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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14475/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rossella Chirieleison in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 14475/2024, promossa da:
- Avv. ALGAROTTI STEFANIA Parte_1
ricorrente
CONTRO
- Avv. CASAGLI MARGHERITA CP_1 convenuto
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: accerta e dichiara insussistente l'obbligo della sig.ra di restituire quanto Pt_1 percepito sulla pensione cat. INVCIV n. 07092325 per il periodo dal 1° luglio l 31 luglio 2024 e dunque l'infondatezza della pretesa restitutoria avanzata dall' con CP_1 comunicazioni del 19 e 20 giugno 2024, per l'importo di Euro 25.712,35; condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 3.400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 03/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rossella Chirieleison in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 14475/2024, promossa da:
- Avv. ALGAROTTI STEFANIA Parte_1
ricorrente
CONTRO
- Avv. CASAGLI MARGHERITA CP_1 convenuto
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: accerta e dichiara insussistente l'obbligo della sig.ra di restituire quanto Pt_1 percepito sulla pensione cat. INVCIV n. 07092325 per il periodo dal 1° luglio l 31 luglio 2024 e dunque l'infondatezza della pretesa restitutoria avanzata dall' con CP_1 comunicazioni del 19 e 20 giugno 2024, per l'importo di Euro 25.712,35; condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 3.400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 03/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison