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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 7561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7561 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 26.6.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3317 R.A.C.C. dell'anno 2024
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Fabio Massimo n.45, presso lo Parte_1 studio legale dell'Avv. Marco Viglietta, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Magnani del foro di Velletri giusta procura allegata al ricorso RICORRENTE E
[...]
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede
[...] dell'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12, rappresentato e difeso dai propri funzionari, Avv.ti Alessandra Molfese e Emilia Principe, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 25.1.2024 ed iscritto a ruolo il 26.1.2024 il ricorrente in epigrafe nominato esponeva: di essere un docente a tempo determinato non abilitato che insegna Italiano, Storia e Geografia (classe di concorso A022) nella Scuola statale secondaria di I° grado e Discipline letterarie (classe di concorso A012) negli istituti di istruzione secondaria di II° grado;
che attuale sede di servizio del ricorrente è l'Istituto comprensivo Raffaello di Roma, dove sta lavorando in esecuzione di un contratto a tempo determinato dal 11.09.2023 al 30.06.2024 su cattedra A022; che con ordinanza del 10 luglio 2020 n.60 del sono state Controparte_1 istituite, in ogni provincia, le cd GPS - graduatorie provinciali per supplenze;
che in quelle della provincia di Roma il ricorrente, sin dall'estate 2020, risulta inserito in II° fascia (quella destinata ai docenti non abilitati) per le classi di concorso A012 e A022 oltre che per il sostegno didattico agli alunni con handicap nella scuola secondaria di primo (DM) e secondo grado (AD); che le GPS hanno validità biennale, sono gestite direttamente dagli uffici scolastici provinciali e sono utilizzate, sin dall'a.s. 2020/2021, ai fini del reclutamento a tempo determinato dei docenti su posti vacanti in organico di diritto (disponibili per incarichi fino al 31 agosto) o su posti vacanti in organico di fatto (disponibili per incarichi fino al 30 giugno); che le suddette graduatorie sono divise in prima e seconda fascia: nella prima, vengono inseriti i docenti in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento (quello necessario anche per ottenere il ruolo nella scuola statale) ma non inseriti nelle GAE (Graduatorie ad esaurimento); nella seconda fascia, sono invece graduati quelli in possesso di semplice titolo di accesso all'insegnamento come stabilito dal D.P.R. 19/2016 e ss. Modifiche;
che per disposizione dell'art. 11 dell'ordinanza 60/2020 le graduatorie di istituto docenti per supplenze brevi di cui al Regolamento adottato con decreto ministeriale 131 del 13 giugno 2007 – come modificato con decreto ministeriale 326 del 4 giugno 2015 e con Decreto Ministeriale 666 del 15 luglio 2019 - sono state agganciate alle neo costituite GPS, dal 2020, nei termini e con le modalità descritte in ricorso;
che le graduatorie incrociate di sostegno – II° fascia per DM e AD (in cui il ricorrente risulta inserito sin dall'estate 2020) sono quelle ottenute, per la scuola secondaria, dall'inserimento “a pettine” di tutti i docenti delle varie classi di concorso non specializzati per il sostegno didattico agli alunni con handicap né in possesso di significativa anzianità di servizio su tale tipologia di posti, dichiaratisi comunque disposti a ricevere incarichi in via residuale/subordinata rispetto alle seguenti due categorie: docenti specializzati sul sostegno didattico inseriti nelle relative GAE o nelle relative GPS di I° fascia, docenti non specializzati sul sostegno ma con 36 mesi di servizio maturato su tale tipologia di insegnamento, risultanti, come tali, nelle relative GPS II° Fascia;
che siffatte graduatorie provinciali hanno validità biennale e nel corso del 2022, con ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 si è provveduto a disciplinare le modalità di aggiornamento/inserimento in quelle valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024; che, così come avvenuto nel 2020, anche nell'estate 2022 il ricorrente, in qualità di docente non abilitato, ha presentato la sua domanda di inserimento e aggiornamento punteggio nelle GPS di Roma – II° Fascia del biennio 2022/2024 per la classe di concorso A022; che i titoli da lui posseduti alla data di scadenza del termine per l'inoltro telematico della domanda per l'aggiornamento delle GPS 2022/2024, erano quelli specificati in ricorso pag. 3 e 4; che in data 30.08.2022 (registro ufficiale n. 0027991) sono state pubblicate le vigenti GPS di Roma di scuola secondaria di primo e secondo grado, ed il ricorrente vi risulta inserito, in II° fascia: con punti 75 (di cui 33 per titolo di accesso e 44 per titoli di servizio) e corrispondente posizione n. 1148, per la classe di concorso A022, con punti 62 (di cui 33 per titolo di accesso e 29 per titoli di servizio) e corrispondente posizione n. 1523 per la classe di concorso A012, con punti 75 e corrispondente posizione n. 3343 nella graduatoria incrociata di II fascia di Roma per sostegno didattico agli alunni con handicap (DM) con punti 75 e corrispondente posizione n. 8426 nella graduatoria incrociata di II fascia di Roma per sostegno didattico agli alunni con handicap (AD); che nella stessa estate del 2022 il ricorrente ha inoltrato anche domanda di informatizzazione nomine per il conferimento incarichi a termine annuali o al 30 giugno nell'a.s. 2022/2023 su cattedra A012, su cattedra A022 e per posti di sostegno nella scuola secondaria di primo (DM) e secondo grado (AD), dichiarandosi disponibile anche solo per spezzoni cattedra, sulle sedi scolastiche riportate a pag.5,6,7 del ricorso;
che sono stati indicati dal ricorrente gli stessi Comuni di Roma e di Ladispoli, con l'intento di esprimere preferenza per qualsiasi scuola ricompresa al loro interno ed assicurarsi, così, maggiori possibilità di lavoro;
che la scelta dei posti sollecitata dall'Amministrazione con siffatta nuova tipologia di domanda on line è avvenuta “al buio”, non avendo l'Amministrazione convenuta mai provveduto a pubblicare l'elenco completo delle disponibilità incarichi a tempo determinato tramite GPS prima della scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle suddette domande di informatizzazione nomine;
che la procedura di nomina per il ruolo e per supplenze da GPS è stata interamente informatizzata a decorrere dall'a.s. 2021/2022, mentre prima di allora le proposte di assunzione venivano effettuate nell'ambito ed all'esito di convocazioni in presenza tutti gli aspiranti docenti collocati in posizione utile nelle graduatorie, i quali avevano modo di scegliere tra tutte le sedi ancora disponibili in ambito provinciale al momento del loro turno di nomina, profittando eventualmente anche delle rinunce altrui sulle cattedre assegnate;
che dal 2021 in poi, invece, l'intera gestione delle nomine annuali del personale docente ed ATA presso le scuole italiane viene affidata ad un Algoritmo, con criteri e risultati già da tempo censurati da varie Autorità; che per l'a.s. 2022/2023 il ricorrente, nonostante il punteggio vantato, non ha ottenuto alcuna cattedra mediante scorrimento GPS, né con il primo bollettino del 9 settembre 2022 (in cui sono stati processati gli aspiranti per la cdc A012 inseriti con posizione ricompresa tra la n. 24 in e la posizione n. 3047 in e gli aspiranti per la cdc A022 inseriti con posizione Per_1 Per_2 ricompresa tra la n. 2 in 1 e la posizione n. 4396 in 2) né con quelli successivi ed Per_3 Per_3 ha dovuto accettare frammentari incarichi brevi tramite scorrimento delle Graduatorie di Istituto delle scuole prescelte in domanda, per complessivi 224 giorni di servizio in detta annualità (di cui 152 su semplice spezzone cattedra di 6 ore settimanali e 162 su classe coincorso A012), nell'ambito degli incarichi a termine descritti a pag. 8 e 9 del ricorso;
che invece, altri aspiranti con punteggio di gran lunga inferiore al suo nelle GPS di Roma II° fascia per le classi di concorso A012 e A022 e privi di titoli di precedenza, hanno ottenuto incarichi sino al 31 agosto e/o al 30 giugno 2023 su cattedre normali o di sostegno presso scuole da lui prescelte in domanda, sia nella prima tornata di nomine del 9 settembre 2022 sia in quelle successive tramite scorrimento delle suddette graduatorie provinciali;
che infatti, dalla disamina dei numerosi bollettini nomine da GPS pubblicati dall'
[...] nell'autunno 2022 il ricorrente ha constatato che molte cattedre intere (18 ore Controparte_2 settimanali) annuali e fino al termine delle attività didattiche (sino al 30 giugno 2023) disponibili presso sedi scolastiche da lui scelte in sede di espressione di preferenze anche su posti di sostegno agli alunni con handicap (DM e AD), sono state assegnate a candidati inseriti nelle GPS di Roma di II° Fascia con punteggio inferiore al suo, dettagliatamente indicati in ricorso;
che gli aspiranti vengono “processati” una sola volta sulle scuole e sulle tipologie di cattedra prescelte in domanda;
che se per un qualsiasi motivo, non risultano disponibilità sulle preferente espresse in base alla sede scolastica ed al punteggio, si viene scavalcati definitivamente e l'unica possibilità di lavorare resta quella che passa per l'utile scorrimento delle diverse e meno importanti graduatorie di istituto (finalizzate al conferimento di supplenze brevi e temporanee); che appaiono illegittimi i criteri di scorrimento GPS concretamente adottati dall'Amministrazione convenuta, in quanto privi di alcun valido appiglio normativo e perché in ogni caso lesivi del basilare principio meritocratico ex art. 97 Cost che deve necessariamente contraddistinguere ogni procedura selettiva nella PA;
che numerosi docenti inseriti nelle GPS di Roma con punteggio di gran lunga inferiore a quello del ricorrente e senza titoli di precedenza hanno visto loro assegnate cattedre annuali o al 30 giugno presso scuole che il ricorrente aveva prescelto in domanda (anche in forma sintetica); di rivendicare il risarcimento dei danni patrimoniali subiti per violazione di legge e prima ancora del criterio meritocratico che deve sovrintendere alle operazioni di reclutamento mediante scorrimento graduatorie;
che sussistono anche danni di natura professionale, atteso che il ricorrente, a causa dei fatti occorsi e del lavoro frammentario svolto nell'a.s. 2022/2023, non ha potuto ottenere i 12 punti sulla cdc A022; che egli può far valere nelle GPS di Roma II° Fascia per la cdc A022 9 punti (4 su A022 e 5 su A012) anziché 12; che i danni evidenziati sono tutti riconducibili ad una vera e propria lesione di posizione di diritto, atteso che il ricorrente era in posizione migliore in GPS di Roma di II° fascia rispetto a molti altri aspiranti che, nelle scuole prescelte in domanda dalla prima, hanno ottenuto incarichi annuali e sino al 30 giugno 2023 senza far valere titoli di precedenza;
che in ogni caso deve ravvisarsi danno da perdita di chance occupazionali;
che il danno economico subito dal ricorrente per effetto del mancato conferimento di cattedra intera sino al 31 agosto 2023, ammonta a complessivi € 17.459,31 e comprende: l'equivalente dell'ammontare degli assegni persi in relazione ai periodi di inoccupazione nell'a.s. 2022/2023 (dal 09.09.2023 al 19.09.2023, dal 04.10.2022 al 09.10.2022, dal 02.11.2022 al 08.11.2022, dal 19.11.2022 al 20.11.2022, dal 03.12.2022 al 04.12.2022, dal 08.12.2022 al 12.12.2022, dal 23.12.2022 al 08.01.2023, dal 09.06.2023 al 11.06.2023, dal 13.06.2023 al 31.08.2023); l'equivalente delle differenze retributive tra gli assegni percepiti per i servizi effettivamente svolti nell'a.s. 2022/2023 su spezzoni cattedra rispettivamente di 9 ore sett. (dal 01.10.2022 al 03.10.2022) e di 6 ore sett. (dal 09.01.2023 al 08.06.2023 ed il 12.06.2023), da un lato, e gli assegni che negli stessi periodi egli avrebbe percepito laddove incaricato sino al 30 giugno 2023 su cattedra intera (18 ore settimanali), dall'altro. Esposte alcune considerazioni in diritto il ricorrente concludeva chiedendo di volere:” previa eventuale disapplicazione dell'art. 12 dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022 e degli ulteriori atti amministrativi presupposti, connessi e/o conseguenti che risultino confliggenti con i diritti azionati accertare e dichiarare l'erroneità e/o illegittimità e/o antigiuridicità dei criteri utilizzati dall'Amministrazione scolastica convenuta in sede di conferimento incarichi a termine annuali e sino al termine delle attività didattiche nell'a.s. 2022/2023, tramite scorrimento delle vigenti GPS di Roma II^ fascia nella scuola secondaria per le classi di concorso A012 e A022 e delle modalità di attuazione degli stessi, per aperta violazione del principio meritocratico in ambito selettivo/concorsuale, dell'art. 97 Cost. e delle disposizioni di legge vigenti;
accertare e dichiarare violato il diritto del ricorrente ad un incarico annuale (31 agosto 2023) o in subordine sino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2023), nell'a.s. 2022/2023, su una delle numerose cattedre intere della cdc A022 disponibili presso scuole da lui scelte con domanda informatizzazione nomine, che sono state assegnate, con i bollettini nomine Controparte_3 emessi a partire dal 09.09.2022, agli aspiranti inseriti nella relativa GPS di Roma - II^ Fascia con punteggio e posizione inferiori ai suoi, elencati ai capp. 26 e 29 dellla premessa in fatto del presente ricorso;
in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la sussistenza di un danno da perdita di chance occupazionali del ricorrente conseguente alla illegittima modalità di convocazione e conferimento degli incarichi annuali e sino al termine delle attività didattiche su cattedre A022 nella provincia di Roma mediante scorrimento della relativa GPS di II^ fascia, nell'a.s. 2022/2023; per l'effetto, previo accertamento del danno economico subito dal ricorrente in conseguenza della denunciata condotta posta in essere, nella specie, dalle Amministrazioni scolastiche in epigrafe e previa eventuale disapplicazione dell'ordinanza Controparte_1
n. 112/2020, delle vigenti GPS di Roma II^ fascia scuola secondaria in cui risulta inserito il ricorrente e della ulteriore normativa regolamentare confliggente con i diritti azionati, condannare
– in solido – il e l' Controparte_4 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_5 tempore, al pagamento in favore di , anche a titolo risarcitorio del danno Parte_1 patrimoniale subito (lucro cessante), di un somma pari o comunque commisurata all'intero ammontare degli assegni stipendiali non percepiti dall'istante o da quest'ultima percepiti in misura inferiore al dovuto nell'arco temporale ricompreso tra il 09.09.2022 ed il 31.08.2023 per responsabilità dell'Amministrazione convenuta nella gestione informatizzata delle procedure di nomina docenti nell'a.s. 2022/2023 nonché delle correlate differenze su ratei tredicesima mensilità e TFR, e così a complessivi € 17.459,31 – come da conteggi allegati al presente atto – ovvero ancora alla diversa somma che verrà ritenuta di giustizia e/o equità, se del caso anche previa CTU contabile;
previo accertamento del danno professionale subito dalla ricorrente in conseguenza della denunciata condotta posta in essere, nella specie, dalle Amministrazioni scolastiche in epigrafe e previa eventuale disapplicazione dell'ordinanza n. 112/2020, Controparte_1 delle vigenti GPS di Roma II^ fascia scuola secondaria in cui risulta inserito il ricorrente e della ulteriore normativa regolamentare confliggente con i diritti azionati, condannare – in solido, individualmente o pro quota – il e l' Controparte_4 [...]
, in persona dei rispettivi legali Controparte_5 rappresentanti pro tempore, al riconoscimento in favore di a titolo Parte_1 risarcitorio, di complessivi 12 punti per titoli di servizio a.s. 2022/2023 nelle GPS di Roma II^ Fascia della cdc A022 ed a tutti i fini giuridici;
dettare tutte le forme ed i modi per una corretta esecuzione della sentenza;
con interessi legali come per legge;
predisporre nelle more del procedimento condanna provvisionale ex art.423 c.p.c.; Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario”. Il convenuto si costituiva in giudizio chiedendo di volere:” 1) Rigettare il ricorso in CP_1 quanto infondato in fatto ed in diritto.2) Con condanna alle spese di giudizio”. In particolare il convenuto deduceva: che il docente ha partecipato alle procedure di CP_1 nomina GPS nell'anno 2022/2023 e lamenta di non aver ricevuto alcuna nomina;
che la sua posizione per la classe di concorso A022 è stata processata nel primo turno di nomina del 09/09/2022; che le nomine sono state effettuate da posto 2 con punti 185 I FASCIA a posto 1283 con punti 71,50 II FASCIA;
che i dati forniti dalla parte ricorrente nel ricorso sono errati, in quanto indica punteggi di docenti appartenenti alle categorie in possesso dei titoli di riserva, assegnatari di cattedra nel primo turno di nomina e successivi, che hanno una graduatoria a parte;
di allegare lo specchietto riassuntivo delle nomine effettuate da cui si rilevano i nominati per diritto di punteggio, pubblicato sul sito dell'ATP Roma in data 19 gennaio 2023; che all'esito delle operazioni sono stati individuati quali destinatari di proposta di incarico a tempo determinato i docenti che, sebbene in posizione e con punteggio in graduatoria deteriori rispetto a quelli da riportati dalla parte ricorrente, sono tutti in possesso di titoli di riserva;
che al riguardo, l'art. 12, comma 14, dell'O.M. 112/2022, dispone: “In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66.”; che inoltre la circolare prot. 28597 del 29.07.2022, al paragrafo 4.3 precisa: “Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/1999 nonché ex D. Lgs. 66/2010, artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3, opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali, nonché del personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti. Anche per le assunzioni a tempo determinato di personale docente ed educativo beneficiario delle riserve di cui alla legge n. 68/99, le SS.LL. vorranno tener conto delle istruzioni emanate nell'allegato A, istruzioni operative finalizzate alle immissioni in ruolo, punto A7: “Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e nella C.M. 248 del 7 novembre 2000. Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030” dell'11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, come graduatoria unica...”; che analoghe disposizioni valgono per il personale ATA;
che ai fini del calcolo sul 50% da destinare alle supplenze dei candidati riservisti devono essere presi in considerazione soltanto i posti ad orario intero, nei limiti della capienza del contingente provinciale;
che sussiste l'obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico la normativa di cui all'articolo 3, c. 123, della legge n. 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità̀ che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità̀ organizzata, di cui all'articolo 1, c. 2, della L. n. 407/98; che pertanto, al termine del turno informatizzato di nomina del 09.09.2002, la parte ricorrente è stata considerata “rinunciataria” in quanto l'algoritmo, nel momento in cui ha processato la sua domanda, non ha trovato, tra le disponibilità̀ residue rispetto all'assegnazione ad aspiranti meglio posizionati in GPS ed a quelli titolari di riserva, nessuna delle preferenze di sede e posto da espresse dalla parte ricorrente;
che il funzionamento delle operazioni di conferimento delle supplenze è descritto all'art. 12 dell'O.M. 112/2022; che alla luce delle richiamate e disposizioni le operazioni di conferimento degli incarichi di supplenza per la provincia di Roma si sono svolte correttamente, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e non vi sono state illegittimità nella mancata proposta di incarico nei riguardi del ricorrente;
che con riferimento alla classe A012, il docente è entrato nel III Turno di nomina del 20/10/2022; che sono stati nominati docenti da posto 1382 con punti 64 II FASCIA fino a posto 1624 con punti 60 II FASCIA;
che tutti i docenti nominati nel ricorso sono possessori di titoli di riserva, per cui hanno diritto all'accantonamento dei posti e usufruiscono di uno scorrimento di graduatoria differente rispetto a chi come il docente interessato concorre per solo diritto di punteggio;
che per quanto riguarda l'assegnazione da graduatoria di sostegno non è stato possibile assegnare al docente alcuna cattedra perché non ne ha fatto richiesta. Istruito documentalmente, il procedimento veniva rinviato per la decisione, concesso termine per note. All'udienza odierna il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si osserva che dalla documentazione allegata al ricorso emerge che il ricorrente è inserito nella II° fascia delle GPS di Roma di scuola secondaria di primo e secondo grado pubblicate in data 30.08.2022 (registro ufficiale n. 0027991) per le seguenti classi di concorso e con il seguente punteggio:
- con punti 75 (di cui 33 per titolo di accesso e 44 per titoli di servizio) e corrispondente posizione n. 1148, per la classe di concorso A022;
- con punti 62 (di cui 33 per titolo di accesso e 29 per titoli di servizio) e corrispondente posizione n. 1523 per la classe di concorso A012;
- con punti 75 e corrispondente posizione n. 3343 nella graduatoria incrociata di II fascia di Roma per sostegno didattico agli alunni con handicap (DM);
- con punti 75 e corrispondente posizione n. 8426 nella graduatoria incrociata di II fascia di Roma per sostegno didattico agli alunni con handicap (AD). E' parimenti documentato che il ricorrente il 2.8.2022 ha presentato domanda di
“INFORMATIZZAZIONE NOMINE SUPPLENZE” per il conferimento di incarichi a termine annuali o al 30 giugno nell'a.s. 2022/2023 su cattega A012, su cattedra A022 e per posti di sostegno nella scuola secondaria di primo (DM) e secondo grado (AD), indicando le sedi scolastiche in ordine di preferenza, oltre che per singoli istituti scolastici, per il Comune di Roma e il Comune di Ladispoli (cfr. doc. 10 a). Lamenta il ricorrente il mancato conferimento in suo favore nell'a.s. 2022/2023 di un incarico annuale o sino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2023) mediante scorrimento delle GPS di Roma, né con il primo bollettino del 9.9.2022 né con quelli successivi, atteso che l'Amministrazione convenuta ha processato tutti gli aspiranti inseriti nelle GPS una sola volta, a prescindere dal conferimento o meno di un qualche incarico nel loro turno di nomina e dalla eventuale disponibilità registratasi presso le scuole prescelte nei turni successivi, dovendo quindi parte attrice accettare frammentari incarichi brevi tramite scorrimento delle Graduatorie di Istituto delle scuole prescelte in domanda, pari a complessivi 224 giorni di servizio nell'a.s. 2022/2023, di cui 152 su spezzone cattedra di 6 ore settimanali e 162 su classe concorso A012, come da documentati incarichi a termine. Afferma, quindi, il ricorrente che in caso di mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste, l'aspirante saltato avrebbe dovuto partecipare alle successive fasi di conferimento delle nomine a tempo determinato sulle altre scuole disponibili, rilevando che nel caso di specie colleghi con punteggio inferiore al suo in GPS, nominativamente indicati, hanno ottenuto, nell'ambito di tornate di nomina successive alla sua, posti interi (18 ore settimanali) annuali o sino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2023), su scuole che il ricorrente aveva scelto in domanda. Chiede pertanto il risarcimento dei danni subiti, descritti in ricorso. Si osserva, quanto al sistema di conferimento delle supplenze, che il D.M. del 13 giugno 2007 (Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124) individua le seguenti forme di supplenza da utilizzare nell'impossibilità di assegnare le cattedre a personale di ruolo:
1. supplenze annuali, assegnate su posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (1° comma);
2. supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, assegnate su posti non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (2° comma);
3. supplenze temporanee, nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 (3° comma). L'art. 4, comma 1, della legge n. 124/1999 al comma 6 stabilisce che “Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività' didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis.”. Ai sensi del citato comma 6 bis “Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. ((Una specifica graduatoria provinciale finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.)”. Le GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) sono state istituite in ogni provincia con ordinanza ministeriale n. 60 del 10.7.2020, hanno durata biennale, sono gestite direttamente dagli uffici scolastici provinciali e sono utilizzate sin dall'a.s. 2020/2021 ai fini del reclutamento a tempo determinato dei docenti su posti vacanti in organico e disponibili per l'intero anno scolastico (cd annuali) o sino al 30 giugno (termine delle attività didattiche). La prima fascia GPS (così come la II fascia GI) è dedicata ai docenti abilitati e la seconda fascia (e la III delle GI) ai docenti possessori del titolo di studio, ma privi dell'abilitazione. L'ordinanza ministeriale n. 60 del 10.7.2020 disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo. La presentazione delle domande e la successiva procedura di assegnazione delle sedi si è svolta con modalità telematiche ed informatizzate basate sull'utilizzo di un algoritmo. In particolare, quanto alle modalità di conferimento degli incarichi di supplenza, l'art. 2 commi 5 e 6 OM 60/2020 prevede che: “ 5. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b, sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11. 6. Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c) (art. 4 lett. c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti) si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11” L'art 12 co.5 OM 60/2020 individua l'ordine di scorrimento delle graduatorie per il conferimento delle supplenze su posti di sostegno “ 5. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, sono prioritariamente scorsi gli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni: a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;
b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio”). E ancora, al comma 8, prevede che “8. L'accettazione da parte degli aspiranti a supplenza della rispettiva proposta rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione”. Il DM 242/2021, a sua volta, per l'anno scolastico 2021/2022 consente agli aspiranti di indicare nella domanda telematica “l'ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche distinto per classe di concorso e tipologia di posto” (art. 4 co. 3 lett. c). Tale normativa disciplina anche le conseguenze, in termini di partecipazione alla procedura ed ai successivi turni di assegnazione, della mancata presentazione dell'istanza nonché della mancata indicazione di alcune sedi e della rinuncia all'assegnazione. Invero, l'art 4 co. 8 e 9 DM 242/2021 prevede che:” La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente.
9. La mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'Ordinanza ministeriale, per le quali si applicano gli articoli 4 e 5 del presente decreto in quanto compatibili.” Con Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6/5/2022, il ha indetto le Controparte_1
“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6—bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, al fine di disciplinare per il biennio relativo agli aa.ss. 2022/23 e 2023/24 l'aggiornamento, il trasferimento ed il nuovo inserimento all'interno delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. In applicazione dell'art. 12 della O.M. 112/22: “1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.(…) 3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.(…) 10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.” Quindi, la rinuncia si può configurare solo con riferimento a sedi non espresse nella domanda di supplenza, sicché l'aspirante all'incarico sarà considerato rinunciatario solo ed esclusivamente con riferimento a sedi non indicate nella domanda di partecipazione alla procedura. L'Amministrazione convenuta ha dedotto che “Al termine del turno informatizzato di nomina del 09.09.2002, la parte ricorrente è stata considerata “rinunciataria” in quanto l'algoritmo, nel momento in cui ha processato la sua domanda, non ha trovato, tra le disponibilità̀ residue rispetto all'assegnazione ad aspiranti meglio posizionati in GPS ed a quelli titolari di riserva, nessuna delle preferenze di sede e posto da espresse dalla parte ricorrente” (pag.4 della memoria difensiva). Si osserva che la lettura sistematica delle norme richiamate evidenzia che l'assegnazione delle sedi di supplenza deve avvenire secondo i seguenti parametri: scorrimento delle graduatorie nell'ordine indicato dalla normativa richiamata;
criterio meritocratico all'interno della medesima graduatoria, in considerazione del punteggio e del posto ricoperto, nonché disponibilità, attuale o sopravvenuta, di sedi ricomprese nell'elenco di preferenze manifestate dal singolo aspirante in sede di presentazione della domanda. Dagli atti di causa emerge anzitutto una violazione dell'art 12 co. 10 della O.M. 112/22 il quale prevede che “le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione”. Tale prescrizione è stata violata in quanto emerge documentalmente che, successivamente al primo turno di nomina, essendosi rese nuovamente disponibili sedi non risultate vacanti nel primo turno, ma ricomprese nell'elenco delle preferenze manifestate dal ricorrente, si è proceduto ad assegnarle ad aspiranti con punteggio e posizione inferiore, proseguendo con lo scorrimento della graduatoria (in tale senso, inequivocabilmente, la documentazione allegata al fascicolo del ricorrente). Tali sedi, successivamente rese disponibili, avrebbero dovuto essere attribuite agli aspiranti, collocati più in alto in graduatoria, che nei turni precedenti non erano stati destinatari di proposte di assunzione, tra cui il ricorrente. E ciò in applicazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione di cui all'art.97 Cost. che senz'altro si coniugano con il principio meritocratico, in applicazione del quale l'assegnazione degli incarichi di insegnamento deve avvenire garantendo la scelta del candidato in graduatoria, che abbia maturato il punteggio più elevato nella classe di concorso individuata regolarmente nella domanda di supplenza annuale;
e ciò, a prescindere dal momento in cui la sede per quella classe, si sia resa disponibile, sempre nell'arco temporale di vigenza della graduatoria. Si deve, quindi, ritenere che non vi siano elementi per valutare in termini di rinuncia, la posizione del ricorrente, sulle sedi relative alle classi di concorso di cui alla domanda, non avendo egli espresso in tali termini la propria volontà, né espressamente né tacitamente;
semmai, la mancata disponibilità di sedi nel primo turno di nomina del 9.9.2022, in quanto circostanza di fatto, esterna alla volontà del ricorrente, pur impedendogli oggettivamente di ricevere una proposta di assunzione, non consente di valutare la sua posizione come rinunciataria, ben potendo (e anzi dovendo) il ricorrente ricevere le proposte di supplenza su sedi richieste nella domanda, qualora successivamente disponibili. D'altra parte, quanto alla legittimità dell'uso dell'algoritmo utilizzato dall'Amministrazione convenuta per l'attribuzione degli incarichi, deve darsi atto che la giurisprudenza amministrativa, consolidata sull'argomento, ha evidenziato come in nessun modo il rischio inerente alle modalità di trasmissione può porsi a carico della parte interessata, a cui la modalità informatica è stata imposta (cfr. TAR Lazio n. 08312 del 2016, Consiglio di Stato numero 5136 del 2017; Tar Lazio numero 299 del 2018; Consiglio di Stato numero 7922 del 2019). Pertanto, pur ammettendo la possibilità che l'amministrazione faccia utilizzo di un sistema basato sull'algoritmo, in ogni caso deve essere fatta salva l'imparzialità e trasparenza, oltre che la correttezza e la buona fede della pubblica amministrazione, dovendosi comunque garantire che: vi sia piena conoscibilità del modulo utilizzato e dei criteri applicati;
la decisione sia imputabile all'organo titolare del potere il quale è comunque preposto alla verifica e al controllo in merito alla logica e agli esiti prodotti dall'algoritmo; sia comunque salva la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati. Pertanto, le deduzioni in fatto di cui in ricorso devono ritenersi dimostrate, alla luce dei documenti prodotti dal ricorrente, attestanti la domanda di assegnazione delle supplenze, la posizione in graduatoria del ricorrente e dei docenti preferiti sulle medesime classi di concorso richieste dal docente ricorrente con relativo punteggio. Il rispetto della normativa da parte dell'Amministrazione convenuta avrebbe comportato l'assegnazione al ricorrente di uno degli incarichi cui aspirava (cattedra intera o fino al 30.6.2023) che sono stati invece affidati ad aspiranti con punteggi inferiori a quello della ricorrente come emerge dai bollettini delle nomine in atti. Né parte convenuta ha documentato, come genericamente allegato nella memoria di costituzione, che i docenti destinatari di proposta di incarico a tempo determinato “sebbene in posizione e con punteggio in graduatoria deteriori rispetto a quelli da riportati dalla parte ricorrente, sono tutti in possesso di titoli di riserva” (pag.3 memoria difensiva). Emerge documentalmente che il ricorrente nell'a.s. 2022/2023 ha accettato frammentari incarichi brevi tramite scorrimento delle Graduatorie di Istituto delle scuole prescelte in domanda, per complessivi 224 giorni di servizio in detta annualità, di cui 152 su spezzone cattedra di 6 ore settimanali e 162 su classe concorso A012, nell'ambito degli incarichi a termine descritti a pag. 8 e 9 del ricorso (cfr. bollettini nomine da GPS doc. da 11 a 17 ed elenco dei servizi del ricorrente doc. 23). Il ricorrente ha, dunque, subito un danno in termini di chance occupazionali, ovvero un danno economico per effetto del mancato conferimento di cattedra intera sino al 31 agosto 2023, nella misura quantificata in ricorso, immune da vizi e non specificamente contestata dall'Amministrazione convenuta, pari complessivi € 17.459,31, che comprende: l'equivalente dell'ammontare degli assegni persi in relazione ai periodi di inoccupazione nell'a.s. 2022/2023 (dal 09.09.2023 al 19.09.2023, dal 04.10.2022 al 09.10.2022, dal 02.11.2022 al 08.11.2022, dal 19.11.2022 al 20.11.2022, dal 03.12.2022 al 04.12.2022, dal 08.12.2022 al 12.12.2022, dal 23.12.2022 al 08.01.2023, dal 09.06.2023 al 11.06.2023, dal 13.06.2023 al 31.08.2023); l'equivalente delle differenze retributive tra gli assegni percepiti per i servizi effettivamente svolti nell'a.s. 2022/2023 su spezzoni cattedra rispettivamente di 9 ore settimanali (dal 01.10.2022 al 03.10.2022) e di 6 ore sett. (dal 09.01.2023 al 08.06.2023 ed il 12.06.2023) da un lato e gli assegni che negli stessi periodi egli avrebbe percepito laddove incaricato sino al 30 giugno 2023 su cattedra intera (18 ore settimanali), dall'altro (cfr. doc.25 fasc. ricor.); oltre interessi legali come per legge. Inoltre il ricorrente ha diritto a vedersi assegnato, sempre a titolo di risarcimento danni, il punteggio di complessivi 12 punti connessi allo svolgimento dell'insegnamento nell'anno 2022/2023, e comunque all'attribuzione di qualsiasi punteggio e vantaggio connesso al riconoscimento dell'anno scolastico svolto interamente, in luogo del punteggio ottenuto per l'espletamento delle supplenze temporanee svolte. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
1) condanna il convenuto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento CP_1 in favore del ricorrente di € 17.459,31 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali come per legge, nonché a riconoscere al ricorrente complessivi 12 punti connessi allo svolgimento dell'insegnamento nell'anno 2022/2023, e comunque all'attribuzione di qualsiasi punteggio e vantaggio connesso al riconoscimento dell'anno scolastico svolto interamente, in luogo del punteggio ottenuto per l'espletamento delle supplenze temporanee svolte;
2) condanna il convenuto, in persona del pro-tempore, al pagamento delle spese CP_1 CP_6 di lite che liquida in complessivi € 3.098,00 di cui € 2.694,00 per compensi ed € 404,00 per spese, oltre iva e cpa da distrarsi. Roma 26.6.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi