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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 19/10/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE UNICA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Marcello Testaquatra Presidente
dr. Calogero Domenico Cammarata Giudice
dr. ND CA Giudice
dei quali il terzo è relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1321 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], (c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Riesi, Via Carlo CodiceFiscale_1
Alberto n. 14, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Vitello (pec:
, che la rappresenta e difende Email_1
giusta procura in atti;
–parte ricorrente –
E
nato a [...], in data [...], (c.f. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via CodiceFiscale_2
Malta n. 10, presso lo studio dell'Avv. Valeria D'Amico (pec:
, che lo rappresenta e difende giusta Email_2 procura in atti;
– parte resistente–
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: entrambe le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 26.2.2025,
alle quali si rinvia.
Il P.M. non si è opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.8.2022, , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio in Buhusi (Romania) con in Controparte_1
data 8.10.2004, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune dell'anno 2005, parte II, serie C, n. 2, ufficio 1, che dalla suddetta unione non erano nati figli.
La ricorrente ha dunque concluso chiedendo l'autorizzazione a vivere separati, la pronuncia della separazione personale dei coniugi, nessuna disposizione in merito al suo mantenimento stante la sua espressa rinuncia.
Sentita la ricorrente, con ordinanza del 9.3.2023 il Presidente, tenuto conto che non occorreva adottare provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della prole e in favore dei coniugi, ha autorizzato i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
la causa è stata rimessa al Giudice Istruttore e con ordinanza del 7.2.2024 è stata posta in decisione
- 2 - assegnando a parte ricorrente il termine per il deposito della comparsa conclusionale.
Disposta la rimessione sul ruolo con ordinanza del 27.5.2024 e la rinnovazione della notifica dell'ordinanza presidenziale, si è costituito il resistente, non opponendosi alla richiesta di separazione dei coniugi alle condizioni già precisate dalla ricorrente, previo mutamento del rito.
Entrambe le parti hanno chiesto la trasformazione della separazione giudiziale in consensuale alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto e depositato il 2.1.2025.
Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
26.2.2025, le parti hanno insistito nell'accoglimento delle condizioni di cui all'accordo di trasformazione del titolo della separazione in consensuale sottoscritto da entrambe le parti in data 2.1.2025 e depositato in atti.
La causa è stata, dunque, posta in decisione con ordinanza del
27.2.2025 assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. riducendo a venti giorni il termine per il deposito delle comparse conclusionali.
Rimessa la causa sul ruolo istruttorio al fine di consentire il deposito dell'estratto dell'atto di matrimonio in corso di validità rilasciato dal
Comune ove è stato celebrato il matrimonio, è stata poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.6.2025.
Precisate le conclusioni insistendo sulle condizioni di cui all'accordo di trasformazione della separazione giudiziale in consensuale, la causa è stata posta in decisione senza termini.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
*****
- 3 - Tanto premesso, deve essere rilevato che non vi è contestazione sulla impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Le chiare posizioni processuali delle parti attestano il verificarsi del presupposto dell'irreversibile deterioramento del rapporto e dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, dovendosi dunque escludere la possibilità di riconciliazione.
Nessuna ulteriore statuizione va adottata in mancanza di prole e di richieste a contenuto economico, come domandato dalle parti nell'accordo depositato.
Le spese processuali alla luce dell'esito del giudizio devono essere interamente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
a) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata a [...], in data [...] e CP_1
nato a [...], in data [...], i quali
[...]
hanno contratto matrimonio in Buhusi (Romania), in data
8.10.2004, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Riesi dell'anno 2005, parte II, serie C, n. 2, ufficio 1;
a) Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Riesi di procedere all'annotazione della presente sentenza all'esito del passaggio in giudicato.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del
- 4 - Tribunale di Caltanissetta in data 17.10.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Marcello Testaquatra
ND CA
- 5 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE UNICA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Marcello Testaquatra Presidente
dr. Calogero Domenico Cammarata Giudice
dr. ND CA Giudice
dei quali il terzo è relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1321 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], (c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Riesi, Via Carlo CodiceFiscale_1
Alberto n. 14, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Vitello (pec:
, che la rappresenta e difende Email_1
giusta procura in atti;
–parte ricorrente –
E
nato a [...], in data [...], (c.f. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via CodiceFiscale_2
Malta n. 10, presso lo studio dell'Avv. Valeria D'Amico (pec:
, che lo rappresenta e difende giusta Email_2 procura in atti;
– parte resistente–
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: entrambe le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 26.2.2025,
alle quali si rinvia.
Il P.M. non si è opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.8.2022, , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio in Buhusi (Romania) con in Controparte_1
data 8.10.2004, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune dell'anno 2005, parte II, serie C, n. 2, ufficio 1, che dalla suddetta unione non erano nati figli.
La ricorrente ha dunque concluso chiedendo l'autorizzazione a vivere separati, la pronuncia della separazione personale dei coniugi, nessuna disposizione in merito al suo mantenimento stante la sua espressa rinuncia.
Sentita la ricorrente, con ordinanza del 9.3.2023 il Presidente, tenuto conto che non occorreva adottare provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della prole e in favore dei coniugi, ha autorizzato i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
la causa è stata rimessa al Giudice Istruttore e con ordinanza del 7.2.2024 è stata posta in decisione
- 2 - assegnando a parte ricorrente il termine per il deposito della comparsa conclusionale.
Disposta la rimessione sul ruolo con ordinanza del 27.5.2024 e la rinnovazione della notifica dell'ordinanza presidenziale, si è costituito il resistente, non opponendosi alla richiesta di separazione dei coniugi alle condizioni già precisate dalla ricorrente, previo mutamento del rito.
Entrambe le parti hanno chiesto la trasformazione della separazione giudiziale in consensuale alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto e depositato il 2.1.2025.
Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
26.2.2025, le parti hanno insistito nell'accoglimento delle condizioni di cui all'accordo di trasformazione del titolo della separazione in consensuale sottoscritto da entrambe le parti in data 2.1.2025 e depositato in atti.
La causa è stata, dunque, posta in decisione con ordinanza del
27.2.2025 assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. riducendo a venti giorni il termine per il deposito delle comparse conclusionali.
Rimessa la causa sul ruolo istruttorio al fine di consentire il deposito dell'estratto dell'atto di matrimonio in corso di validità rilasciato dal
Comune ove è stato celebrato il matrimonio, è stata poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.6.2025.
Precisate le conclusioni insistendo sulle condizioni di cui all'accordo di trasformazione della separazione giudiziale in consensuale, la causa è stata posta in decisione senza termini.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
*****
- 3 - Tanto premesso, deve essere rilevato che non vi è contestazione sulla impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Le chiare posizioni processuali delle parti attestano il verificarsi del presupposto dell'irreversibile deterioramento del rapporto e dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, dovendosi dunque escludere la possibilità di riconciliazione.
Nessuna ulteriore statuizione va adottata in mancanza di prole e di richieste a contenuto economico, come domandato dalle parti nell'accordo depositato.
Le spese processuali alla luce dell'esito del giudizio devono essere interamente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
a) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata a [...], in data [...] e CP_1
nato a [...], in data [...], i quali
[...]
hanno contratto matrimonio in Buhusi (Romania), in data
8.10.2004, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Riesi dell'anno 2005, parte II, serie C, n. 2, ufficio 1;
a) Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Riesi di procedere all'annotazione della presente sentenza all'esito del passaggio in giudicato.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del
- 4 - Tribunale di Caltanissetta in data 17.10.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Marcello Testaquatra
ND CA
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