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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 08/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 7/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 437 c.p.c., all'esito della camera di consiglio, la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n. 142, presso lo studio Parte_1
, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello;
appellante E in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici Controparte_1
, in Piazza dei Priori n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. MARINI CP_1 FABIO, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
appellato
OGGETTO: opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza dell'8.1.2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte. nell'udienza dell'8.1.2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 437 c.p.c. e 7 del d.lgs. n. 150/2011 la seguente sentenza, dando lettura, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso in appello depositato il 2.1.2023, agiva in giudizio dinanzi al Parte_1 Tribunale di Terni nei confronti del chiedendo la riforma dell'ordinanza emessa Controparte_1 dal Giudice di Pace di Terni in d l proc. n.r.g. 1782/2022, con cui è stato convalidato il verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada n. V/1308Z/2022 (prot. 730/2022) del 27.3.2022, e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, in riforma integrale dell'ordinanza di convalida resa in data 28/11/2022 dal Giudice di Pace di Terni nell'ambito del proc. rgn 1782/2022, annullare il verbale n. V/1308Z/2022 - Prot. 730/2022 – del 27.03.2022. Con condanna alle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario, come da orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità”. A sostegno delle rassegnate conclusioni esponeva che: - aveva impugnato il verbale n. V/1308Z/2022 (prot. 730/2022) del 27.3.2022 elevato dal Corpo di Polizia Municipale del notificato in Controparte_1 data 29.4.2022, per la violazione degli artt. 7, co. 9 e 14, del Codice della Strada, perché, a seguito di rilevazione fotografica, alle ore 16.09 del 27.3.2022 il conducente del veicolo Citroen S XBHW 6/AOS targato FN746EX aveva fatto accesso abusivo in Piazza Garibaldi, una zona a traffico limitato, nonostante l'accesso a tale zona fosse precluso come da segnali indicanti il relativo divieto. A sostegno dell'opposizione la ricorrente aveva dedotto:
1. una violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 503/1996; 2. l'erroneità dei presupposti fattuali e lo stato di necessità, poiché il transito
1 veicolo (condotto dal figlio dell'appellante) era stato giustificato dalla necessità di accompagnare
[...]
, ultranovantenne, titolare di un contrassegno per disabili ben esposto, che versava in una Parte_1 e deficit nella deambulazione. Ricordava, all'uopo, che il D.P.R. n. 503/1996 ed il Codice della strada prevedono, per i titolari di detto contrassegno, che le autorità competenti consentano la circolazione e la sosta del veicolo allo specifico servizio della persona con disabilità anche nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico. Segnalava, allora, che il transito del veicolo in questione non aveva arrecato alcun intralcio al traffico urbano. All'udienza del 28.11.2022 a causa della mancata comparizione del legale dell'odierna appellante il Giudice di Pace convalidava il verbale opposto, asserendo genericamente che la ricorrente non aveva addotto alcuna prova a sostegno dell'estinzione dell'illecito sanzionato, sebbene l'appellante avesse prodotto l'autorizzazione a transitare in zona a traffico limitato. In via pregiudiziale chiedeva ai sensi dell'art. 153, co. 2, c.p.c. la rimessione in termini relativamente ad ogni eventuale decadenza occorsa all'udienza del 28.11.2022 dinanzi al Giudice di Pace di Terni, motivando tale istanza in ragione del furto subito della propria agenda di lavoro e dello stato di gravidanza che le avrebbero impedito di partecipare all'udienza. Con i motivi d'appello lamentava anche:
