Articolo 1 della Legge 1 luglio 1977, n. 404
Articolo 2
Versione
2 agosto 1977
Art. 1.
Lo stanziamento previsto dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n: 1133, e' aumentato di lire 400 miliardi.
La somma di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 30 miliardi nell'anno 1977; lire 70 miliardi nell'anno 197°8; lire 80 miliardi nell'anno 1979; lire 80 miliardi nell'anno 1980; lire 80 miliardi nell'anno 1981 e lire 60 miliardi nell'anno 1982.
Entrata in vigore il 2 agosto 1977