Ordinanza cautelare 13 aprile 2023
Sentenza 26 luglio 2023
Ordinanza cautelare 22 marzo 2024
Parere definitivo 28 aprile 2025
Improcedibile
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29/07/2025, n. 6703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6703 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06703/2025REG.PROV.COLL.
N. 01578/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1578 del 2024, proposto da
Ministero della Cultura, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di LE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Società Fh Resort S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gennaro Maione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Ascea, rappresentato e difeso dall'avvocato Demetrio Fenucciu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale LE, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierpaolo Pesce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ente Diocesi di Vallo della Lucania, Regione Campania, Ente Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di LE (Sezione Seconda) n. 01845/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ascea, dell’Azienda Sanitaria Locale LE e della società Fh Resort S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale e uditi per le parti gli avvocati Demetrio Fenucciu e Gennaro Maione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 26 settembre 2008, con decreto del Ministero dell’Interno è stata estinta la Fondazione di culto e di religione denominata «Maria Mater Ecclesiae – Fondazione Mons. Biagio D’Agostino» e la Diocesi di Vallo della Lucania ha acquisito la proprietà del complesso immobiliare denominato “Villa Sacro Cuore”, il quale in origine era destinato a servizi ecclesiastici, utilizzato come colonia estiva e/o come struttura per ospitare i seminaristi.
L’area è stata dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della L. n. 1497 del 29 giugno 1939 giusto D.M. 10 ottobre 1967 ed è tutelata ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettere a) ed f).
Con l’istanza n. 11161 del 7 novembre 2018, il Mons. Ciro Miniero, nella qualità di Vescovo e legale rappresentante della Diocesi di Vallo della Lucania, ha richiesto il titolo edilizio per l’esecuzione dei lavori di “ Recupero ambientale e paesistico del complesso immobiliare denominato Villa Sacro Cuore ”, con la previsione di un incremento volumetrico del 10%, al fine di riconvertirlo a struttura turistico-ricettiva. Detto intervento è stato ritenuto di interesse pubblico dall’Amministrazione Comunale di Ascea con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 2 marzo 2019.
In data 29 novembre 2018, con nota n. 12808, il Responsabile Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Ascea ha indetto una Conferenza di servizi decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter L. n. 241/90, convocando la prima seduta per il 17 dicembre 2018 e invitando le seguenti Amministrazioni: a) Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio di LE e IN; b) Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni; c) A.S.L. Distretto Sanitario di Vallo della Lucania; d) Comando Provinciale Vigili del Fuoco di LE.
Nel corso della conferenza la Soprintendenza, odierna appellante, a seguito della trasmissione delle integrazioni richieste e di varie rimodulazioni progettuali successive ai due pareri contrari resi dalla Soprintendenza stessa, ha espresso, in data 5 maggio 2019, il nulla osta archeologico con prescrizioni n. 10333 e, in data 8 luglio 2019, il parere favorevole con prescrizioni n. 15373 all’approvazione dell’ultima progettuale trasmessa, sia per gli aspetti paesaggistici che nei riguardi del vincolo imposto con la L.R. n. 5/2005, precisando che “ Il presente parere s’intende subordinato alla preliminare dimostrazione della liceità del complesso edilizio in oggetto, per cui è fatto salvo l’esito della verifica della liceità che il Responsabile S.U.E. si è riservato di comunicare in sede di conferenza di servizi e che al momento non è noto a quest’Ufficio ”.
In occasione della seduta conclusiva della Conferenza di servizi il Responsabile S.U.E. di Ascea, con riferimento alla liceità del complesso immobiliare in questione, ha dichiarato che l’epoca di costruzione del complesso edilizio denominato “Villa Sacro Cuore” è antecedente 1967 (a parte delle opere di cui si prevede la demolizione, veranda e locale servizi lato mare) e ha adottato la determina n. 26 del 16 settembre 2019 con la quale è stata autorizzata la realizzazione dell’intervento proposto dalla Diocesi di Vallo della Lucania, recependo le prescrizioni e le condizioni riportate nel parere della Soprintendenza n. 15373/2019.
