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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/10/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 710/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
SE LI GI - Presidente
NZ NI - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 710/2023 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata ad [...] il [...] (Avv. Salvago Salvatore) Parte_1
RICORRENTE
E
nato ad [...] il [...] (Avv. Aiello SE) CP_1
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 9.07.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23/02/2023, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data
27.09.1991, con CP_1
A sostegno della domanda, parte ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale erano nati due figli, oramai entrambi maggiorenni ed indipendenti, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente alla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nell'ambito della procedura di separazione personale;
separazione successivamente pronunziata con sentenza n. 795 del 7.06.2007, passata in giudicato.
Si costituiva in giudizio il quale non si opponeva alla domanda principale di CP_1 divorzio.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione davanti al Presidente del Tribunale, veniva confermata l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e, adottati i provvedimenti provvisori, le parti venivano rimesse davanti al G.I.
In assenza di attività istruttoria, e sulle conclusioni delle parti e del P.M., il 9.07.2025 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta, risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Agrigento con sentenza di separazione del 7 giugno 2007, passata in giudicato.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con sentenza passata in giudicato.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti. Quanto alle questioni di carattere patrimoniale, va confermata la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della prole e dell'uso della casa coniugale, essendo i figli maggiorenni oramai autonomi.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi i difensori delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Agrigento il 27 settembre 1991 da nata ad [...] il [...] e nato Parte_1 CP_1
ad Agrigento il 04/06/1961, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Agrigento al n. 554, parte II, serie A, anno 1991.
REVOCA
L'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione in favore dei figli e l'assegnazione dell'uso della casa coniugale
DICHIARA
Compensate le spese di giudizio
DISPONE
che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Agrigento, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del
D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 30.10.2025
L'ESTENSORE
NZ NI
IL PRESIDENTE
SE LI GI
(atto firmato digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
SE LI GI - Presidente
NZ NI - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 710/2023 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata ad [...] il [...] (Avv. Salvago Salvatore) Parte_1
RICORRENTE
E
nato ad [...] il [...] (Avv. Aiello SE) CP_1
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 9.07.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23/02/2023, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data
27.09.1991, con CP_1
A sostegno della domanda, parte ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale erano nati due figli, oramai entrambi maggiorenni ed indipendenti, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente alla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nell'ambito della procedura di separazione personale;
separazione successivamente pronunziata con sentenza n. 795 del 7.06.2007, passata in giudicato.
Si costituiva in giudizio il quale non si opponeva alla domanda principale di CP_1 divorzio.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione davanti al Presidente del Tribunale, veniva confermata l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e, adottati i provvedimenti provvisori, le parti venivano rimesse davanti al G.I.
In assenza di attività istruttoria, e sulle conclusioni delle parti e del P.M., il 9.07.2025 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta, risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Agrigento con sentenza di separazione del 7 giugno 2007, passata in giudicato.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con sentenza passata in giudicato.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti. Quanto alle questioni di carattere patrimoniale, va confermata la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della prole e dell'uso della casa coniugale, essendo i figli maggiorenni oramai autonomi.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi i difensori delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Agrigento il 27 settembre 1991 da nata ad [...] il [...] e nato Parte_1 CP_1
ad Agrigento il 04/06/1961, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Agrigento al n. 554, parte II, serie A, anno 1991.
REVOCA
L'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione in favore dei figli e l'assegnazione dell'uso della casa coniugale
DICHIARA
Compensate le spese di giudizio
DISPONE
che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Agrigento, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del
D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 30.10.2025
L'ESTENSORE
NZ NI
IL PRESIDENTE
SE LI GI
(atto firmato digitalmente)