Art. 41.
A deroga del primo comma dell'articolo 27 della legge 10 agosto 1893, n. 449 , i biglietti della Banca Romana che entro il mese di dicembre 1895 non fossero presentati per il cambio alla sede della Banca d'Italia in Roma saranno prescritti.
A deroga del primo comma dell'articolo 27 della legge 10 agosto 1893, n. 449 , i biglietti della Banca Romana che entro il mese di dicembre 1895 non fossero presentati per il cambio alla sede della Banca d'Italia in Roma saranno prescritti.