Con la scrittura privata dell’8 marzo 2019, la Diocesi di Vallo della Lucania ha concesso in locazione il complesso immobiliare in questione al Sig. AO Riccardo, il quale, con successiva dichiarazione, ha nominato ex. art. 1401 c.c. e ss. la società FH Resort S.r.l. soggetto acquirente dei diritti e degli obblighi scaturenti dal contratto di locazione, ossia destinare il complesso immobiliare esclusivamente ad attività turistico-alberghiera con espressa riserva di destinazione di una porzione a “Centro Pastorale e di Culto” per lo svolgimento in continuità di attività di natura pastorale, assistenziale, educativa e culturale. La durata della locazione veniva fissata in anni nove più nove come per legge, poi rinnovata per altri nove anni.
La società FH Resort S.r.l. ha proceduto ad eseguire i lavori di recupero ed ampliamento dei vari corpi di fabbrica e, con l’istanza n. 10942 del 18 ottobre 2021, ha presentato una variante in corso d’opera rispetto alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi n. 26/2019, per cui il Responsabile S.U.E. di Ascea, con la nota n. 1790 del 22 febbraio 2022, ha convocato una nuova Conferenza di servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona per l’esame contestuale del progetto da parte delle varie Amministrazioni coinvolte.
Nel corso di tale Conferenza di servizi la Soprintendenza ha richiesto dapprima integrazioni e chiarimenti e successivamente ha partecipato alle sedute tenutesi in data 8 aprile 2022 e 29 aprile 2022, esprimendo infine parere contrario riguardo gli aspetti paesaggistici e nei riguardi della L.R. n. 5/2005, rilasciando esclusivamente il proprio nulla osta archeologico.
All’esito della Conferenza di servizi il Responsabile S.U.E. di Ascea ha adottato, in data 14 maggio, la determinazione n. 243 con cui ha autorizzato la variante in corso d’opera sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai rappresentanti dei soggetti partecipanti ed avendo ritenuto che le opere già eseguite in difformità rispetto al progetto precedentemente approvato rientrassero nell’Allegato A al D.P.R. 31/2017.
Avverso tale determinazione il Ministero della Cultura ha proposto ricorso in opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nell’ambito di tale ricorso in opposizione, in data 26 maggio 2022, si è tenuta una riunione istruttoria in modalità di videoconferenza, al fine di verificare la possibilità di ritirare il ricorso in opposizione qualora il Comune avesse adottato una nuova determinazione che avesse recepito le indicazioni della Soprintendenza atte a rendere il progetto compatibile con gli interessi paesaggistici da tutelare.
Pertanto, la società proponente ha prodotto, in data 30 maggio 2022, un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per la sanatoria delle difformità che erano state riscontrate dalla Soprintendenza e, in data 31 maggio 2022, una soluzione progettuale rimodulata degli interventi di variante in corso d’opera.
In data 1° giugno 2022, il Comune di Ascea ha adottato la nuova determinazione n. 316, con cui ha revocato la precedente determinazione n. 243 del 4 maggio 2022 e ha dato atto all’approvazione delle opere di variante in corso d’opera secondo la soluzione progettuale rimodulata dall’interessato.
In data 3 giugno 2022 si è tenuta una riunione presso la sede del Comune di Ascea in cui sono stati esaminati i nuovi elaborati prodotti dall’interessato.
All’esito della riunione, il Responsabile S.U.E. ha chiuso favorevolmente la Conferenza di servizi relativamente alle sistemazioni esterne, riservandosi di adottare un’ulteriore determina conclusiva relativamente ai fabbricati, solo all’esito favorevole dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica.
Con la nota n. 13677-P del 15 giugno 2022, la Soprintendenza ha espresso parere favorevole in merito all’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica prodotta dall’interessato per la sanatoria delle difformità alla determinazione n. 26 del 16 settembre 2019, eseguite sui vari corpi di fabbrica costituenti il complesso immobiliare in questione.
Con le note nn. 13719-P del 16 giugno 2022 e 14627-P del 29 giugno 2022, la Soprintendenza ha reiterato la richiesta di integrazioni e chiarimenti per quanto concerne i particolari costruttivi del chiosco bar stagionale e delle pavimentazioni esterne, mentre con la nota n. 15911-P del 13 luglio 2022 ha richiesto l’esecuzione di saggi archeologici per lo scavo relativo alla realizzazione della piscina.
In data 21 luglio 2022, il funzionario archeologo della Soprintendenza competente per territorio ha eseguito un sopralluogo al fine di definire i saggi stratigrafici da effettuare in seguito all’avvenuta realizzazione della piscina in assenza di apposita preventiva comunicazione all’Ufficio, nel corso del quale sono state rilevate diverse opere eseguite in difformità rispetto alla richiamata determinazione n. 316 del 1° giugno 2022:
a) Realizzazione di un consistente ampliamento, completamente chiuso, pavimentato e coperto, in adiacenza ed in prosecuzione della sala ristorante già precedentemente assentita, costituito da elementi metallici, vetrate perimetrali a tutta altezza sui tre lati e copertura con lamelle presumibilmente orientabili;
b) Realizzazione, sul lato mare, in luogo del solarium in legno assentito, di una platea in conglomerato cementizio, estesa sino all’arenile, su cui, al momento del sopralluogo, è risultato in corso di realizzazione il rivestimento con assi di legno e un pergolato in legno;
c) Stravolgimento del sistema di mitigazione prescritto sia nella determina n. 26 del 16 settembre 2019, che ha reperito a sua volta la prescrizione indicata nel parere favorevole reso dalla Soprintendenza nella seduta del 9 luglio 2019, sia nella determina conclusiva n. 316 del 1° giugno 2022. Tale sistema di mitigazione, volto alla ricomposizione della duna e al riassetto vegetazionale interno al complesso tramite l'utilizzo di specie autoctone, è stato deliberatamente modificato tramite la sostituzione di queste ultime con delle palme, completamente avulse dal contesto.
A seguito di ulteriori ricerche d’archivio eseguite, la Soprintendenza ha reperito una ripresa aerea del 15 ottobre 1970 dalla quale si è rilevato che a tale data il corpo di fabbrica con forma planimetrica ad “L” posto sul lato sud-est del lotto non era ancora stata realizzato.
A seguito di tale rinvenimento, la Soprintendenza, con la nota n. 16786-P del 26 luglio 2022, ha chiesto all’Aerofototeca dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione di verificare preliminarmente se risultasse la corrispondenza tra la foto allegata ed il relativo cartiglio, nonché se fosse possibile accertare la data esatta del volo durante il quale erano state effettuate le relative riprese, se effettivamente risalente al 15 ottobre 1970.
Con la nota n. 2226-P del 29 luglio 2022, il Responsabile dell’ICCD ha dato esito confermativo ad entrambi i quesiti.
Con la nota n. 17363-P del 2 agosto 2022, la Soprintendenza ha invitato e ha diffidato il Responsabile S.U.E. del Comune di Ascea ad annullare, con urgenza, in autotutela ai sensi dell’art.21-nonies L. n. 241/1990 le determine nn. 316/2022, 243/2022 e 26/2019.
Con la medesima nota la Soprintendenza ha annullato in autotutela sia il parere favorevole con prescrizioni e condizioni n. 15373/2019 dell’8 luglio 2019, sia il parere favorevole n. 13677/2022 del 15 giugno 2022, atteso il mancato stato di legittimità dell’intero complesso immobiliare.
Con nota n. 8053 dell’11 agosto 2022, il Responsabile S.U.E. del Comune di Ascea ha convocato la conferenza di servizi finalizzata all’annullamento in autotutela delle determine comunali nn. 316/2022, 243/2022 e 26/2019, così come richiesto dalla Soprintendenza.
Con la nota n. 19835-P del 13 settembre 2022, la Soprintendenza ha annullato in regime di autotutela anche il parere favorevole con prescrizioni reso nella seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 1° giugno 2022 e relativo alla soluzione progettuale rimodulata dalla Committenza.
In data 16 settembre 2022 si è tenuta la riunione della Conferenza di servizi che si è conclusa con l’adozione della determinazione conclusiva n. 614 del 10 ottobre 2022, con cui il Comune di Ascea ha confermato i provvedimenti resi nell’ambito dell’intervento di “ Recupero ambientale e paesistico del complesso denominato Villa Sacro Cuore ” e ha ribadito la legittimità delle determine conclusive nn. 316/2022, 243/2022 e 26/2019, respingendone la richiesta di annullamento in autotutela.
Avverso la nota della Soprintendenza n. 17363-P del 2 agosto 2022 la società FH Resort s.r.l. ha proposto ricorso.
Con la determina n. 718 del 15 novembre 2022, il Responsabile del procedimento per la tutela paesaggistica del Comune di Ascea ha espresso il diniego in merito all’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica prodotta dall’interessato.
Dapprima con ricorso straordinario al Capo dello Stato e successivamente – a seguito di opposizione ex art. 10 D.P.R. n. 1199/1971 - con ricorso numero di registro generale 552, depositato il 24 marzo 2023, il Ministero della Cultura ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Campania, chiedendone l’annullamento, la predetta Determinazione conclusiva della conferenza di servizi n. 614 del 10 ottobre 2022, nonché di ogni alto atto presupposto.
A sostegno del ricorso in primo grado, le Amministrazioni ricorrenti hanno dedotto difetto di istruttoria e falsa rappresentazione dei fatti per omessa valutazione della ripresa aerea del 15 ottobre 1970.
Ad esito del relativo giudizio, l’adito T.A.R., con la sentenza ora appellata, ha respinto integralmente il ricorso.
In particolare, il T.A.R. ha affermato che l’assunto della Soprintendenza non può essere accolto in quanto “ l’esercizio dell’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21nonies L.241/1990 può essere esercitato in un termine comunque non superiore a 12 mesi dal momento dell’adozione del provvedimento e, nel caso di specie, il termine è ampiamente decorso. Né tantomeno può trovare applicazione il comma 2bis della norma citata, che consente l’annullamento in autotutela dei provvedimenti laddove conseguiti sulla base “di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reati”, in quanto, nel caso di specie, non può sostenersi l’intenzionalità delle dichiarazioni circa la falsa rappresentazione dei fatti, stante le manifeste difficoltà riscontrate nel reperimento dei fascicoli, sicché è, al più, addebitabile alla stessa Amministrazione l’errore nell’individuazione dell’epoca esatta di costruzione dell’immobile, errore non legittimante il ricorso all’autotutela oltre i limiti temporali ai sensi dell’art. 21nonies L. 241/1990. In ogni caso, la disposizione di cui all’art. 21nonies, comma 2bis, L.241/1990 richiede l’accertamento di tali false dichiarazioni, effetto di condotte costituenti reati, mediante una sentenza passata in giudicato, assente e non conseguibile in tale fattispecie concreta ”.
Con ricorso notificato e depositato il 26 febbraio 2024, il Ministero della cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di IN e LE ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone la riforma, previa sospensione degli effetti.
In particolare, l’Amministrazione ricorrente ha affidato il gravame ad unico motivo, rubricato come segue: “Falsa applicazione dell’art. 21-nonies, comma 2bis, L. 241/1990”.
La società FH Resort S.r.l. e il Comune di Ascea si sono costituiti con atto di stile e successivamente hanno depositato memorie con cui hanno dedotto l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse nonché l’infondatezza nel merito dello stesso.
Con ordinanza n. 1046 del 22 marzo 2024, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare.
La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza pubblica del 12 giugno 2025.
DIRITTO
Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’appellata FH Resort s.r.l. la quale deduce che il provvedimento autorizzativo adottato dal Comune n. 614 del 10.10.2022 nonché i precedenti atti del Comune, impugnati con il ricorso di primo grado, sono stati superati dalla successiva determina n. 19/2023.
L’eccezione è fondata nei sensi che di seguito si espongono.
Successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata, il Comune ha convocato una conferenza di servizi conclusasi con la Determinazione n. 19 dell’11 ottobre 2023, con la quale, a seguito di una nuova istruttoria, sono stati confermati i precedenti provvedimenti resi nell’ambito dell’intervento di “Recupero ambientale e paesistico del complesso denominato Villa Sacro Cuore” e impugnati dal Ministero con l’originario ricorso.
Si è in presenza, pertanto, di un provvedimento di conferma in senso proprio, in quanto adottato a seguito di una rinnovata istruttoria così come emerge dall’articolata motivazione del provvedimento stesso.
Peraltro, anche detto atto di conferma è stato impugnato dal Ministero odierno appellante e la relativa causa, pendente in appello, è stata trattenuta in decisione alla medesima udienza del 12 giugno 2025.
Pertanto, la sopravvenienza del provvedimento di conferma in senso proprio rende improcedibile, per carenza di interesse, il ricorso originariamente proposto dal Ministero in primo grado.
Di conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere dichiarato improcedibile.
In ragione della definizione in rito, le spese del doppio grado di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Lorenzo Vitale | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO