Art. 8.
La concessione dell'indennizzo, per coloro che non chiedono di ripristinare il fabbricato danneggiato o distrutto, rimane di competenza del Ministero del tesoro (Direzione generale per i danni di guerra ed Intendenze di finanza), ed e' regolata dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968 .
Rimane, altresi', di competenza del Ministero del tesoro (Direzione generale dei danni di guerra), ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , la concessione dei contributi per la riparazione o ricostruzione di case di civile abitazione danneggiate o distrutte fuori dello ambito del territorio nazionale.
La concessione dell'indennizzo, per coloro che non chiedono di ripristinare il fabbricato danneggiato o distrutto, rimane di competenza del Ministero del tesoro (Direzione generale per i danni di guerra ed Intendenze di finanza), ed e' regolata dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968 .
Rimane, altresi', di competenza del Ministero del tesoro (Direzione generale dei danni di guerra), ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , la concessione dei contributi per la riparazione o ricostruzione di case di civile abitazione danneggiate o distrutte fuori dello ambito del territorio nazionale.