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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/03/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 1525/2024
Udienza del 13/03/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1525/2024 promossa
DA
(C.F. Parte_1
P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Gullì
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: invalidità civile - giudizio di merito a seguito di A.T.P.
Pagina 1 di 8 R.G. LAV. N. 1525/2024
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 10/06/2024, l' , all'esito Pt_1 dell'A.T.P. ex art. 445-bis cod. proc. civ. iscritto al R.G. n. 1853/2023, dopo aver tempestivamente avanzato dichiarazione di dissenso avverso la C.T.U. espletata dal Dott. , ha Persona_1 introdotto il presente giudizio di merito chiedendo:
- che venga dichiarata la nullità e/o l'inammissibilità e/o l'improponibilità della domanda proposta da in fase Controparte_1 di ATP;
- in subordine, che la stessa venga rigettata siccome infondata in fatto e diritto e non provata e che venga dichiarato che Controparte_1 difetta dei requisiti sanitari (invalidità pari o superiore al 74%) per la concessione dell'assegno di invalidità civile di cui alla domanda amministrativa del 29/06/2023.
1.1. Il CTU aveva infatti concluso che:
- risulta affetto da “Sindrome di BRUGADA non Controparte_1 trattabile con S-ICD. Ipertensione arteriosa. Gastroduodenite.
Insufficienza valvolare mitralica e tricuspidalica lieve. Disturbo depressivo con quota d'ansia”;
- tali infermità determinano la condizione di “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 80%”, con decorrenza dal 28/08/2023;
- le suddette infermità determinano la condizione di “Portatore di handicap, ai sensi del Comma 1 - art.
3 - L. 104/92”, con decorrenza dal 29/06/2023, come già riconosciuto dalla commissione . Pt_1
1.2. Il ricorrente ha infine chiesto, in via subordinata ed istruttoria, la rinnovazione della C.T.U. medico-legale.
2. Si è costituito concludendo per il rigetto del Controparte_1 ricorso proposto dall' e chiedendo che venga, pertanto, confermato Pt_1
l'esito dell'accertamento sanitario emergente dalla perizia medico-legale
Pagina 2 di 8 R.G. LAV. N. 1525/2024
espletata in sede di A.T.P.
3. Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
4. La doglianza di inammissibilità formulata dall' in ordine alla Pt_1 decadenza per violazione dei termini di cui all'art. 42, comma 3, della legge n. 326/2003 è del tutto generica e, pertanto, essa stessa sarebbe inammissibile.
In realtà ed in ogni caso, si osserva che il ricorrente aveva promosso la procedura amministrativa, tanto è vero che era stato sottoposto a visita medico-legale, il cui verbale (del 03/07/2023) è stato oggetto di impugnazione (tempestiva) con il ricorso per ATP (depositato in data
08/08/2023).
Infondata è, di conseguenza, la censura di inammissibilità del ricorso per carenza di previa domanda amministrativa (pacificamente proposta), nonché di improponibilità e/o improcedibilità della domanda per mancato esperimento dei rimedi pre-contenziosi previsti in subjecta materia ex art. 443 cod. proc. civ.
In relazione a quest'ultimo profilo si osserva che l'art. 42, comma 3, del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326/2003 (recante “Disposizioni in materia di invalidità civile”), ha infatti stabilito che «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa».
5. Nel merito, l' non ha condiviso le conclusioni cui è pervenuto Pt_1 il CTU, sostenendo che le infermità del dichiarate nel certificato CP_1 medico e lamentate in sede amministrativa non sono tali da comportare un'invalidità civile pari all'80% né pari o superiore al 74%.
Sostiene l' che «come già correttamente accertato dalla Pt_1
Pagina 3 di 8 R.G. LAV. N. 1525/2024
Competente Commissione Medica, il sig. è affetto da sindrome CP_1 di Brugada a basso rischio. Di talché, quanto espresso dal ctu “… aggravamento della patologia in soggetto non impiantabile…”, è incongruo ed in insuperabile contrasto con la documentazione sanitaria in atti laddove, di converso, non vi è traccia alcuna dell'asserito aggravamento ma, anzi, è documentata la dimissione dall'U.O. di aritmologia del Maria Cecilia Hospital Cotignola con motivazioni che depongono per patologia ancora in corso di osservazione, in soggetto non a dichiarato alto rischio» (pag. 5 del ricorso).
5.1. Il C.T.U. nominato in sede di A.T.P., discostandosi dal giudizio espresso dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità
Civile del Centro Medico Legale della sede di Catanzaro in Pt_1 occasione della visita effettuata in data 03/07/2023, ha però così motivato la sua valutazione dell'invalidità del resistente:
«Entrando, comunque, nel merito, come emerso dall'esame della documentazione sanitaria esaminata ed acquisita e dall'esame obiettivo in corso di visita peritale, il quadro clinico del Signor
[...]
è caratterizzato principalmente dalla Sindrome di Brugada, CP_1 attualmente non trattabile con S-ICD, dall'Ipertensione arteriosa, dalla
Gastroduodenite, dall'Insufficienza valvolare mitralica e tricuspidalica lieve e da un Disturbo depressivo con quota d'ansia.
La sindrome di Brugada è un'ARITMIA cardiaca su base genetica che predispone al rischio di aritmie ventricolari maligne e può essere causa di morte improvvisa in giovani adulti con cuore strutturalmente sano.
Caratteristica di questa malattia è un'estrema variabilità di presentazione clinica e, soprattutto, elettrocardiografica. Infatti,
l'elettrocardiogramma del paziente affetto può variare anche all'interno di una stessa giornata, passando da momenti in cui il tracciato è sostanzialmente normale ad altri in cui può essere francamente patologico. I pazienti affetti da sindrome di Brugada possono essere anche totalmente asintomatici oppure manifestare i sintomi della malattia con episodi di sincope non preceduta da avvisaglie, episodi di
Pagina 4 di 8 R.G. LAV. N. 1525/2024
cardiopalmo associato a malessere, oppure episodi di enuresi notturna, cosa che si può verificare nel caso in cui il paziente abbia avuto una sincope aritmica durante la notte con rilascio sfinteriale. …
Fattori aggravanti nella fattispecie l'impossibilità per il signor
di ricorrere all'impianto di Defibrillatore a causa Controparte_1 delle complicanze a cui è andato incontro dopo il tentativo di impianto
(ematoma di tasca sovrinfetto complicato da sepsi e pancitopenia) e di cui si è ampiamente discusso nell'anamnesi patologica, nonché
l'insufficienza valvolare mitralica e tricuspidalica, anche se di grado lieve, evidenziata nel corso degli accertamenti. Infine, il disturbo depressivo con una discreta quota d'ansia che, evidentemente, aggrava ulteriormente un quadro clinico già precario.
Pertanto, valutando secondo le indicazioni del DM 05.02.92 e relative tabelle, il signor risulta essere “INVALIDO con Controparte_1 riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 80%”.
Tale status invalidante è in verosimile da far risalire alla data del
28/08/2023, per aggravamento della patologia, come già ampiamente descritto, ed epoca alla quale era presente il requisito sanitario che giustifica il giudizio medico legale» (pagg.
7-8 della relazione di CTU depositata il 24/03/2024).
5.1.1. In particolare, il CTU aveva elencato (a pag. 4), tra la documentazione sanitaria analizzata e sopravvenuta alla visita espletata dalla Commissione medica (anche al fine di individuare la decorrenza):
«Copia Relazione Visita Cardiologica effettuata presso studio medico cardiologico Dr. in data 28/08/2023. Pregresso Persona_2 impianto di ICD in prevenzione secondaria in pz con Sindrome di
Brugada. Diagnosi di Decubito con ematoma toraco-dorsale e trombosi della vena cefalica. Eseguita estrazione di S-ICD per sepsi e pancitopenia. Nuovo test all'Ajmalina positivo per slatentizzazione di pattern Brugada e Studio elettrofisiologico negativo per inducibilità aritmica. Posizionamento di “Life Vest” in prevenzione primaria “bridge to decision”».
Pagina 5 di 8 R.G. LAV. N. 1525/2024
6. Le doglianze dell'Ente ricorrente puntano, invece, sulla seguente valutazione delle percentuali di invalidità:
1. Sindrome di Brugada con impianto di PM: codice 9202, calcolato
30%;
2. Insufficienza mitralica e tricuspidalica di grado lieve e Ipertensione arteriosa: codice 6441, calcolato 21-30%.
Trattandosi di infermità interessanti lo stesso apparato cardiocircolatorio, l' evidenzia che calcolando entrambi con il valore Pt_1 massimo (30%) e sommando secondo formula salomonica per invalidità concorrenti, risulterebbe un valore del 56%.
3. Disturbo ansioso-depressivo reattivo: codice 2205, calcolato 25%.
Sommando ora 56% + 25% con formula a scalare di AR per infermità coesistenti, risulterebbe - secondo la prospettazione dell' Pt_1
- una invalidità del 67%.
In definitiva, secondo i calcoli proposti dall' , il giudizio medico- Pt_1 legale corretto risulterebbe essere pari al 67% con decorrenza differita al gennaio 2024, per l'insorgenza della sindrome ansioso-depressiva.
7. La ricostruzione dell' non tiene, però, affatto conto delle Pt_1 ulteriori patologie pure riscontrate dal CTU ovvero la “gastroduodenite” che è un processo infiammatorio che interessa contemporaneamente la mucosa gastrica e la duodenale e l' “ileite”.
Avendo riguardo a tali ulteriori due patologie (pretermesse nei calcoli prospettati dall' ) spetterebbe per la sola gastroduodenite (di II Pt_1 classe, quella meno grave in tabella), ai sensi del DM 05/02/1992, una ulteriore percentuale di invalidità valutabile in misura fissa al 10%
(codice 6454).
A ciò si deve aggiungere - come detto - anche l'ileite (pure diagnosticata dalla Commissione medica), ovvero l'infiammazione dell'ultimo tratto del piccolo intestino (l'ileo). Tale infiammazione è spesso causata dal morbo di OH, per la quale (se di I classe, ovvero quella meno grave) il DM attribuisce una percentuale fissa del 15%
(codice 6458).
Pagina 6 di 8 R.G. LAV. N. 1525/2024
7.1. È di tutta evidenza, quindi, che prendendo a riferimento, in via analogica, detta percentuale per l'ileite, quella stimata nell'80% dal CTU appare assolutamente corretta, dovendosi tenere conto, rispetto alla percentuale del 67% riconosciuta dallo stesso , Controparte_2 anche delle suddette percentuali - 10% e 15% - attinenti alle due patologie (ileite e gastroduodenite) che affliggono l'apparato digerente del resistente.
8. In definitiva, alla luce di quanto correttamente accertato dal CTU
(sebbene non esplicitato in calcoli matematici), non sussistono i presupposti per discostarsi dalle conclusioni cui, con motivazione logica e condivisibile, è giunto il predetto perito nominato nella fase dell'A.T.P. né per disporre la chiesta rinnovazione della C.T.U., apparendo l'istanza avanzata in tal senso da parte ricorrente meramente esplorativa.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Le spese della CTU espletata in fase dei ATP che, in sede di liquidazione, erano state poste provvisoriamente a carico dell' , Pt_1 vanno ora poste, nei rapporti tra le parti, in via definitiva, a carico della parte predetta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso avanzato dall e, per l'effetto, conferma Pt_1 integralmente l'esito dell'accertamento sanitario emergente dalla C.T.U. medico-legale espletata in sede di A.T.P. sulla persona di (soggetto affetto da “Sindrome Controparte_1 di BRUGADA non trattabile con S-ICD. Ipertensione arteriosa.
Gastroduodenite. Insufficienza valvolare mitralica e tricuspidalica lieve. Disturbo depressivo con quota d'ansia”; tali infermità determinano la condizione di “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 80%”, con
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decorrenza dal 28/08/2023; le suddette infermità determinano la condizione di “Portatore di handicap, ai sensi del Comma 1 - art.
3 - L. 104/92”, con decorrenza dal 29/06/2023);
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, Pt_1 che si liquidano nella somma di € 3.500,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione in favore dell'Avv. Antonio
Gullì;
- pone, nei rapporti tra le parti, le spese della CTU espletata in fase di ATP, nella misura già liquidata con separato decreto, definitivamente a carico dell . Pt_1
Così deciso in Catanzaro, in data 13 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 13/03/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1525/2024 promossa
DA
(C.F. Parte_1
P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Gullì
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: invalidità civile - giudizio di merito a seguito di A.T.P.
