Articolo 795 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 794Articolo 796
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9 ottobre 2010
Art. 795. Riammissione in ruolo 1. Il militare che ha cessato di essere iscritto nei ruoli e che e' riammesso nei ruoli stessi subisce, all'atto della riammissione, una detrazione di anzianita' assoluta pari all'interruzione, salvo eventuale diritto, conferitogli da speciali disposizioni, a conservare parzialmente o integralmente l'anzianita' posseduta. 2. Il presente codice contempla i casi per i quali non si fa luogo alla detrazione di anzianita' per la riammissione in ruolo.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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