Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/02/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Sottosezione Lavoro e Previdenza Sociale
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 13 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1418/2021 R.G. vertente
fra
C.F. appresentata e difesa dall'avv. Antonio Salvia, Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Potenza Viale G. Marconi 219, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
p.iva in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_1
Potenza, alla Rampa Pascoli ang. Via Rossini snc.;
RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 4.6.2021 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di essere affetta da “”Instabilità articolare del ginocchio sinistro in esiti di meniscectomia mediale e ricostruzione lca con recidiva della lesione post intervento- esiti di flebopatia arto inferiore sinistro postflebite ricanalizzata con edema serotino-parestesie-sofferenza alla marcia ed in terapia con elastocompressione a seguito di infortunio sul lavoro occorso in data
poi, a seguito di riconosciuto aggravamento, in misura del 10%; deduceva la sussistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e l'infortunio occorso nel mentre era intenta nello svolgimento delle proprie mansioni;
a seguito di aggravamento e accertamenti diagnostici strumentali effettuati, e su relazione del ct di parte dott. che concludeva per ““ Dalla documentazione esibita, e Persona_1 da un'attenta valutazione dell'anamnesi traumatologica risulta che la a seguito Pt_1 dell'infortunio in oggetto ha riportato trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro con lesione del menisco mediale e del legamento crociato anteriore, sottoposta a plurimi interventi chirurgici.
Allo stato residuano:…. In base ai barémes obbligatori (tabelle danno biologico ex lgs 38/2000) il citato quadro anatomo-funzionale è quantificabile allo stato in misura non inferiore al 20%...In definitiva, considerando nell'insieme i postumi obiettivati, può riconoscersi nell'infortunata la ricorrenza di danno biologico permanente complessivo, con formula riduzionistica di tipo sincretico trattandosi di danno composito sullo stesso organo funzionale, non inferiore al 20% (venti per cento)...”””, concludeva per riconoscere il diritto all'aggravamento del danno biologico già riconosciuto sussistente in dipendenza dell'infortunio in data 18-8-2016 nella misura del 20% o in altra da accertare in corso di causa, e condannare l' alla corresponsione dei benefici economici CP_1
dalla data della prima domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Non si costituiva in giudizio l' , che veniva dichiarata contumace. CP_1
La causa veniva istruita attraverso espletamento di prima CTU a mezzo dott. che, rifiutatosi Per_2
per motivi economici di prestare i chiarimenti richiesti dal giudice in corso di causa, veniva rinnovata a mezzo del dott. e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni scritte delle CP_2
parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico.
1. Il ricorso merita accoglimento.
Presupposta e non in discussione la sussistenza della causa di lavoro della malattia denunciata dalla ricorrente sulla scorta della documentazione in atti e dell'esito della valutazione dell' il CP_1
consulente tecnico incaricato in corso di causa, con valutazione esaustiva che questo Giudice condivide e pone a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso affermando che la ricorrente a seguito dell'infortunio in data 18.8.2016 riconosciuto dall' ha riportato “ginocchio sx. esiti di lesione CP_1
del LCA trattata chirurgicamente. Deficit della flessione e moderata instabilità articolare. Sindrome trombotica post-chirurgica. Esiti di condropatia FR. Tali menomazioni sono globalmente valutabili con un danno biologico permanente nella misura del sedici % (16%) e sono da porre in nesso causale con il trauma riportato in occasione di lavoro in data 18/08/2016.
Inoltre non si rilevano elementi di simulazione cosciente e/o di amplificazione sintomatologica ai fini medico-legali.
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_3
prestazione, oltre alle spese documentate dal ricorrente e accessori come per legge, la decorrenza va fissata a far data dal 3.8.2020 data della domanda di aggravamento.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018 e DM 147 del 2022, e del protocollo in data 3.11.2022 del Tribunale di Potenza Sezione Civile sottosezione Lavoro
e Previdenza.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 4.6.2021, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza delle Parte_1
patologie di cui risulta affetta, pari al 16%, per infortunio sul lavoro in data 18.8.2016 e successivo aggravamento in data 3.8.2020;
2) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione a favore di CP_1
della relativa indennità in rendita a decorrere dall'aggravamento accertato Parte_1
(3.8.2020), oltre accessori come per legge;
3) condanna , in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida CP_1 complessivamente in € 2.697,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario, con distrazione;
4) spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
Potenza, 13 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro Eugenio Facciolla