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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/04/2025, n. 1734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1734 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 9/04/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa
Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 866 2024, pendente tra
[...]
Parte_1
Parte_2
Ricorrenti
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti:
per le parti opponenti l'Avv. Carmela LO BUE;
per la parte resistente: l'Avv. Viviana CASSARÀ, in sostituzione dell'Avv. Fabrizio
CAPUANO;
L'Avv. Lo Bue insiste nell'opposizione per le ragioni formulate in ricorso, l'Avv. Cassarà
ribadisce il contenuto della memoria.
IL GIUDICE
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 16.05 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________ Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
Addì _____________
REPUBBLICA ITALIANA
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO ______________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al Per ___________________
n° 866 R.G.L. 2024, promossa
DA
Parte_1 Parte_2
, rappresentate e difese dall'Avv.
Parte_1
CARMELA LO BUE, giusta procura in calce al ricorso in
opposizione, ed elettivamente domiciliate presso lo studio di
questa, all'indirizzo pec allegato al ricorso;
Il Cancelliere
Opponenti
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio CP_1
CAPUANO, giusta procura in calce alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, in
Palermo, Via Emerico AMARI n° 86;
Opposto
OGGETTO : OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi
All'udienza del 9/04/2025, ha pronunciato SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
2 Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna le opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_1
delle spese processuali del giudizio di opposizione, che liquida in
[...]
Euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con
distrazione in favore dell'Avv. Fabrizio CAPUANO.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/03/2024, le ricorrenti indicate in epigrafe, tutte eredi di proposero opposizione avverso il decreto Persona_1
ingiuntivo n° 1133/2023, emesso da questo Tribunale in data 17/11/2023, con il quale veniva loro intimato il pagamento in favore di , già CP_1
dipendente del loro dante causa, dell'importo di Euro 10.332,00, a titolo di retribuzioni per i mesi di Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2020 e da
Gennaio a Settembre 2021, compreso il t.f.r, oltre accessori e rimborso delle spese di lite.
Eccepirono la prescrizione del credito relativo alle mensilità dell'anno 2020
e la nullità dell'assegno di Euro 2.527,00, rilasciato dal alla Parte_2
lavoratrice, che non poteva, quindi, essere considerato riconoscimento di debito.
Dedussero, inoltre, che la convivente del aveva CP_1 Parte_2
beneficiato degli introiti dell'attività di impresa di quest'ultimo ( vendita di panini e bevande) di vitto, alloggio, vestiario e regalie, tra cui un dono di Euro
1.000,00 effettuato nei confronti di un nipote della medesima.
Chiesero, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda d'ingiunzione.
La ritualmente costituitasi con memoria, ha contestato le CP_1
eccezioni avversarie, affermandone l'infondatezza e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
3 Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, avanzata dalle opponenti, all'udienza del 9/04/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da suindicato dispositivo.
L'opposizione è infondata.
Come già argomentato nell'ordinanza del 25/03/2024, che ha respinto la richiesta di sospensione dell'esecutorietà, la eccepita prescrizione estintiva ( cosi' qualificata dalle
opponenti nei primi due righi del paragrafo 1) del ricorso) dei crediti retributivi degli ultimi quattro mesi del 2020, soggiace al termine quinquennale previsto dall'art. 2948 cod. civ. ( il n° 4 di tale norma riguarda tutto ciò che deve pagarsi ad anno o in
termini più brevi e quindi anche le retribuzioni mensili dei prestatori di lavoro), che non era ancora spirato, alla data di notifica del ricorso introduttivo.
L'art. 2955 Cod.Civ., impropriamente richiamato dalle ricorrenti, si riferisce al differente istituto della prescrizione presuntiva, che comporta soltanto una mera inversione dell'onere probatorio.
Alla luce di ciò, non essendo il credito ancora prescritto, alla data di deposito del ricorso, è del tutto irrilevante la circostanza della validità o meno dell'assegno consegnato dal alla e da questa non negoziato, rimanendo Parte_2 CP_1
sempre integra la facoltà di quest'ultima di ottenere in via giudiziale l'adempimento dell'obbligazione retributiva.
Risultando, poi, in atti la prova documentale della sussistenza del rapporto di lavoro con la (comunicazione di assunzione, prospetti paga), le eccezioni formulate CP_1 Pt_3
dalle opponenti, in ordine alla convivenza more uxorio con il defunto ed alla asserita gestione comune dell'impresa e dei relativi proventi, sono prive di rilevanza, in quanto circostanze che non dimostrano in alcun modo l'avvenuto pagamento delle retribuzioni nei confronti della il cui status era ufficialmente quello di dipendente del CP_1
. Parte_2
Alla luce di tali troncanti considerazioni, inconducenti ed inammissibili appaiono i mezzi istruttori articolati in ricorso, atteso che le circostanze dedotte non sono idonee a dimostrare
4 eventuali pagamenti effettuati dal nel corso del rapporto di lavoro, tanto più Parte_2
che i medesimi dovevano essere adeguatamente documentati.
In virtù di tali considerazioni, l'opposizione va respinta, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e devono liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Fabrizio CAPUANO, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 cod. proc.civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 9/04/2025
IL GIUDICE
Fabio Civiletti
5
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 9/04/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa
Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 866 2024, pendente tra
[...]
Parte_1
Parte_2
Ricorrenti
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti:
per le parti opponenti l'Avv. Carmela LO BUE;
per la parte resistente: l'Avv. Viviana CASSARÀ, in sostituzione dell'Avv. Fabrizio
CAPUANO;
L'Avv. Lo Bue insiste nell'opposizione per le ragioni formulate in ricorso, l'Avv. Cassarà
ribadisce il contenuto della memoria.
IL GIUDICE
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 16.05 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________ Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
Addì _____________
REPUBBLICA ITALIANA
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO ______________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al Per ___________________
n° 866 R.G.L. 2024, promossa
DA
Parte_1 Parte_2
, rappresentate e difese dall'Avv.
Parte_1
CARMELA LO BUE, giusta procura in calce al ricorso in
opposizione, ed elettivamente domiciliate presso lo studio di
questa, all'indirizzo pec allegato al ricorso;
Il Cancelliere
Opponenti
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio CP_1
CAPUANO, giusta procura in calce alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, in
Palermo, Via Emerico AMARI n° 86;
Opposto
OGGETTO : OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi
All'udienza del 9/04/2025, ha pronunciato SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
2 Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna le opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_1
delle spese processuali del giudizio di opposizione, che liquida in
[...]
Euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con
distrazione in favore dell'Avv. Fabrizio CAPUANO.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/03/2024, le ricorrenti indicate in epigrafe, tutte eredi di proposero opposizione avverso il decreto Persona_1
ingiuntivo n° 1133/2023, emesso da questo Tribunale in data 17/11/2023, con il quale veniva loro intimato il pagamento in favore di , già CP_1
dipendente del loro dante causa, dell'importo di Euro 10.332,00, a titolo di retribuzioni per i mesi di Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2020 e da
Gennaio a Settembre 2021, compreso il t.f.r, oltre accessori e rimborso delle spese di lite.
Eccepirono la prescrizione del credito relativo alle mensilità dell'anno 2020
e la nullità dell'assegno di Euro 2.527,00, rilasciato dal alla Parte_2
lavoratrice, che non poteva, quindi, essere considerato riconoscimento di debito.
Dedussero, inoltre, che la convivente del aveva CP_1 Parte_2
beneficiato degli introiti dell'attività di impresa di quest'ultimo ( vendita di panini e bevande) di vitto, alloggio, vestiario e regalie, tra cui un dono di Euro
1.000,00 effettuato nei confronti di un nipote della medesima.
Chiesero, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda d'ingiunzione.
La ritualmente costituitasi con memoria, ha contestato le CP_1
eccezioni avversarie, affermandone l'infondatezza e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
3 Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, avanzata dalle opponenti, all'udienza del 9/04/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da suindicato dispositivo.
L'opposizione è infondata.
Come già argomentato nell'ordinanza del 25/03/2024, che ha respinto la richiesta di sospensione dell'esecutorietà, la eccepita prescrizione estintiva ( cosi' qualificata dalle
opponenti nei primi due righi del paragrafo 1) del ricorso) dei crediti retributivi degli ultimi quattro mesi del 2020, soggiace al termine quinquennale previsto dall'art. 2948 cod. civ. ( il n° 4 di tale norma riguarda tutto ciò che deve pagarsi ad anno o in
termini più brevi e quindi anche le retribuzioni mensili dei prestatori di lavoro), che non era ancora spirato, alla data di notifica del ricorso introduttivo.
L'art. 2955 Cod.Civ., impropriamente richiamato dalle ricorrenti, si riferisce al differente istituto della prescrizione presuntiva, che comporta soltanto una mera inversione dell'onere probatorio.
Alla luce di ciò, non essendo il credito ancora prescritto, alla data di deposito del ricorso, è del tutto irrilevante la circostanza della validità o meno dell'assegno consegnato dal alla e da questa non negoziato, rimanendo Parte_2 CP_1
sempre integra la facoltà di quest'ultima di ottenere in via giudiziale l'adempimento dell'obbligazione retributiva.
Risultando, poi, in atti la prova documentale della sussistenza del rapporto di lavoro con la (comunicazione di assunzione, prospetti paga), le eccezioni formulate CP_1 Pt_3
dalle opponenti, in ordine alla convivenza more uxorio con il defunto ed alla asserita gestione comune dell'impresa e dei relativi proventi, sono prive di rilevanza, in quanto circostanze che non dimostrano in alcun modo l'avvenuto pagamento delle retribuzioni nei confronti della il cui status era ufficialmente quello di dipendente del CP_1
. Parte_2
Alla luce di tali troncanti considerazioni, inconducenti ed inammissibili appaiono i mezzi istruttori articolati in ricorso, atteso che le circostanze dedotte non sono idonee a dimostrare
4 eventuali pagamenti effettuati dal nel corso del rapporto di lavoro, tanto più Parte_2
che i medesimi dovevano essere adeguatamente documentati.
In virtù di tali considerazioni, l'opposizione va respinta, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e devono liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Fabrizio CAPUANO, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 cod. proc.civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 9/04/2025
IL GIUDICE
Fabio Civiletti
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