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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/11/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
FA, all'udienza del 28 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 87/2021 vertente
fra
rapp.to, difeso e domiciliato dall'avv. Paolo Pagano Parte_1 CodiceFiscale_1 con studio in Potenza via Giovanni XXIII^ n. 7, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
P.I. in persona del legale rappresentante, rappr. e dif. dall'avv. Adolfo CP_1 P.IVA_1
NN presso e nel cui studio domicilia in Venosa, al Corso Vittorio Emanuele II n° 15, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 18.1.2021 e ritualmente notificato, , adiva il giudice del Parte_1 lavoro ed esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società CP_1
[... dal giugno 2011 a novembre 2019 con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno con la qualifica di installatore di infissi e di serramenti (CCNL Metalmeccanici, Artigianato, 2° livello di inquadramento). Per la durata del rapporto di lavoro deduceva il mancato pagamento da parte del resistente della retribuzione contrattuale pure riportata in busta paga, e di aver percepito solo somme di gran lunga inferiori, nonché il mancato pagamento delle ore di straordinario effettuate.
Rivendicava pertanto il diritto a percepire la somma di euro 66.952,74 a titolo di differenze su stipendi non percepite e lavoro straordinario effettuato.
Vani erano risultati i tentativi di ottenere in via bonaria detto pagamento.
Si costituiva la società INVI contestando quanto dedotto in ricorso introduttivo e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Rilevava, in particolare, la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie anche in relazione ai conteggi elaborati.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita attraverso la produzione documentale e prova per testi e l'interrogatorio del legale rappresentante della resistente,
e dopo una serie di rinvii, riassegnata allo scrivente, all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito telematico.
2. La domanda non merita accoglimento.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, domanda l'accertamento del diritto alla percezione delle somme a titolo di retribuzione mensile non percepite per il periodo lavorativo prestato in favore della resistente e, per l'effetto, domanda la condanna di parte datoriale al pagamento dell'importo lordo di euro € 66.952,74, di cui € 17.441,97 maturati a titolo di differenze retributive (in base al livello contrattuale), € 35.565,19 per gli straordinari eseguiti ed € 13.945,58 a titolo di differenza sul TFR
(sia per il livello di inquadramento che per gli straordinari eseguiti).
Il dato documentale e testimoniale acquisito consente di ritenere non provata la pretesa azionata dal ricorrente.
Nessun dubbio sul rapporto di lavoro intercorso tra le parti, il periodo, gli accordi intercorsi, ammessi dal resistente.
Tuttavia quanto dedotto in ricorso dal lavoratore non risulta provato in alcun modo, e anche la prova testimoniale esperita consente di ritenere infondata la pretesa.
Sostiene il ricorrente di avere svolto per la resistente, dal 1.01.2014 al 15.10.2019, in via continuativa e prevalente, mansioni di responsabile di produzione, consistente nella gestione e nella direzione del personale dipendente addetto alla produzione presso la resistente (comprendente anche la gestione delle turnazioni, delle sostituzioni e dell'assegnazione del personale alle postazioni in essere presso la linea produttiva della resistente), mansioni rientranti nella declaratoria del superiore livello di inquadramento contrattuale ricoperto e acquisito (impiegato direttivo di cui al 1° livello di inquadramento contrattuale) non riconosciuto allo stesso. Sostiene ancora che assunto per quaranta ore settimanali complessive, ha invece prestato attività lavorativa, dal 1.06.2011 al 15.10.2019, dal lunedì al venerdì compreso dalle ore 7.20 alle ore 13.00 e dalle ore 14.20 alle ore 18.00, oltre al sabato mattina dalle ore 7.20 alle ore 13.00 senza ricevere, in tal senso, le differenze retributive maturate secondo il reale e maggiore orario di lavoro a titolo di maggiorazioni previste dal
CCNL di riferimento, orario di lavoro straordinario.
Rileva innanzitutto che la mancata corrispondenza tra quanto riportato in busta paga e pattuito e quanto corrisposto, non è provato in alcun modo, dovendosi evidenziare dalla documentazione in atti che il lavoratore risulta aver sottoscritto le busta paga e quindi, fino a prova contraria non offerta né querela di falso presentata, non residuano elementi di sospetto sulla attendibilità della stessa documentazione.
Il CCNL individua i lavoratori di primo livello in quelli che “oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria della seconda categoria ed a possedere notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di coordinamento della produzione fondamentale dell'impresa o che svolgono attività di alta specialità ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali;
- i lavoratori che, sulla base delle sole direttive generali, realizzano nell'ambito del loro campo di attività studi di progettazione o di pianificazione operativa per il conseguimento degli obiettivi aziendali provvedendo alla loro impostazione e al loro sviluppo, realizzandone i relativi piani di lavoro, ricercando, ove necessario, sistemi e metodologie innovative e, se del caso, coordinando altri lavori ”. per il CCNL i lavoratori del 1^ livello sono “Progettista di complessi Specialista di sistemi di elaborazione dati;
Ricercatore ”
“lavoratori laureati ”, mentre il non lo è. Pt_1
Inoltre, anche le mansioni svolte sono di gran lunga più impegnative e pregnanti rispetto a quelle del
IV^ livello.
I testi esaminati e hanno confermato il narrato della resistente, riferendo delle Tes_1 Tes_2 CP_2 mansioni in concreto svolte dal ricorrente ma non rientranti nella previsione contrattuale del livello rivendicato. Gli stessi testi del ricorrente, invero, lungi dall'apportare riscontro a quanto dedotto in ricorso hanno riferito di attività ordinaria del ricorrente, rientrante nell'attuale livello e non nel I^
Livello del CCNL. Nessun apporto favorevole alla tesi del ricorrente sovviene quindi dai testi esaminati. Nessun riferimento infatti pure al quantum percepito, al quantum dovuto, ai periodi lavorati, alla tempistica dei pagamenti, ecc., dichiarazioni quindi generiche inidonee a soddisfare l'onere probatorio gravante sul ricorrente che intende far valere il diritto.
In altre parole, parte ricorrente avrebbe dovuto almeno allegare il motivo per cui le attività svolte avessero un profilo di autonomia che andasse oltre il dato funzionale, raggiungendo la caratterizzazione propria del I^ Livello, ma tale esplicazione e allegazione diviene impossibile mancando il riferimento a specifici atti concretamente posti in essere dal ricorrente.
Tale carenza probatoria comporta necessariamente il rigetto della domanda, alla luce del fatto che gravava proprio sul ricorrente l'onere di dimostrare lo svolgimento di compiti non riconducibili all'inquadramento posseduto (cfr., Tribunale Trieste, sez. lav., 01/03/2011, n. 82: «Al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento dell'inquadramento in una qualifica superiore incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda;
nel procedimento logico-giuridico diretto a determinare l'inquadramento del lavoratore subordinato, non può prescindersi da una motivata valutazione di tre fasi tra loro poste in logica successione, cioè dell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa concretamente svolta, dell'individuazione delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro e, infine, del raffronto tra i risultati delle prime due indagini»; Tribunale Roma, 17/06/2011, n. 11333: «Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto»).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 e succ. mod. e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto dell'oggetto, della natura delle parti e del valore della causa, applicata la riduzione del 30 % per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4).
P. Q. M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data 18.1.2021, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 4.700,00 oltre accessori di legge, per spese di lite, in favore della resistente.
Potenza lì 28 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio FA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
FA, all'udienza del 28 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 87/2021 vertente
fra
rapp.to, difeso e domiciliato dall'avv. Paolo Pagano Parte_1 CodiceFiscale_1 con studio in Potenza via Giovanni XXIII^ n. 7, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
P.I. in persona del legale rappresentante, rappr. e dif. dall'avv. Adolfo CP_1 P.IVA_1
NN presso e nel cui studio domicilia in Venosa, al Corso Vittorio Emanuele II n° 15, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 18.1.2021 e ritualmente notificato, , adiva il giudice del Parte_1 lavoro ed esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società CP_1
[... dal giugno 2011 a novembre 2019 con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno con la qualifica di installatore di infissi e di serramenti (CCNL Metalmeccanici, Artigianato, 2° livello di inquadramento). Per la durata del rapporto di lavoro deduceva il mancato pagamento da parte del resistente della retribuzione contrattuale pure riportata in busta paga, e di aver percepito solo somme di gran lunga inferiori, nonché il mancato pagamento delle ore di straordinario effettuate.
Rivendicava pertanto il diritto a percepire la somma di euro 66.952,74 a titolo di differenze su stipendi non percepite e lavoro straordinario effettuato.
Vani erano risultati i tentativi di ottenere in via bonaria detto pagamento.
Si costituiva la società INVI contestando quanto dedotto in ricorso introduttivo e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Rilevava, in particolare, la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie anche in relazione ai conteggi elaborati.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita attraverso la produzione documentale e prova per testi e l'interrogatorio del legale rappresentante della resistente,
e dopo una serie di rinvii, riassegnata allo scrivente, all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito telematico.
2. La domanda non merita accoglimento.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, domanda l'accertamento del diritto alla percezione delle somme a titolo di retribuzione mensile non percepite per il periodo lavorativo prestato in favore della resistente e, per l'effetto, domanda la condanna di parte datoriale al pagamento dell'importo lordo di euro € 66.952,74, di cui € 17.441,97 maturati a titolo di differenze retributive (in base al livello contrattuale), € 35.565,19 per gli straordinari eseguiti ed € 13.945,58 a titolo di differenza sul TFR
(sia per il livello di inquadramento che per gli straordinari eseguiti).
Il dato documentale e testimoniale acquisito consente di ritenere non provata la pretesa azionata dal ricorrente.
Nessun dubbio sul rapporto di lavoro intercorso tra le parti, il periodo, gli accordi intercorsi, ammessi dal resistente.
Tuttavia quanto dedotto in ricorso dal lavoratore non risulta provato in alcun modo, e anche la prova testimoniale esperita consente di ritenere infondata la pretesa.
Sostiene il ricorrente di avere svolto per la resistente, dal 1.01.2014 al 15.10.2019, in via continuativa e prevalente, mansioni di responsabile di produzione, consistente nella gestione e nella direzione del personale dipendente addetto alla produzione presso la resistente (comprendente anche la gestione delle turnazioni, delle sostituzioni e dell'assegnazione del personale alle postazioni in essere presso la linea produttiva della resistente), mansioni rientranti nella declaratoria del superiore livello di inquadramento contrattuale ricoperto e acquisito (impiegato direttivo di cui al 1° livello di inquadramento contrattuale) non riconosciuto allo stesso. Sostiene ancora che assunto per quaranta ore settimanali complessive, ha invece prestato attività lavorativa, dal 1.06.2011 al 15.10.2019, dal lunedì al venerdì compreso dalle ore 7.20 alle ore 13.00 e dalle ore 14.20 alle ore 18.00, oltre al sabato mattina dalle ore 7.20 alle ore 13.00 senza ricevere, in tal senso, le differenze retributive maturate secondo il reale e maggiore orario di lavoro a titolo di maggiorazioni previste dal
CCNL di riferimento, orario di lavoro straordinario.
Rileva innanzitutto che la mancata corrispondenza tra quanto riportato in busta paga e pattuito e quanto corrisposto, non è provato in alcun modo, dovendosi evidenziare dalla documentazione in atti che il lavoratore risulta aver sottoscritto le busta paga e quindi, fino a prova contraria non offerta né querela di falso presentata, non residuano elementi di sospetto sulla attendibilità della stessa documentazione.
Il CCNL individua i lavoratori di primo livello in quelli che “oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria della seconda categoria ed a possedere notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di coordinamento della produzione fondamentale dell'impresa o che svolgono attività di alta specialità ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali;
- i lavoratori che, sulla base delle sole direttive generali, realizzano nell'ambito del loro campo di attività studi di progettazione o di pianificazione operativa per il conseguimento degli obiettivi aziendali provvedendo alla loro impostazione e al loro sviluppo, realizzandone i relativi piani di lavoro, ricercando, ove necessario, sistemi e metodologie innovative e, se del caso, coordinando altri lavori ”. per il CCNL i lavoratori del 1^ livello sono “Progettista di complessi Specialista di sistemi di elaborazione dati;
Ricercatore ”
“lavoratori laureati ”, mentre il non lo è. Pt_1
Inoltre, anche le mansioni svolte sono di gran lunga più impegnative e pregnanti rispetto a quelle del
IV^ livello.
I testi esaminati e hanno confermato il narrato della resistente, riferendo delle Tes_1 Tes_2 CP_2 mansioni in concreto svolte dal ricorrente ma non rientranti nella previsione contrattuale del livello rivendicato. Gli stessi testi del ricorrente, invero, lungi dall'apportare riscontro a quanto dedotto in ricorso hanno riferito di attività ordinaria del ricorrente, rientrante nell'attuale livello e non nel I^
Livello del CCNL. Nessun apporto favorevole alla tesi del ricorrente sovviene quindi dai testi esaminati. Nessun riferimento infatti pure al quantum percepito, al quantum dovuto, ai periodi lavorati, alla tempistica dei pagamenti, ecc., dichiarazioni quindi generiche inidonee a soddisfare l'onere probatorio gravante sul ricorrente che intende far valere il diritto.
In altre parole, parte ricorrente avrebbe dovuto almeno allegare il motivo per cui le attività svolte avessero un profilo di autonomia che andasse oltre il dato funzionale, raggiungendo la caratterizzazione propria del I^ Livello, ma tale esplicazione e allegazione diviene impossibile mancando il riferimento a specifici atti concretamente posti in essere dal ricorrente.
Tale carenza probatoria comporta necessariamente il rigetto della domanda, alla luce del fatto che gravava proprio sul ricorrente l'onere di dimostrare lo svolgimento di compiti non riconducibili all'inquadramento posseduto (cfr., Tribunale Trieste, sez. lav., 01/03/2011, n. 82: «Al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento dell'inquadramento in una qualifica superiore incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda;
nel procedimento logico-giuridico diretto a determinare l'inquadramento del lavoratore subordinato, non può prescindersi da una motivata valutazione di tre fasi tra loro poste in logica successione, cioè dell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa concretamente svolta, dell'individuazione delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro e, infine, del raffronto tra i risultati delle prime due indagini»; Tribunale Roma, 17/06/2011, n. 11333: «Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto»).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 e succ. mod. e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto dell'oggetto, della natura delle parti e del valore della causa, applicata la riduzione del 30 % per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4).
P. Q. M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data 18.1.2021, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 4.700,00 oltre accessori di legge, per spese di lite, in favore della resistente.
Potenza lì 28 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio FA