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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 341/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
VINCI SALVATORE, Presidente
LA ROSA CARMELA, Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1449/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRAVV ISC IPOTE n. 29376202500000056000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- PRAVV ISC IPOTE n. 29376202500000056000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- PRAVV ISC IPOTE n. 29376202500000056000 IRPEF-ALTRO 2012
- PRAVV ISC IPOTE n. 29376202500000056000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160059767363000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160059767363000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160059767363000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160059767363000 IVA-ALTRO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4183/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, AO VA ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (indicata in epigrafe) limitatamente alla cartella di pagamento dell'IRPEF e IVA (con n. finale 363) chiedendone l'annullamento per i motivi di seguito indicati.
1) Prescrizione dei crediti tributari, delle sanzioni e interessi;
decadenza dell'Ente impositore dall'azione di riscossione.
2) Omessa o irregolare notifica della cartella di pagamento.
3) Indeterminatezza delle sanzioni.
4) Omesso contraddittorio endoprocedimentale.
5) Mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi applicati;
incostituzionalità della determinazione dell'aggio.
Costituitasi in giudizio, l'ADER ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 2/12/2025, la controversia è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le considerazioni infra indicate.
L'ADER ha prodotto agli atti la sentenza n. 9502/2021 (depositata in data 17/12/2021) emessa dalla CGT di Catania nell'ambito del giudizio iscritto al n. 2113/2019 RGR avente ad oggetto il ricorso proposto dal contribuente avverso la stessa cartella di pagamento (con n. finale 363) sottesa all'atto impugnato nell'odierno giudizio.
Con l'anzidetta sentenza è stato dichiarato inammissibile il ricorso per essere stato proposto tardivamente oltre il termine di cui all'art. 21 del d.lgs n. 546/1992 rispetto alla notifica della cartella impugnata che è avvenuta regolarmente in data 6/10/2016 ai sensi dell'art. 26 comma 2 dpr n. 602/1973. Avverso l'anzidetta sentenza, il contribuente ha proposto appello impugnando il ruolo per difetto di notifica della cartella in argomento. Con sentenza n. 790/25 del 31/1/2025 (prodotta agli atti) la CGT di secondo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 12 co. 4 bis
DPR 602/73, introdotto dall'art. 3 bis del D.L. 146/21, conv. in L. 215/21.
Sulla base della suddetta produzione documentale si ricava la regolare notifica della cartella di pagamento impugnata nel diverso giudizio di primo grado che è la stessa cartella prodromica all'atto impugnato nell'odierno giudizio. Da ciò deriva l'impossibilità del contribuente di eccepire l'omessa notifica della cartella in questione, come dedotto con il secondo motivo che va rigettato. Al riguardo, va sottolineato che non ha carattere decisivo il susseguente giudizio di appello in quanto ha avuto ad oggetto soltanto la non impugnabilità del ruolo dei crediti tributari contenuti nella cartella in argomento.
Dalla citata sentenza n. 9502/2021 del diverso giudizio di primo grado è dato evincere, altresì, la tardiva impugnazione della cartella di pagamento in argomento che pertanto è divenuta definitiva e i relativi crediti tributari sono irretrattabili;
di talchè al contribuente è preclusa la facoltà di eccepire la decadenza dell'Ente impositore dall'azione di decadenza e l'omesso contraddittorio endoprocedimentale, nell'ordine, dedotti con il primo motivo e quarto motivo che vanno rigettati.
Non è maturata la prescrizione dei crediti tributari, delle sanzione e degli interessi eccepita con il primo motivo che va disatteso.
Attraverso la documentazione prodotta l'ADER ha dimostrato che la cartella di pagamento in esame è richiamata dalla intimazione di pagamento medio tempore (con n. finale 113) notificata il 12/12/2022 e dalla intimazione di pagamento medio tempore (con n. finale 149) notificata il 28/4/2024, non impugnata nei termini di legge. Da quest'ultima data decorre il termine di prescrizione decennale dei crediti tributari
(IRPEF e IVA) e il termine di prescrizione quinquennale degli interessi e sanzioni che sono stati interrotti dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avvenuta il 20/1/2025.
Non sono accoglibili i residui motivi dal momento che le sanzioni e gli interessi sono determinati ex legge, quindi conoscibili da chiunque e il contribuente non ha dimostrato l'errore di calcolo. Infine, con sentenza n. 46 del 17/4/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato che non è fondata la q.l.c. dell'art. 17 comma 1
d.lgs n. 112/1999 nella parte in cui, con riguardo alla remunerazione del servizio di riscossione, impone a carico del debitore un aggio in percentuale fissa, integrale o ridotta, anziché riferito all'effettivo costo del servizio.
La soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali che vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda, rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in € 2.000,00, oltre IVA ed accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Così deciso a Catania, in Camera di
Consiglio, il 2.12.2025.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
VINCI SALVATORE, Presidente
LA ROSA CARMELA, Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1449/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRAVV ISC IPOTE n. 29376202500000056000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- PRAVV ISC IPOTE n. 29376202500000056000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- PRAVV ISC IPOTE n. 29376202500000056000 IRPEF-ALTRO 2012
- PRAVV ISC IPOTE n. 29376202500000056000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160059767363000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160059767363000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160059767363000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160059767363000 IVA-ALTRO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4183/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, AO VA ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (indicata in epigrafe) limitatamente alla cartella di pagamento dell'IRPEF e IVA (con n. finale 363) chiedendone l'annullamento per i motivi di seguito indicati.
1) Prescrizione dei crediti tributari, delle sanzioni e interessi;
decadenza dell'Ente impositore dall'azione di riscossione.
2) Omessa o irregolare notifica della cartella di pagamento.
3) Indeterminatezza delle sanzioni.
4) Omesso contraddittorio endoprocedimentale.
5) Mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi applicati;
incostituzionalità della determinazione dell'aggio.
Costituitasi in giudizio, l'ADER ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 2/12/2025, la controversia è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le considerazioni infra indicate.
L'ADER ha prodotto agli atti la sentenza n. 9502/2021 (depositata in data 17/12/2021) emessa dalla CGT di Catania nell'ambito del giudizio iscritto al n. 2113/2019 RGR avente ad oggetto il ricorso proposto dal contribuente avverso la stessa cartella di pagamento (con n. finale 363) sottesa all'atto impugnato nell'odierno giudizio.
Con l'anzidetta sentenza è stato dichiarato inammissibile il ricorso per essere stato proposto tardivamente oltre il termine di cui all'art. 21 del d.lgs n. 546/1992 rispetto alla notifica della cartella impugnata che è avvenuta regolarmente in data 6/10/2016 ai sensi dell'art. 26 comma 2 dpr n. 602/1973. Avverso l'anzidetta sentenza, il contribuente ha proposto appello impugnando il ruolo per difetto di notifica della cartella in argomento. Con sentenza n. 790/25 del 31/1/2025 (prodotta agli atti) la CGT di secondo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 12 co. 4 bis
DPR 602/73, introdotto dall'art. 3 bis del D.L. 146/21, conv. in L. 215/21.
Sulla base della suddetta produzione documentale si ricava la regolare notifica della cartella di pagamento impugnata nel diverso giudizio di primo grado che è la stessa cartella prodromica all'atto impugnato nell'odierno giudizio. Da ciò deriva l'impossibilità del contribuente di eccepire l'omessa notifica della cartella in questione, come dedotto con il secondo motivo che va rigettato. Al riguardo, va sottolineato che non ha carattere decisivo il susseguente giudizio di appello in quanto ha avuto ad oggetto soltanto la non impugnabilità del ruolo dei crediti tributari contenuti nella cartella in argomento.
Dalla citata sentenza n. 9502/2021 del diverso giudizio di primo grado è dato evincere, altresì, la tardiva impugnazione della cartella di pagamento in argomento che pertanto è divenuta definitiva e i relativi crediti tributari sono irretrattabili;
di talchè al contribuente è preclusa la facoltà di eccepire la decadenza dell'Ente impositore dall'azione di decadenza e l'omesso contraddittorio endoprocedimentale, nell'ordine, dedotti con il primo motivo e quarto motivo che vanno rigettati.
Non è maturata la prescrizione dei crediti tributari, delle sanzione e degli interessi eccepita con il primo motivo che va disatteso.
Attraverso la documentazione prodotta l'ADER ha dimostrato che la cartella di pagamento in esame è richiamata dalla intimazione di pagamento medio tempore (con n. finale 113) notificata il 12/12/2022 e dalla intimazione di pagamento medio tempore (con n. finale 149) notificata il 28/4/2024, non impugnata nei termini di legge. Da quest'ultima data decorre il termine di prescrizione decennale dei crediti tributari
(IRPEF e IVA) e il termine di prescrizione quinquennale degli interessi e sanzioni che sono stati interrotti dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avvenuta il 20/1/2025.
Non sono accoglibili i residui motivi dal momento che le sanzioni e gli interessi sono determinati ex legge, quindi conoscibili da chiunque e il contribuente non ha dimostrato l'errore di calcolo. Infine, con sentenza n. 46 del 17/4/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato che non è fondata la q.l.c. dell'art. 17 comma 1
d.lgs n. 112/1999 nella parte in cui, con riguardo alla remunerazione del servizio di riscossione, impone a carico del debitore un aggio in percentuale fissa, integrale o ridotta, anziché riferito all'effettivo costo del servizio.
La soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali che vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda, rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in € 2.000,00, oltre IVA ed accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Così deciso a Catania, in Camera di
Consiglio, il 2.12.2025.