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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 14/01/2026, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 227/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7003/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012752965000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2943/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 6.11.2024 alla Agenzia Entrate Riscossione e depositato in pari data , il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...] e residente in [...], C. F.: CF_Ricorrente_1,impugnava l'intimazione di pagamento della somma di € 224,65, in epigrafe indicata, notificata in data 10.10.2024 sulla scorta di un'unica cartella di pagamento ,avente ad oggetto la tassa automobilistica relativa all'anno 2015 .
Eccepiva il ricorrente : la -mancata previa notifica dell' avviso di accertamento presupposto e della sottesa cartelle di pagamento;
- l'inesistenza e nullità della motivazione;
- l'indeterminatezza del credito;
-l' intervenuta decadenza dei termini per la riscossione;
-l'intervenuta prescrizione del credito.
*Si costituiva in giudizio Agenzia Entrate Riscossione, che eccepiva in via preliminare : a) la mancata integrità del contraddittorio per violazione dell'art. 14 comma 6 bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, operata dal ricorrente, a tenore del quale: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”; b)l' inammissibilita' del ricorso per definitivita' della cartella di pagamento regolarmente notificata mediante consegna a familiare ed avviso al contribuente;
c)la sospensione del decorso del termine prescrizionale in virtu' della disciplina emergenziale (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del dl 18/2020 e art. 12 d.lgs n. 159/2015).Contestava,poi, i motivi di ricorso ed effettuava la “denuntiatio litis” nei confronti dell'Ente impositore, notificando al medesimo il ricorso introduttivo e la propria comparsa
,con invito a costituirsi in giudizio per la conferma della pretesa vantata e della correttezza degli atti da tale ente disposti.
*Si costituiva,altresì,la Regione Calabria,che eccepiva “in primis” l'inammissibilità del ricorso, a causa della mancata vocazione da parte del ricorrente, a suo dire non sanata dalla chiamata in causa da parte dell'Agenzia Entrate Riscossione,alla quale si rimetteva perché desse prova della notifica della cartella esattoriale, in presenza della quale sarebbe risultata ultronea la prova della notifica dell'accertamento prodromico.
*All'udienza del 26 novembre 2025 ,fissata per la trattazione, assenti le parti benchè ritualmente avvisate, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Va preliminarmente disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla Regione Calabria per non avere il ricorrente evocato in giudizio anche essa Regione, con ciò violando il disposto dell'art. 14 comma 6-bis, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220.
Va,infatti, rilevato che essa Regione si è comunque costituita in giudizio, in quanto chiamata in causa dall' altra parte resistente, e che in ogni caso la mancata notifica ad essa del ricorso da parte del ricorrente non avrebbe comportato l'inammissibilità del ricorso stesso bensì solo la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio;
di talchè ogni ulteriore provvedimento al riguardo sarebbe ultroneo.
*Passando all'esame dei motivi di ricorso, esso va rigettato per le ragioni di seguito estrinsecate.
-E' del tutto irrilevante l'eccezione di mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto, alla luce della prova fornita dall'Agenzia Entrate Riscossione in ordine alla successiva notifica della cartella di pagamento ,avvenuta in data 20.10.2022 a mani di familiare del destinatario ( il padre Nominativo_1) e seguita da avviso di avvenuta notifica spedito in data 28.10.2022, peraltro ultroneo;
invero , come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, come nel caso di specie, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982, sicché non trova applicazione la norma che prevede l'invio di una raccomandata in caso di consegna non personale dell'atto (cfr. Cass. civ. sez. VI, ord. 13 giugno 2016, n. 12083).
-Parimenti infondata è l'eccezione inerente il presunto difetto di motivazione dell'atto impugnato. L'intimazione di pagamento ,infatti, è atto a forma e contenuto vincolati, in quanto deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente, in punto di motivazione, che essa faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, di cui si invoca l'adempimento
(cfr. tra le altre Cass. 28689/2018). L'intimazione opposta, inoltre, si limita a richiamare il credito per capitale, interessi e spese oggetto della cartella sottesa, non impugnata,ed a richiedere interessi di mora in conformità
a quanto previsto dall'art. 30 dpr 602/1973, sicché anche sotto tale profilo non solo non si ravvisa il vizio di motivazione lamentato dal ricorrente quanto anche merge la sicura determinatezza e determinabilità del credito azionato.
-E',altresì, infondata l'eccezione di prescrizione.
Va premesso che , per costante e maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità ( cfr. da ultimo Cass.civ. 18006/2024) e di merito, il termine di prescrizione applicabile in materia di bollo auto è quello triennale di cui all'art.5 del d.l. 953/1982 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 53/1983 e modificato dall'art. 3 del d.l. 2/1986, convertito, con modificazioni, nella legge 60/1986.
Ebbene,nella fattispecie in esame, essendo stata la cartella notificata in data 20.10.2022 e non fatta oggetto di impugnazione, è evidente che alla data di notifica della intimazione di cui qui si discute ( 10.10.2024) non era decorso il termine triennale di legge.
-E', infine, infondata e meramente defatigatoria l'eccezione di decadenza, per sostenere la quale la parte richiama termini inerenti i tributi locali .
*Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore dell'Agenzia Entrate
Riscossione,difesa da proprio funzionario, mentre si compensano nei confronti della Regione Calabria, in considerazione delle difese svolte.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza sez.10,in persona del Giudice monocratico designato, rigetta il ricorso.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della resistente ADER, liquidandole in € 114,00. Il Giudice monocratico Concetta Lucia Filomia
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7003/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012752965000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2943/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 6.11.2024 alla Agenzia Entrate Riscossione e depositato in pari data , il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...] e residente in [...], C. F.: CF_Ricorrente_1,impugnava l'intimazione di pagamento della somma di € 224,65, in epigrafe indicata, notificata in data 10.10.2024 sulla scorta di un'unica cartella di pagamento ,avente ad oggetto la tassa automobilistica relativa all'anno 2015 .
Eccepiva il ricorrente : la -mancata previa notifica dell' avviso di accertamento presupposto e della sottesa cartelle di pagamento;
- l'inesistenza e nullità della motivazione;
- l'indeterminatezza del credito;
-l' intervenuta decadenza dei termini per la riscossione;
-l'intervenuta prescrizione del credito.
*Si costituiva in giudizio Agenzia Entrate Riscossione, che eccepiva in via preliminare : a) la mancata integrità del contraddittorio per violazione dell'art. 14 comma 6 bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, operata dal ricorrente, a tenore del quale: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”; b)l' inammissibilita' del ricorso per definitivita' della cartella di pagamento regolarmente notificata mediante consegna a familiare ed avviso al contribuente;
c)la sospensione del decorso del termine prescrizionale in virtu' della disciplina emergenziale (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del dl 18/2020 e art. 12 d.lgs n. 159/2015).Contestava,poi, i motivi di ricorso ed effettuava la “denuntiatio litis” nei confronti dell'Ente impositore, notificando al medesimo il ricorso introduttivo e la propria comparsa
,con invito a costituirsi in giudizio per la conferma della pretesa vantata e della correttezza degli atti da tale ente disposti.
*Si costituiva,altresì,la Regione Calabria,che eccepiva “in primis” l'inammissibilità del ricorso, a causa della mancata vocazione da parte del ricorrente, a suo dire non sanata dalla chiamata in causa da parte dell'Agenzia Entrate Riscossione,alla quale si rimetteva perché desse prova della notifica della cartella esattoriale, in presenza della quale sarebbe risultata ultronea la prova della notifica dell'accertamento prodromico.
*All'udienza del 26 novembre 2025 ,fissata per la trattazione, assenti le parti benchè ritualmente avvisate, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Va preliminarmente disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla Regione Calabria per non avere il ricorrente evocato in giudizio anche essa Regione, con ciò violando il disposto dell'art. 14 comma 6-bis, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220.
Va,infatti, rilevato che essa Regione si è comunque costituita in giudizio, in quanto chiamata in causa dall' altra parte resistente, e che in ogni caso la mancata notifica ad essa del ricorso da parte del ricorrente non avrebbe comportato l'inammissibilità del ricorso stesso bensì solo la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio;
di talchè ogni ulteriore provvedimento al riguardo sarebbe ultroneo.
*Passando all'esame dei motivi di ricorso, esso va rigettato per le ragioni di seguito estrinsecate.
-E' del tutto irrilevante l'eccezione di mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto, alla luce della prova fornita dall'Agenzia Entrate Riscossione in ordine alla successiva notifica della cartella di pagamento ,avvenuta in data 20.10.2022 a mani di familiare del destinatario ( il padre Nominativo_1) e seguita da avviso di avvenuta notifica spedito in data 28.10.2022, peraltro ultroneo;
invero , come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, come nel caso di specie, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982, sicché non trova applicazione la norma che prevede l'invio di una raccomandata in caso di consegna non personale dell'atto (cfr. Cass. civ. sez. VI, ord. 13 giugno 2016, n. 12083).
-Parimenti infondata è l'eccezione inerente il presunto difetto di motivazione dell'atto impugnato. L'intimazione di pagamento ,infatti, è atto a forma e contenuto vincolati, in quanto deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente, in punto di motivazione, che essa faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, di cui si invoca l'adempimento
(cfr. tra le altre Cass. 28689/2018). L'intimazione opposta, inoltre, si limita a richiamare il credito per capitale, interessi e spese oggetto della cartella sottesa, non impugnata,ed a richiedere interessi di mora in conformità
a quanto previsto dall'art. 30 dpr 602/1973, sicché anche sotto tale profilo non solo non si ravvisa il vizio di motivazione lamentato dal ricorrente quanto anche merge la sicura determinatezza e determinabilità del credito azionato.
-E',altresì, infondata l'eccezione di prescrizione.
Va premesso che , per costante e maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità ( cfr. da ultimo Cass.civ. 18006/2024) e di merito, il termine di prescrizione applicabile in materia di bollo auto è quello triennale di cui all'art.5 del d.l. 953/1982 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 53/1983 e modificato dall'art. 3 del d.l. 2/1986, convertito, con modificazioni, nella legge 60/1986.
Ebbene,nella fattispecie in esame, essendo stata la cartella notificata in data 20.10.2022 e non fatta oggetto di impugnazione, è evidente che alla data di notifica della intimazione di cui qui si discute ( 10.10.2024) non era decorso il termine triennale di legge.
-E', infine, infondata e meramente defatigatoria l'eccezione di decadenza, per sostenere la quale la parte richiama termini inerenti i tributi locali .
*Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore dell'Agenzia Entrate
Riscossione,difesa da proprio funzionario, mentre si compensano nei confronti della Regione Calabria, in considerazione delle difese svolte.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza sez.10,in persona del Giudice monocratico designato, rigetta il ricorso.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della resistente ADER, liquidandole in € 114,00. Il Giudice monocratico Concetta Lucia Filomia