1. la violazione dell'art. 23, co. 5, L. n. 689/1981, per come modificato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 534/1990, che ha imposto al Giudice di vagliare – e quindi motivare – la congruità del provvedimento opposto in caso di mancata comparizione dell'opponente alla prima udienza.; 2. motivazione apparente;
3. omessa valutazione delle risultanze documentali e violazione dell'art. 2697 c.c.. Con memoria depositata in data 12.5.2023 si costituiva in giudizio il chiedendo al Controparte_1
Tribunale il rigetto dell'appello avversario in quanto infondato, con vittoria delle spese di lite. A tal fine deduceva che: - il Giudice di Pace di Terni aveva diffusamente argomentato l'ordinanza di convalida affermando che «(…) alle ore 12,00, nessuno è comparso per l'opponente, né lo stesso ha addotto motivi che giustifichino la sua mancata comparizione, nonostante la rituale e tempestiva notifica allo stesso del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione. Vero è che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 23, comma 5 L., 689/81, nella parte in cui prevede che il Giudice, in caso di assenza ingiustificata dell'opponente (o del suo procuratore) alla prima udienza, convalidi il provvedimento impugnato anche quando l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente o fatta pervenire dall'Amministrazione resistente. Nella presente fattispecie, invece, la Pubblica Amministrazione resistente ha prodotto in atti tutta la documentazione richiesta dal Giudice ai sensi dell'art 23, comma 2 L. 689/81, dalla quale si evince la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del procedimento sanzionatorio. Dal canto suo, invece, il ricorrente, non ha prodotto nessuna prova dell'esistenza di elementi estintivi, o anche soltanto modificativi, del suddetto illecito sanzionato, dai quali derivi l'illegittimità del provvedimento impugnato (…)»; - l'autorità giudiziaria aveva, quindi, correttamente applicato l'art. 7, co. 9 d.lgs. n. 150/2011 e ben argomentato l'ordinanza di convalida, ponderando gli elementi probatori in atti;
- il Regolamento Comunale sull'accesso e sosta nelle Z.T.L. approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 13.6.2019, all'art. 12, comma 2, prevede che “Il titolare di un permesso invalidi, non residente nel comune di che intende accedere nella Z. T.L. deve CP_1 comunicare, tramite mail ( ) o recandosi direttamente al Comando P.M. nei giorni di apertura, la Email_1 targa del veicolo e gli estrem one e del permesso invalidi” mentre al successivo comma 3 prevede che “nel caso in cui, un veicolo non autorizzato, con a bordo una persona disabile munita di regolare contrassegno in corso di validità, sia transitato in orario di vigenza della senza preventiva autorizzazione, è necessario, onde evitare di Pt_2 incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa, inoltrare una comunicazione, entro i 3 giorni lavorativi successivi, o recandosi direttamente al Comando Polizia Municipale nei giorni di apertura, o tramite la mail t), Email_3 allegando il permesso invalidi, copia di un documento di riconoscimento e della carta di circolazione del veicolo e i motivi dell'accesso in area ZTL”; - l'appellante non aveva mai fatto pervenire al Comando della Polizia Municipale di alcuna comunicazione giustificativa del transito del proprio veicolo CITROEN targato FN746EX CP_1
.T.L. di e, perciò, non aveva ottemperato all'adempimento di cui all'art. 12, co. 2 e 3, del CP_1
Regolamento comunale. La causa veniva discussa oralmente all'udienza dell'8.1.2025.
2. Il gravame risulta fondato sulla scorta delle seguenti motivazioni. 2.1. Anzitutto, va respinta l'istanza di rimessione in termini avanzata dall'appellante ai sensi dell'art. 153, co. 2, c.p.c..
2 La norma onera la parte della dimostrazione che la decadenza è stata determinata da una causa non imputabile alla stessa o al suo difensore, perché cagionata da un fattore estraneo alla volontà degli stessi e che determini un totale impedimento a svolgere l'attività professionale (cfr. Cass. n. 21304/2019), in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza. Non si deve trattare di un impedimento relativo, né di una mera difficoltà (cfr. Cass. n. 30512/2018). Nel caso di specie, a dimostrazione della non imputabilità della decadenza – derivante dalla mancata comparizione all'udienza del 28.11.2022 - l'appellante deduce che in data 18.9.2022 era stata sottratta al difensore la sua agenda cartacea professionale nella quale erano annotate le udienze dei propri assistiti. Tale circostanza non appare tale da aver precluso in via definitiva all'avv. Katia Nobiletti l'esercizio della professione e delle attività defensionali connesse: sapendo di aver proposto un ricorso davanti al Giudice di Pace di Terni nell'interesse della avrebbe ben potuto rappresentare la circostanza Parte_1 del furto alla cancelleria ed interrogarla in merito al numero di ruolo e data di udienza. Peraltro, dal fascicolo d'ufficio di primo grado emerge in modo inequivoco che in data 14.6.2022 la cancelleria del Giudice di Pace di Terni aveva comunicato il decreto di fissazione dell'udienza all'avv. Nobiletti a mezzo posta elettronica certificata. L'avv. Nobiletti non ha dedotto di essersi trovata nell'impossibilità di accedere alla propria casella pec – e, quindi, di reperire i dati contenuti nella ridetta comunicazione – per tutto l'arco temporale che ha preceduto l'udienza del 28.11.2022. Non può, quindi, affermarsi che l'assenza sia frutto di un fattore esterno non imputabile al difensore. Al di là del fatto che il certificato di gravidanza in atti risale al 27.12.2022 – e che il giorno dell'udienza l'avv. Nobiletti si trovava alla 33° settimana gestazionale - anche lo stato di gravidanza non giustifica l'assenza all'udienza del 28.11.2022. Infatti, ai sensi dell'art. 81 bis, co. 3, disp. att. c.p.c. il difensore avrebbe potuto rappresentare e documentare lo stato di gravidanza al Giudice di Pace di Terni e chiedere un differimento dell'udienza ovvero nominare un proprio sostituto processuale per l'incombente. Per i motivi suesposti non può dirsi integrato l'onere probatorio gravante sulla parte che presenta istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.. 2.2. Nel merito, la decisione del giudice di prime cure non appare corretta per le ragioni di seguito illustrate. In base all'art. 7, co. 9, lett. b), del d.lgs. n. 150/2011 (in vigore dal 6.10.2011) «alla prima udienza, il giudice: (…) b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 7». Diversamente da quanto sostiene l'appellante, deve aversi riguardo solo a tale disposizione, poiché l'art. 34, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 150/2011 ha abrogato l'art. 23 della L. n. 689/1981 che in passato disciplinava il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa. Va allora osservato che alla prima udienza del 28.11.2022 né l'opponente, né il suo difensore si erano presentati dinanzi al Giudice di Pace di Terni, né avevano depositato alcuna giustificazione al riguardo. In tal caso, l'autorità giudiziaria è tenuta alla convalida del provvedimento opposto salvo che la documentazione a sostegno dell'opposizione dimostri l'illegittimità del provvedimento ovvero che l'autorità convenuta abbia omesso di depositare la copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento e la contestazione o notificazione della violazione. Dal fascicolo di primo grado del emerge incontrovertibilmente che in data Controparte_1 14.7.2022 l'autorità opposta aveva ri ncelleria la documentazione di cui all'art. 7, co. 7, d.lgs. n. 150/2011. Tuttavia, la documentazione offerta dall'opponente con il ricorso introduttivo (copia del contrassegno e della documentazione sanitaria di accertamento di invalidità della ) dimostrava Parte_1 l'illegittimità della sanzione irrogata con il verbale opposto, precludend i convalidare il provvedimento opposto. A tal fine è utile un breve richiamo al quadro normativo di riferimento e ai principi giurisprudenziali operanti in materia. In tema di transito in zone a traffico limitato da parte di un soggetto conducente un veicolo posto a servizio di una persona con disabilità, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che anche qualora il
3 prescriva la previa comunicazione all'ente della targa del veicolo utilizzato dalla persona con CP_1 disabilità e del relativo contrassegno. Ai sensi degli artt. 11 e 12 d.p.r. 503/1996 il contrassegno autorizza a livello nazionale la circolazione e la sosta del veicolo al servizio della persona con disabilità anche in zone urbane a traffico limitato, con il solo onere di esporre il ridetto contrassegno. La Cassazione ha chiarito che “non è vincolato al Comune di emissione né deve contenere il numero di targa del veicolo su cui viaggia il titolare del permesso, l'unica condizione per poter accedere a tali zone è che il contrassegno sia esposto sulla parte anteriore del veicolo” (così in Cass. n. 719 del 16.1.2008). Ebbene, l'art. 11, co. 1, del citato D.P.R. prevede che “alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico”. Il successivo comma 3 prevede che “la circolazione e la sosta sono consentite nelle "zone a traffico limitato" e "nelle aree pedonali urbane", così come definite dall'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, qualora è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.” Non è legittima una sanzione connessa alla mancanza di (preventiva o successiva) comunicazione della targa di accesso ad una zona a traffico limitato poiché la piena effettività del diritto alla circolazione delle persone con disabilità non tollera limiti o obblighi non previsti dalla legge, ma imposti a livello regolamentare dagli enti locali (cfr. Cass. n. 28144 del 27.9.2022). La norma regolamentare invocata dal imponendo alla persona con disabilità una previa o successiva comunicazione della targa del CP_1 veicolo al suo servizio che intende transitare o ha transitato in Z.T.L., si sostanzia in un limite alla circolazione per la stessa persona con disabilità, che il Legislatore ha inteso, invece, garantire senza condizionamenti. La Suprema Corte ha chiarito che il non può porre limitazioni non previste CP_1 per legge (cfr. Cass. n. 8226 del 14.3.2022). E' gra isprudenza nell'escludere conseguenze pregiudizievoli per il possessore di contrassegno in caso di mancata osservanza dell'obbligo comunicativo dell'accesso (futuro o passato) in Z.T.L., poiché tale omissione non rende illegittimo il transito effettuato da cui sia a ciò abilitato dall'art. 11 d.p.r. 503/1996 (cfr. Cass. n. 21320/2017). Merita, infatti, condivisione il ragionamento svolto da una parte della giurisprudenza di merito secondo cui, diversamente interpretando, si finirebbe per sanzionare ai sensi dell'art. 7, co. 9 e 14, C.d.S. non tanto il transito non autorizzato in Z.T.L., bensì la condotta di omessa comunicazione al del veicolo CP_1 autorizzato al transito (cfr. Giudice di Pace di Bolzano del 3.2.2015 n. 47). Alla luce di tali principi e tenuto conto della documentazione offerta dalla con il Parte_1 ricorso (cfr. all.
2 - copia del contrassegno senza scadenza rilasciato da Roma Servizi per la mobilità s.r.l. in favore di ), il Giudice di Pace di Terni non avrebbe dovuto convalidare il Parte_1 verbale opposto, non essendo il transito reso illegittimo ai sensi dell'art. 7, co. 9 e 14, C.d.S. per il sol fatto del mancato rispetto dell'art. 12 del Regolamento Comunale per l'accesso, circolazione e sosta nelle zone a traffico limitato (Z.T.L.): la documentazione prodotta dall'opponente dimostrava, infatti, l'illegittimità della sanzione elevata nei confronti dell'odierna appellante ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 150/2011, essendo l'appellante titolare di regolare contrassegno. Sulla scorta delle considerazioni svolte, l'appello deve essere accolto e, in riforma dell'impugnata ordinanza, annullato il verbale n. V/1308Z/2022 (prot. 730/2022) del 27.3.2022 elevato dal Corpo di Polizia Municipale del nei confronti di . Controparte_1 Parte_1
3. Le spese di lite del presente grado d'appello seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022) per le controversie dinanzi al Tribunale di valore inferiore ad € 1.100,00, in base ai parametri minimi per tutte le fasi processuali alla luce della concreta attività defensionale svolta. Le spese di lite di primo grado possono essere compensate integralmente tra le parti alla luce dell'assenza dell'opponente all'udienza del 28.11.2022 e, quindi, della mancata replica alle deduzioni difensive del CP_1 avuto riguardo, in particolare, all'omesso richiamo dei principi giurisprudenzia
