Sentenza 31 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 24 luglio 2025
Accoglimento
Sentenza 6 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 06/03/2026, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01776/2026REG.PROV.COLL.
N. 01517/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1517 del 2025, proposto dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dall’PL - Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
il Consorzio del Sinni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani, Susanna Bufardeci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione quarta quater ) n. 2241, pubblicata il 31 gennaio 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio del Sinni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il consigliere NA RR e uditi per le parti gli avvocati Giacomo Aiello dell'Avvocatura Generale dello Stato, Saverio Sticchi Damiani e Susanna Bufardeci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e l’PL - Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia hanno chiesto la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale il giudice di primo grado ha accolto il ricorso proposto dal Consorzio appellato avverso la nota n. 0558863 del 10 ottobre 2023 del Ministero appellante e, per l’effetto, l’ha annullata.
1.2. Gli enti appellanti deducono l’erroneità della sentenza appellata:
1) per violazione degli artt. 21, commi 10 e 11, del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, 11 delle preleggi e 2740 c.c. perché il giudice di primo grado non avrebbe debitamente considerato che l’PL è stato soppresso e messo in liquidazione per effetto del citato d.l., né che l’art. 23 della legge n. 74/2023, di conversione del d.l. n. 44/2023, ha indicato l’ iter per consentire alla gestione stralcio l’estinzione dei debiti in linea con i criteri applicati nelle procedure concorsuali. Posto che il commissario liquidatore, con decreto n. 124 del 31 luglio 2024 ha formulato il piano di riparto, nel cui ambito è stato collocato anche il credito vantato dal Consorzio del Sinni, ed ha provveduto a pubblicarlo onde acquisire le osservazioni e le richieste di modifica, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente fatto applicazione della versione previgente della citata disposizione. Inoltre, secondo la prospettazione di parte appellante, la sentenza sarebbe erronea anche per avere attribuito rilevanza all’art. 17 dello Statuto dell’PL, nonostante la natura di fonte di grado normativo inferiore rispetto al d.l. n. 201/2011, nonché a disposizioni abrogate, quali l’art. 5 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato del 18 marzo 1947, n. 281, per far discendere dal potere di vigilanza in capo al MASAF la responsabilità per il pagamento dei debiti dell’ente vigilato;
2) per violazione dell’art. 21, comma 10, del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011. Ad avviso di parte appellante il giudice di primo grado non avrebbe debitamente considerato la data in cui è stata introdotta l’azione dal Consorzio appellato ed erroneamente non avrebbe dichiarato l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 10, del d.l. n. 201/2011, ai sensi del quale “Fino a tale data (31 dicembre 2023) sono sospesi le procedure esecutive ed i giudizi di ottemperanza nei confronti dell'PL, instaurati ed instaurandi, nonché l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento notificate ed in corso di notifica da parte di Agenzia delle entrate - Riscossione, oltreché i pagamenti dei ratei in favore dell'Agenzia delle entrate già scaduti o in corso di scadenza” .
2. Con l’ordinanza n. 6612, pubblicata il 24 luglio 2025, la Sezione ha evidenziato che “dall’atto di appello si evince che il 31 luglio 2024 è stato pubblicato il piano di riparto e del bilancio finale di liquidazione dell’ente in relazione al quale il Consorzio appellato ha presentato domanda di insinuazione” ed ha, pertanto, ritenuto che fosse “rilevante ai fini della decisione acquisire elementi in relazione all’esito della predetta procedura con specifico riguardo alla posizione del Consorzio appellato, anche in considerazione del fatto che la novella legislativa, introdotta dall’art. 23 della legge n. 74/2023 di conversione del d.l. n. 44/2023, è entrata in vigore il 21 giugno 2023, vale a dire antecedentemente alla proposizione del ricorso di primo grado, notificato il 7 dicembre 2023 e che, pertanto, occorre valutare l’incidenza della stessa sulla questione oggetto di controversia” .
2.1. La Sezione ha, pertanto, assegnato termine agli enti appellanti per depositare una relazione illustrativa sulle questioni indicate con eventuale allegazione della documentazione ritenuta necessaria.
3. Nelle more dell’istruttoria disposta, si è costituito in giudizio il Consorzio del Sinni, ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per assenza di posizioni omogenee in capo agli enti appellanti in considerazione della volontà manifestata dall’PL nel corso delle trattative per ricercare e favorire un coinvolgimento del Ministero vigilante nella sua vicenda debitoria.
3.1. Nel merito il Consorzio ha concluso per la conferma della decisione impugnata argomentando che l’infondatezza dell’appello si desumerebbe dall’analisi della gestione commissariale per gli esercizi dal 2007 al 2011, dal rendiconto per l’esercizio finanziario 2014, dalla relazione al bilancio preventivo del 2015, dalla relazione programmatica al bilancio di previsione per l’esercizio 2022 e da una serie di note e interlocuzioni dalle quali emergerebbe il legittimo coinvolgimento del Ministero vigilante nella vicenda debitoria dell’ente vigilato. Né potrebbe negarsi la corresponsabilità del Ministero appellante riguardo ai debiti maturati dall’PL anche per culpa in vigilando ravvisabile nel disinteresse delle amministrazioni statali e di quelle territoriali per i problemi gestionali, di cui sarebbe chiara prova l’assenza di iniziative a fronte della mancata sottoposizione ad approvazione del bilancio per oltre un decennio. Sarebbe, infine, irrilevante la modifica dell’art. 21, comma 11, del d.l. n. 201/2011 perché sia il testo previgente che quello vigente prevederebbero un obbligo di verifica della situazione economico - patrimoniale dell’ente vigilato, obbligo dal quale discenderebbe, come affermato dal giudice di primo grado, l’impossibilità di sottrarsi ad ogni forma di compartecipazione finanziaria, pena la contrarietà “ al principio di eguaglianza e buona fede” e la lesione “della libertà di iniziativa economica, nonché della legittima aspettativa del privato alla soddisfazione del proprio credito nei confronti della P.A.” . Ad avviso del Consorzio appellato sarebbe irragionevolmente violato sia l’affidamento dell’appaltatore/creditore che ha realizzato le opere a seguito di gare bandite dall’PL in qualità di concessionario pubblico sul presupposto che fosse assistito dalle garanzie derivanti dalla sua natura di ente pubblico, sottoposto alla vigilanza del AF e della Corte dei Conti e continuativamente finanziato dallo Stato, nonché i principi di organizzazione amministrativa e di corresponsabilità dello Stato nei confronti degli enti pubblici istituzionali anche a titolo di culpa in vigilando per non avere arginato la situazione di decozione patrimoniale dell’ente vigilato.
Infine, secondo parte appellata, l’intervento operato dal d.l. n. 201/2011, come successivamente modificato, avrebbe creato una “bad company” - la gestione stralcio dell’PL - nella quale sono stati lasciati tutti i pregressi debiti dell’ente e una “good company” - la società Acque del Sud S.p.A.- alla quale sono stati trasferiti ex lege dal giorno della sua costituzione, in data 1 gennaio 2024 - una serie di beni mobili ed immobili facenti parte del patrimonio dell’ente soppresso, ivi inclusi tutti i diritti di cui quest’ultimo era titolare in forza di provvedimenti concessori, realizzando un’operazione che, oggettivamente considerata, dovrebbe essere qualificata come di distrazione di asset utilizzabili per far fronte ai debiti pregressi.
4. Gli enti appellanti hanno adempiuto agli incombenti istruttori in data 14 settembre 2025 mediante il deposito della documentazione richiesta.
5. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie e repliche ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
6. All’udienza del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. Occorre, in via preliminare, esaminare l’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancanza di omogeneità delle posizioni sostanziali e degli interessi fatti valere dagli appellanti, sollevata dal Consorzio del Sinni secondo cui l’PL avrebbe sempre auspicato nel corso degli anni e delle trattative il coinvolgimento del Ministero vigilante per pervenire al pagamento di quanto dovuto, circostanza che determinerebbe un evidente conflitto con la posizione del Ministero che assume la propria estraneità alla vicenda debitoria.
7.1. L’eccezione non è fondata e va respinta.
Nel caso di specie è pacifico e non contestato che:
- l’PL - Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia è un ente di diritto pubblico, istituito con decreto del Capo Provvisorio dello Stato n. 281 del 18 marzo 1947, successivamente confermato con d.P.R. n. 666 del 16 luglio 1977, commissariato con d.m. del 31 luglio 1979 e soppresso e posto in liquidazione, ai sensi dell’art. 21, commi 10 e 11, del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011;
- il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste esercita sul detto ente funzioni di vigilanza;
- il Consorzio appellato ha proposto il ricorso di primo grado sia nei confronti del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che nei confronti dell’PL - Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, sebbene oggetto di impugnazione fosse la nota n. 0558863 del 10 ottobre 2023, adottata esclusivamente dal Ministero.
7.2. Tanto premesso, è evidente che non esiste nel caso di specie alcuna disomogeneità tra le posizioni e gli interessi degli appellanti, rispettivamente autorità vigilante e ente vigilato, atteso che i rapporti tra gli stessi sono regolati da apposite disposizioni di legge e che anche laddove l’PL avesse auspicato il coinvolgimento del Ministero vigilante nelle trattative relative alla propria vicenda debitoria, tale auspicio non sarebbe idoneo né ad incidere sull’assetto dei rapporti tra enti pubblici distinti ed autonomi, come disegnato dalla normativa, né tanto meno a far sorgere un obbligo di finanziamento o di compartecipazione finanziaria laddove non previsto da apposite disposizioni di legge.
8. Nel merito l’appello è fondato e meritevole di essere accolto per le seguenti ragioni.
8.1. Prima di esaminare i motivi di appello il Collegio ritiene necessario perimetrare l’oggetto del presente giudizio.
Con il ricorso in primo grado il Consorzio appellato ha chiesto l’annullamento della nota n. 0558863 del 10 ottobre 2023 con la quale il AF, dando riscontro alle diffide del 31 marzo 2022 e del 6 luglio 2022 affinché provvedesse al soddisfacimento del diritto di credito vantato dal Consorzio del Sinni tramite l’istituzione di un fondo da dotare delle risorse necessarie per pagare, anche parzialmente, il debito dell’PL, ha affermato che:
-“il Ministero, in qualità di mero ente vigilante, non è tenuto a rispondere patrimonialmente dei debiti degli enti vigilati (in quanto soggetti giuridici distinti), né ad intraprendere qualsivoglia iniziativa diretta a predisporre una provvista finanziaria da mettere a disposizione dei medesimi enti al fine di “ripianare” i debiti dagli stessi contratti ovvero assumere in altro modo le relative obbligazioni (in termini, cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 ottobre 2022, n. 8689)” ;
- “tale principio generale trova espresso riscontro in quanto previsto dall’art. 21, comma 11, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il quale dispone che “...i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo all’Ente, producono effetti esclusivamente nei confronti dell’Ente posto in liquidazione” .
9. Acclarato che oggetto del giudizio è la verifica della sussistenza o meno delle illegittimità della predetta nota, come prospettate dal Consorzio ricorrente in primo grado, il Collegio ritiene che non sia rilevante ai fini della decisione la dedotta violazione da parte del giudice di primo grado dell’art. 21, comma 10, del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, nella parte in cui prevede la sospensione sino al 31 dicembre 2023 delle procedure esecutive e dei giudizi di ottemperanza nei confronti dell'PL – riproposta dagli enti appellanti con il secondo motivo -, così come che sia manifestamente irrilevante anche la questione di costituzionalità della citata disposizione per contrasto con gli artt. 2, 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 41, 97, 111, comma 2 , 117, comma 1, Cost., sollevata dal Consorzio appellato.
9.1. Ad avviso del Collegio è, infatti, evidente che la controversia in esame non ha ad oggetto una procedura esecutiva o un giudizio di ottemperanza nei confronti dell’PL, ma la legittimità della nota con la quale il Ministero appellante ha ritenuto di non essere tenuto a rispondere patrimonialmente dei debiti dell’ente vigilato, né di essere in alcun modo obbligato a intraprendere qualsivoglia iniziativa diretta a predisporre una provvista finanziaria da mettere a disposizione dello stesso per ripianarne la situazione economica.
10. E’, pertanto, dirimente l’esame della prima censura con la quale gli enti appellanti deducono l’erroneità della sentenza gravata per violazione degli artt. 21, commi 10 e 11, del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, 11 delle preleggi e 2740 c.c. perché il giudice di primo grado non avrebbe debitamente considerato che l’PL è stato soppresso e messo in liquidazione per effetto del citato d.l., né che l’art. 23 della legge n. 74/2023, di conversione del d.l. n. 44/2023, ha indicato l’ iter per consentire alla gestione stralcio l’estinzione dei debiti in linea con i criteri applicati nelle procedure concorsuali. Inoltre il giudice di primo grado avrebbe erroneamente attribuito rilevanza all’art. 17 dello Statuto dell’PL e a disposizioni abrogate, quali l’art. 5 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato del 18 marzo 1947, n. 281, per far discendere dall’esercizio del potere di vigilanza in capo al AF la responsabilità per il pagamento dei debiti dell’ente vigilato.
10.1. La censura è fondata e meritevole di accoglimento nei seguenti termini.
10.2. Sotto il profilo fattuale è pacifico e documentalmente provato che il Consorzio appellato ha ottenuto dal Tribunale di Bari nei confronti dell’PL il decreto ingiuntivo n. 437/1999 per il pagamento della somma di £ 64.008.416.913, oltre interessi previsti dalla legislazione vigente, confermato, a seguito di opposizione, con la sentenza del Tribunale di Bari n. 1988 del 7 giugno 2011, a sua volta confermata sia dalla Corte di Appello di Bari, con la sentenza n. 1175 del 5 dicembre 2016, sia dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22877 del 18 aprile 2023.
10.3. Con la decisione gravata, il giudice di primo grado:
- ha “individuato nell’art. 17 dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste n. 6228 del 27 giugno 1986, (rubricato “Mezzi Finanziari”), in forza del quale “Le entrate sono costituite: a) dai contributi dello Stato…” (…) coerente con quanto (già precedentemente) disposto dall’art. 5 del citato D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato del 18 marzo 1947, n. 281” il fondamento dell’obbligo “di prevedere forme di finanziamento pubblico per il ripianamento dei debiti imputabili all’E.I.P.L.I., quale Ente vigilato, ancorché soggetto formalmente distinto sotto il profilo giuridico” ;
- ha interpretato l’art. 21, comma 11, del d.l. n. 201/2011, nel testo applicabile ratione temporis , “nel senso che lo Stato (e quindi il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, quale Ente vigilante) sia obbligato sotto il (solo) profilo economico a disporre stanziamenti - nei limiti ovviamente del bilancio dello Stato - per il ripianamento dei debiti contratti dall’E.I.P.L.I. nell’esercizio delle sue funzioni, in ciò sostanziandosi, per l’appunto, la funzione di vigilanza che verrebbe, altrimenti, svuotata di significato”.
10.4. Il Collegio non ritiene condivisibile né l’interpretazione delle disposizioni che regolano la materia, né conseguentemente la conclusione cui è giunto il giudice di primo grado.
L’PL è un ente di diritto pubblico, istituito con decreto del Capo Provvisorio dello Stato n. 281 del 18 marzo 1947, successivamente confermato con d.P.R. n. 666 del 16 luglio 1977, soppresso e posto in liquidazione, ai sensi dell’art. 21, commi 10 e 11, del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011.
Si tratta, quindi, di un ente pubblico non economico distinto dal Ministero appellante alla cui vigilanza è assoggettato.
Ciò detto, ad avviso del Collegio l’esistenza di un obbligo giuridico in capo al Ministero appellante di prevedere forme di finanziamento pubblico per il ripianamento dei debiti imputabili all’PL non può desumersi, a differenza di quanto fatto dal giudice di primo grado, dall’art. 17 dello Statuto, ai sensi del quale le entrate dell'ente sono costituite “dai contributi dello Stato; dai contributi delle Regioni e di altri Enti pubblici e privati; dai proventi delle prestazioni rese in favore di terzi; da ogni altra entrata connessa all'attività prestata su richiesta o a favore di altri soggetti pubblici o privati” , dal momento che la detta disposizione, anche a prescindere dalla sua natura di rango secondario, non è da sola idonea a far sorgere in capo a nessuno degli enti ivi citati alcuna forma di responsabilità solidale per le obbligazioni assunte dall’ente. In base ai criteri di interpretazione letterale e teleologico è, infatti, evidente che l’art.17 si limita ad indicare quali sono i diversi mezzi di approvvigionamento della provvista dell’ente, rappresentati non solo dai contributi di enti statali e territoriali, ma anche dai proventi delle prestazioni e delle attività prestate in favore di terzi.
Né alcun elemento a favore della interpretazione sostenuta dal giudice di primo grado può essere tratto dal contenuto dell’art. 5 del decreto del Capo Provvisorio dello Stato n. 281 del 18 marzo 1947 che, a prescindere dalla sua intervenuta abrogazione, si limitava a prevedere un importo “da servire per la costituzione di un fondo patrimoniale di avviamento” e una somma annua, “a cominciare dal bilancio 1946-47 e per tre esercizi finanziari, perché provveda agli studi e ricerche, anche sperimentali, riguardanti l'irrigazione e la trasformazione fondiaria” .
10.5. Né, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di primo grado, dal tenore letterale dell’art. 21, comma 11, del d.l. n. 201/2011, sia nel testo previgente alla modifica del 2023 che nel testo successivo, può desumersi un obbligo del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, quale ente vigilante, “a disporre stanziamenti - nei limiti ovviamente del bilancio dello Stato - per il ripianamento dei debiti contratti dall’E.I.P.L.I. nell’esercizio delle sue funzioni, in ciò sostanziandosi, per l’appunto, la funzione di vigilanza che verrebbe, altrimenti, svuotata di significato” . Dalla disposizione in commento si evince che il Ministero appellante esercita nei confronti dell’PL un potere di vigilanza che è limitato alla verifica della legittimità, dell'efficienza e del perseguimento dei fini istituzionali, come emerge anche dalla copiosa documentazione prodotta da parte appellata. Peraltro, non è dato rinvenire nessuna previsione di legge relativa ad un gettito costante da parte del Ministero appellante per alimentare le entrate dell’ente, apparendo i trasferimenti effettuati correlati piuttosto a specifiche disposizioni di legge, ivi compresi da ultimo gli stanziamenti per il 2022 e il 2023.
11. Inoltre, a differenza di quanto affermato dal giudice di primo grado, la sentenza di questo Consiglio di Stato del 9 maggio 2023, n. 4666, non appare supportare l’interpretazione seguita dal T.a.r..
11.1. Con la predetta decisione la Sezione, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto che fosse ravvisabile “un comportamento effettivamente inerte della p.a.” a fronte delle diffide del 31 marzo 2022 e del 6 luglio 2022, senza in alcun modo riconoscere in capo al Ministero appellante un obbligo di disporre gli stanziamenti necessari alla definizione transattiva della vicenda debitoria nei confronti del Consorzio del Sinni.
Nella detta decisione viene anzi testualmente affermato che “ il Ministero deve approvare il bilancio finale di liquidazione dell’ente ai sensi del citato art. 21, comma 11, DL n. 201 del 2011, attività questa tipica della funzione di “vigilanza”” , che “per il 2022 e il 2023 il MASAF stesso è tenuto a disporre stanziamenti straordinari in favore di PL (art. 21, comma 11, DL n. 201 del 2011, cit.), ed anche questo in funzione di “vigilanza”” , che deve “ammettersi, quanto meno, una vigilanza di tipo “residuale”. Ed è lo stesso Ministero appellante ad affermare non a caso che sussiste, pur in seguito alla entrata in vigore del richiamato decreto-legge n. 201 del 2011, una qualche <<funzione di vigilanza “residuale” in capo al Ministero>>” .
11.2. Alla luce delle predette considerazioni, tutte basate sull’esistenza di un potere di vigilanza in capo all’amministrazione statale rispetto all’PL, la Sezione ha concluso nel senso della sussistenza dell’obbligo del Ministero di fornire alle diffide “una risposta il cui contenuto, quale che sia la direzione che si intenda imprimere (in caso anche evidenziando l’impossibilità oggettiva di stanziare fondi ad hoc), è comunque nella piena disponibilità del Ministero stesso” .
12. Analoghe considerazioni valgono a disattendere le conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado tenendo conto del “ contegno dell’E.I.P.L.I. che, nel corso degli anni, ha sempre chiesto l’intermediazione del Ministero vigilante per fare fronte ai propri debiti (vedi, in particolare: nota dell’11 aprile 2022 dell’E.I.P.L.I., di cui all’allegato n. 11)” e della “documentazione esibita in giudizio dal Consorzio ricorrente, ove è possibile desumere che il predetto Ministero abbia costantemente finanziato l’E.I.P.L.I. (vedi: i. Analisi e approfondimenti della Gestione Commissariale sulla relazione della Corte dei Conti sull’E.I.P.L.I. - Esercizi dal 2007 al 2011- Determina n. 59 del 5 luglio 2013, di cui all’allegato n. 16; ii. Decreto n. 161 del 10 dicembre 2015 di adozione Rendiconto per l’esercizio finanziario 2014 dell’E.I.P.L.I., di cui all’allegato n. 17; iii Rendiconto Finanziario Gestionale, Parte I - Entrate, allegato al suddetto Decreto n. 161 del 10 dicembre 2015, di cui all’allegato n. 18; iv Relazione di accompagnamento al rendiconto finanziario chiuso al 31 dicembre 2014, di cui all’allegato n. 19; v. 5. Relazione al Rendiconto finanziario 2014, anche essa allegata al summenzionato Decreto n. 161 del 10 dicembre 2015, di cui all’allegato n. 20; vi. Relazione al Bilancio Preventivo 2015 dell'E.I.P.L.I., paragrafo conclusioni, di cui all’allegato n. 22; vii. Relazione Programmatica al bilancio di previsione esercizio 2022 dell'E.I.P.L.I., di cui all’allegato n. 23)”.
13. Alla luce dell’oggetto del presente giudizio, come delineato nei precedenti paragrafi e individuato nella verifica della sussistenza o meno delle illegittimità della nota del Ministero appellante impugnata, come prospettate dal Consorzio ricorrente in primo grado, il Collegio ritiene che non siano conferenti né le censure relative alla lesione dell’affidamento, né quelle relative all’interpretazione del d.l. n. 201/2011 e successive nella parte in cui ha distinto i beni dell’ente tra gestione stralcio e neocostituita società Acque del Sud S.p.A., trattandosi di doglianze che potrebbero essere fatte valere nell’ambito di un giudizio risarcitorio che esula dalla presente controversia.
14. Per le ragioni esposte l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione quarta quater ) n. 2241, pubblicata il 31 gennaio 2025, il ricorso di primo grado deve essere respinto.
15. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione quarta quater ) n. 2241, pubblicata il 31 gennaio 2025, respinge il ricorso.
Condanna il Consorzio appellato alla rifusione in favore degli enti appellanti delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GO IN, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
NA RR, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA RR | GO IN |
IL SEGRETARIO