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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/11/2025, n. 2957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2957 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3478/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa Maria Elena Catalano Presidente
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg 3478/2024, promossa in grado d'appello,
da
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e (C.F. ), Parte_2 C.F._1 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Laura Annoni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Monza, Piazza Garibaldi n. 6, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTI contro
C.F. e P. IVA ), in persona della sua Controparte_1 P.IVA_2 procuratrice, dott.ssa , non in proprio ma in qualità di procuratrice di Controparte_2
C.F. e P. IVA ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Controparte_3 P.IVA_3
RU, LU OL e IA NI ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti RU e NI in Milano, Via San Protaso n. 5, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
pagina 1 di 27 PER LA RIFORMA
della sentenza n. 9694/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano, pubblicata in data 8 novembre
2024
OGGETTO: pegno – ipoteca – transazione -contratti bancari.
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 21 ottobre 2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTI APPELLANTI
“Voglia la Corte di Appello di Milano, disattesa e respinta ogni contraria deduzione, eccezione
e domanda
In via preliminare: dichiarare l'inefficacia dell'atto di intimazione ex art. 2797 c.c. notificato in data 4/05/2021 da in qualità di procuratrice di per Controparte_1 CP_3 carenza di legittimazione attiva in capo a e alla sua procuratrice CP_3 [...]
, per tutte le ragioni esposte nel primo motivo di gravame;
Controparte_1
Nel merito e in ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare:
Riformare la sentenza impugnata accogliendo, per quanto di ragione, le conclusioni rassegnate in primo grado da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.
In ogni caso: condannare la in qualità di procuratrice di Controparte_1 CP_3
[... al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, con le maggiorazioni dovute e rimborso forfettario, c.p.a. e iva, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario, e solo in via estremamente gradata, disporre la compensazione delle spese tra le parti in contesa.
In via istruttoria:
Si reiterano tutte le istanze formulate in primo grado, ed illegittimamente non ammesse, che qui si riportano:
- ordinare ex art. 210 cpc alla cessionaria e alla sua procuratrice CP_3 [...]
la produzione degli estratti di conto corrente integrali in ordine al Controparte_1
pagina 2 di 27 rapporto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria Rep. 98.436 Racc.
10.492 del 23.06.2011 sul conto corrente n. 7149/1000/20001 (poi 7025/1000/20012) dall'inizio del rapporto ad oggi;
- disporre una consulenza tecnica d'ufficio sui rapporti in essere fra le parti volta a confermare le anomalie emerse dall'analisi peritale di parte, nella quale il consulente d'ufficio sarà chiamato:
A) a determinare la vera natura del rapporto al fine di verificare, con riferimento al momento della conclusione del rapporto, i tassi corrispettivi e moratori convenuti e applicati, nonché tutti i costi ad ogni titolo addebitati agli attori come da disposizioni contrattuali, al fine di accertare se il costo complessivo dei contratti sia superiore al tasso soglia stabilito dalla legge
n. 108/96 e comunque differisca o meno da quanto dichiarato dalla all'atto della stipula CP_4 dei relativi contratti;
B) a confermare, in ragione della qualificazione del contratto quale mutuo dissimulato le risultanze dell'elaborato prodotto in atti in relazione alla presenza di usura e anatocismo, per accertare il complessivo ed esatto rapporto di dare-avere tra le parti, al fine della emananda sentenza di accoglimento delle domande attoree, con applicazione del c.d. “saldo zero” non avendo la Cessionaria della Banca prodotto la documentazione (estratti conto) a piena prova del credito azionato con l'azione di escussione di pegno”.
PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, sia di rito che di merito, confermare la Sentenza (come in atti denominata) in ogni suo punto, e così giudicare: in via principale, nel merito:
1. rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile e infondato per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta (da intendersi qui integralmente richiamate e trasposte); in ogni caso:
2. rigettare le istanze istruttorie avversarie, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione
e risposta (da intendersi qui integralmente richiamate e trasposte);
3. con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
pagina 3 di 27 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa emerge che, in data 23 giugno 2011, aveva concesso a Controparte_5 un'apertura di credito ipotecaria di € 1.000.000, garantita da ipoteca per € Parte_1
2.000.000 sui beni della società; successivamente, in data 6 novembre 2012, le parti avevano stipulato un “contratto quadro di affidamento di breve termine” per € 500.000, rinnovato più volte sino al 2016 e scaduto definitivamente il 31 dicembre 2017. A garanzia di tale affidamento, aveva Parte_2 costituito pegno su strumenti finanziari di sua proprietà.
Rimaste inadempiute le obbligazioni assunte, in data 10 maggio 2019, e Parte_1
avevano sottoscritto due distinte transazioni, nelle quali, riepilogati i rapporti con Parte_2
, si impegnavano al pagamento dei debiti, per capitale e interessi scaduti, derivanti sia Controparte_5 dall'apertura di credito ipotecaria per l'importo di € 760.000,00, sia dall'affidamento a breve termine per la somma di € 835.000,00, secondo un piano rateale predeterminato. Contestualmente la garanzia pignoratizia prestata dal garante Codoro veniva incrementata a € 1.255.000,00 ed estesa anche ai debiti di altre due società -Ge. collegate a solo per la comune Controparte_6 Parte_1 figura del garante.
Successivamente, i crediti venivano ceduti da e Banca IMI spa a Controparte_5 CP_3
e quest'ultima incaricava per il recupero degli stessi. Controparte_1
– con intimazione del 17 febbraio 2021 – diffidava e il garante al CP_1 Parte_1 pagamento di € 306.010,00, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della comunicazione.
Con nuova intimazione del 12 marzo 2021, richiedeva a il pagamento complessivo di CP_1 Pt_1
€ 1.730.192, suddiviso tra le due posizioni di conto a rientro.
Con due comunicazioni di identico tenore in data 28.4.2021, formulava “intimazione di CP_1 pagamento e avviso di realizzo di titoli o valori istituiti in pegno”, nei confronti di Ge. CP_6
, nonché del medesimo Garante, sig. avvisando che, decorsi 5 giorni dal
[...] Pt_2 ricevimento, in mancanza di pagamento integrale, avrebbe provveduto “senza ulteriore avviso al realizzo” dei titoli costituiti in pegno in data 10.05.20.
Infine, con intimazione ex art. 2797 c.c., notificata in data 4 maggio 2021, , Controparte_1 quale procuratrice di intimava a e al garante sig. il Controparte_3 Parte_1 Pt_2 pagamento della somma complessiva di € 1.730.192, con avvertimento che, in difetto, si sarebbe proceduto alla vendita forzata dei prodotti finanziari oggetto di pegno.
Con atto di citazione in opposizione all'intimazione ex art. 2797 c.c., e Parte_1
convenivano in giudizio chiedendo che fosse Parte_2 Controparte_1 dichiarata l'inefficacia dell'atto di intimazione con il quale era stato richiesto il pagamento della somma pagina 4 di 27 di € 1.730.192,00, con l'avvertimento che, in caso di mancato pagamento, si sarebbe proceduto all'escussione delle garanzie pignoratizie.
Gli opponenti chiedevano che fosse dichiarata l'improcedibilità dell'azione esecutiva e l'inesistenza del diritto di di escutere le garanzie, nonché la nullità, l'inefficacia, l'annullabilità o la risoluzione CP_1 degli accordi sottoscritti in data 10 maggio 2019, con conseguente reintegrazione dell'efficacia dei contratti originari -di cui invocavano profili di invalidità ed inefficacia- con espressa richiesta, in ogni caso, di limitare l'eventuale vendita forzata alla sola garanzia pignoratizia costituita nel 2012.
Gli attori, a fondamento delle proprie domande, sostenevano:
- la tempestività dell'opposizione proposta entro novanta giorni dall'intimazione, come previsto dall'art. 2797, comma due, c.c., non avendo il debitore residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore;
- la nullità degli accordi del 10 maggio 2019 per violazione di norme imperative, in quanto prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi in contrasto con l'art. 1283 c.c. e l'art. 120, comma 2, T.U.B., integrando un'ipotesi di anatocismo vietato;
- la reviviscenza dei rapporti contrattuali originari, in quanto le transazioni del 10 maggio 2019, non avevano carattere novativo e la successiva dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine da parte di integrava un recesso dall'accordo transattivo, non una decadenza dal termine di cui all'art. CP_1
1186 c.c., non sussistendo il necessario presupposto dell'insolvenza del debitore;
ne conseguiva la riattivazione automatica delle obbligazioni e delle garanzie originarie, non potendosi altrimenti legittimare una condotta non conforme ai principi di buona fede da parte della creditrice;
- la nullità, annullabilità, inefficacia degli accordi transattivi per mancata individuazione della res dubia e deviazione dalla causa tipica del negozio, posto che l'accordo era stato finalizzato non già alla composizione di una controversia, con reciproche concessioni, bensì all'estensione delle garanzie reali e personali, con estensione anche ai crediti vantati nei confronti di Ge. Controparte_6 realizzando, in tal modo, uno scopo illecito, costituito dall'intenzione di derogare alla par condicio creditorum;
- la violazione del divieto di patto commissorio di cui all'art. 2744 c.c., configurabile ogni qual volta tramite negozi collegati si realizza il trasferimento di un bene a scopo di garanzia;
- la nullità ex art. 1344 c.c. dei c.d. accordi transattivi del 10.5.2019 e dei negozi ad essi collegati, in quanto in frode alla legge per le ragioni sopra indicate, con conseguente invalidità dell'aumento della garanzia pignoratizia originariamente prestata nel 2012;
- la nullità, annullabilità ed inefficacia anche dei contratti originari, per illiceità delle clausole disciplinanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, in violazione dell'art. 120 TUB pro tempore pagina 5 di 27 vigente, e per la commissione di massimo scoperto, illegittima per indeterminatezza dell'oggetto e per mancanza di specifica pattuizione tra le parti in ordine alle modalità di calcolo e agli elementi che concorrevano a determinarla;
sotto tale profilo gli opponenti evidenziavano che gli accordi del 10.5.2019
e i riconoscimenti di debito espressi non potevano configurare una rinuncia a far valere la nullità dei negozi originari, per cui doveva procedersi al ricalcolo del debito dall'inizio del rapporto, tenendo conto della nullità delle clausole in esame;
- la necessità di rideterminare il credito analizzando tutte le commissioni e i tassi addebitati, con verifica anche dei tassi soglia via via vigenti.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione, sulla scorta di diverse Controparte_1 argomentazioni.
In primo luogo, deduceva la tardività dell'opposizione, sostenendo che le parti avevano convenzionalmente derogato alla disciplina di cui all'art. 2797 c.c., come ammesso pacificamente dalla giurisprudenza.
Contestava, inoltre, l'ammissibilità delle doglianze formulate dagli opponenti, rilevando che, con gli accordi sottoscritti nel 2019, e il sig. avevano espressamente rinunciato a Parte_1 Pt_2 qualsiasi diritto, pretesa o azione riferibile ai rapporti sottostanti la transazione, rendendo pertanto inammissibile ogni opposizione fondata sui contratti originari. Inoltre, gli opponenti, nei negozi transattivi, avevano espressamente riconosciuto, con valore confessorio, gli importi dovuti in forza dei contratti originari.
Sosteneva l'infondatezza della dedotta eccezione di nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, evidenziando che la stessa era stata pattuita nel rispetto dell'art. 120 TUB.
Evidenziava che, verificato l'inadempimento di controparte anche rispetto agli accordi transattivi, aveva comunicato l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., senza in CP_1 alcun modo provocare la risoluzione dei contratti transattivi, per cui non poteva invocarsi la reviviscenza dei negozi originari.
Osservava che le contestazioni sollevate dagli opponenti riguardavano esclusivamente gli interessi e, dunque, elementi accessori del credito, e che tali rilievi risultavano comunque irrilevanti, poiché la garanzia pignoratizia prestata copriva solo € 1.255.000,00, a fronte di un credito complessivo pari a €
1.730.192,00, con conseguente carenza di interesse ad agire.
Contestava l'invalidità o l'inefficacia delle transazioni per mancata individuazione della res dubia,
pagina 6 di 27 sollevata da controparte pretestuosamente a distanza di anni, dopo che la sottoscrizione delle stesse era stata deliberata all'unanimità dai soci di compreso il sig. Le pattuizioni modificative e CP_1 Pt_2 le tempistiche per l'adempimento erano state, del resto, individuate nelle transazioni con dovizia di particolari.
Evidenziava l'inconferenza del richiamo al divieto di patto commissorio, posto che l'escussione dei titoli oggetto di pegno era strutturata in base all'apposita procedura di vendita prevista dagli artt. 2796
e ss c.c., con anche previsione, nel caso in cui il ricavato della vendita avesse superato l'importo dovuto, di accredito del residuo a favore del cliente.
Contestava che le transazioni concluse potessero qualificarsi come negozi in frode alla legge, evidenziando che si era trattato di un'ordinaria ristrutturazione dell'esposizione debitoria bancaria, che non violava alcuna disposizione di legge.
Infine, eccepiva la genericità delle doglianze relative agli interessi e alla commissione di massimo scoperto, che controparte era onerata di dedurre e dimostrare.
Con ordinanza del 4 marzo 2022, il Tribunale, riconosciuta la tempestività dell'opposizione e rilevato che le contestazioni sollevate dagli opponenti non riguardavano l'esistenza del credito, bensì esclusivamente l'entità dello stesso – in particolare l'illiceità delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi – accoglieva parzialmente la richiesta di sospensione, limitandola agli interessi, ferma la facoltà di di procedere al recupero del capitale, non oggetto di contestazione. CP_1
Con il deposito della comparsa conclusionale, gli opponenti sollevavano anche un'eccezione di difetto di legittimazione attiva da parte di evidenziando la mancata produzione del contratto di CP_3 cessione dei crediti. Con provvedimento del 31 luglio 2023, il Giudice, ritenendo necessario approfondire tale eccezione — sollevata per la prima volta in sede di atti conclusivi — disponeva la rimessione della causa sul ruolo e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, numeri 1,
2 e 3 c.p.c., come peraltro richiesto dagli stessi opponenti.
La causa veniva istruita documentalmente.
Esaurita la fase istruttoria e spirati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., il Tribunale di Milano con sentenza n. 9694/2024 pubblicata in data 8 novembre 2024 così statuiva: “-Rigetta le domande formulate da e da;
-condanna gli attori, in solido tra loro, Parte_1 Parte_2
a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
37.951,00 per compensi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa;
- rigetta la domanda di condanna al risarcimento ex art. 96
pagina 7 di 27 c.p.c.”.
Il Tribunale, preliminarmente, dichiarava infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di sulla scorta dei documenti prodotti da tra cui anche la dichiarazione di CP_3 CP_1 Controparte_5 di cessione della posizione creditoria alla stessa.
Inoltre, riteneva tempestiva l'opposizione, poiché proposta nei termini di legge previsti dall'art. 2797
c.c..
Passando al merito della controversia, il Tribunale rilevava che , con l'accordo transattivo del Pt_1 maggio 2019, si era riconosciuta debitrice degli importi ivi indicati e si era impegnata a rimborsare le minori somme precisate in transazione, rinunciando a far valere qualsiasi pretesa o azione relativa ai rapporti bancari pregressi. Riteneva che detta rinunzia contenuta nel piano di rientro, avente valore transattivo, fosse valida e precludeva la possibilità di rimettere in discussione il rapporto bancario antecedente.
Richiamando la giurisprudenza in materia, il giudice escludeva la nullità della transazione, rilevando che l'invalidità di singole clausole non ne determinava la caducazione;
inoltre la capitalizzazione trimestrale prevista nei contratti del 20.6.2007 e del 23.6.2011 era conforme alla delibera CICR del 2000, prevedendo identica periodicità nella capitalizzazione degli interessi passivi ed attivi.
Sempre in merito alla dedotta nullità degli accordi del 10 maggio 2019, il Tribunale riteneva infondato il motivo di opposizione relativo alla presunta nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta nell'accordo transattivo, poiché pattuita con espresso richiamo all'art. 120, comma 2,
T.U.B.. Rilevava, inoltre, che l'incidenza di eventuali interessi anatocistici in ipotesi non dovuti non potesse essere esaminata, in quanto gli attori non avevano assolto all'onere della prova sui medesimi gravanti, non avendo prodotto la documentazione bancaria necessaria che dichiaravano di possedere.
Quanto, infine, alla dedotta nullità per indeterminatezza della clausola sulla commissione di massimo scoperto, il giudice rilevava la genericità delle contestazioni e ne affermava l'infondatezza, precisando che la clausola risultava determinata, prevedendo un tasso dell'1% sul massimo scoperto trimestrale.
Il primo giudice dichiarava, altresì, l'infondatezza dell'eccezione sull'inoperatività dell'art. 1186 c.c., poiché l'inadempimento agli accordi transattivi del 2019 da parte di era Parte_1 pacificamente riconosciuto dagli stessi opponenti. Gli accordi prevedevano espressamente la possibilità per il creditore di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine anche in caso di inadempimento parziale e aveva correttamente esercitato tale facoltà. La comunicazione del 12 marzo 2021 non CP_1 poteva essere interpretata come recesso dall'accordo transattivo, con riattivazione dei contratti originari.
Inoltre, il contenuto degli accordi transattivi rispettava la causa tipica della transazione, prevedendo reciproche concessioni tra le parti;
in particolare, a fronte di una rinegoziazione delle garanzie e della pagina 8 di 27 rinuncia della a far valere pretese ed azioni fondate sui rapporti negoziali intrattenuti con la Pt_1 banca, parte debitrice aveva ottenuto l'accettazione di un piano di rientro rateale del debito, con riduzione del dovuto. Il requisito della res dubia era comunque soddisfatto dalla presenza di divergenze interpretative tra le parti o comunque di contrastanti valutazioni di interesse e pretese.
Il Tribunale dichiarava inconferente il richiamo al patto commissorio, poiché le clausole del pegno del 2012 garantivano la restituzione dell'eventuale eccedenza e non violavano alcuna norma imperativa.
Infine, in merito alla richiesta di rideterminazione dell'importo dovuto da , il Parte_1
Tribunale rilevava che l'escussione del pegno aveva consentito solo un parziale soddisfacimento del credito, riguardante la parte della sorte capitale non contestata. Pur riconoscendo un interesse di Pt_1 all'accertamento dell'importo complessivo dovuto, poiché la creditrice cessionaria non aveva rinunciato alla parte non soddisfatta, il giudice riteneva infondate le domande degli attori, perché gli stessi si erano limitati a contestare il calcolo degli interessi, senza fornire la necessaria documentazione bancaria, depositando una ctp del tutto generica che non basava le sue deduzioni sull'analisi concreta del rapporto intercorso tra le parti. In particolare, gli opponenti, pur disponendone, non avevano depositato, come era loro onere, gli estratti conto completi dall'inizio dei rapporti, indispensabili per una eventuale ctu.
Pertanto, l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. e la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, erano state rigettate, in quanto miranti a supplire a tali carenze probatorie.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 per i motivi ivi formulati.
Si è costituita in qualità di procuratrice di Controparte_1 Controparte_3 contestando l'appello e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
Alla prima udienza del 15 aprile 2025, parte appellante insisteva nell'istanza di sospensiva;
parte appellata si opponeva, riportandosi alla propria comparsa di costituzione. Conseguentemente, il
Consigliere istruttore riservava al Collegio la relativa decisione.
Con ordinanza del 16 aprile 2025, a scioglimento della riserva assunta, il Collegio respingeva la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata e condannava parte appellante a pagare, in favore della cassa delle ammende, la pena pecuniaria di euro 500,00. Visti gli artt.
127 ter e 352 c.p.c., veniva fissata l'udienza del 21 ottobre 2025, da tenersi con trattazione scritta, davanti al consigliere istruttore per la rimessione della causa in decisione, innanzi al collegio così come composto per detta udienza, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data della detta udienza, di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle pagina 9 di 27 conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
assegnava altresì termine perentorio alle parti sino alla data stessa dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 21 ottobre 2025 e decisa nella camera di consiglio del 29 ottobre
2025.
MOTIVI DI APPELLO
Col primo motivo di impugnazione, gli appellanti contestano il capo della sentenza di primo grado che ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di e della sua Controparte_3 procuratrice Secondo gli appellanti, il Tribunale ha errato nel ritenere Controparte_1 sufficiente, ai fini della prova della titolarità del credito, la produzione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e della dichiarazione della cedente, senza che venisse allegato il contratto di cessione.
Richiamano la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione, in particolare la sentenza n.
17262 del 24 giugno 2024 e l'ordinanza n. 15010 del 29 maggio 2024, che chiarirebbero come la pubblicazione dell'avviso serve solo a rendere efficace la cessione del credito, ma non costituisce prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo contenuto, né dell'inclusione del credito oggetto di causa nella cessione in blocco. Spetta quindi al cessionario dimostrare documentalmente che il credito di cui si controverte rientra tra quelli ceduti, salvo riconoscimento esplicito o implicito da parte del debitore.
Gli appellanti evidenziano che la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale non è idoneo a provare la titolarità del credito, né lo è il link al sito di , contenuto nell'avviso di cessione CP_1 pubblicato, non competendo al giudice, tramite lo stesso, svolgere ricerche su documenti esterni al materiale processuale, quale è un sito internet, che peraltro può essere modificato in ogni momento.
Neppure sufficiente, allo scopo, sarebbe l'elenco dei crediti ceduti, individuati tramite codici numerici, contenuto in una dichiarazione della banca cedente;
parimenti inadeguata sarebbe la dichiarazione della cedente, che non può sostituire il contratto di cessione.
Alla luce di ciò, sostengono che non abbia fornito la “prova regina” del proprio credito, ossia CP_1 appunto il contratto di cessione, e che il Tribunale, se avesse correttamente valutato l'inidoneità della documentazione prodotta, avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione attiva. Chiedono pertanto la riforma della sentenza sul punto.
pagina 10 di 27 OPINIONE DELLA CORTE
Il motivo è infondato.
La Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” ; in particolare, è stato affermato che «In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta
Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo». (Cass. n. 17944 del
22.6.2023; Cass. n. 21279 del 25.7.2025). pagina 11 di 27 Dai principi sopra esposti si ricava che, nel caso di specifica contestazione circa l'avvenuta cessione del credito, la cessionaria deve darne prova e a tal fine la produzione dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale costituisce solo un indizio. Tuttavia la Suprema Corte, contrariamente a quanto sostenuto dalle appellanti, non ha affermato -neppure nelle pronunce invocate dalle appellanti- che l'unica via per provare l'intervenuta cessione del credito sia costituita dalla produzione del contratto di cessione, essendo invece richiesta al giudice una valutazione complessiva delle risultanze di fatto ed essendo ammissibile sul punto anche la prova presuntiva.
Nel caso di specie appare significativo che le appellanti non abbiano contestato l'avvenuta cessione del credito nè quando l'aveva notiziata in ordine alla stessa e le aveva notificato l'intimazione ex CP_1 art. 2797 c.c., né nell'atto introduttivo di primo grado del presente giudizio, ma solo in sede di comparsa conclusionale, a seguito di un avvicendamento tra legali.
In ogni caso, a conferma della titolarità del credito, ha prodotto una pluralità di elementi: CP_3
- sub doc. F l'avviso di cessione n. 138 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 23 novembre 2019, contenente l'indicazione delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti e in cui si legge che i “debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito internet www.prelios.com ovvero rivolgersi a nelle Controparte_1 ore di ufficio di ogni giorno lavorativo”;
- sub doc. A.1 la “dichiarazione di cessione di credito” rilasciata da in data 1° agosto 2023, con CP_5 cui la stessa ha confermato l'intervenuta cessione dei crediti per cui è causa;
tale dichiarazione era stata resa a seguito di richiesta dell' 1.8.2023 con cui (nell'interesse di , preso atto della CP_1 CP_3 rimessione in istruttoria della causa di primo grado per la questione in esame, aveva chiesto a “con CP_5 riferimento alla posizione in oggetto [ IMMOBILIARE SRL - SNDG Parte_3
0000000053015477], … di inviar[e] la consueta dichiarazione di intervenuta cessione di credito”. In tale dichiarazione dell' 1.8.2023 Banca Intesa così si esprimeva:
DICHIARAZIONE DI CESSIONE DI CREDITO Co
dichiara ed attesta quanto segue:
Co
- che in data 23 novembre 2019, con efficacia il 25 novembre 2019, e in qualità di cessionario, CP_3 hanno sottoscritto un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999 n. 130;
- che mediante avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Parte II) n. 138 del 23 novembre 2019, come successivamente rettificato, il cessionario ha dato notizia della predetta cessione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 d.lgs 385/93;
- che i seguenti crediti vantati nei confronti di “ (partita Iva codice Parte_1 P.IVA_1 : CodiceFiscale_2
codice del rapporto di credito numero: 07025100000020012; pagina 12 di 27 codice del rapporto di credito numero: 07025100000008002;
risultano ricompresi nella predetta cessione ed ivi identificati con i codici di cui sopra;
- che, pertanto, è divenuta, in data 25 novembre 2019 e come sopra descritto, titolare dei crediti vantati CP_3 nei confronti di “ , con ogni accessorio e garanzia agli stessi connessi. Parte_1
- sub doc. C.1 la comunicazione di avvenuta cessione del credito in data 4 dicembre 2019, con cui notiziava della intervenuta cessione, con specifico riferimento alle medesime linee di CP_1 Pt_1 credito menzionate nella dichiarazione di cessione di di cui sopra;
CP_5
- sub doc. D la comunicazione in data 20.5.2022 di escussione del pegno trasmessa da a CP_1 [...]
, a seguito del rigetto da parte del Giudice di prime cure dell'avversa richiesta di inibitoria, CP_5 in cui viene ribadito che è titolare dei crediti per cui è causa per effetto di un'operazione di CP_3 cartolarizzazione realizzata da e Banca IMI S.p.A. ai sensi della Legge 130/99, Controparte_5 che ha riguardato anche SNDG 0000000053015477) e Sig. Parte_1 [...]
(terzo datore di pegno) - rapporto n. 845 (già n. 1000/20012) e n. 843 (già n. 1000/8002); Parte_2
- sub doc. E contabile di Banca Intesa datata 19.1.2023, con cui la stessa, riconoscendo l'avvenuta cessione in favore della stessa dei crediti per cui è causa, ha corrisposto a la quota a lei spettante CP_3 del controvalore dei titoli dati in pegno tramite bonifico bancario di Euro 905.166,69;
Rilevanti appaiono, altresì, i documenti prodotti dalle stesse appellanti in primo grado:
- il doc. 14 “Intimazione di pagamento e avviso di realizzo titoli o valori costituiti in pegno”,
[...]
del 28.04.2021; CP_8 CP_6
- il doc. 15 Intimazione di pagamento e avviso di realizzo titoli o valori costituiti in pegno”,
[...]
, del 28.04.2021. Controparte_9
Pure da tali documenti si ricava indirettamente prova dell'avvenuta cessione a dei crediti per CP_3 cui è causa, perché, altrimenti, non si comprenderebbe per quale ragione : CP_5
- abbia escusso il pegno per l'importo di Euro 167.136,01 dovuto dalla sola GE. e non CP_6 da ). Pt_1
- abbia escusso la posizione LO parimenti garantita dal senza escutere quella di;
Per_1 Pt_1
- abbia corrisposto a la sua quota parte del ricavato secondo il criterio proporzionale CP_3 concordato.
Pertanto, la cessione del credito a al di là della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, risulta CP_3 dalla stessa dichiarazione espressa di Banca Intesa, nonché dal coerente comportamento successivo tenuto da quest'ultima, che ha escusso il pegno solo relativamente alla parte di credito non ceduto a pagina 13 di 27 e ha liquidato a quest'ultima la sua quota parte del ricavato dall'escussione in relazione ai crediti CP_3 di ceduti, costantemente individuati nelle comunicazioni e nelle contabili depositate. Pt_1
Alla luce degli elementi documentali sopra riassunti, letti complessivamente, deve ritenersi che CP_3 abbia adeguatamente dato dimostrazione della titolarità dei crediti per cui è causa e che l'eccezione tardivamente sollevata in primo grado dalle attuali appellanti -solo nella prima comparsa conclusionale- sia palesemente pretestuosa, tanto che mai tale circostanza era stata posta in dubbio precedentemente (cfr anche Corte d'Appello di Milano n. 3244 del 17 ottobre 2022 relativa ad un caso analogo: “In ogni caso, la Corte rileva come la suddetta eccezione si appalesi infondata nel merito, essendosi correttamente Cont costituita la società quale cessionaria del credito vantato da AN BP (convenuta in primo grado), in virtù di un contratto di cessione di crediti in blocco (cd. operazione di cartolarizzazione dei crediti) pubblicato in gazzetta ufficiale in data 10 giugno 2021 (doc. 2 e 3 fascicolo appellato). È infatti noto che “nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.;” (Cass. Civ, sez. III, ordinanza nr. 10200/2021). Ne deriva, pertanto, che alcuna contestazione può essere opposta alla cessionaria in ordine alla sua legittima costituzione, e ciò a maggior ragione se si considera il tenore della detta pubblicazione, ove è dato atto del fatto che “i crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto” […] “I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/ e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto” ).
Col secondo motivo di gravame, gli appellanti contestano la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che con l'accordo transattivo del maggio 2019 abbia rinunciato definitivamente a far Pt_1 valere diritti e pretese sui rapporti contrattuali originari, nonostante i profili di nullità evidenziati. Gli appellanti sostengono che il giudice di primo grado abbia erroneamente invocato l'art. 1972 c.c., che invece non sarebbe applicabile alle transazioni non novative, come quella oggetto di causa. Le transazioni conservative, infatti, lasciano in vita il rapporto sottostante per cui regolano congiuntamente alla fonte preesistente il rapporto tra le parti, per cui le vicende di esse sono destinate ad influire sulla sorte del negozio transattivo;
inoltre, in tale tipologia di transazione, l'accordo transattivo non potrebbe pagina 14 di 27 consentire all'originario titolo illecito -che resta fonte concorrente del rapporto- di produrre effetti giuridici.
Gli appellanti evidenziano che, se il giudice avesse correttamente qualificato l'accordo come conservativo, avrebbe dovuto dichiarare l'invalidità della transazione stipulata nel maggio 2019 e da tale invalidità sarebbe discesa l'inoperatività della clausola di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., prevista nell'accordo anche per l'ipotesi di inadempimento parziale.
Inoltre, l'invalidità dell'accordo transattivo avrebbe permesso di riesaminare le violazioni contestate con riferimento alle originarie pattuizioni, con i conseguenti opportuni ricalcoli del dovuto. In particolare, evidenziano come la consulenza tecnica di parte versata in atti aveva rilevato palesi profili di nullità ex art. 1344 c.c. del contratto di credito in conto corrente, essendo lo stesso affetto da usura originaria, che comportava l'esclusione di ogni interesse applicato ex art. 1815, comma 2, c.c.; al contempo risultava applicata al rapporto una illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Parte appellante conclude, pertanto, chiedendo il ricalcolo degli importi dovuti, tenuto conto di tutte le doglianze sollevate in primo grado, da intendersi integralmente riproposte, non potendo ritenersi che tale richiesta sia preclusa dall'accordo transattivo del 2019.
OPINIONE DELLA CORTE
In ordine al secondo motivo di appello la Corte rileva che le due transazioni concluse in data
10.5.2019, la prima riguardante il rientro dall'esposizione debitoria maturata con riferimento all'apertura di credito ipotecaria e la seconda relativa al rientro dall'esposizione debitoria con riferimento all'apertura di credito ordinaria, sono state espressamente qualificate dalle parti come “non novative” rispetto alle obbligazioni originarie che hanno determinato l'esposizione debitoria verso la banca (cfr art. 9 doc. 5; art. 7 doc. 6).
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “distinzione tra transazione "novativa" e
"conservativa" assume rilievo dirimente ai fini dell'applicazione dell'art. 1972 c.c.: la transazione novativa che interviene su un titolo nullo è sanzionata con la nullità (comma 1) soltanto se relativa a un contratto illecito (per illiceità della causa o del motivo comune a entrambe le parti) ed è invece annullabile negli altri casi, ma il vizio del negozio può essere fatto valere soltanto dalla parte che ha ignorato la causa di invalidità (comma 2); la transazione conservativa, riguardante l'esecuzione o gli effetti di un negozio nullo, è sempre affetta da nullità, ancorché le parti ne abbiano trattato, perché essa regola il rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido e non in sostituzione di questo” (Cass.
n. 7963 del 20.4.2020).
pagina 15 di 27 Pertanto il comma due dell'art. 1972 c.c. è applicabile solo alla transazione novativa, mentre nel caso di transazione conservativa la nullità del titolo comporta automaticamente la non operatività della transazione.
Tuttavia, con riferimento al comma primo della disposizione in esame, deve tenersi presente che “la nullità della transazione su titolo nullo ex art. 1972 cod. civ. non consegue alla nullità di singole clausole del contratto base, se di esse non risulti, ai sensi dell'art. 1419 cod. civ., l'essenzialità rispetto al contratto stesso. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, dichiarate nulle le clausole di commissione massimo scoperto, rinvio agli usi su piazza e anatocismo inerenti ad un contratto di conto corrente bancario, aveva esteso la declaratoria di nullità alla transazione intervenuta sul medesimo contratto, omettendo di verificare se, nell'economia di quest'ultimo, le clausole nulle fossero essenziali) “(Cass. n. 8776 del 31.5.2012; Cass. n. 2413 dell'
8.2.2016).
Infatti l'art. 1419 c.c. è norma di applicazione generale, che viene in considerazione ogni qual volta occorra verificare se la nullità di singole clausole possa determinare la nullità dell'intero negozio.
Si è infatti affermato che “la regola - posta dall'art. 1419, primo comma, del cod. civ. – dell'inestensibilità all'intero contratto della nullità che ne inficia una parte o singola clausola, a meno che risulti che le parti non avrebbero concluso il contratto senza la clausola o la parte nulla, è norma generale, valida anche per la transazione” (Cass. n. 986 del 12.5.1967).
Nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che le clausole tacciate di nullità dalle appellanti, inerenti ad elementi accessori del credito, fossero essenziali nell'economia dei contratti conclusi.
E' stato precisato che “il concetto di nullità parziale, di cui all'art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola;
conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto” (Cass. n. 18794 del 4.7.2023).
Nel caso in esame le appellanti non hanno offerto argomentazioni atte a dimostrare l'essenzialità delle clausole, in ipotesi nulle, nell'economia complessiva degli accordi conclusi.
Pertanto, se la natura non novativa delle transazioni concluse nel maggio 2019 consente, in effetti, di sindacare la validità o meno delle singole clausole contenute nei contratti originari, ciò non comporta affatto la nullità delle transazioni nel loro complesso, non risultando, nel caso di specie, l'essenzialità delle clausole in questione. pagina 16 di 27 Esclusa, pertanto, l'invalidità delle transazioni in discussione, il pacifico inadempimento delle stesse da parte di ha legittimato a dichiararla decaduta dal beneficio del termine ex art. 1189 Pt_1 CP_1
c.c., in applicazione della previsione, contenuta nei negozi transattivi, secondo cui detta decadenza poteva essere intimata anche nel caso di inadempimento parziale. Altrettanto legittima deve ritenersi l'estensione della garanzia pignoratizia intervenuta nel 2019, che ha avuto come contropartita la riduzione del debito e la dilazione del pagamento.
Con riferimento all'usura originaria denunciata dalle appellanti con la consulenza tecnica di parte depositata in primo grado, unitamente alla memoria ex art. 183 n. 2 cpc, deve rilevarsi che, dall'esame di quest'ultima, emerge che i tassi usurari ivi denunciati non riguardano il contratto di apertura di credito in conto corrente, ma quelli, inferiori, previsti per il mutuo. Detta consulenza di parte, infatti, prospetta che il contratto di apertura di credito ipotecario aperto nel 2011 dissimulasse, in realtà, un contratto di mutuo e quindi applica i tassi soglia previsti per quest'ultimo.
In proposito, la Corte rileva che detta domanda di simulazione non è stata neppure proposta e che, in ogni caso, gli elementi addotti a sostegno di tali tesi sono stati tardivamente dedotti solo in sede di memoria istruttoria e appaiono inadeguati allo scopo. L'apertura di credito in conto corrente è, infatti, operazione del tutto lecita e ricorrente nella prassi negoziale e non vi sono ragioni per ritenere che, nel caso di specie, in realtà le parti avrebbero voluto concludere un contratto diverso, per quanto dedotto in atti. Né le appellanti in primo grado, entro il termine previsto per le allegazioni assertive, ossia entro la prima memoria ex art. 183 cpc, avevano fornito concreti elementi per ritenere che l'operazione posta in essere nel 2011 fosse, in realtà, volta a coprire con garanzia reale un'esposizione debitoria preesistente, aggirando le norme sulla trasparenza bancaria;
peraltro neppure è stata dedotta e documentata l'eventuale esposizione debitoria di all'epoca della concessione degli affidamenti per cui è causa. La tesi del Pt_1 mutuo, invero, appare unicamente strumentale all'applicazione dei tassi soglia inferiori previsti per tale fattispecie. Sul punto deve rilevarsi che la stipulazione di un'apertura di credito, sia pure ipotecaria, è operazione decisamente più vantaggiosa per il cliente rispetto al mutuo, perché consente allo stesso di utilizzare il denaro messo a disposizione dalla banca a propria discrezione, mentre il mutuo ha un piano di restituzione necessariamente rigido. Proprio la maggiore elasticità di cui può godere il cliente nell'utilizzo del credito e la conseguente incertezza della banca circa i tempi di rientro dall'esposizione debitoria, giustificano i più alti tassi riconosciuti, di norma, per l'apertura di credito rispetto a quelli stabiliti per il mutuo.
Col terzo motivo di appello viene censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto i motivi di nullità degli accordi transattivi del 10 maggio 2019 concernenti l'applicazione della pagina 17 di 27 capitalizzazione trimestrale degli interessi. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto valide le clausole di capitalizzazione soltanto perché richiamano l'art. 120, comma 2, TUB. Tale richiamo formale, secondo gli appellanti, non è sufficiente a sanare la violazione di norme imperative, poiché le clausole degli artt. 3 e 5 degli accordi transattivi e dell'art. 7 dell'APC Ipotecaria del 10.5.2019 prevedevano la capitalizzazione composta e trimestrale degli interessi, in contrasto con l'art. 1283 c.c., che consente l'anatocismo solo per effetto di convenzione posteriore alla scadenza e con intervallo minimo di sei mesi da detta scadenza.
Gli appellanti evidenziano, inoltre, che il primo giudice ha erroneamente sostenuto che i contratti del
20.6.2007 e del 23.6.2011 prevedevano espressamente identica periodicità della capitalizzazione. Il
Tribunale avrebbe trascurato che, dal contratto di conto di corrispondenza n. 1000/00002274 del 29 giugno 2007, risultava che il tasso creditore nominale ed effettivo coincidevano, essendo entrambi pari al 0,010%, il che dimostrerebbe l'assenza di effettiva reciprocità e quindi l'illegittimità della clausola anatocistica. Sul punto, gli appellanti richiamano la Cass. n. 18664/2023 e la Cass. n. 4321/2022, secondo cui, quando il tasso creditore nominale ed effettivo coincidono, la capitalizzazione deve ritenersi invalida.
Quanto alla Commissione di SI Scoperto, gli appellanti ne denunciano la nullità per indeterminatezza dell'oggetto e per mancanza di una pattuizione chiara sui criteri di calcolo, richiamando le clausole contrattuali -l'art. 4 nn. 2 e 8 del contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria e l'art. 5 n. 1 del contratto di affidamento a breve termine- come prova dell'illiceità delle previsioni.
Gli appellanti contestano, inoltre, che il Tribunale abbia omesso ogni esame di merito delle violazioni, addossando erroneamente agli attori l'onere della prova delle contestazioni sollevate, in palese violazione dell'art. 2697 c.c.. Sostengono che la banca (o la cessionaria del credito), essendo attrice in senso sostanziale, debba dare dimostrazione del proprio credito producendo gli estratti conto completi, al fine di fornire prova della consistenza del credito vantato. Il mancato deposito della documentazione contabile, quindi, si dovrebbe riverberare a danno della banca e non sui debitori opponenti, non avendo questi ultimi avanzato domanda di ripetizione di indebito.
Gli appellanti affermano che , consapevole della nullità delle clausole concernenti Controparte_5
l'anatocismo e la commissione di massimo scoperto, aveva imposto loro la sottoscrizione delle transazioni del 2019 per sottrarre il proprio credito ai rischi di ricalcolo del dovuto. Tuttavia, la rinuncia a far valere le nullità negoziali contenute negli accordi non potrebbe ritenersi valida, poiché la nullità contrattuale è assoluta e indisponibile, rilevabile d'ufficio e non soggetta a rinuncia da parte dei privati, come stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26242/2014.
Alla luce di tali argomentazioni, gli appellanti chiedono la riforma della sentenza di primo grado, sostenendo che il Tribunale abbia omesso il vaglio dei motivi di nullità, mal applicato le norme sull'onere pagina 18 di 27 probatorio e ignorato la violazione di norme imperative in materia di anatocismo e commissione di massimo scoperto.
OPINIONE DELLA CORTE
Come si è visto, la natura non novativa delle transazioni concluse nel maggio 2019 consente di verificare l'eventuale invalidità delle clausole apposte agli originari contratti conclusi tra le parti.
Sotto il profilo dell'onere della prova, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità è solita affermare che l'opposizione all'intimazione ex art. 2797 c.c. è assimilabile all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc.
Si è, infatti, affermato che “l'opposizione alla vendita della cosa data in pegno, prevista dall'art. 2797 cod. civ., ha la sostanziale natura di opposizione all'esecuzione, riconducibile all'art. 615 cod. proc. civ., ed è perciò soggetta alle stesse regole processuali di quest'ultima” (Cass. n. 21908 del 29.8.2008; Cass.
n. 27266 del 14.11.2008; Cass. n. 17268 del 2.7.2018; Cass. n. 5475 del 28.2.2020).
Ora, è noto che, qualora - come nel caso di specie - non sussista un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il creditore procedente, in presenza di contestazioni del debitore, ha l'onere di dimostrare il proprio credito;
infatti “il debitore può contrastare la pretesa esecutiva del creditore con la stessa pienezza dei mezzi di difesa consentita nei confronti di una domanda di condanna o di accertamento del debito, e il giudice dell'opposizione può rilevare d'ufficio non solo l'inesistenza, ma anche la nullità del titolo esecutivo nel suo complesso o in singole sue parti, non vigendo in materia il principio processuale della conversione dei vizi della sentenza in mezzi di impugnazione” (Cass. n. 14082 del 22.5.2023; Cass.
n. 21293 del 14.10.2011; Cass. n. 1724 del 6.5.1977).
Tuttavia, nel caso di specie, deve anche tenersi conto che le transazioni concluse nel maggio 2019 - che non sono nulle nella loro interezza, ma semmai affette da nullità parziale di singole clausole contenute negli originari contratti bancari, non novati- contenevano degli espressi riconoscimenti di debito.
Non solo. Detti riconoscimenti erano per importi ben superiori rispetto a quelli che si è Pt_1 impegnata a corrispondere in sede transattiva.
In particolare, quanto all'apertura di credito ipotecaria, in sede transattiva veniva concordato il minor importo di euro 760.000,00, rispetto al debito riconosciuto in euro 745.000,80 per saldo del conto corrente ipotecario, oltre ad euro 110.867,62 per interessi maturati sino al 31.12.2018; quanto all'affidamento a breve, a valere sul conto corrente aperto il 20.6.2007, veniva pattuito il minor importo di euro 835.000,00, rispetto a quello di 934.804,68, di cui euro 116.268,80 per interessi scaduti.
pagina 19 di 27 Ciò premesso, deve rilevarsi che gli opponenti hanno eccepito, nel caso di specie, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale e della commissione di massimo scoperto.
Sotto il primo profilo, dall'esame del contratto di conto corrente del 20.6.2007 n. 1000/00002274
(poi divenuto nel 2016 n. 07025/1000/8002), emerge che, al di là della formale previsione della reciprocità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, in realtà il tasso di interesse attivo nominale e quello effettivo annuale, che dovrebbe tener conto della capitalizzazione, coincidono, essendo entrambi pari allo 0,01%; viceversa il tasso debitorio nominale era stato pattuito nel 14,5% e quello effettivo annuo nel 15,30766%.
La più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha infatti rilevato che “la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”. E' stato, infatti, osservato che “l'art. 3 delib. CICR del 9 febbraio 2000, dopo aver prescritto, al primo comma, che nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, ha stabilito, al secondo comma, che «[n]ell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori». L'art. 6 della stessa delibera ha previsto, poi: «I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalzzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto». La delibera CICR, cui l'art. 120, comma 2, t.u.b. ha demandato la fissazione delle «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi» nelle operazioni bancarie, ha pertanto subordinato
l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da una esigenza di trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa. In tal senso, l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi — giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione — e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art.
6. A pagina 20 di 27 tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo” (Cass. n. 4321 del 10.2.2022; Cass. n. 18664 del 3.7.2023).
Andrebbe, pertanto, disapplicata la capitalizzazione prevista nel contratto del 20.6.2007, senza un'effettiva reciprocità, e comunque in violazione degli artt. 3 e 6 della delibera Cicr 2000, dall'inizio del rapporto sino al suo adeguamento alla normativa vigente.
Con riferimento agli altri contratti oggetto di causa, invece, deve rilevarsi che non è in atti il contratto di conto corrente ipotecario n. 7149/1000/20001 (poi divenuto n. 7025/1000/20012), sul quale è stata concessa l'apertura di credito ipotecaria del 23.6.2011, per cui in relazione a detto contratto non vi è prova di clausole nulle, che potrebbero costituire prova contraria rispetto al debito riconosciuto dagli appellanti in sede di transazione, che, come detto, nel suo complesso non è invalida.
In relazione a tale rapporto, infatti, le parti hanno depositato unicamente l'apertura di credito ipotecaria del 23.6.2011, le cui condizioni economiche riguardano solo l'apertura di credito, mentre mancano le condizioni del contratto di conto corrente su cui quest'ultima era stata concessa, per cui la documentazione contrattuale versata in atti è parziale. Il contratto di apertura di credito, infatti, disciplina unicamente le condizioni del credito concesso prevedendo i tassi debitori ed identica periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (art. 4, comma 3), mentre la misura dei tassi attivi – e, in particolare, il tasso di interesse attivo nominale e quello effettivo annuale, che dovrebbe tener conto della capitalizzazione -non poteva che trovare sede nel contratto di apertura del conto corrente -che non è in atti- e infatti il contratto di apertura di credito rinvia alla “scheda specifica” relativa al conto corrente (cfr p. 15 di 19 contratto apertura di credito). In proposito deve ritenersi che era onere degli appellanti produrre la documentazione completa per supportare l'eccezione di nullità delle pattuizioni originarie, al fine di fornire prova contraria rispetto al riconoscimento di debito operato in transazione.
Né risulta la previsione di una capitalizzazione non conforme all'art. 120 TUB nei negozi transattivi stipulati nel maggio 2019.
Come noto, il dl 18/2016, convertito nella legge 49/2016, attuata con la delibera CICR del 3.8.2016, ha introdotto il divieto di anatocismo per gli interessi moratori e ha previsto per gli interessi attivi e passivi la capitalizzazione annuale.
In particolare l'art. 120 TUB, a seguito di tale modifica, così stabilisce:
pagina 21 di 27 “. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
(a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo”.
Le transazioni concluse nel maggio 2019 espressamente richiamano tale disciplina e la regolamentazione prevista in detti contratti appare conforme alla normativa richiamata.
Pertanto, l'unica capitalizzazione illegittima dimostrata in atti è quella prevista nel contratto di conto corrente aperto il 29.6.2007. Del resto, anche nella consulenza tecnica di parte prodotta in primo grado dalle appellanti la censura relativa alla capitalizzazione trimestrale illegittima è riferita unicamente al contratto di apertura di conto corrente del 29.6.2007 n. 1000/00002274.
Per quanto concerne invece la commissione di massimo scoperto le doglianze si concentrano sull'indeterminatezza delle relative previsioni.
Sul punto la Suprema Corte ha stabilito che è in thesi legittima la commissione di massimo scoperto applicata fino all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009 (Cass. n. 12965 del 22.6.2016) e ha precisato che “in tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti” (Cass. n. 1373 del 15.1.2024). pagina 22 di 27 Sotto il profilo della determinatezza della CMS, presa visione dei contratti originari, si osserva quanto segue.
Per quanto concerne il contratto di apertura del conto corrente del 20.6.2007, tra le condizioni pattuite si legge: “COMM MST per superi affidamento 1%”. Come evidente, il contratto prevedeva, dunque, una commissione di massimo scoperto trimestrale, che, come indica il suo stesso nome, in difetto di diverse previsioni, deve ritenersi che si applicava, nella percentuale contrattualmente stabilita, alla punta massima di esposizione debitoria riscontrabile in ciascun trimestre e solo se tale esposizione sconfinava dal fido concesso. La previsione contrattuale chiariva, dunque, la misura della commissione,
l' 1%, la base di calcolo della stessa, da individuare nella punta massima di scopertura del conto extra fido in ciascun trimestre, nonché la periodicità della medesima, sicuramente trimestrale, come si ricava dal suo nome. Tali dati erano a maggior ragione chiari per gli appellanti, che sono soggetti imprenditoriali, con diversi rapporti bancari in essere.
Come noto, la commissione di massimo scoperto è stata oggetto di intervento normativo, ad opera del d.l. n. 185 del 2008, convertito con la legge n. 2/2009. In particolare, l'art. 2 bis, comma primo, ha così disposto: “Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva
e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facolta' di recesso del cliente in ogni momento”.
Il contratto di apertura di credito in conto corrente del 2011, adeguandosi a tale normativa del 2008-
2009, neppure prevede una commissione di massimo scoperto e invece compiutamente disciplina gli interessi debitori, intra ed extra affidamento, e prevede la commissione trimestrale di disponibilità fondi
CDF pari a 0,50%.
pagina 23 di 27 Nessuna censura di indeterminatezza può essere accolta al riguardo e la previsione della CDF appare, altresì, conforme a quanto previsto dall'art. 117bis TU bancario, primo comma, secondo cui “I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.
L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente”.
Parimenti i contratti di affidamento a breve termine prevedevano la “commissione di messa a disposizione fondi” e quella “di istruttoria veloce”, nei termini previsti dall'art. 117bis TU bancario, primo e secondo comma;
in particolare il secondo comma così stabilisce: “A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento”.
Le censure degli appellanti in ordine alla pattuizione illegittima di una commissione di massimo scoperto nei contratti conclusi tra le parti devono, pertanto, essere rigettate.
L'unica doglianza fondata, dunque, riguarda la nullità della previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi nel contratto di conto corrente aperto il 20.6.2007, per cui, in ipotesi, dovrebbe rideterminarsi il credito di Banca Intesa scomputando detta capitalizzazione dall'apertura del conto sino all'intervenuto adeguamento della banca alla normativa in materia.
pagina 24 di 27 Tuttavia, la Corte osserva sul punto che non è stato neppure dedotto dagli appellanti che la rideterminazione del debito, conseguente alla disapplicazione della capitalizzazione in esame su uno solo dei contratti oggetto di causa, sia tale da portare a una riduzione di entità maggiore rispetto a quella già concordata dalle parti in sede di transazione nel maggio 2019.
Si è detto, infatti, che, per quanto concerne il rapporto aperto il 20.6.2007, sul quale erano stati concessi i c.d. affidamenti a breve, le parti in transazione hanno pattuito come dovuto il minor importo di euro 835.000,00, rispetto a quello riconosciuto di euro 934.804,68. Così si legge nella transazione in data 10.5.2019 relativa al saldo del conto aperto il 20.6.2007: “Premesso che ad oggi siamo vostri debitori del seguente importo e per i seguenti titoli: - euro 934.804,68 per saldo dare del c/c n.
07025/1000/8002, di cui euro 116.268,80 per interessi debitori scaduti ed esigibili […] ci impegniamo
a pagare il debito determinato nella minor misura di euro 835.000,00…”.
Sul punto le appellanti, pur invocando la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non hanno nemmeno dedotto che la concreta incidenza della stessa sia superiore all'importo già decurtato in transazione, pari ad euro 99.804,64, rispetto alla somma espressamente riconosciuta come dovuta di euro
934.804,68.
Inoltre, deve rilevarsi che il presente giudizio è stato instaurato come opposizione all'intimazione ex art. 2797 c.c., notificata dal creditore pignoratizio ai fini dell'escussione del pegno. La garanzia pignoratizia è già stata escussa e il ricavato incassato da è stato di euro 905.167,00, pari al 66,13% CP_3 della sola sorte capitale del credito vantato nei confronti di (pari ad euro 1.368.769,00), e al Pt_1
45,55% dell'importo complessivamente dovuto di euro 1.987.385,00.
Dopo l'escussione del pegno, al fine di recuperare il proprio credito residuo, ha ottenuto dal CP_3
Tribunale di Milano decreto ingiuntivo nei confronti di e quest'ultima, con atto di citazione Pt_1 datato 8.5.2024, ha proposto opposizione sollevando le medesime contestazioni addotte nel presente giudizio.
In detto procedimento, tuttora pendente in primo grado, è dunque in corso l'accertamento del credito azionato da a fronte delle eccezioni sollevate da , che sono le stesse qui proposte. CP_3 Pt_1
Può osservarsi, in proposito, che le parti, in tale sede, hanno, senz'altro, interesse all'accertamento dell'effettiva misura del credito, di cui la creditrice chiede il pagamento integrale. Viceversa, il presente procedimento risulta aver esaurito il proprio scopo con l'escussione della garanzia pignoratizia per un importo largamente inferiore al dovuto, ossia il 45,55% del totale, tenuto conto che non vi è neppure l'allegazione da parte degli appellanti che l'unica censura qui ritenuta fondata -vale a dire la capitalizzazione degli interessi prevista nel contratto del 2007- sia tale da mettere in discussione il credito nella ridotta misura soddisfatta dall'escussione del pegno. pagina 25 di 27 Dunque, non è stato allegato da parte appellante né che l'illegittima applicazione della capitalizzazione sul conto aperto nel 2007 incida sul credito di controparte in misura superiore ai
99.804,64 già “scontati” in transazione, né tantomeno che la disapplicazione della stessa possa condurre ad una rideterminazione del credito in misura inferiore rispetto all'importo ricavato dall'escussione del pegno, che è stato pari a meno della metà del complessivo credito fatto valere.
Sotto tale profilo, pertanto, deve ritenersi che l'accertamento dell'esatta misura del credito azionato dovrà essere svolto nel separato giudizio pendente tra le parti, avente ad oggetto la maggior somma dovuta da , non coperta dalla vendita dei titoli concessi a pegno, mentre l'opposizione presentata Pt_1 nel presente procedimento rispetto all'intimazione ex art. 2797 c.c. -finalizzata all'escussione del pegno- risulta priva di fondamento, tenuto conto che non vi è neppure l'allegazione da parte delle appellanti che la doglianza relativa all'illegittima capitalizzazione trimestrale sul conto corrente aperto nel 2007 possa condurre alla rideterminazione del credito di parte appellata in misura inferiore a quella soddisfatta con la vendita dei beni oggetto di pegno. Pertanto, né , né che aveva concesso il pegno, hanno Pt_1 Pt_2 un concreto interesse alla prosecuzione del presente giudizio. La garanzia rilasciata da quest'ultimo, tra l'altro, copriva solo l'importo € 1.255.000,00, a fronte di un credito complessivo pari a € 1.730.192,00, ed il realizzo del pegno è stato di soli euro 905.167,00, per cui anche sotto tale profilo l'eventuale scomputo della capitalizzazione illegittima su uno solo dei rapporti non sarebbe tale da incidere sulla parte di credito soddisfatta dalla vendita dei beni dati in pegno, ossia non potrebbe evidentemente condurre ad una rideterminazione del credito inferiore ad euro 905.167,00, riguardando quest'ultima unicamente una parte degli accessori.
Col quarto motivo di impugnazione le appellanti lamentano la condanna al pagamento delle spese di lite, evidenziando l'assenza di soccombenza delle stesse, stante l'evidente illegittimità della sentenza di primo grado.
Rileva la Corte che dal rigetto dell'appello discende l'infondatezza del motivo in esame, come esposto nel paragrafo che segue.
SPESE DI LITE
Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti al rimborso delle spese di lite sopportate da controparte, in forza del principio di soccombenza, di cui all'art. 91 cpc.
Le spese di lite sopportate da per il grado di appello, tenuto conto del dm 55/14, come CP_1 aggiornato dal dm 147/2022, del valore della domanda attorea dichiarato ai fini del contributo unificato
(1.730.192,00 euro), dell'attività difensiva svolta, della media complessità delle questioni trattate e pagina 26 di 27 dell'effettivo impegno difensivo, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro
17.224,90, di cui euro 5.067,70 per studio, euro 3.342,90 per fase introduttiva, euro 8.814,30 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge, ritenuto congruo applicare i parametri dello scaglione tra 520.000,00 e un milione di euro con aumento del dieci per cento, in applicazione dell'art. 6, dm 55/2014.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13, comma 1- quater, del d.p.r.
n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
9694/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano, pubblicata in data 8 novembre 2024 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. rigetta l'appello;
1. condanna e a pagare a Parte_1 Parte_2 in qualità di procuratrice di a Controparte_11 Controparte_3 titolo di rimborso delle spese di lite del grado di appello, la somma di euro 17.224,90, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori come per legge;
2. dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115/2002
(così come inserito dall'articolo 1, co 17, D.228/12) per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi Il Presidente
Dott.ssa Maria Elena Catalano
pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa Maria Elena Catalano Presidente
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg 3478/2024, promossa in grado d'appello,
da
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e (C.F. ), Parte_2 C.F._1 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Laura Annoni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Monza, Piazza Garibaldi n. 6, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTI contro
C.F. e P. IVA ), in persona della sua Controparte_1 P.IVA_2 procuratrice, dott.ssa , non in proprio ma in qualità di procuratrice di Controparte_2
C.F. e P. IVA ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Controparte_3 P.IVA_3
RU, LU OL e IA NI ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti RU e NI in Milano, Via San Protaso n. 5, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
pagina 1 di 27 PER LA RIFORMA
della sentenza n. 9694/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano, pubblicata in data 8 novembre
2024
OGGETTO: pegno – ipoteca – transazione -contratti bancari.
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 21 ottobre 2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTI APPELLANTI
“Voglia la Corte di Appello di Milano, disattesa e respinta ogni contraria deduzione, eccezione
e domanda
In via preliminare: dichiarare l'inefficacia dell'atto di intimazione ex art. 2797 c.c. notificato in data 4/05/2021 da in qualità di procuratrice di per Controparte_1 CP_3 carenza di legittimazione attiva in capo a e alla sua procuratrice CP_3 [...]
, per tutte le ragioni esposte nel primo motivo di gravame;
Controparte_1
Nel merito e in ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare:
Riformare la sentenza impugnata accogliendo, per quanto di ragione, le conclusioni rassegnate in primo grado da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.
In ogni caso: condannare la in qualità di procuratrice di Controparte_1 CP_3
[... al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, con le maggiorazioni dovute e rimborso forfettario, c.p.a. e iva, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario, e solo in via estremamente gradata, disporre la compensazione delle spese tra le parti in contesa.
In via istruttoria:
Si reiterano tutte le istanze formulate in primo grado, ed illegittimamente non ammesse, che qui si riportano:
- ordinare ex art. 210 cpc alla cessionaria e alla sua procuratrice CP_3 [...]
la produzione degli estratti di conto corrente integrali in ordine al Controparte_1
pagina 2 di 27 rapporto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria Rep. 98.436 Racc.
10.492 del 23.06.2011 sul conto corrente n. 7149/1000/20001 (poi 7025/1000/20012) dall'inizio del rapporto ad oggi;
- disporre una consulenza tecnica d'ufficio sui rapporti in essere fra le parti volta a confermare le anomalie emerse dall'analisi peritale di parte, nella quale il consulente d'ufficio sarà chiamato:
A) a determinare la vera natura del rapporto al fine di verificare, con riferimento al momento della conclusione del rapporto, i tassi corrispettivi e moratori convenuti e applicati, nonché tutti i costi ad ogni titolo addebitati agli attori come da disposizioni contrattuali, al fine di accertare se il costo complessivo dei contratti sia superiore al tasso soglia stabilito dalla legge
n. 108/96 e comunque differisca o meno da quanto dichiarato dalla all'atto della stipula CP_4 dei relativi contratti;
B) a confermare, in ragione della qualificazione del contratto quale mutuo dissimulato le risultanze dell'elaborato prodotto in atti in relazione alla presenza di usura e anatocismo, per accertare il complessivo ed esatto rapporto di dare-avere tra le parti, al fine della emananda sentenza di accoglimento delle domande attoree, con applicazione del c.d. “saldo zero” non avendo la Cessionaria della Banca prodotto la documentazione (estratti conto) a piena prova del credito azionato con l'azione di escussione di pegno”.
PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, sia di rito che di merito, confermare la Sentenza (come in atti denominata) in ogni suo punto, e così giudicare: in via principale, nel merito:
1. rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile e infondato per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta (da intendersi qui integralmente richiamate e trasposte); in ogni caso:
2. rigettare le istanze istruttorie avversarie, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione
e risposta (da intendersi qui integralmente richiamate e trasposte);
3. con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
pagina 3 di 27 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa emerge che, in data 23 giugno 2011, aveva concesso a Controparte_5 un'apertura di credito ipotecaria di € 1.000.000, garantita da ipoteca per € Parte_1
2.000.000 sui beni della società; successivamente, in data 6 novembre 2012, le parti avevano stipulato un “contratto quadro di affidamento di breve termine” per € 500.000, rinnovato più volte sino al 2016 e scaduto definitivamente il 31 dicembre 2017. A garanzia di tale affidamento, aveva Parte_2 costituito pegno su strumenti finanziari di sua proprietà.
Rimaste inadempiute le obbligazioni assunte, in data 10 maggio 2019, e Parte_1
avevano sottoscritto due distinte transazioni, nelle quali, riepilogati i rapporti con Parte_2
, si impegnavano al pagamento dei debiti, per capitale e interessi scaduti, derivanti sia Controparte_5 dall'apertura di credito ipotecaria per l'importo di € 760.000,00, sia dall'affidamento a breve termine per la somma di € 835.000,00, secondo un piano rateale predeterminato. Contestualmente la garanzia pignoratizia prestata dal garante Codoro veniva incrementata a € 1.255.000,00 ed estesa anche ai debiti di altre due società -Ge. collegate a solo per la comune Controparte_6 Parte_1 figura del garante.
Successivamente, i crediti venivano ceduti da e Banca IMI spa a Controparte_5 CP_3
e quest'ultima incaricava per il recupero degli stessi. Controparte_1
– con intimazione del 17 febbraio 2021 – diffidava e il garante al CP_1 Parte_1 pagamento di € 306.010,00, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della comunicazione.
Con nuova intimazione del 12 marzo 2021, richiedeva a il pagamento complessivo di CP_1 Pt_1
€ 1.730.192, suddiviso tra le due posizioni di conto a rientro.
Con due comunicazioni di identico tenore in data 28.4.2021, formulava “intimazione di CP_1 pagamento e avviso di realizzo di titoli o valori istituiti in pegno”, nei confronti di Ge. CP_6
, nonché del medesimo Garante, sig. avvisando che, decorsi 5 giorni dal
[...] Pt_2 ricevimento, in mancanza di pagamento integrale, avrebbe provveduto “senza ulteriore avviso al realizzo” dei titoli costituiti in pegno in data 10.05.20.
Infine, con intimazione ex art. 2797 c.c., notificata in data 4 maggio 2021, , Controparte_1 quale procuratrice di intimava a e al garante sig. il Controparte_3 Parte_1 Pt_2 pagamento della somma complessiva di € 1.730.192, con avvertimento che, in difetto, si sarebbe proceduto alla vendita forzata dei prodotti finanziari oggetto di pegno.
Con atto di citazione in opposizione all'intimazione ex art. 2797 c.c., e Parte_1
convenivano in giudizio chiedendo che fosse Parte_2 Controparte_1 dichiarata l'inefficacia dell'atto di intimazione con il quale era stato richiesto il pagamento della somma pagina 4 di 27 di € 1.730.192,00, con l'avvertimento che, in caso di mancato pagamento, si sarebbe proceduto all'escussione delle garanzie pignoratizie.
Gli opponenti chiedevano che fosse dichiarata l'improcedibilità dell'azione esecutiva e l'inesistenza del diritto di di escutere le garanzie, nonché la nullità, l'inefficacia, l'annullabilità o la risoluzione CP_1 degli accordi sottoscritti in data 10 maggio 2019, con conseguente reintegrazione dell'efficacia dei contratti originari -di cui invocavano profili di invalidità ed inefficacia- con espressa richiesta, in ogni caso, di limitare l'eventuale vendita forzata alla sola garanzia pignoratizia costituita nel 2012.
Gli attori, a fondamento delle proprie domande, sostenevano:
- la tempestività dell'opposizione proposta entro novanta giorni dall'intimazione, come previsto dall'art. 2797, comma due, c.c., non avendo il debitore residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore;
- la nullità degli accordi del 10 maggio 2019 per violazione di norme imperative, in quanto prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi in contrasto con l'art. 1283 c.c. e l'art. 120, comma 2, T.U.B., integrando un'ipotesi di anatocismo vietato;
- la reviviscenza dei rapporti contrattuali originari, in quanto le transazioni del 10 maggio 2019, non avevano carattere novativo e la successiva dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine da parte di integrava un recesso dall'accordo transattivo, non una decadenza dal termine di cui all'art. CP_1
1186 c.c., non sussistendo il necessario presupposto dell'insolvenza del debitore;
ne conseguiva la riattivazione automatica delle obbligazioni e delle garanzie originarie, non potendosi altrimenti legittimare una condotta non conforme ai principi di buona fede da parte della creditrice;
- la nullità, annullabilità, inefficacia degli accordi transattivi per mancata individuazione della res dubia e deviazione dalla causa tipica del negozio, posto che l'accordo era stato finalizzato non già alla composizione di una controversia, con reciproche concessioni, bensì all'estensione delle garanzie reali e personali, con estensione anche ai crediti vantati nei confronti di Ge. Controparte_6 realizzando, in tal modo, uno scopo illecito, costituito dall'intenzione di derogare alla par condicio creditorum;
- la violazione del divieto di patto commissorio di cui all'art. 2744 c.c., configurabile ogni qual volta tramite negozi collegati si realizza il trasferimento di un bene a scopo di garanzia;
- la nullità ex art. 1344 c.c. dei c.d. accordi transattivi del 10.5.2019 e dei negozi ad essi collegati, in quanto in frode alla legge per le ragioni sopra indicate, con conseguente invalidità dell'aumento della garanzia pignoratizia originariamente prestata nel 2012;
- la nullità, annullabilità ed inefficacia anche dei contratti originari, per illiceità delle clausole disciplinanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, in violazione dell'art. 120 TUB pro tempore pagina 5 di 27 vigente, e per la commissione di massimo scoperto, illegittima per indeterminatezza dell'oggetto e per mancanza di specifica pattuizione tra le parti in ordine alle modalità di calcolo e agli elementi che concorrevano a determinarla;
sotto tale profilo gli opponenti evidenziavano che gli accordi del 10.5.2019
e i riconoscimenti di debito espressi non potevano configurare una rinuncia a far valere la nullità dei negozi originari, per cui doveva procedersi al ricalcolo del debito dall'inizio del rapporto, tenendo conto della nullità delle clausole in esame;
- la necessità di rideterminare il credito analizzando tutte le commissioni e i tassi addebitati, con verifica anche dei tassi soglia via via vigenti.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione, sulla scorta di diverse Controparte_1 argomentazioni.
In primo luogo, deduceva la tardività dell'opposizione, sostenendo che le parti avevano convenzionalmente derogato alla disciplina di cui all'art. 2797 c.c., come ammesso pacificamente dalla giurisprudenza.
Contestava, inoltre, l'ammissibilità delle doglianze formulate dagli opponenti, rilevando che, con gli accordi sottoscritti nel 2019, e il sig. avevano espressamente rinunciato a Parte_1 Pt_2 qualsiasi diritto, pretesa o azione riferibile ai rapporti sottostanti la transazione, rendendo pertanto inammissibile ogni opposizione fondata sui contratti originari. Inoltre, gli opponenti, nei negozi transattivi, avevano espressamente riconosciuto, con valore confessorio, gli importi dovuti in forza dei contratti originari.
Sosteneva l'infondatezza della dedotta eccezione di nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, evidenziando che la stessa era stata pattuita nel rispetto dell'art. 120 TUB.
Evidenziava che, verificato l'inadempimento di controparte anche rispetto agli accordi transattivi, aveva comunicato l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., senza in CP_1 alcun modo provocare la risoluzione dei contratti transattivi, per cui non poteva invocarsi la reviviscenza dei negozi originari.
Osservava che le contestazioni sollevate dagli opponenti riguardavano esclusivamente gli interessi e, dunque, elementi accessori del credito, e che tali rilievi risultavano comunque irrilevanti, poiché la garanzia pignoratizia prestata copriva solo € 1.255.000,00, a fronte di un credito complessivo pari a €
1.730.192,00, con conseguente carenza di interesse ad agire.
Contestava l'invalidità o l'inefficacia delle transazioni per mancata individuazione della res dubia,
pagina 6 di 27 sollevata da controparte pretestuosamente a distanza di anni, dopo che la sottoscrizione delle stesse era stata deliberata all'unanimità dai soci di compreso il sig. Le pattuizioni modificative e CP_1 Pt_2 le tempistiche per l'adempimento erano state, del resto, individuate nelle transazioni con dovizia di particolari.
Evidenziava l'inconferenza del richiamo al divieto di patto commissorio, posto che l'escussione dei titoli oggetto di pegno era strutturata in base all'apposita procedura di vendita prevista dagli artt. 2796
e ss c.c., con anche previsione, nel caso in cui il ricavato della vendita avesse superato l'importo dovuto, di accredito del residuo a favore del cliente.
Contestava che le transazioni concluse potessero qualificarsi come negozi in frode alla legge, evidenziando che si era trattato di un'ordinaria ristrutturazione dell'esposizione debitoria bancaria, che non violava alcuna disposizione di legge.
Infine, eccepiva la genericità delle doglianze relative agli interessi e alla commissione di massimo scoperto, che controparte era onerata di dedurre e dimostrare.
Con ordinanza del 4 marzo 2022, il Tribunale, riconosciuta la tempestività dell'opposizione e rilevato che le contestazioni sollevate dagli opponenti non riguardavano l'esistenza del credito, bensì esclusivamente l'entità dello stesso – in particolare l'illiceità delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi – accoglieva parzialmente la richiesta di sospensione, limitandola agli interessi, ferma la facoltà di di procedere al recupero del capitale, non oggetto di contestazione. CP_1
Con il deposito della comparsa conclusionale, gli opponenti sollevavano anche un'eccezione di difetto di legittimazione attiva da parte di evidenziando la mancata produzione del contratto di CP_3 cessione dei crediti. Con provvedimento del 31 luglio 2023, il Giudice, ritenendo necessario approfondire tale eccezione — sollevata per la prima volta in sede di atti conclusivi — disponeva la rimessione della causa sul ruolo e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, numeri 1,
2 e 3 c.p.c., come peraltro richiesto dagli stessi opponenti.
La causa veniva istruita documentalmente.
Esaurita la fase istruttoria e spirati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., il Tribunale di Milano con sentenza n. 9694/2024 pubblicata in data 8 novembre 2024 così statuiva: “-Rigetta le domande formulate da e da;
-condanna gli attori, in solido tra loro, Parte_1 Parte_2
a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
37.951,00 per compensi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa;
- rigetta la domanda di condanna al risarcimento ex art. 96
pagina 7 di 27 c.p.c.”.
Il Tribunale, preliminarmente, dichiarava infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di sulla scorta dei documenti prodotti da tra cui anche la dichiarazione di CP_3 CP_1 Controparte_5 di cessione della posizione creditoria alla stessa.
Inoltre, riteneva tempestiva l'opposizione, poiché proposta nei termini di legge previsti dall'art. 2797
c.c..
Passando al merito della controversia, il Tribunale rilevava che , con l'accordo transattivo del Pt_1 maggio 2019, si era riconosciuta debitrice degli importi ivi indicati e si era impegnata a rimborsare le minori somme precisate in transazione, rinunciando a far valere qualsiasi pretesa o azione relativa ai rapporti bancari pregressi. Riteneva che detta rinunzia contenuta nel piano di rientro, avente valore transattivo, fosse valida e precludeva la possibilità di rimettere in discussione il rapporto bancario antecedente.
Richiamando la giurisprudenza in materia, il giudice escludeva la nullità della transazione, rilevando che l'invalidità di singole clausole non ne determinava la caducazione;
inoltre la capitalizzazione trimestrale prevista nei contratti del 20.6.2007 e del 23.6.2011 era conforme alla delibera CICR del 2000, prevedendo identica periodicità nella capitalizzazione degli interessi passivi ed attivi.
Sempre in merito alla dedotta nullità degli accordi del 10 maggio 2019, il Tribunale riteneva infondato il motivo di opposizione relativo alla presunta nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta nell'accordo transattivo, poiché pattuita con espresso richiamo all'art. 120, comma 2,
T.U.B.. Rilevava, inoltre, che l'incidenza di eventuali interessi anatocistici in ipotesi non dovuti non potesse essere esaminata, in quanto gli attori non avevano assolto all'onere della prova sui medesimi gravanti, non avendo prodotto la documentazione bancaria necessaria che dichiaravano di possedere.
Quanto, infine, alla dedotta nullità per indeterminatezza della clausola sulla commissione di massimo scoperto, il giudice rilevava la genericità delle contestazioni e ne affermava l'infondatezza, precisando che la clausola risultava determinata, prevedendo un tasso dell'1% sul massimo scoperto trimestrale.
Il primo giudice dichiarava, altresì, l'infondatezza dell'eccezione sull'inoperatività dell'art. 1186 c.c., poiché l'inadempimento agli accordi transattivi del 2019 da parte di era Parte_1 pacificamente riconosciuto dagli stessi opponenti. Gli accordi prevedevano espressamente la possibilità per il creditore di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine anche in caso di inadempimento parziale e aveva correttamente esercitato tale facoltà. La comunicazione del 12 marzo 2021 non CP_1 poteva essere interpretata come recesso dall'accordo transattivo, con riattivazione dei contratti originari.
Inoltre, il contenuto degli accordi transattivi rispettava la causa tipica della transazione, prevedendo reciproche concessioni tra le parti;
in particolare, a fronte di una rinegoziazione delle garanzie e della pagina 8 di 27 rinuncia della a far valere pretese ed azioni fondate sui rapporti negoziali intrattenuti con la Pt_1 banca, parte debitrice aveva ottenuto l'accettazione di un piano di rientro rateale del debito, con riduzione del dovuto. Il requisito della res dubia era comunque soddisfatto dalla presenza di divergenze interpretative tra le parti o comunque di contrastanti valutazioni di interesse e pretese.
Il Tribunale dichiarava inconferente il richiamo al patto commissorio, poiché le clausole del pegno del 2012 garantivano la restituzione dell'eventuale eccedenza e non violavano alcuna norma imperativa.
Infine, in merito alla richiesta di rideterminazione dell'importo dovuto da , il Parte_1
Tribunale rilevava che l'escussione del pegno aveva consentito solo un parziale soddisfacimento del credito, riguardante la parte della sorte capitale non contestata. Pur riconoscendo un interesse di Pt_1 all'accertamento dell'importo complessivo dovuto, poiché la creditrice cessionaria non aveva rinunciato alla parte non soddisfatta, il giudice riteneva infondate le domande degli attori, perché gli stessi si erano limitati a contestare il calcolo degli interessi, senza fornire la necessaria documentazione bancaria, depositando una ctp del tutto generica che non basava le sue deduzioni sull'analisi concreta del rapporto intercorso tra le parti. In particolare, gli opponenti, pur disponendone, non avevano depositato, come era loro onere, gli estratti conto completi dall'inizio dei rapporti, indispensabili per una eventuale ctu.
Pertanto, l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. e la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, erano state rigettate, in quanto miranti a supplire a tali carenze probatorie.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 per i motivi ivi formulati.
Si è costituita in qualità di procuratrice di Controparte_1 Controparte_3 contestando l'appello e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
Alla prima udienza del 15 aprile 2025, parte appellante insisteva nell'istanza di sospensiva;
parte appellata si opponeva, riportandosi alla propria comparsa di costituzione. Conseguentemente, il
Consigliere istruttore riservava al Collegio la relativa decisione.
Con ordinanza del 16 aprile 2025, a scioglimento della riserva assunta, il Collegio respingeva la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata e condannava parte appellante a pagare, in favore della cassa delle ammende, la pena pecuniaria di euro 500,00. Visti gli artt.
127 ter e 352 c.p.c., veniva fissata l'udienza del 21 ottobre 2025, da tenersi con trattazione scritta, davanti al consigliere istruttore per la rimessione della causa in decisione, innanzi al collegio così come composto per detta udienza, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data della detta udienza, di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle pagina 9 di 27 conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
assegnava altresì termine perentorio alle parti sino alla data stessa dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 21 ottobre 2025 e decisa nella camera di consiglio del 29 ottobre
2025.
MOTIVI DI APPELLO
Col primo motivo di impugnazione, gli appellanti contestano il capo della sentenza di primo grado che ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di e della sua Controparte_3 procuratrice Secondo gli appellanti, il Tribunale ha errato nel ritenere Controparte_1 sufficiente, ai fini della prova della titolarità del credito, la produzione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e della dichiarazione della cedente, senza che venisse allegato il contratto di cessione.
Richiamano la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione, in particolare la sentenza n.
17262 del 24 giugno 2024 e l'ordinanza n. 15010 del 29 maggio 2024, che chiarirebbero come la pubblicazione dell'avviso serve solo a rendere efficace la cessione del credito, ma non costituisce prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo contenuto, né dell'inclusione del credito oggetto di causa nella cessione in blocco. Spetta quindi al cessionario dimostrare documentalmente che il credito di cui si controverte rientra tra quelli ceduti, salvo riconoscimento esplicito o implicito da parte del debitore.
Gli appellanti evidenziano che la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale non è idoneo a provare la titolarità del credito, né lo è il link al sito di , contenuto nell'avviso di cessione CP_1 pubblicato, non competendo al giudice, tramite lo stesso, svolgere ricerche su documenti esterni al materiale processuale, quale è un sito internet, che peraltro può essere modificato in ogni momento.
Neppure sufficiente, allo scopo, sarebbe l'elenco dei crediti ceduti, individuati tramite codici numerici, contenuto in una dichiarazione della banca cedente;
parimenti inadeguata sarebbe la dichiarazione della cedente, che non può sostituire il contratto di cessione.
Alla luce di ciò, sostengono che non abbia fornito la “prova regina” del proprio credito, ossia CP_1 appunto il contratto di cessione, e che il Tribunale, se avesse correttamente valutato l'inidoneità della documentazione prodotta, avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione attiva. Chiedono pertanto la riforma della sentenza sul punto.
pagina 10 di 27 OPINIONE DELLA CORTE
Il motivo è infondato.
La Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” ; in particolare, è stato affermato che «In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta
Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo». (Cass. n. 17944 del
22.6.2023; Cass. n. 21279 del 25.7.2025). pagina 11 di 27 Dai principi sopra esposti si ricava che, nel caso di specifica contestazione circa l'avvenuta cessione del credito, la cessionaria deve darne prova e a tal fine la produzione dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale costituisce solo un indizio. Tuttavia la Suprema Corte, contrariamente a quanto sostenuto dalle appellanti, non ha affermato -neppure nelle pronunce invocate dalle appellanti- che l'unica via per provare l'intervenuta cessione del credito sia costituita dalla produzione del contratto di cessione, essendo invece richiesta al giudice una valutazione complessiva delle risultanze di fatto ed essendo ammissibile sul punto anche la prova presuntiva.
Nel caso di specie appare significativo che le appellanti non abbiano contestato l'avvenuta cessione del credito nè quando l'aveva notiziata in ordine alla stessa e le aveva notificato l'intimazione ex CP_1 art. 2797 c.c., né nell'atto introduttivo di primo grado del presente giudizio, ma solo in sede di comparsa conclusionale, a seguito di un avvicendamento tra legali.
In ogni caso, a conferma della titolarità del credito, ha prodotto una pluralità di elementi: CP_3
- sub doc. F l'avviso di cessione n. 138 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 23 novembre 2019, contenente l'indicazione delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti e in cui si legge che i “debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito internet www.prelios.com ovvero rivolgersi a nelle Controparte_1 ore di ufficio di ogni giorno lavorativo”;
- sub doc. A.1 la “dichiarazione di cessione di credito” rilasciata da in data 1° agosto 2023, con CP_5 cui la stessa ha confermato l'intervenuta cessione dei crediti per cui è causa;
tale dichiarazione era stata resa a seguito di richiesta dell' 1.8.2023 con cui (nell'interesse di , preso atto della CP_1 CP_3 rimessione in istruttoria della causa di primo grado per la questione in esame, aveva chiesto a “con CP_5 riferimento alla posizione in oggetto [ IMMOBILIARE SRL - SNDG Parte_3
0000000053015477], … di inviar[e] la consueta dichiarazione di intervenuta cessione di credito”. In tale dichiarazione dell' 1.8.2023 Banca Intesa così si esprimeva:
DICHIARAZIONE DI CESSIONE DI CREDITO Co
dichiara ed attesta quanto segue:
Co
- che in data 23 novembre 2019, con efficacia il 25 novembre 2019, e in qualità di cessionario, CP_3 hanno sottoscritto un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999 n. 130;
- che mediante avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Parte II) n. 138 del 23 novembre 2019, come successivamente rettificato, il cessionario ha dato notizia della predetta cessione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 d.lgs 385/93;
- che i seguenti crediti vantati nei confronti di “ (partita Iva codice Parte_1 P.IVA_1 : CodiceFiscale_2
codice del rapporto di credito numero: 07025100000020012; pagina 12 di 27 codice del rapporto di credito numero: 07025100000008002;
risultano ricompresi nella predetta cessione ed ivi identificati con i codici di cui sopra;
- che, pertanto, è divenuta, in data 25 novembre 2019 e come sopra descritto, titolare dei crediti vantati CP_3 nei confronti di “ , con ogni accessorio e garanzia agli stessi connessi. Parte_1
- sub doc. C.1 la comunicazione di avvenuta cessione del credito in data 4 dicembre 2019, con cui notiziava della intervenuta cessione, con specifico riferimento alle medesime linee di CP_1 Pt_1 credito menzionate nella dichiarazione di cessione di di cui sopra;
CP_5
- sub doc. D la comunicazione in data 20.5.2022 di escussione del pegno trasmessa da a CP_1 [...]
, a seguito del rigetto da parte del Giudice di prime cure dell'avversa richiesta di inibitoria, CP_5 in cui viene ribadito che è titolare dei crediti per cui è causa per effetto di un'operazione di CP_3 cartolarizzazione realizzata da e Banca IMI S.p.A. ai sensi della Legge 130/99, Controparte_5 che ha riguardato anche SNDG 0000000053015477) e Sig. Parte_1 [...]
(terzo datore di pegno) - rapporto n. 845 (già n. 1000/20012) e n. 843 (già n. 1000/8002); Parte_2
- sub doc. E contabile di Banca Intesa datata 19.1.2023, con cui la stessa, riconoscendo l'avvenuta cessione in favore della stessa dei crediti per cui è causa, ha corrisposto a la quota a lei spettante CP_3 del controvalore dei titoli dati in pegno tramite bonifico bancario di Euro 905.166,69;
Rilevanti appaiono, altresì, i documenti prodotti dalle stesse appellanti in primo grado:
- il doc. 14 “Intimazione di pagamento e avviso di realizzo titoli o valori costituiti in pegno”,
[...]
del 28.04.2021; CP_8 CP_6
- il doc. 15 Intimazione di pagamento e avviso di realizzo titoli o valori costituiti in pegno”,
[...]
, del 28.04.2021. Controparte_9
Pure da tali documenti si ricava indirettamente prova dell'avvenuta cessione a dei crediti per CP_3 cui è causa, perché, altrimenti, non si comprenderebbe per quale ragione : CP_5
- abbia escusso il pegno per l'importo di Euro 167.136,01 dovuto dalla sola GE. e non CP_6 da ). Pt_1
- abbia escusso la posizione LO parimenti garantita dal senza escutere quella di;
Per_1 Pt_1
- abbia corrisposto a la sua quota parte del ricavato secondo il criterio proporzionale CP_3 concordato.
Pertanto, la cessione del credito a al di là della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, risulta CP_3 dalla stessa dichiarazione espressa di Banca Intesa, nonché dal coerente comportamento successivo tenuto da quest'ultima, che ha escusso il pegno solo relativamente alla parte di credito non ceduto a pagina 13 di 27 e ha liquidato a quest'ultima la sua quota parte del ricavato dall'escussione in relazione ai crediti CP_3 di ceduti, costantemente individuati nelle comunicazioni e nelle contabili depositate. Pt_1
Alla luce degli elementi documentali sopra riassunti, letti complessivamente, deve ritenersi che CP_3 abbia adeguatamente dato dimostrazione della titolarità dei crediti per cui è causa e che l'eccezione tardivamente sollevata in primo grado dalle attuali appellanti -solo nella prima comparsa conclusionale- sia palesemente pretestuosa, tanto che mai tale circostanza era stata posta in dubbio precedentemente (cfr anche Corte d'Appello di Milano n. 3244 del 17 ottobre 2022 relativa ad un caso analogo: “In ogni caso, la Corte rileva come la suddetta eccezione si appalesi infondata nel merito, essendosi correttamente Cont costituita la società quale cessionaria del credito vantato da AN BP (convenuta in primo grado), in virtù di un contratto di cessione di crediti in blocco (cd. operazione di cartolarizzazione dei crediti) pubblicato in gazzetta ufficiale in data 10 giugno 2021 (doc. 2 e 3 fascicolo appellato). È infatti noto che “nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.;” (Cass. Civ, sez. III, ordinanza nr. 10200/2021). Ne deriva, pertanto, che alcuna contestazione può essere opposta alla cessionaria in ordine alla sua legittima costituzione, e ciò a maggior ragione se si considera il tenore della detta pubblicazione, ove è dato atto del fatto che “i crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto” […] “I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/ e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto” ).
Col secondo motivo di gravame, gli appellanti contestano la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che con l'accordo transattivo del maggio 2019 abbia rinunciato definitivamente a far Pt_1 valere diritti e pretese sui rapporti contrattuali originari, nonostante i profili di nullità evidenziati. Gli appellanti sostengono che il giudice di primo grado abbia erroneamente invocato l'art. 1972 c.c., che invece non sarebbe applicabile alle transazioni non novative, come quella oggetto di causa. Le transazioni conservative, infatti, lasciano in vita il rapporto sottostante per cui regolano congiuntamente alla fonte preesistente il rapporto tra le parti, per cui le vicende di esse sono destinate ad influire sulla sorte del negozio transattivo;
inoltre, in tale tipologia di transazione, l'accordo transattivo non potrebbe pagina 14 di 27 consentire all'originario titolo illecito -che resta fonte concorrente del rapporto- di produrre effetti giuridici.
Gli appellanti evidenziano che, se il giudice avesse correttamente qualificato l'accordo come conservativo, avrebbe dovuto dichiarare l'invalidità della transazione stipulata nel maggio 2019 e da tale invalidità sarebbe discesa l'inoperatività della clausola di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., prevista nell'accordo anche per l'ipotesi di inadempimento parziale.
Inoltre, l'invalidità dell'accordo transattivo avrebbe permesso di riesaminare le violazioni contestate con riferimento alle originarie pattuizioni, con i conseguenti opportuni ricalcoli del dovuto. In particolare, evidenziano come la consulenza tecnica di parte versata in atti aveva rilevato palesi profili di nullità ex art. 1344 c.c. del contratto di credito in conto corrente, essendo lo stesso affetto da usura originaria, che comportava l'esclusione di ogni interesse applicato ex art. 1815, comma 2, c.c.; al contempo risultava applicata al rapporto una illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Parte appellante conclude, pertanto, chiedendo il ricalcolo degli importi dovuti, tenuto conto di tutte le doglianze sollevate in primo grado, da intendersi integralmente riproposte, non potendo ritenersi che tale richiesta sia preclusa dall'accordo transattivo del 2019.
OPINIONE DELLA CORTE
In ordine al secondo motivo di appello la Corte rileva che le due transazioni concluse in data
10.5.2019, la prima riguardante il rientro dall'esposizione debitoria maturata con riferimento all'apertura di credito ipotecaria e la seconda relativa al rientro dall'esposizione debitoria con riferimento all'apertura di credito ordinaria, sono state espressamente qualificate dalle parti come “non novative” rispetto alle obbligazioni originarie che hanno determinato l'esposizione debitoria verso la banca (cfr art. 9 doc. 5; art. 7 doc. 6).
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “distinzione tra transazione "novativa" e
"conservativa" assume rilievo dirimente ai fini dell'applicazione dell'art. 1972 c.c.: la transazione novativa che interviene su un titolo nullo è sanzionata con la nullità (comma 1) soltanto se relativa a un contratto illecito (per illiceità della causa o del motivo comune a entrambe le parti) ed è invece annullabile negli altri casi, ma il vizio del negozio può essere fatto valere soltanto dalla parte che ha ignorato la causa di invalidità (comma 2); la transazione conservativa, riguardante l'esecuzione o gli effetti di un negozio nullo, è sempre affetta da nullità, ancorché le parti ne abbiano trattato, perché essa regola il rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido e non in sostituzione di questo” (Cass.
n. 7963 del 20.4.2020).
pagina 15 di 27 Pertanto il comma due dell'art. 1972 c.c. è applicabile solo alla transazione novativa, mentre nel caso di transazione conservativa la nullità del titolo comporta automaticamente la non operatività della transazione.
Tuttavia, con riferimento al comma primo della disposizione in esame, deve tenersi presente che “la nullità della transazione su titolo nullo ex art. 1972 cod. civ. non consegue alla nullità di singole clausole del contratto base, se di esse non risulti, ai sensi dell'art. 1419 cod. civ., l'essenzialità rispetto al contratto stesso. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, dichiarate nulle le clausole di commissione massimo scoperto, rinvio agli usi su piazza e anatocismo inerenti ad un contratto di conto corrente bancario, aveva esteso la declaratoria di nullità alla transazione intervenuta sul medesimo contratto, omettendo di verificare se, nell'economia di quest'ultimo, le clausole nulle fossero essenziali) “(Cass. n. 8776 del 31.5.2012; Cass. n. 2413 dell'
8.2.2016).
Infatti l'art. 1419 c.c. è norma di applicazione generale, che viene in considerazione ogni qual volta occorra verificare se la nullità di singole clausole possa determinare la nullità dell'intero negozio.
Si è infatti affermato che “la regola - posta dall'art. 1419, primo comma, del cod. civ. – dell'inestensibilità all'intero contratto della nullità che ne inficia una parte o singola clausola, a meno che risulti che le parti non avrebbero concluso il contratto senza la clausola o la parte nulla, è norma generale, valida anche per la transazione” (Cass. n. 986 del 12.5.1967).
Nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che le clausole tacciate di nullità dalle appellanti, inerenti ad elementi accessori del credito, fossero essenziali nell'economia dei contratti conclusi.
E' stato precisato che “il concetto di nullità parziale, di cui all'art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola;
conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto” (Cass. n. 18794 del 4.7.2023).
Nel caso in esame le appellanti non hanno offerto argomentazioni atte a dimostrare l'essenzialità delle clausole, in ipotesi nulle, nell'economia complessiva degli accordi conclusi.
Pertanto, se la natura non novativa delle transazioni concluse nel maggio 2019 consente, in effetti, di sindacare la validità o meno delle singole clausole contenute nei contratti originari, ciò non comporta affatto la nullità delle transazioni nel loro complesso, non risultando, nel caso di specie, l'essenzialità delle clausole in questione. pagina 16 di 27 Esclusa, pertanto, l'invalidità delle transazioni in discussione, il pacifico inadempimento delle stesse da parte di ha legittimato a dichiararla decaduta dal beneficio del termine ex art. 1189 Pt_1 CP_1
c.c., in applicazione della previsione, contenuta nei negozi transattivi, secondo cui detta decadenza poteva essere intimata anche nel caso di inadempimento parziale. Altrettanto legittima deve ritenersi l'estensione della garanzia pignoratizia intervenuta nel 2019, che ha avuto come contropartita la riduzione del debito e la dilazione del pagamento.
Con riferimento all'usura originaria denunciata dalle appellanti con la consulenza tecnica di parte depositata in primo grado, unitamente alla memoria ex art. 183 n. 2 cpc, deve rilevarsi che, dall'esame di quest'ultima, emerge che i tassi usurari ivi denunciati non riguardano il contratto di apertura di credito in conto corrente, ma quelli, inferiori, previsti per il mutuo. Detta consulenza di parte, infatti, prospetta che il contratto di apertura di credito ipotecario aperto nel 2011 dissimulasse, in realtà, un contratto di mutuo e quindi applica i tassi soglia previsti per quest'ultimo.
In proposito, la Corte rileva che detta domanda di simulazione non è stata neppure proposta e che, in ogni caso, gli elementi addotti a sostegno di tali tesi sono stati tardivamente dedotti solo in sede di memoria istruttoria e appaiono inadeguati allo scopo. L'apertura di credito in conto corrente è, infatti, operazione del tutto lecita e ricorrente nella prassi negoziale e non vi sono ragioni per ritenere che, nel caso di specie, in realtà le parti avrebbero voluto concludere un contratto diverso, per quanto dedotto in atti. Né le appellanti in primo grado, entro il termine previsto per le allegazioni assertive, ossia entro la prima memoria ex art. 183 cpc, avevano fornito concreti elementi per ritenere che l'operazione posta in essere nel 2011 fosse, in realtà, volta a coprire con garanzia reale un'esposizione debitoria preesistente, aggirando le norme sulla trasparenza bancaria;
peraltro neppure è stata dedotta e documentata l'eventuale esposizione debitoria di all'epoca della concessione degli affidamenti per cui è causa. La tesi del Pt_1 mutuo, invero, appare unicamente strumentale all'applicazione dei tassi soglia inferiori previsti per tale fattispecie. Sul punto deve rilevarsi che la stipulazione di un'apertura di credito, sia pure ipotecaria, è operazione decisamente più vantaggiosa per il cliente rispetto al mutuo, perché consente allo stesso di utilizzare il denaro messo a disposizione dalla banca a propria discrezione, mentre il mutuo ha un piano di restituzione necessariamente rigido. Proprio la maggiore elasticità di cui può godere il cliente nell'utilizzo del credito e la conseguente incertezza della banca circa i tempi di rientro dall'esposizione debitoria, giustificano i più alti tassi riconosciuti, di norma, per l'apertura di credito rispetto a quelli stabiliti per il mutuo.
Col terzo motivo di appello viene censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto i motivi di nullità degli accordi transattivi del 10 maggio 2019 concernenti l'applicazione della pagina 17 di 27 capitalizzazione trimestrale degli interessi. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto valide le clausole di capitalizzazione soltanto perché richiamano l'art. 120, comma 2, TUB. Tale richiamo formale, secondo gli appellanti, non è sufficiente a sanare la violazione di norme imperative, poiché le clausole degli artt. 3 e 5 degli accordi transattivi e dell'art. 7 dell'APC Ipotecaria del 10.5.2019 prevedevano la capitalizzazione composta e trimestrale degli interessi, in contrasto con l'art. 1283 c.c., che consente l'anatocismo solo per effetto di convenzione posteriore alla scadenza e con intervallo minimo di sei mesi da detta scadenza.
Gli appellanti evidenziano, inoltre, che il primo giudice ha erroneamente sostenuto che i contratti del
20.6.2007 e del 23.6.2011 prevedevano espressamente identica periodicità della capitalizzazione. Il
Tribunale avrebbe trascurato che, dal contratto di conto di corrispondenza n. 1000/00002274 del 29 giugno 2007, risultava che il tasso creditore nominale ed effettivo coincidevano, essendo entrambi pari al 0,010%, il che dimostrerebbe l'assenza di effettiva reciprocità e quindi l'illegittimità della clausola anatocistica. Sul punto, gli appellanti richiamano la Cass. n. 18664/2023 e la Cass. n. 4321/2022, secondo cui, quando il tasso creditore nominale ed effettivo coincidono, la capitalizzazione deve ritenersi invalida.
Quanto alla Commissione di SI Scoperto, gli appellanti ne denunciano la nullità per indeterminatezza dell'oggetto e per mancanza di una pattuizione chiara sui criteri di calcolo, richiamando le clausole contrattuali -l'art. 4 nn. 2 e 8 del contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria e l'art. 5 n. 1 del contratto di affidamento a breve termine- come prova dell'illiceità delle previsioni.
Gli appellanti contestano, inoltre, che il Tribunale abbia omesso ogni esame di merito delle violazioni, addossando erroneamente agli attori l'onere della prova delle contestazioni sollevate, in palese violazione dell'art. 2697 c.c.. Sostengono che la banca (o la cessionaria del credito), essendo attrice in senso sostanziale, debba dare dimostrazione del proprio credito producendo gli estratti conto completi, al fine di fornire prova della consistenza del credito vantato. Il mancato deposito della documentazione contabile, quindi, si dovrebbe riverberare a danno della banca e non sui debitori opponenti, non avendo questi ultimi avanzato domanda di ripetizione di indebito.
Gli appellanti affermano che , consapevole della nullità delle clausole concernenti Controparte_5
l'anatocismo e la commissione di massimo scoperto, aveva imposto loro la sottoscrizione delle transazioni del 2019 per sottrarre il proprio credito ai rischi di ricalcolo del dovuto. Tuttavia, la rinuncia a far valere le nullità negoziali contenute negli accordi non potrebbe ritenersi valida, poiché la nullità contrattuale è assoluta e indisponibile, rilevabile d'ufficio e non soggetta a rinuncia da parte dei privati, come stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26242/2014.
Alla luce di tali argomentazioni, gli appellanti chiedono la riforma della sentenza di primo grado, sostenendo che il Tribunale abbia omesso il vaglio dei motivi di nullità, mal applicato le norme sull'onere pagina 18 di 27 probatorio e ignorato la violazione di norme imperative in materia di anatocismo e commissione di massimo scoperto.
OPINIONE DELLA CORTE
Come si è visto, la natura non novativa delle transazioni concluse nel maggio 2019 consente di verificare l'eventuale invalidità delle clausole apposte agli originari contratti conclusi tra le parti.
Sotto il profilo dell'onere della prova, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità è solita affermare che l'opposizione all'intimazione ex art. 2797 c.c. è assimilabile all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc.
Si è, infatti, affermato che “l'opposizione alla vendita della cosa data in pegno, prevista dall'art. 2797 cod. civ., ha la sostanziale natura di opposizione all'esecuzione, riconducibile all'art. 615 cod. proc. civ., ed è perciò soggetta alle stesse regole processuali di quest'ultima” (Cass. n. 21908 del 29.8.2008; Cass.
n. 27266 del 14.11.2008; Cass. n. 17268 del 2.7.2018; Cass. n. 5475 del 28.2.2020).
Ora, è noto che, qualora - come nel caso di specie - non sussista un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il creditore procedente, in presenza di contestazioni del debitore, ha l'onere di dimostrare il proprio credito;
infatti “il debitore può contrastare la pretesa esecutiva del creditore con la stessa pienezza dei mezzi di difesa consentita nei confronti di una domanda di condanna o di accertamento del debito, e il giudice dell'opposizione può rilevare d'ufficio non solo l'inesistenza, ma anche la nullità del titolo esecutivo nel suo complesso o in singole sue parti, non vigendo in materia il principio processuale della conversione dei vizi della sentenza in mezzi di impugnazione” (Cass. n. 14082 del 22.5.2023; Cass.
n. 21293 del 14.10.2011; Cass. n. 1724 del 6.5.1977).
Tuttavia, nel caso di specie, deve anche tenersi conto che le transazioni concluse nel maggio 2019 - che non sono nulle nella loro interezza, ma semmai affette da nullità parziale di singole clausole contenute negli originari contratti bancari, non novati- contenevano degli espressi riconoscimenti di debito.
Non solo. Detti riconoscimenti erano per importi ben superiori rispetto a quelli che si è Pt_1 impegnata a corrispondere in sede transattiva.
In particolare, quanto all'apertura di credito ipotecaria, in sede transattiva veniva concordato il minor importo di euro 760.000,00, rispetto al debito riconosciuto in euro 745.000,80 per saldo del conto corrente ipotecario, oltre ad euro 110.867,62 per interessi maturati sino al 31.12.2018; quanto all'affidamento a breve, a valere sul conto corrente aperto il 20.6.2007, veniva pattuito il minor importo di euro 835.000,00, rispetto a quello di 934.804,68, di cui euro 116.268,80 per interessi scaduti.
pagina 19 di 27 Ciò premesso, deve rilevarsi che gli opponenti hanno eccepito, nel caso di specie, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale e della commissione di massimo scoperto.
Sotto il primo profilo, dall'esame del contratto di conto corrente del 20.6.2007 n. 1000/00002274
(poi divenuto nel 2016 n. 07025/1000/8002), emerge che, al di là della formale previsione della reciprocità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, in realtà il tasso di interesse attivo nominale e quello effettivo annuale, che dovrebbe tener conto della capitalizzazione, coincidono, essendo entrambi pari allo 0,01%; viceversa il tasso debitorio nominale era stato pattuito nel 14,5% e quello effettivo annuo nel 15,30766%.
La più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha infatti rilevato che “la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”. E' stato, infatti, osservato che “l'art. 3 delib. CICR del 9 febbraio 2000, dopo aver prescritto, al primo comma, che nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, ha stabilito, al secondo comma, che «[n]ell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori». L'art. 6 della stessa delibera ha previsto, poi: «I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalzzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto». La delibera CICR, cui l'art. 120, comma 2, t.u.b. ha demandato la fissazione delle «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi» nelle operazioni bancarie, ha pertanto subordinato
l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da una esigenza di trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa. In tal senso, l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi — giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione — e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art.
6. A pagina 20 di 27 tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo” (Cass. n. 4321 del 10.2.2022; Cass. n. 18664 del 3.7.2023).
Andrebbe, pertanto, disapplicata la capitalizzazione prevista nel contratto del 20.6.2007, senza un'effettiva reciprocità, e comunque in violazione degli artt. 3 e 6 della delibera Cicr 2000, dall'inizio del rapporto sino al suo adeguamento alla normativa vigente.
Con riferimento agli altri contratti oggetto di causa, invece, deve rilevarsi che non è in atti il contratto di conto corrente ipotecario n. 7149/1000/20001 (poi divenuto n. 7025/1000/20012), sul quale è stata concessa l'apertura di credito ipotecaria del 23.6.2011, per cui in relazione a detto contratto non vi è prova di clausole nulle, che potrebbero costituire prova contraria rispetto al debito riconosciuto dagli appellanti in sede di transazione, che, come detto, nel suo complesso non è invalida.
In relazione a tale rapporto, infatti, le parti hanno depositato unicamente l'apertura di credito ipotecaria del 23.6.2011, le cui condizioni economiche riguardano solo l'apertura di credito, mentre mancano le condizioni del contratto di conto corrente su cui quest'ultima era stata concessa, per cui la documentazione contrattuale versata in atti è parziale. Il contratto di apertura di credito, infatti, disciplina unicamente le condizioni del credito concesso prevedendo i tassi debitori ed identica periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (art. 4, comma 3), mentre la misura dei tassi attivi – e, in particolare, il tasso di interesse attivo nominale e quello effettivo annuale, che dovrebbe tener conto della capitalizzazione -non poteva che trovare sede nel contratto di apertura del conto corrente -che non è in atti- e infatti il contratto di apertura di credito rinvia alla “scheda specifica” relativa al conto corrente (cfr p. 15 di 19 contratto apertura di credito). In proposito deve ritenersi che era onere degli appellanti produrre la documentazione completa per supportare l'eccezione di nullità delle pattuizioni originarie, al fine di fornire prova contraria rispetto al riconoscimento di debito operato in transazione.
Né risulta la previsione di una capitalizzazione non conforme all'art. 120 TUB nei negozi transattivi stipulati nel maggio 2019.
Come noto, il dl 18/2016, convertito nella legge 49/2016, attuata con la delibera CICR del 3.8.2016, ha introdotto il divieto di anatocismo per gli interessi moratori e ha previsto per gli interessi attivi e passivi la capitalizzazione annuale.
In particolare l'art. 120 TUB, a seguito di tale modifica, così stabilisce:
pagina 21 di 27 “. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
(a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo”.
Le transazioni concluse nel maggio 2019 espressamente richiamano tale disciplina e la regolamentazione prevista in detti contratti appare conforme alla normativa richiamata.
Pertanto, l'unica capitalizzazione illegittima dimostrata in atti è quella prevista nel contratto di conto corrente aperto il 29.6.2007. Del resto, anche nella consulenza tecnica di parte prodotta in primo grado dalle appellanti la censura relativa alla capitalizzazione trimestrale illegittima è riferita unicamente al contratto di apertura di conto corrente del 29.6.2007 n. 1000/00002274.
Per quanto concerne invece la commissione di massimo scoperto le doglianze si concentrano sull'indeterminatezza delle relative previsioni.
Sul punto la Suprema Corte ha stabilito che è in thesi legittima la commissione di massimo scoperto applicata fino all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009 (Cass. n. 12965 del 22.6.2016) e ha precisato che “in tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti” (Cass. n. 1373 del 15.1.2024). pagina 22 di 27 Sotto il profilo della determinatezza della CMS, presa visione dei contratti originari, si osserva quanto segue.
Per quanto concerne il contratto di apertura del conto corrente del 20.6.2007, tra le condizioni pattuite si legge: “COMM MST per superi affidamento 1%”. Come evidente, il contratto prevedeva, dunque, una commissione di massimo scoperto trimestrale, che, come indica il suo stesso nome, in difetto di diverse previsioni, deve ritenersi che si applicava, nella percentuale contrattualmente stabilita, alla punta massima di esposizione debitoria riscontrabile in ciascun trimestre e solo se tale esposizione sconfinava dal fido concesso. La previsione contrattuale chiariva, dunque, la misura della commissione,
l' 1%, la base di calcolo della stessa, da individuare nella punta massima di scopertura del conto extra fido in ciascun trimestre, nonché la periodicità della medesima, sicuramente trimestrale, come si ricava dal suo nome. Tali dati erano a maggior ragione chiari per gli appellanti, che sono soggetti imprenditoriali, con diversi rapporti bancari in essere.
Come noto, la commissione di massimo scoperto è stata oggetto di intervento normativo, ad opera del d.l. n. 185 del 2008, convertito con la legge n. 2/2009. In particolare, l'art. 2 bis, comma primo, ha così disposto: “Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva
e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facolta' di recesso del cliente in ogni momento”.
Il contratto di apertura di credito in conto corrente del 2011, adeguandosi a tale normativa del 2008-
2009, neppure prevede una commissione di massimo scoperto e invece compiutamente disciplina gli interessi debitori, intra ed extra affidamento, e prevede la commissione trimestrale di disponibilità fondi
CDF pari a 0,50%.
pagina 23 di 27 Nessuna censura di indeterminatezza può essere accolta al riguardo e la previsione della CDF appare, altresì, conforme a quanto previsto dall'art. 117bis TU bancario, primo comma, secondo cui “I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.
L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente”.
Parimenti i contratti di affidamento a breve termine prevedevano la “commissione di messa a disposizione fondi” e quella “di istruttoria veloce”, nei termini previsti dall'art. 117bis TU bancario, primo e secondo comma;
in particolare il secondo comma così stabilisce: “A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento”.
Le censure degli appellanti in ordine alla pattuizione illegittima di una commissione di massimo scoperto nei contratti conclusi tra le parti devono, pertanto, essere rigettate.
L'unica doglianza fondata, dunque, riguarda la nullità della previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi nel contratto di conto corrente aperto il 20.6.2007, per cui, in ipotesi, dovrebbe rideterminarsi il credito di Banca Intesa scomputando detta capitalizzazione dall'apertura del conto sino all'intervenuto adeguamento della banca alla normativa in materia.
pagina 24 di 27 Tuttavia, la Corte osserva sul punto che non è stato neppure dedotto dagli appellanti che la rideterminazione del debito, conseguente alla disapplicazione della capitalizzazione in esame su uno solo dei contratti oggetto di causa, sia tale da portare a una riduzione di entità maggiore rispetto a quella già concordata dalle parti in sede di transazione nel maggio 2019.
Si è detto, infatti, che, per quanto concerne il rapporto aperto il 20.6.2007, sul quale erano stati concessi i c.d. affidamenti a breve, le parti in transazione hanno pattuito come dovuto il minor importo di euro 835.000,00, rispetto a quello riconosciuto di euro 934.804,68. Così si legge nella transazione in data 10.5.2019 relativa al saldo del conto aperto il 20.6.2007: “Premesso che ad oggi siamo vostri debitori del seguente importo e per i seguenti titoli: - euro 934.804,68 per saldo dare del c/c n.
07025/1000/8002, di cui euro 116.268,80 per interessi debitori scaduti ed esigibili […] ci impegniamo
a pagare il debito determinato nella minor misura di euro 835.000,00…”.
Sul punto le appellanti, pur invocando la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non hanno nemmeno dedotto che la concreta incidenza della stessa sia superiore all'importo già decurtato in transazione, pari ad euro 99.804,64, rispetto alla somma espressamente riconosciuta come dovuta di euro
934.804,68.
Inoltre, deve rilevarsi che il presente giudizio è stato instaurato come opposizione all'intimazione ex art. 2797 c.c., notificata dal creditore pignoratizio ai fini dell'escussione del pegno. La garanzia pignoratizia è già stata escussa e il ricavato incassato da è stato di euro 905.167,00, pari al 66,13% CP_3 della sola sorte capitale del credito vantato nei confronti di (pari ad euro 1.368.769,00), e al Pt_1
45,55% dell'importo complessivamente dovuto di euro 1.987.385,00.
Dopo l'escussione del pegno, al fine di recuperare il proprio credito residuo, ha ottenuto dal CP_3
Tribunale di Milano decreto ingiuntivo nei confronti di e quest'ultima, con atto di citazione Pt_1 datato 8.5.2024, ha proposto opposizione sollevando le medesime contestazioni addotte nel presente giudizio.
In detto procedimento, tuttora pendente in primo grado, è dunque in corso l'accertamento del credito azionato da a fronte delle eccezioni sollevate da , che sono le stesse qui proposte. CP_3 Pt_1
Può osservarsi, in proposito, che le parti, in tale sede, hanno, senz'altro, interesse all'accertamento dell'effettiva misura del credito, di cui la creditrice chiede il pagamento integrale. Viceversa, il presente procedimento risulta aver esaurito il proprio scopo con l'escussione della garanzia pignoratizia per un importo largamente inferiore al dovuto, ossia il 45,55% del totale, tenuto conto che non vi è neppure l'allegazione da parte degli appellanti che l'unica censura qui ritenuta fondata -vale a dire la capitalizzazione degli interessi prevista nel contratto del 2007- sia tale da mettere in discussione il credito nella ridotta misura soddisfatta dall'escussione del pegno. pagina 25 di 27 Dunque, non è stato allegato da parte appellante né che l'illegittima applicazione della capitalizzazione sul conto aperto nel 2007 incida sul credito di controparte in misura superiore ai
99.804,64 già “scontati” in transazione, né tantomeno che la disapplicazione della stessa possa condurre ad una rideterminazione del credito in misura inferiore rispetto all'importo ricavato dall'escussione del pegno, che è stato pari a meno della metà del complessivo credito fatto valere.
Sotto tale profilo, pertanto, deve ritenersi che l'accertamento dell'esatta misura del credito azionato dovrà essere svolto nel separato giudizio pendente tra le parti, avente ad oggetto la maggior somma dovuta da , non coperta dalla vendita dei titoli concessi a pegno, mentre l'opposizione presentata Pt_1 nel presente procedimento rispetto all'intimazione ex art. 2797 c.c. -finalizzata all'escussione del pegno- risulta priva di fondamento, tenuto conto che non vi è neppure l'allegazione da parte delle appellanti che la doglianza relativa all'illegittima capitalizzazione trimestrale sul conto corrente aperto nel 2007 possa condurre alla rideterminazione del credito di parte appellata in misura inferiore a quella soddisfatta con la vendita dei beni oggetto di pegno. Pertanto, né , né che aveva concesso il pegno, hanno Pt_1 Pt_2 un concreto interesse alla prosecuzione del presente giudizio. La garanzia rilasciata da quest'ultimo, tra l'altro, copriva solo l'importo € 1.255.000,00, a fronte di un credito complessivo pari a € 1.730.192,00, ed il realizzo del pegno è stato di soli euro 905.167,00, per cui anche sotto tale profilo l'eventuale scomputo della capitalizzazione illegittima su uno solo dei rapporti non sarebbe tale da incidere sulla parte di credito soddisfatta dalla vendita dei beni dati in pegno, ossia non potrebbe evidentemente condurre ad una rideterminazione del credito inferiore ad euro 905.167,00, riguardando quest'ultima unicamente una parte degli accessori.
Col quarto motivo di impugnazione le appellanti lamentano la condanna al pagamento delle spese di lite, evidenziando l'assenza di soccombenza delle stesse, stante l'evidente illegittimità della sentenza di primo grado.
Rileva la Corte che dal rigetto dell'appello discende l'infondatezza del motivo in esame, come esposto nel paragrafo che segue.
SPESE DI LITE
Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti al rimborso delle spese di lite sopportate da controparte, in forza del principio di soccombenza, di cui all'art. 91 cpc.
Le spese di lite sopportate da per il grado di appello, tenuto conto del dm 55/14, come CP_1 aggiornato dal dm 147/2022, del valore della domanda attorea dichiarato ai fini del contributo unificato
(1.730.192,00 euro), dell'attività difensiva svolta, della media complessità delle questioni trattate e pagina 26 di 27 dell'effettivo impegno difensivo, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro
17.224,90, di cui euro 5.067,70 per studio, euro 3.342,90 per fase introduttiva, euro 8.814,30 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge, ritenuto congruo applicare i parametri dello scaglione tra 520.000,00 e un milione di euro con aumento del dieci per cento, in applicazione dell'art. 6, dm 55/2014.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13, comma 1- quater, del d.p.r.
n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
9694/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano, pubblicata in data 8 novembre 2024 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. rigetta l'appello;
1. condanna e a pagare a Parte_1 Parte_2 in qualità di procuratrice di a Controparte_11 Controparte_3 titolo di rimborso delle spese di lite del grado di appello, la somma di euro 17.224,90, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori come per legge;
2. dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115/2002
(così come inserito dall'articolo 1, co 17, D.228/12) per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi Il Presidente
Dott.ssa Maria Elena Catalano
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