[...] transito in zona a traffico limitato per persone con disabilità, meglio illustrati per la prima volta in appello. Si ritengono, quindi, sussistenti gravi ed eccezionali motivi per la compensazione integrale ex art. 92 c.p.c. delle spese processuali del primo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
4 - in riforma dell'ordinanza impugnata, annulla il verbale n. V/1308Z/2022 (prot. 730/2022) del 27.3.2022 elevato dal Corpo di Polizia Municipale del nei confronti di Controparte_1 [...] ; Parte_1
- condanna il alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese processuali del grado di appello, che liquida in € 332,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge, da corrispondere in favore del difensore antistatario avv. Katia Nobiletti;
- compensa integralmente le spese di lite del primo grado. Così deciso in data 08/01/2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 437 c.p.c., all'esito della camera di consiglio, la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n. 142, presso lo studio Parte_1
, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello;
appellante E in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici Controparte_1
, in Piazza dei Priori n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. MARINI CP_1 FABIO, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
appellato
OGGETTO: opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza dell'8.1.2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte. nell'udienza dell'8.1.2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 437 c.p.c. e 7 del d.lgs. n. 150/2011 la seguente sentenza, dando lettura, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso in appello depositato il 2.1.2023, agiva in giudizio dinanzi al Parte_1 Tribunale di Terni nei confronti del chiedendo la riforma dell'ordinanza emessa Controparte_1 dal Giudice di Pace di Terni in d l proc. n.r.g. 1782/2022, con cui è stato convalidato il verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada n. V/1308Z/2022 (prot. 730/2022) del 27.3.2022, e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, in riforma integrale dell'ordinanza di convalida resa in data 28/11/2022 dal Giudice di Pace di Terni nell'ambito del proc. rgn 1782/2022, annullare il verbale n. V/1308Z/2022 - Prot. 730/2022 – del 27.03.2022. Con condanna alle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario, come da orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità”. A sostegno delle rassegnate conclusioni esponeva che: - aveva impugnato il verbale n. V/1308Z/2022 (prot. 730/2022) del 27.3.2022 elevato dal Corpo di Polizia Municipale del notificato in Controparte_1 data 29.4.2022, per la violazione degli artt. 7, co. 9 e 14, del Codice della Strada, perché, a seguito di rilevazione fotografica, alle ore 16.09 del 27.3.2022 il conducente del veicolo Citroen S XBHW 6/AOS targato FN746EX aveva fatto accesso abusivo in Piazza Garibaldi, una zona a traffico limitato, nonostante l'accesso a tale zona fosse precluso come da segnali indicanti il relativo divieto. A sostegno dell'opposizione la ricorrente aveva dedotto:
1. una violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 503/1996; 2. l'erroneità dei presupposti fattuali e lo stato di necessità, poiché il transito
1 veicolo (condotto dal figlio dell'appellante) era stato giustificato dalla necessità di accompagnare
[...]
, ultranovantenne, titolare di un contrassegno per disabili ben esposto, che versava in una Parte_1 e deficit nella deambulazione. Ricordava, all'uopo, che il D.P.R. n. 503/1996 ed il Codice della strada prevedono, per i titolari di detto contrassegno, che le autorità competenti consentano la circolazione e la sosta del veicolo allo specifico servizio della persona con disabilità anche nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico. Segnalava, allora, che il transito del veicolo in questione non aveva arrecato alcun intralcio al traffico urbano. All'udienza del 28.11.2022 a causa della mancata comparizione del legale dell'odierna appellante il Giudice di Pace convalidava il verbale opposto, asserendo genericamente che la ricorrente non aveva addotto alcuna prova a sostegno dell'estinzione dell'illecito sanzionato, sebbene l'appellante avesse prodotto l'autorizzazione a transitare in zona a traffico limitato. In via pregiudiziale chiedeva ai sensi dell'art. 153, co. 2, c.p.c. la rimessione in termini relativamente ad ogni eventuale decadenza occorsa all'udienza del 28.11.2022 dinanzi al Giudice di Pace di Terni, motivando tale istanza in ragione del furto subito della propria agenda di lavoro e dello stato di gravidanza che le avrebbero impedito di partecipare all'udienza. Con i motivi d'appello lamentava anche:
1. la violazione dell'art. 23, co. 5, L. n. 689/1981, per come modificato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 534/1990, che ha imposto al Giudice di vagliare – e quindi motivare – la congruità del provvedimento opposto in caso di mancata comparizione dell'opponente alla prima udienza.; 2. motivazione apparente;
3. omessa valutazione delle risultanze documentali e violazione dell'art. 2697 c.c.. Con memoria depositata in data 12.5.2023 si costituiva in giudizio il chiedendo al Controparte_1
Tribunale il rigetto dell'appello avversario in quanto infondato, con vittoria delle spese di lite. A tal fine deduceva che: - il Giudice di Pace di Terni aveva diffusamente argomentato l'ordinanza di convalida affermando che «(…) alle ore 12,00, nessuno è comparso per l'opponente, né lo stesso ha addotto motivi che giustifichino la sua mancata comparizione, nonostante la rituale e tempestiva notifica allo stesso del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione. Vero è che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 23, comma 5 L., 689/81, nella parte in cui prevede che il Giudice, in caso di assenza ingiustificata dell'opponente (o del suo procuratore) alla prima udienza, convalidi il provvedimento impugnato anche quando l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente o fatta pervenire dall'Amministrazione resistente. Nella presente fattispecie, invece, la Pubblica Amministrazione resistente ha prodotto in atti tutta la documentazione richiesta dal Giudice ai sensi dell'art 23, comma 2 L. 689/81, dalla quale si evince la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del procedimento sanzionatorio. Dal canto suo, invece, il ricorrente, non ha prodotto nessuna prova dell'esistenza di elementi estintivi, o anche soltanto modificativi, del suddetto illecito sanzionato, dai quali derivi l'illegittimità del provvedimento impugnato (…)»; - l'autorità giudiziaria aveva, quindi, correttamente applicato l'art. 7, co. 9 d.lgs. n. 150/2011 e ben argomentato l'ordinanza di convalida, ponderando gli elementi probatori in atti;
- il Regolamento Comunale sull'accesso e sosta nelle Z.T.L. approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 13.6.2019, all'art. 12, comma 2, prevede che “Il titolare di un permesso invalidi, non residente nel comune di che intende accedere nella Z. T.L. deve CP_1 comunicare, tramite mail ( ) o recandosi direttamente al Comando P.M. nei giorni di apertura, la Email_1 targa del veicolo e gli estrem one e del permesso invalidi” mentre al successivo comma 3 prevede che “nel caso in cui, un veicolo non autorizzato, con a bordo una persona disabile munita di regolare contrassegno in corso di validità, sia transitato in orario di vigenza della senza preventiva autorizzazione, è necessario, onde evitare di Pt_2 incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa, inoltrare una comunicazione, entro i 3 giorni lavorativi successivi, o recandosi direttamente al Comando Polizia Municipale nei giorni di apertura, o tramite la mail t), Email_3 allegando il permesso invalidi, copia di un documento di riconoscimento e della carta di circolazione del veicolo e i motivi dell'accesso in area ZTL”; - l'appellante non aveva mai fatto pervenire al Comando della Polizia Municipale di alcuna comunicazione giustificativa del transito del proprio veicolo CITROEN targato FN746EX CP_1
.T.L. di e, perciò, non aveva ottemperato all'adempimento di cui all'art. 12, co. 2 e 3, del CP_1
Regolamento comunale. La causa veniva discussa oralmente all'udienza dell'8.1.2025.
2. Il gravame risulta fondato sulla scorta delle seguenti motivazioni. 2.1. Anzitutto, va respinta l'istanza di rimessione in termini avanzata dall'appellante ai sensi dell'art. 153, co. 2, c.p.c..
2 La norma onera la parte della dimostrazione che la decadenza è stata determinata da una causa non imputabile alla stessa o al suo difensore, perché cagionata da un fattore estraneo alla volontà degli stessi e che determini un totale impedimento a svolgere l'attività professionale (cfr. Cass. n. 21304/2019), in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza. Non si deve trattare di un impedimento relativo, né di una mera difficoltà (cfr. Cass. n. 30512/2018). Nel caso di specie, a dimostrazione della non imputabilità della decadenza – derivante dalla mancata comparizione all'udienza del 28.11.2022 - l'appellante deduce che in data 18.9.2022 era stata sottratta al difensore la sua agenda cartacea professionale nella quale erano annotate le udienze dei propri assistiti. Tale circostanza non appare tale da aver precluso in via definitiva all'avv. Katia Nobiletti l'esercizio della professione e delle attività defensionali connesse: sapendo di aver proposto un ricorso davanti al Giudice di Pace di Terni nell'interesse della avrebbe ben potuto rappresentare la circostanza Parte_1 del furto alla cancelleria ed interrogarla in merito al numero di ruolo e data di udienza. Peraltro, dal fascicolo d'ufficio di primo grado emerge in modo inequivoco che in data 14.6.2022 la cancelleria del Giudice di Pace di Terni aveva comunicato il decreto di fissazione dell'udienza all'avv. Nobiletti a mezzo posta elettronica certificata. L'avv. Nobiletti non ha dedotto di essersi trovata nell'impossibilità di accedere alla propria casella pec – e, quindi, di reperire i dati contenuti nella ridetta comunicazione – per tutto l'arco temporale che ha preceduto l'udienza del 28.11.2022. Non può, quindi, affermarsi che l'assenza sia frutto di un fattore esterno non imputabile al difensore. Al di là del fatto che il certificato di gravidanza in atti risale al 27.12.2022 – e che il giorno dell'udienza l'avv. Nobiletti si trovava alla 33° settimana gestazionale - anche lo stato di gravidanza non giustifica l'assenza all'udienza del 28.11.2022. Infatti, ai sensi dell'art. 81 bis, co. 3, disp. att. c.p.c. il difensore avrebbe potuto rappresentare e documentare lo stato di gravidanza al Giudice di Pace di Terni e chiedere un differimento dell'udienza ovvero nominare un proprio sostituto processuale per l'incombente. Per i motivi suesposti non può dirsi integrato l'onere probatorio gravante sulla parte che presenta istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.. 2.2. Nel merito, la decisione del giudice di prime cure non appare corretta per le ragioni di seguito illustrate. In base all'art. 7, co. 9, lett. b), del d.lgs. n. 150/2011 (in vigore dal 6.10.2011) «alla prima udienza, il giudice: (…) b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 7». Diversamente da quanto sostiene l'appellante, deve aversi riguardo solo a tale disposizione, poiché l'art. 34, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 150/2011 ha abrogato l'art. 23 della L. n. 689/1981 che in passato disciplinava il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa. Va allora osservato che alla prima udienza del 28.11.2022 né l'opponente, né il suo difensore si erano presentati dinanzi al Giudice di Pace di Terni, né avevano depositato alcuna giustificazione al riguardo. In tal caso, l'autorità giudiziaria è tenuta alla convalida del provvedimento opposto salvo che la documentazione a sostegno dell'opposizione dimostri l'illegittimità del provvedimento ovvero che l'autorità convenuta abbia omesso di depositare la copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento e la contestazione o notificazione della violazione. Dal fascicolo di primo grado del emerge incontrovertibilmente che in data Controparte_1 14.7.2022 l'autorità opposta aveva ri ncelleria la documentazione di cui all'art. 7, co. 7, d.lgs. n. 150/2011. Tuttavia, la documentazione offerta dall'opponente con il ricorso introduttivo (copia del contrassegno e della documentazione sanitaria di accertamento di invalidità della ) dimostrava Parte_1 l'illegittimità della sanzione irrogata con il verbale opposto, precludend i convalidare il provvedimento opposto. A tal fine è utile un breve richiamo al quadro normativo di riferimento e ai principi giurisprudenziali operanti in materia. In tema di transito in zone a traffico limitato da parte di un soggetto conducente un veicolo posto a servizio di una persona con disabilità, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che anche qualora il
3 prescriva la previa comunicazione all'ente della targa del veicolo utilizzato dalla persona con CP_1 disabilità e del relativo contrassegno. Ai sensi degli artt. 11 e 12 d.p.r. 503/1996 il contrassegno autorizza a livello nazionale la circolazione e la sosta del veicolo al servizio della persona con disabilità anche in zone urbane a traffico limitato, con il solo onere di esporre il ridetto contrassegno. La Cassazione ha chiarito che “non è vincolato al Comune di emissione né deve contenere il numero di targa del veicolo su cui viaggia il titolare del permesso, l'unica condizione per poter accedere a tali zone è che il contrassegno sia esposto sulla parte anteriore del veicolo” (così in Cass. n. 719 del 16.1.2008). Ebbene, l'art. 11, co. 1, del citato D.P.R. prevede che “alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico”. Il successivo comma 3 prevede che “la circolazione e la sosta sono consentite nelle "zone a traffico limitato" e "nelle aree pedonali urbane", così come definite dall'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, qualora è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.” Non è legittima una sanzione connessa alla mancanza di (preventiva o successiva) comunicazione della targa di accesso ad una zona a traffico limitato poiché la piena effettività del diritto alla circolazione delle persone con disabilità non tollera limiti o obblighi non previsti dalla legge, ma imposti a livello regolamentare dagli enti locali (cfr. Cass. n. 28144 del 27.9.2022). La norma regolamentare invocata dal imponendo alla persona con disabilità una previa o successiva comunicazione della targa del CP_1 veicolo al suo servizio che intende transitare o ha transitato in Z.T.L., si sostanzia in un limite alla circolazione per la stessa persona con disabilità, che il Legislatore ha inteso, invece, garantire senza condizionamenti. La Suprema Corte ha chiarito che il non può porre limitazioni non previste CP_1 per legge (cfr. Cass. n. 8226 del 14.3.2022). E' gra isprudenza nell'escludere conseguenze pregiudizievoli per il possessore di contrassegno in caso di mancata osservanza dell'obbligo comunicativo dell'accesso (futuro o passato) in Z.T.L., poiché tale omissione non rende illegittimo il transito effettuato da cui sia a ciò abilitato dall'art. 11 d.p.r. 503/1996 (cfr. Cass. n. 21320/2017). Merita, infatti, condivisione il ragionamento svolto da una parte della giurisprudenza di merito secondo cui, diversamente interpretando, si finirebbe per sanzionare ai sensi dell'art. 7, co. 9 e 14, C.d.S. non tanto il transito non autorizzato in Z.T.L., bensì la condotta di omessa comunicazione al del veicolo CP_1 autorizzato al transito (cfr. Giudice di Pace di Bolzano del 3.2.2015 n. 47). Alla luce di tali principi e tenuto conto della documentazione offerta dalla con il Parte_1 ricorso (cfr. all.
2 - copia del contrassegno senza scadenza rilasciato da Roma Servizi per la mobilità s.r.l. in favore di ), il Giudice di Pace di Terni non avrebbe dovuto convalidare il Parte_1 verbale opposto, non essendo il transito reso illegittimo ai sensi dell'art. 7, co. 9 e 14, C.d.S. per il sol fatto del mancato rispetto dell'art. 12 del Regolamento Comunale per l'accesso, circolazione e sosta nelle zone a traffico limitato (Z.T.L.): la documentazione prodotta dall'opponente dimostrava, infatti, l'illegittimità della sanzione elevata nei confronti dell'odierna appellante ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 150/2011, essendo l'appellante titolare di regolare contrassegno. Sulla scorta delle considerazioni svolte, l'appello deve essere accolto e, in riforma dell'impugnata ordinanza, annullato il verbale n. V/1308Z/2022 (prot. 730/2022) del 27.3.2022 elevato dal Corpo di Polizia Municipale del nei confronti di . Controparte_1 Parte_1
3. Le spese di lite del presente grado d'appello seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022) per le controversie dinanzi al Tribunale di valore inferiore ad € 1.100,00, in base ai parametri minimi per tutte le fasi processuali alla luce della concreta attività defensionale svolta. Le spese di lite di primo grado possono essere compensate integralmente tra le parti alla luce dell'assenza dell'opponente all'udienza del 28.11.2022 e, quindi, della mancata replica alle deduzioni difensive del CP_1 avuto riguardo, in particolare, all'omesso richiamo dei principi giurisprudenzia
[...] transito in zona a traffico limitato per persone con disabilità, meglio illustrati per la prima volta in appello. Si ritengono, quindi, sussistenti gravi ed eccezionali motivi per la compensazione integrale ex art. 92 c.p.c. delle spese processuali del primo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
4 - in riforma dell'ordinanza impugnata, annulla il verbale n. V/1308Z/2022 (prot. 730/2022) del 27.3.2022 elevato dal Corpo di Polizia Municipale del nei confronti di Controparte_1 [...] ; Parte_1
- condanna il alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese processuali del grado di appello, che liquida in € 332,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge, da corrispondere in favore del difensore antistatario avv. Katia Nobiletti;
- compensa integralmente le spese di lite del primo grado. Così deciso in data 08/01/2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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