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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/09/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione Civile
___________
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dr. Luca Fuzio - Giudice
d.ssa Maria Magrì - Giudice Estensore nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 161/2024 promosso da rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Bettella, Parte_1 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ferrara, nonché PUBBLICO Parte_2
MINISTERO PRESSO IL TRBINALE DI BERGAMO RICORRENTI nei confronti di
- rappresentato Controparte_1 Controparte_2
e difeso dall'avv. Marco Amorese RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************
Richiamato il decreto del Tribunale del 24/9/2025 che ha dichiarato la inammissibilità della proposta concordataria presentata dal debitore, che ha esaurito la disamina di tutte le domande presentate dal debitore, come prescritto dall'art. 7, 2° comma CCII;
letto i ricorsi proposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di
Controparte_3
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
Pagina 1 di 4
ritenuto che
sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla natura entità dei crediti degli istanti (€ 49.968,44 per ed € 5394,34 per , dalla presenza di Parte_1 Parte_2
debiti nei confronti di erario e enti previdenziali (€ 1.035.882,00)e dalla presenza di rilevanti esposizioni debitorie che emergono dalla stessa proposta concordataria del debitore (e che come tali hanno valore confessorio), ove è stato indicato un indebitamento complessivo pari ad €
25.889.306,00, a fronte di una attivo da liquidazione di € 768.338,00 (seppure l'attivo dichiarato dal debitore sia ulteriormente inferiore e pari ad € 372.102,00); considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 CCII, poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal registro delle imprese, in Clusone (BG); valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di realizzazione e commercializzazione di impianti industriali, e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera D del CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 ul.co. CCII;
ritenuto di indicare come curatore il dott. iscritto dell'Albo dei Persona_1
soggetti incaricati dall'autorità̀ giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII considerato che lo stesso ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art. 358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
*************
P.Q.M.
Visto ed applicato l'art. 49 CCII.,
1) Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Controparte_3 P.IVA_1
Pagina 2 di 4 Clusone (BG), in persona del legale rappresentante (C.F. CP_3
); C.F._1
Nomina Giudice Delegato la d.ssa MARIA MAGRI';
Nomina Curatore il dr. C.F. ); Persona_1 C.F._2
2) Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
3) Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato il giorno 16/01/2026 ore 09:30, nel suo ufficio presso il
Tribunale oppure in via telematica ai sensi dell'art. 203, 3° comma, CCII, secondo le indicazioni dello stesso Giudice Delegato;
4) Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201, comma
2, CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
5) Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinques e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
Pagina 3 di 4 d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
6) Ordina, ai sensi dell'art. 45 e 49, comma 4, CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi il giorno successivo.
Bergamo, 24/09/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
d.ssa Maria Magrì dr. Vincenzo Domenico Scibetta
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TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione Civile
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Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dr. Luca Fuzio - Giudice
d.ssa Maria Magrì - Giudice Estensore nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 161/2024 promosso da rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Bettella, Parte_1 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ferrara, nonché PUBBLICO Parte_2
MINISTERO PRESSO IL TRBINALE DI BERGAMO RICORRENTI nei confronti di
- rappresentato Controparte_1 Controparte_2
e difeso dall'avv. Marco Amorese RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************
Richiamato il decreto del Tribunale del 24/9/2025 che ha dichiarato la inammissibilità della proposta concordataria presentata dal debitore, che ha esaurito la disamina di tutte le domande presentate dal debitore, come prescritto dall'art. 7, 2° comma CCII;
letto i ricorsi proposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di
Controparte_3
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
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ritenuto che
sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla natura entità dei crediti degli istanti (€ 49.968,44 per ed € 5394,34 per , dalla presenza di Parte_1 Parte_2
debiti nei confronti di erario e enti previdenziali (€ 1.035.882,00)e dalla presenza di rilevanti esposizioni debitorie che emergono dalla stessa proposta concordataria del debitore (e che come tali hanno valore confessorio), ove è stato indicato un indebitamento complessivo pari ad €
25.889.306,00, a fronte di una attivo da liquidazione di € 768.338,00 (seppure l'attivo dichiarato dal debitore sia ulteriormente inferiore e pari ad € 372.102,00); considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 CCII, poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal registro delle imprese, in Clusone (BG); valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di realizzazione e commercializzazione di impianti industriali, e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera D del CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 ul.co. CCII;
ritenuto di indicare come curatore il dott. iscritto dell'Albo dei Persona_1
soggetti incaricati dall'autorità̀ giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII considerato che lo stesso ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art. 358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
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P.Q.M.
Visto ed applicato l'art. 49 CCII.,
1) Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Controparte_3 P.IVA_1
Pagina 2 di 4 Clusone (BG), in persona del legale rappresentante (C.F. CP_3
); C.F._1
Nomina Giudice Delegato la d.ssa MARIA MAGRI';
Nomina Curatore il dr. C.F. ); Persona_1 C.F._2
2) Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
3) Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato il giorno 16/01/2026 ore 09:30, nel suo ufficio presso il
Tribunale oppure in via telematica ai sensi dell'art. 203, 3° comma, CCII, secondo le indicazioni dello stesso Giudice Delegato;
4) Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201, comma
2, CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
5) Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinques e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
Pagina 3 di 4 d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
6) Ordina, ai sensi dell'art. 45 e 49, comma 4, CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi il giorno successivo.
Bergamo, 24/09/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
d.ssa Maria Magrì dr. Vincenzo Domenico Scibetta
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