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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 12535/2023, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 10/04/2024
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. SANGIOVANNI TIZIANA (C.F. ) C.F._2
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. CP_1 C.F._3
LATERZA VITANGELO (C.F. ) C.F._4
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
(CURATORE SPECIALE DEI FIGLI CP_2
MINORI), con l'Avv. (C.F. CP_2
) C.F._5
(CURATORE SPECIALE AVV. CP_3
1 ) CP_2
(CURATORE SPECIALE AVV. CP_4 CP_2
) (C.F. , con l'Avv.
[...] C.F._6 CP_2
(C.F. )
[...] C.F._5
– PARTE INTERVENUTA –
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – parte ricorrente, allega d'aver Parte_1
contratto matrimonio in Durazzo (Albania) in data 23/12/2009 con parte resistente, unione dalla quale sono nati i figli CP_1
(deceduta), (di anni 10) e (di anni 8). Per_1 CP_4 CP_3
Lamenta che la convivenza col marito è divenuta intollerabile a causa del comportamento violento dello stesso, dedito all'uso di alcol, motivo per cui essa ricorrente ha denunciato i fatti e, a seguito di tale denuncia, il marito è stato ristretto in carcere, sono stati vietati gli incontri padre/figli, ella ed i minori sono stati inseriti in un programma di protezione ed il marito è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli articoli 572, commi 1 e 2, c.p., 56,
609 bis e 582, 585 c.p., in relazione agli articoli 576, comma 1, n.
5 e 575, comma 1, n. 1 c.p..
Allega di lavorare come barista percependo una paga di € 900,00
mensili, mentre il marito è bracciante agricolo e percepiva, prima
2 dell'arresto, una paga di € 75,00/die.
Chiede, quindi: dichiarare la separazione personale dei coniugi,
addebitandola al resistente e, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
pronunciare la decadenza della potestà genitoriale del padre o, in subordine,
affidare la prole minorenne in via esclusiva ad essa ricorrente;
porre a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile non inferiore ad € 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento della prole (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre il contributo del 50% per le spese straordinarie;
di autorizzarla al cambio di residenza. Con vittoria di spese.
“LA COSTITUZIONE DEL CURATORE SPECIALE DEI FIGLI MINORI” – In tale qualità si è costituita l'Avv. , chiedendo di CP_2
adottare nell'interessi dei minori i provvedimenti meglio specificati nell'atto di costituzione.
“LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo, costituitosi, non contesta il venir meno dell'affectio coniugalis ma i fatti di reato addebitatigli.
Allega di aver sempre richiesto d'incontrare i minori, anche per garantire loro un corretto sviluppo psicofisico, per cui contesta sia la domanda di dichiararlo decaduto dalla potestà genitoriale che quella di affido esclusivo.
Chiede, quindi, pronunciarsi la separazione tra i coniugi, disporre l'affido condiviso dei minori, regolando le visite padre/figli.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza innanzi a
3 questo Tribunale, ove gli atti sono pervenuti a seguito di sentenza d'incompetenza del Tribunale di minori, è stata sentita la ricorrente e si è dato atto dell'impossibilità della riconciliazione. Sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole e si è disposto per la prosecuzione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa in decisione previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano,
anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti contenute negli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presidenziale, nel corso della quale i coniugi sono comparsi personalmente, sia nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente, in esecuzione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi ex articolo 708 c.p.c.,
4 ha lasciato la casa familiare, senza più farvi ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della ricorrente e del resistente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“SULLA DOMANDA DI DECADENZA DELLA POTESTÀ GENITORIALE DEL
PADRE” – Tale domanda, sulla quale questo Tribunale deve ritenersi competente ai sensi dell'articolo 38 disp. att. c.c., è infondata e va rigettata.
L'articolo 330 c.c., al comma 1, dispone che “Il giudice può
pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando
il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio” e, in ordine a tale ultimo presupposto, Cass. civ., Sez. I, 03/08/2023, n. 23669 ha precisato che “Ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente
che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla
propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma
occorre anche che da ciò ne sia conseguito pregiudizio per il figlio
e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente non può
5 ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri
genitoriali. Pertanto, ove non sia accertato un serio e concreto
pregiudizio per il minore, la decadenza dalla responsabilità
genitoriale non può conseguire esclusivamente alla comunicazione
dell'avvenuto trasferimento all'estero dei genitori unitamente al
minore, inteso quale manifestazione dell'intento di eludere i
provvedimenti giudiziari con cui erano stati disposti i percorsi di sostegno e monitoraggio dei medesimi genitori”.
Ciò posto, nel caso in esame “un serio e concreto pregiudizio” per i figli minori della coppia, tale da giustificare la pronuncia di decadenza del padre dalla potestà sugli stessi, non è emerso nel corso del giudizio, in quanto dalle relazioni dei servizi emerge che i minori nulla riferiscono in ordine a comportamenti del genitore particolarmente pregiudizievoli nei loro confronti.
“SULLA RICHIESTA DI ADDEBITO” – Tale domanda, formulata dalla ricorrente nei confronti della controparte, è fondata.
Sul punto deve osservarsi che l'articolo 151, comma 2, c.c.,
dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile,
ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali.
Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento
6 oggetto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situazione di intollerabilità.
Tenuto conto di quanto innanzi, e ritornando all'esame della fattispecie, deve ritenersi che nel presente giudizio sono emersi chiari elementi utili ad addebitare la separazione ad uno dei coniugi e, in particolare, al marito, in quanto nei suoi confronti è stata accertata la penale responsabilità per gravi reati commessi ai danni della moglie.
“AFFIDAMENTO DEI FIGLI, ATTRIBUZIONE E ASSEGNI DI Pt_2
MANTENIMENTO” – In ordine a tali aspetti ritiene il collegio che, all'esito dell'attività espletata nel corso del giudizio successivamente all'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., non vi siano elementi che permettano una diversa regolamentazione di dette disposizioni.
Difatti, quanto ai rapporti padre/figli, come detto è stata confermata la responsabilità penale del resistente per i fatti di cui sopra e non vi è prova che egli abbia avviato un percorso per superare la dipendenza da alcol, circostanza che consiglia la conferma dell'affido esclusivo dei minori alla madre e la previsione d'incontri protetti con il padre.
Anche in ordine alle statuizioni economiche non sono stati acquisiti elementi che permettano una diversa regolamentazione rispetto a quella attualmente in vigore.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo
7 giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna del resistente, parte soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore della parte vittoriosa, sono liquidate in € 650,00 per la fase di studio, € 530,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione ed € 1.200,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, da pagare in favore dello Stato, poiché la parte vittoriosa
è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 07/11/2023 da nei confronti di con l'intervento Parte_1 CP_1
del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi
[...]
nata in [...] in data [...], e Parte_1 [...]
nato in [...] in data [...] (matrimonio CP_1
celebrato in Durazzo in data 23/12/2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Santeramo in Colle al n.
21, parte II, serie C, anno 2023);
2. CONFERMA i dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex
8 articolo 473 bis.22 c.p.c. dati con ordinanza in data 10/04/2024, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
3. CONDANNA parte resistente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lire, che liquida in € 150,00 per spese ed € 3.220,00 per compensi professionali, oltre 15% di spese generali, IVA e CAP come per legge, da pagare in favore dell'Erario.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 18/03/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 12535/2023, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 10/04/2024
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. SANGIOVANNI TIZIANA (C.F. ) C.F._2
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. CP_1 C.F._3
LATERZA VITANGELO (C.F. ) C.F._4
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
(CURATORE SPECIALE DEI FIGLI CP_2
MINORI), con l'Avv. (C.F. CP_2
) C.F._5
(CURATORE SPECIALE AVV. CP_3
1 ) CP_2
(CURATORE SPECIALE AVV. CP_4 CP_2
) (C.F. , con l'Avv.
[...] C.F._6 CP_2
(C.F. )
[...] C.F._5
– PARTE INTERVENUTA –
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – parte ricorrente, allega d'aver Parte_1
contratto matrimonio in Durazzo (Albania) in data 23/12/2009 con parte resistente, unione dalla quale sono nati i figli CP_1
(deceduta), (di anni 10) e (di anni 8). Per_1 CP_4 CP_3
Lamenta che la convivenza col marito è divenuta intollerabile a causa del comportamento violento dello stesso, dedito all'uso di alcol, motivo per cui essa ricorrente ha denunciato i fatti e, a seguito di tale denuncia, il marito è stato ristretto in carcere, sono stati vietati gli incontri padre/figli, ella ed i minori sono stati inseriti in un programma di protezione ed il marito è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli articoli 572, commi 1 e 2, c.p., 56,
609 bis e 582, 585 c.p., in relazione agli articoli 576, comma 1, n.
5 e 575, comma 1, n. 1 c.p..
Allega di lavorare come barista percependo una paga di € 900,00
mensili, mentre il marito è bracciante agricolo e percepiva, prima
2 dell'arresto, una paga di € 75,00/die.
Chiede, quindi: dichiarare la separazione personale dei coniugi,
addebitandola al resistente e, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
pronunciare la decadenza della potestà genitoriale del padre o, in subordine,
affidare la prole minorenne in via esclusiva ad essa ricorrente;
porre a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile non inferiore ad € 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento della prole (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre il contributo del 50% per le spese straordinarie;
di autorizzarla al cambio di residenza. Con vittoria di spese.
“LA COSTITUZIONE DEL CURATORE SPECIALE DEI FIGLI MINORI” – In tale qualità si è costituita l'Avv. , chiedendo di CP_2
adottare nell'interessi dei minori i provvedimenti meglio specificati nell'atto di costituzione.
“LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo, costituitosi, non contesta il venir meno dell'affectio coniugalis ma i fatti di reato addebitatigli.
Allega di aver sempre richiesto d'incontrare i minori, anche per garantire loro un corretto sviluppo psicofisico, per cui contesta sia la domanda di dichiararlo decaduto dalla potestà genitoriale che quella di affido esclusivo.
Chiede, quindi, pronunciarsi la separazione tra i coniugi, disporre l'affido condiviso dei minori, regolando le visite padre/figli.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza innanzi a
3 questo Tribunale, ove gli atti sono pervenuti a seguito di sentenza d'incompetenza del Tribunale di minori, è stata sentita la ricorrente e si è dato atto dell'impossibilità della riconciliazione. Sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole e si è disposto per la prosecuzione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa in decisione previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano,
anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti contenute negli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presidenziale, nel corso della quale i coniugi sono comparsi personalmente, sia nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente, in esecuzione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi ex articolo 708 c.p.c.,
4 ha lasciato la casa familiare, senza più farvi ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della ricorrente e del resistente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“SULLA DOMANDA DI DECADENZA DELLA POTESTÀ GENITORIALE DEL
PADRE” – Tale domanda, sulla quale questo Tribunale deve ritenersi competente ai sensi dell'articolo 38 disp. att. c.c., è infondata e va rigettata.
L'articolo 330 c.c., al comma 1, dispone che “Il giudice può
pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando
il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio” e, in ordine a tale ultimo presupposto, Cass. civ., Sez. I, 03/08/2023, n. 23669 ha precisato che “Ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente
che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla
propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma
occorre anche che da ciò ne sia conseguito pregiudizio per il figlio
e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente non può
5 ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri
genitoriali. Pertanto, ove non sia accertato un serio e concreto
pregiudizio per il minore, la decadenza dalla responsabilità
genitoriale non può conseguire esclusivamente alla comunicazione
dell'avvenuto trasferimento all'estero dei genitori unitamente al
minore, inteso quale manifestazione dell'intento di eludere i
provvedimenti giudiziari con cui erano stati disposti i percorsi di sostegno e monitoraggio dei medesimi genitori”.
Ciò posto, nel caso in esame “un serio e concreto pregiudizio” per i figli minori della coppia, tale da giustificare la pronuncia di decadenza del padre dalla potestà sugli stessi, non è emerso nel corso del giudizio, in quanto dalle relazioni dei servizi emerge che i minori nulla riferiscono in ordine a comportamenti del genitore particolarmente pregiudizievoli nei loro confronti.
“SULLA RICHIESTA DI ADDEBITO” – Tale domanda, formulata dalla ricorrente nei confronti della controparte, è fondata.
Sul punto deve osservarsi che l'articolo 151, comma 2, c.c.,
dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile,
ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali.
Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento
6 oggetto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situazione di intollerabilità.
Tenuto conto di quanto innanzi, e ritornando all'esame della fattispecie, deve ritenersi che nel presente giudizio sono emersi chiari elementi utili ad addebitare la separazione ad uno dei coniugi e, in particolare, al marito, in quanto nei suoi confronti è stata accertata la penale responsabilità per gravi reati commessi ai danni della moglie.
“AFFIDAMENTO DEI FIGLI, ATTRIBUZIONE E ASSEGNI DI Pt_2
MANTENIMENTO” – In ordine a tali aspetti ritiene il collegio che, all'esito dell'attività espletata nel corso del giudizio successivamente all'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., non vi siano elementi che permettano una diversa regolamentazione di dette disposizioni.
Difatti, quanto ai rapporti padre/figli, come detto è stata confermata la responsabilità penale del resistente per i fatti di cui sopra e non vi è prova che egli abbia avviato un percorso per superare la dipendenza da alcol, circostanza che consiglia la conferma dell'affido esclusivo dei minori alla madre e la previsione d'incontri protetti con il padre.
Anche in ordine alle statuizioni economiche non sono stati acquisiti elementi che permettano una diversa regolamentazione rispetto a quella attualmente in vigore.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo
7 giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna del resistente, parte soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore della parte vittoriosa, sono liquidate in € 650,00 per la fase di studio, € 530,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione ed € 1.200,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, da pagare in favore dello Stato, poiché la parte vittoriosa
è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 07/11/2023 da nei confronti di con l'intervento Parte_1 CP_1
del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi
[...]
nata in [...] in data [...], e Parte_1 [...]
nato in [...] in data [...] (matrimonio CP_1
celebrato in Durazzo in data 23/12/2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Santeramo in Colle al n.
21, parte II, serie C, anno 2023);
2. CONFERMA i dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex
8 articolo 473 bis.22 c.p.c. dati con ordinanza in data 10/04/2024, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
3. CONDANNA parte resistente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lire, che liquida in € 150,00 per spese ed € 3.220,00 per compensi professionali, oltre 15% di spese generali, IVA e CAP come per legge, da pagare in favore dell'Erario.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 18/03/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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