequenteranno il padre, pernottando presso di lui, il mercoledì e il giovedì sera, sempre seguendo la volontà delle figlie;
Il figlio maggiore
, stante la maggiore età, frequenterà il padre secondo le proprie volontà ed Per_3
esigenze e pernotterà con questo quando lo vorrà. Quanto alla frequentazione dei figli in occasione di feste e festività, sarà seguito il criterio dell'alternanza, come da prassi. In base
Per_ a questo principio si concorda, fin da ora, che le figlie minori e trascorreranno Per_2
il 24 dicembre, il 31 dicembre/1 gennaio e la Pasqua con un genitore ed il 25 dicembre, il 6 gennaio e la Pasquetta con l'altro. L'anno successivo si farà l'inverso. Inoltre, con specifico riferimento al periodo delle vacanze estive, i figli potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo di due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
6) Il Sig. provvederà a corrispondere alla Sig.ra per il mantenimento dei tre CP_1 CP_2 figli, l'importo complessivo di € 850,00 mensili, così suddivisi : € 350,00 ciascuno, per le Per_ due figlie minori, e ed € 150,00 per il figlio maggiorenne , il quale Per_2 Per_3
svolge con regolarità anche un'attività lavorativa remunerata. L'assegno di mantenimento verrà corrisposto entro il GIORNO 28 di ogni mese su IBAN: IT81 R076 0114 0000 0106
2599 186 intestato alla Sig.ra Saranno ripartite al 50% le seguenti spese Controparte_2
che si considerano OBBLIGATORIE e Straordinarie, per le quali, pertanto, non è richiesta la previa concertazione: mensa, libri scolastici, cancelleria d'inizio anno, prescuola/doposcuola, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto dei figli quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, rinnovo documenti, spese per tasse scolastiche presso istituti pubblici, uscite didattiche organizzate dalla scuola;
Saranno ripartite altresì al 50% le seguenti spese,
pagina 3 di 5 subordinate però al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private;
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e del kit vestiario e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4.
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. Tutte le spese da suddividere al 50%, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate.
Qualora sussista l'obbligo di concertazione delle spese straordinarie, sarà onere per ciascun genitore di comunicare all'altro la necessità della singola spesa, comunicando a mezzo posta elettronica, se possibile anche allegando la previsione del relativo impegno economico;
il destinatario entro 7 giorni dalla comunicazione dovrà a sua volta manifestare il proprio assenso oppure proporre un'alternativa, dovendo motivare altresì un eventuale dissenso, dovendosi valutare la mancata risposta come silenzio assenso;
• l'assegno unico per i figli, o suo futuro equivalente, che attualmente ammonta ad € 514,00 mensili, sarà percepito dalla madre al 50%; le detrazioni fiscali per i figli saranno al 50%;
• la rata del mutuo gravante sulla casa coniugale sarà corrisposta da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno fino alla scadenza del 27/08/2025. La Sig.ra inizierà a CP_2
pagina 4 di 5 provvedere al pagamento della quota parte del mutuo ad essa spettante a partire dal mese in cui il Sig. lascerà la casa coniugale trasferendo la propria residenza;
CP_1
• le parti concordano di vendere la casa coniugale attualmente assegnata alla moglie entro la data del raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambi i figli al prezzo da concordare. In caso di disaccordo il prezzo, l'importo della vendita verrà determinato al prezzo medio risultante dalla valutazione di due agenzie immobiliare, una scelta dalla moglie ed una scelta dal marito;
• le parti rinunciano reciprocamente a richiedere un assegno di mantenimento per se stessi e si dichiarano in grado di provvedere al proprio mantenimento;
• i coniugi prestano sin da ora reciproco consenso all'ottenimento del passaporto, della carta d'identità valida per l'espatrio e di ogni altro documento, per se stessi, per il cui rilascio sia necessario il consenso dell'altro coniuge, obbligandosi a riprodurre in forma scritta il consenso qualora ritenuto necessario dalle autorità preposte;
• le parti si danno reciprocamente atto, con la firma del presente atto, di aver definito ogni rapporto tra loro pendente e pertanto dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altra;
• le spese legali saranno integralmente compensate.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 25/06/2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 1673/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. DE RANIERI ALESSANDRO Controparte_1
e
con il patrocinio dell'avv. MARAVOLO GIUSEPPE Controparte_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe indicati chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di aver contratto matrimonio in Ponsacco (PI), il
11/07/2004 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ponsacco Anno 2004
Parte 2 Serie A n° 17. Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere pagina 1 di 5 imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
uniti in matrimonio come da atto celebrato in Ponsacco (PI) e trascritto nei
[...]
registri dello stato civile del Comune di Ponsacco Anno 2004 Parte 2 Serie A n° 17. coniugi vivranno separati con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza ed impegnandosi a mantenere, anche in costanza di separazione, un comportamento improntato al rispetto e alla collaborazione reciproca;
Per_ 2) Le figlie minorenni e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_2
con collocazione privilegiata presso la madre nella casa familiare -ove manterranno la residenza- unitamente al fratello maggiore e, pertanto, tale abitazione in Per_3
comproprietà, sita in Ponsacco (PI) Via Saragat n. 1, con la mobilia che la arreda, verrà assegnata alla sig.ra la quale si farà carico delle relative utenze – con Controparte_2
voltura a proprio nome entro 30 giorni dall'omologa-, della Tari, nonché delle spese ordinarie di manutenzione.
3) Il mutuo cointestato – contratto in data 09/08/2010 con la , di euro Parte_1
110.000,00 – rata mensile di Euro 692,20 – data di estinzione 27/08/2025 - continuerà ad essere sostenuto al 50% dalle parti
4) Le questioni di ordinaria amministrazione inerenti le figlie minori potranno essere assunte separatamente da ciascun genitore. Le minori dovranno mantenere un rapporto equilibrato e pagina 2 di 5 continuativo con entrambi i genitori nonché con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5) Salvo diversi e migliori accordi tra le parti, da formalizzare via mail di volta in volta, anche
Per_ in vista delle esigenze e necessità delle ragazze, e staranno con il padre, Per_2
pernottando presso di lui, il sabato e la domenica a settimane alterne;
il fine settimana che le ragazze staranno con la madre, frequenteranno il padre, pernottando presso di lui, il mercoledì e il giovedì sera, sempre seguendo la volontà delle figlie;
Il figlio maggiore
, stante la maggiore età, frequenterà il padre secondo le proprie volontà ed Per_3
esigenze e pernotterà con questo quando lo vorrà. Quanto alla frequentazione dei figli in occasione di feste e festività, sarà seguito il criterio dell'alternanza, come da prassi. In base
Per_ a questo principio si concorda, fin da ora, che le figlie minori e trascorreranno Per_2
il 24 dicembre, il 31 dicembre/1 gennaio e la Pasqua con un genitore ed il 25 dicembre, il 6 gennaio e la Pasquetta con l'altro. L'anno successivo si farà l'inverso. Inoltre, con specifico riferimento al periodo delle vacanze estive, i figli potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo di due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
6) Il Sig. provvederà a corrispondere alla Sig.ra per il mantenimento dei tre CP_1 CP_2 figli, l'importo complessivo di € 850,00 mensili, così suddivisi : € 350,00 ciascuno, per le Per_ due figlie minori, e ed € 150,00 per il figlio maggiorenne , il quale Per_2 Per_3
svolge con regolarità anche un'attività lavorativa remunerata. L'assegno di mantenimento verrà corrisposto entro il GIORNO 28 di ogni mese su IBAN: IT81 R076 0114 0000 0106
2599 186 intestato alla Sig.ra Saranno ripartite al 50% le seguenti spese Controparte_2
che si considerano OBBLIGATORIE e Straordinarie, per le quali, pertanto, non è richiesta la previa concertazione: mensa, libri scolastici, cancelleria d'inizio anno, prescuola/doposcuola, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto dei figli quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, rinnovo documenti, spese per tasse scolastiche presso istituti pubblici, uscite didattiche organizzate dalla scuola;
Saranno ripartite altresì al 50% le seguenti spese,
pagina 3 di 5 subordinate però al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private;
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e del kit vestiario e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4.
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. Tutte le spese da suddividere al 50%, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate.
Qualora sussista l'obbligo di concertazione delle spese straordinarie, sarà onere per ciascun genitore di comunicare all'altro la necessità della singola spesa, comunicando a mezzo posta elettronica, se possibile anche allegando la previsione del relativo impegno economico;
il destinatario entro 7 giorni dalla comunicazione dovrà a sua volta manifestare il proprio assenso oppure proporre un'alternativa, dovendo motivare altresì un eventuale dissenso, dovendosi valutare la mancata risposta come silenzio assenso;
• l'assegno unico per i figli, o suo futuro equivalente, che attualmente ammonta ad € 514,00 mensili, sarà percepito dalla madre al 50%; le detrazioni fiscali per i figli saranno al 50%;
• la rata del mutuo gravante sulla casa coniugale sarà corrisposta da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno fino alla scadenza del 27/08/2025. La Sig.ra inizierà a CP_2
pagina 4 di 5 provvedere al pagamento della quota parte del mutuo ad essa spettante a partire dal mese in cui il Sig. lascerà la casa coniugale trasferendo la propria residenza;
CP_1
• le parti concordano di vendere la casa coniugale attualmente assegnata alla moglie entro la data del raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambi i figli al prezzo da concordare. In caso di disaccordo il prezzo, l'importo della vendita verrà determinato al prezzo medio risultante dalla valutazione di due agenzie immobiliare, una scelta dalla moglie ed una scelta dal marito;
• le parti rinunciano reciprocamente a richiedere un assegno di mantenimento per se stessi e si dichiarano in grado di provvedere al proprio mantenimento;
• i coniugi prestano sin da ora reciproco consenso all'ottenimento del passaporto, della carta d'identità valida per l'espatrio e di ogni altro documento, per se stessi, per il cui rilascio sia necessario il consenso dell'altro coniuge, obbligandosi a riprodurre in forma scritta il consenso qualora ritenuto necessario dalle autorità preposte;
• le parti si danno reciprocamente atto, con la firma del presente atto, di aver definito ogni rapporto tra loro pendente e pertanto dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altra;
• le spese legali saranno integralmente compensate.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 25/06/2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 5 di 5