Pagina 1 di 8 R.G. LAV. N. 1525/2024
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 10/06/2024, l' , all'esito Pt_1 dell'A.T.P. ex art. 445-bis cod. proc. civ. iscritto al R.G. n. 1853/2023, dopo aver tempestivamente avanzato dichiarazione di dissenso avverso la C.T.U. espletata dal Dott. , ha Persona_1 introdotto il presente giudizio di merito chiedendo:
- che venga dichiarata la nullità e/o l'inammissibilità e/o l'improponibilità della domanda proposta da in fase Controparte_1 di ATP;
- in subordine, che la stessa venga rigettata siccome infondata in fatto e diritto e non provata e che venga dichiarato che Controparte_1 difetta dei requisiti sanitari (invalidità pari o superiore al 74%) per la concessione dell'assegno di invalidità civile di cui alla domanda amministrativa del 29/06/2023.
1.1. Il CTU aveva infatti concluso che:
- risulta affetto da “Sindrome di BRUGADA non Controparte_1 trattabile con S-ICD. Ipertensione arteriosa. Gastroduodenite.
Insufficienza valvolare mitralica e tricuspidalica lieve. Disturbo depressivo con quota d'ansia”;
- tali infermità determinano la condizione di “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 80%”, con decorrenza dal 28/08/2023;
- le suddette infermità determinano la condizione di “Portatore di handicap, ai sensi del Comma 1 - art.
3 - L. 104/92”, con decorrenza dal 29/06/2023, come già riconosciuto dalla commissione . Pt_1
1.2. Il ricorrente ha infine chiesto, in via subordinata ed istruttoria, la rinnovazione della C.T.U. medico-legale.
2. Si è costituito concludendo per il rigetto del Controparte_1 ricorso proposto dall' e chiedendo che venga, pertanto, confermato Pt_1
l'esito dell'accertamento sanitario emergente dalla perizia medico-legale
Pagina 2 di 8 R.G. LAV. N. 1525/2024
espletata in sede di A.T.P.
3. Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
4. La doglianza di inammissibilità formulata dall' in ordine alla Pt_1 decadenza per violazione dei termini di cui all'art. 42, comma 3, della legge n. 326/2003 è del tutto generica e, pertanto, essa stessa sarebbe inammissibile.
In realtà ed in ogni caso, si osserva che il ricorrente aveva promosso la procedura amministrativa, tanto è vero che era stato sottoposto a visita medico-legale, il cui verbale (del 03/07/2023) è stato oggetto di impugnazione (tempestiva) con il ricorso per ATP (depositato in data
08/08/2023).
Infondata è, di conseguenza, la censura di inammissibilità del ricorso per carenza di previa domanda amministrativa (pacificamente proposta), nonché di improponibilità e/o improcedibilità della domanda per mancato esperimento dei rimedi pre-contenziosi previsti in subjecta materia ex art. 443 cod. proc. civ.
In relazione a quest'ultimo profilo si osserva che l'art. 42, comma 3, del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326/2003 (recante “Disposizioni in materia di invalidità civile”), ha infatti stabilito che «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa».
5. Nel merito, l' non ha condiviso le conclusioni cui è pervenuto Pt_1 il CTU, sostenendo che le infermità del dichiarate nel certificato CP_1 medico e lamentate in sede amministrativa non sono tali da comportare un'invalidità civile pari all'80% né pari o superiore al 74%.
Sostiene l' che «come già correttamente accertato dalla Pt_1
Pagina 3 di 8 R.G. LAV. N. 1525/2024
Competente Commissione Medica, il sig. è affetto da sindrome CP_1 di Brugada a basso rischio. Di talché, quanto espresso dal ctu “… aggravamento della patologia in soggetto non impiantabile…”, è incongruo ed in insuperabile contrasto con la documentazione sanitaria in atti laddove, di converso, non vi è traccia alcuna dell'asserito aggravamento ma, anzi, è documentata la dimissione dall'U.O. di aritmologia del Maria Cecilia Hospital Cotignola con motivazioni che depongono per patologia ancora in corso di osservazione, in soggetto non a dichiarato alto rischio» (pag. 5 del ricorso).
5.1. Il C.T.U. nominato in sede di A.T.P., discostandosi dal giudizio espresso dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità
Civile del Centro Medico Legale della sede di Catanzaro in Pt_1 occasione della visita effettuata in data 03/07/2023, ha però così motivato la sua valutazione dell'invalidità del resistente:
«Entrando, comunque, nel merito, come emerso dall'esame della documentazione sanitaria esaminata ed acquisita e dall'esame obiettivo in corso di visita peritale, il quadro clinico del Signor
[...]
è caratterizzato principalmente dalla Sindrome di Brugada, CP_1 attualmente non trattabile con S-ICD, dall'Ipertensione arteriosa, dalla
Gastroduodenite, dall'Insufficienza valvolare mitralica e tricuspidalica lieve e da un Disturbo depressivo con quota d'ansia.
La sindrome di Brugada è un'ARITMIA cardiaca su base genetica che predispone al rischio di aritmie ventricolari maligne e può essere causa di morte improvvisa in giovani adulti con cuore strutturalmente sano.
Caratteristica di questa malattia è un'estrema variabilità di presentazione clinica e, soprattutto, elettrocardiografica. Infatti,
l'elettrocardiogramma del paziente affetto può variare anche all'interno di una stessa giornata, passando da momenti in cui il tracciato è sostanzialmente normale ad altri in cui può essere francamente patologico. I pazienti affetti da sindrome di Brugada possono essere anche totalmente asintomatici oppure manifestare i sintomi della malattia con episodi di sincope non preceduta da avvisaglie, episodi di
Pagina 4 di 8 R.G. LAV. N. 1525/2024
cardiopalmo associato a malessere, oppure episodi di enuresi notturna, cosa che si può verificare nel caso in cui il paziente abbia avuto una sincope aritmica durante la notte con rilascio sfinteriale. …
Fattori aggravanti nella fattispecie l'impossibilità per il signor
di ricorrere all'impianto di Defibrillatore a causa Controparte_1 delle complicanze a cui è andato incontro dopo il tentativo di impianto
(ematoma di tasca sovrinfetto complicato da sepsi e pancitopenia) e di cui si è ampiamente discusso nell'anamnesi patologica, nonché
l'insufficienza valvolare mitralica e tricuspidalica, anche se di grado lieve, evidenziata nel corso degli accertamenti. Infine, il disturbo depressivo con una discreta quota d'ansia che, evidentemente, aggrava ulteriormente un quadro clinico già precario.
Pertanto, valutando secondo le indicazioni del DM 05.02.92 e relative tabelle, il signor risulta essere “INVALIDO con Controparte_1 riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 80%”.
Tale status invalidante è in verosimile da far risalire alla data del
28/08/2023, per aggravamento della patologia, come già ampiamente descritto, ed epoca alla quale era presente il requisito sanitario che giustifica il giudizio medico legale» (pagg.
7-8 della relazione di CTU depositata il 24/03/2024).
5.1.1. In particolare, il CTU aveva elencato (a pag. 4), tra la documentazione sanitaria analizzata e sopravvenuta alla visita espletata dalla Commissione medica (anche al fine di individuare la decorrenza):
«Copia Relazione Visita Cardiologica effettuata presso studio medico cardiologico Dr. in data 28/08/2023. Pregresso Persona_2 impianto di ICD in prevenzione secondaria in pz con Sindrome di
Brugada. Diagnosi di Decubito con ematoma toraco-dorsale e trombosi della vena cefalica. Eseguita estrazione di S-ICD per sepsi e pancitopenia. Nuovo test all'Ajmalina positivo per slatentizzazione di pattern Brugada e Studio elettrofisiologico negativo per inducibilità aritmica. Posizionamento di “Life Vest” in prevenzione primaria “bridge to decision”».
Pagina 5 di 8 R.G. LAV. N. 1525/2024
6. Le doglianze dell'Ente ricorrente puntano, invece, sulla seguente valutazione delle percentuali di invalidità:
1. Sindrome di Brugada con impianto di PM: codice 9202, calcolato
30%;
2. Insufficienza mitralica e tricuspidalica di grado lieve e Ipertensione arteriosa: codice 6441, calcolato 21-30%.
Trattandosi di infermità interessanti lo stesso apparato cardiocircolatorio, l' evidenzia che calcolando entrambi con il valore Pt_1 massimo (30%) e sommando secondo formula salomonica per invalidità concorrenti, risulterebbe un valore del 56%.
3. Disturbo ansioso-depressivo reattivo: codice 2205, calcolato 25%.
Sommando ora 56% + 25% con formula a scalare di AR per infermità coesistenti, risulterebbe - secondo la prospettazione dell' Pt_1
- una invalidità del 67%.
In definitiva, secondo i calcoli proposti dall' , il giudizio medico- Pt_1 legale corretto risulterebbe essere pari al 67% con decorrenza differita al gennaio 2024, per l'insorgenza della sindrome ansioso-depressiva.
7. La ricostruzione dell' non tiene, però, affatto conto delle Pt_1 ulteriori patologie pure riscontrate dal CTU ovvero la “gastroduodenite” che è un processo infiammatorio che interessa contemporaneamente la mucosa gastrica e la duodenale e l' “ileite”.
Avendo riguardo a tali ulteriori due patologie (pretermesse nei calcoli prospettati dall' ) spetterebbe per la sola gastroduodenite (di II Pt_1 classe, quella meno grave in tabella), ai sensi del DM 05/02/1992, una ulteriore percentuale di invalidità valutabile in misura fissa al 10%
(codice 6454).
A ciò si deve aggiungere - come detto - anche l'ileite (pure diagnosticata dalla Commissione medica), ovvero l'infiammazione dell'ultimo tratto del piccolo intestino (l'ileo). Tale infiammazione è spesso causata dal morbo di OH, per la quale (se di I classe, ovvero quella meno grave) il DM attribuisce una percentuale fissa del 15%
(codice 6458).
Pagina 6 di 8 R.G. LAV. N. 1525/2024
7.1. È di tutta evidenza, quindi, che prendendo a riferimento, in via analogica, detta percentuale per l'ileite, quella stimata nell'80% dal CTU appare assolutamente corretta, dovendosi tenere conto, rispetto alla percentuale del 67% riconosciuta dallo stesso , Controparte_2 anche delle suddette percentuali - 10% e 15% - attinenti alle due patologie (ileite e gastroduodenite) che affliggono l'apparato digerente del resistente.
8. In definitiva, alla luce di quanto correttamente accertato dal CTU
(sebbene non esplicitato in calcoli matematici), non sussistono i presupposti per discostarsi dalle conclusioni cui, con motivazione logica e condivisibile, è giunto il predetto perito nominato nella fase dell'A.T.P. né per disporre la chiesta rinnovazione della C.T.U., apparendo l'istanza avanzata in tal senso da parte ricorrente meramente esplorativa.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Le spese della CTU espletata in fase dei ATP che, in sede di liquidazione, erano state poste provvisoriamente a carico dell' , Pt_1 vanno ora poste, nei rapporti tra le parti, in via definitiva, a carico della parte predetta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso avanzato dall e, per l'effetto, conferma Pt_1 integralmente l'esito dell'accertamento sanitario emergente dalla C.T.U. medico-legale espletata in sede di A.T.P. sulla persona di (soggetto affetto da “Sindrome Controparte_1 di BRUGADA non trattabile con S-ICD. Ipertensione arteriosa.
Gastroduodenite. Insufficienza valvolare mitralica e tricuspidalica lieve. Disturbo depressivo con quota d'ansia”; tali infermità determinano la condizione di “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 80%”, con
Pagina 7 di 8 R.G. LAV. N. 1525/2024
decorrenza dal 28/08/2023; le suddette infermità determinano la condizione di “Portatore di handicap, ai sensi del Comma 1 - art.
3 - L. 104/92”, con decorrenza dal 29/06/2023);
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, Pt_1 che si liquidano nella somma di € 3.500,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione in favore dell'Avv. Antonio
Gullì;
- pone, nei rapporti tra le parti, le spese della CTU espletata in fase di ATP, nella misura già liquidata con separato decreto, definitivamente a carico dell . Pt_1
Così deciso in Catanzaro, in data 13 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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