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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/12/2025, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2296/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
ER AI, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2296/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giada Parte_1 C.F._1
OS TA, presso il cui studio in Francavilla Fontana alla via Silvio Pellico, 3 è elettivamente domiciliato parte appellante
CONTRO
(C.F , in persona del prefetto pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce presso i cui uffici siti in
Lecce, Via Rubichi n. 39 è elettivamente domiciliata parte appellata
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 18.12.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio riguarda l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 130/2022 con cui il Giudice di Pace di ha rigettato il ricorso proposto da CP_1
avverso il decreto di sospensione della patente di guida emesso dal Parte_1
Prefetto di il 5 marzo 2021 (prot. 2021/878/I-20B-3 Area III), e notificato l'11 marzo CP_1
2021, nulla disponendo sulle spese.
A fondamento del decreto prefettizio è stato posto, in particolare, il rapporto n. 35/14 del 22 febbraio 2021 del Comando Compagnia Carabinieri N.R.O. di Francavilla Fontana, con cui è stata segnalata la violazione dell'art. 186, comma 2, lett. b), del codice della strada da parte di
Pag. 1 a 7 per accertato tasso alcolemico pari a 1,01 g/l (rientrante nella fascia Parte_1 compresa tra 0,5 e 1,5 g/l) a seguito di esame ematico svolto presso l'Ospedale “Perrino” di dove è stato trasportato a seguito di sinistro stradale CP_1 Parte_1
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello deducendo, una Parte_2 serie di vizi di motivazione e violazioni di legge nella decisione impugnata.
In particolare, al riguardo, ha dedotto:
− la mancanza di un accertamento tempestivo e affidabile dello stato di alterazione al momento della guida, atteso che il prelievo ematico è stato effettuato a distanza di molte ore dal fatto, con conseguente inattendibilità scientifica dei risultati;
− la mancata comunicazione dell'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore e l'assenza dell'acquisizione del consenso informato all'esecuzione del prelievo;
− la mancanza, nel verbale, di segni, sintomi o comportamenti riconducibili allo stato di ebbrezza;
− il valore alcolemico accertato, comunque inferiore alla soglia di 1,5 g/l, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non consente l'applicazione della sospensione cautelare della patente;
− l'omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, su motivi decisivi ritualmente dedotti;
− l'erronea compensazione delle spese di lite, disposta in assenza delle gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge.
L'appellante ha concluso chiedendo, quindi, di accogliere l'appello e, per l'effetto, di dichiarare la nullità del decreto prefettizio di sospensione della patente di guida n. NumeroDiPatente_1 notificato l'11.03.2021, per violazione dell'art. 186, comma 2-bis, C.d.S., nonché per omesso avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia e mancata richiesta del consenso al prelievo ematico;
di dichiarare la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi essenziali del ricorso introduttivo;
di dichiarare la vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
3. Verificata la regolarità della notificazione eseguita in favore dell'appallato e preso atto della mancata costituzione in giudizio dello stesso, all'udienza del 17.03.2023 è stata dichiarata la contumacia del Controparte_1
4. Nel corso del giudizio, in data 6.04.2023 e con istanza iscritta al sub-procedimento n.
RG 2296-1/22, ha chiesto la sospensione del provvedimento di revoca Parte_1 della patente di guida.
Pag. 2 a 7 5. La si è costituita, nel sub-procedimento di sospensione, con Controparte_1 memoria del 2.05.2023 e, nel presente giudizio, con memoria tardiva dell'8.06.2023, chiedendo il rigetto dell'inibitoria, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
L'Amministrazione ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, poiché il decreto di sospensione impugnato ha esaurito la sua funzione meramente cautelare con la restituzione della patente all'appellante avvenuta in data 9.05.2022, a seguito della presentazione del certificato di idoneità rilasciato dalla commissione medica locale.
A tal fine, ha evidenziato che il provvedimento cautelare di sospensione della patente, oggi contestato, è stato adottato dal Prefetto ai sensi dell'art. 128 C.d.S., al solo scopo di verificare la persistenza dei requisiti psico-fisici necessari per la guida, nelle more del procedimento penale relativo alla responsabilità nella causazione dell'incidente stradale, chiarendo che eventuali ulteriori misure sul titolo di guida – incluso l'obbligo di sottoporsi a nuove visite mediche – dipendono esclusivamente dall'esito del procedimento penale pendente, rispetto al quale l'Autorità amministrativa svolgerebbe funzioni meramente esecutive.
6. Con ordinanza dell'8.5.2023, il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione, evidenziando che la misura prefettizia ha natura temporanea, essendo stata prevista una nuova visita medica per il rilascio di un ulteriore permesso temporaneo, e che è stata adottata con finalità cautelare di verifica dell'idoneità psicofisica ai sensi dell'art. 128 C.d.S., e non quale sospensione sanzionatoria ex art. 223 C.d.S.
6.1 È stata fissata, quindi, l'udienza di discussione orale e decisione, concedendo alle parti un termine per brevi note finali.
6.2 Negli scritti difensivi finali, entrambe le parti hanno reiterato le conclusioni e le difese già articolate.
In particolare, l'appellante ha evidenziato di conservare un interesse concreto e attuale all'annullamento del provvedimento prefettizio, poiché la sua permanenza è idonea a determinare effetti pregiudizievoli sul piano amministrativo, sanzionatorio e personale.
Al riguardo, ha richiamato tanto la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui la legittimità del provvedimento amministrativo va verificata al momento della sua adozione, quanto l'incisione già avvenuta negativamente nella sfera dell'appellante, privato del diritto alla guida per un periodo significativo, per effetto del rilascio del permesso di guida provvisorio, precisando che neanche il superamento delle successive visite mediche rende superfluo l'accertamento nel merito.
Pag. 3 a 7 6.3 Esaurita la discussione orale in cui le parti hanno ribadito le proprie posizioni, il giudizio viene definito con la presente sentenza di cui si dà lettura integrale all'esito della camera di consiglio depositando la telematicamente, in coda al verbale d'udienza.
***
7. L'appello è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse all'azione, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., per le ragioni di seguito esposte.
8. In primo luogo, preme sottolineare che, nel presente giudizio, la verifica della legittimità del provvedimento amministrativo non è oggetto diretto, come nel caso dell'azione di annullamento dinanzi al giudice amministrativo, ma è oggetto indiretto da valutare, in via incidentale, nella prospettiva del diritto alla guida fatto valere dal ricorrente.
8.1 In secondo luogo, è doveroso ribadire quanto già affermato nel corso del giudizio, ossia che la misura della sospensione della patente di cui si discute non ha natura sanzionatoria, ma ha natura esclusivamente cautelare ex art. 223 CdS.
Si tratta, invero, di una misura preventiva, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico nell'ipotesi di un fatto penalmente rilevante.
Trova giustificazione, infatti, nella necessità di impedire che, nell'immediatezza del fatto, il conducente del veicolo, nei cui confronti esistano fondati elementi di responsabilità penale in ordine a un comportamento lesivo della incolumità altrui, possa reiterare una condotta in grado di arrecare ulteriore pericolo (Cass. civ. Sez. I, 12/12/2007, n. 26018).
Per tale ragione, il legislatore attribuisce all'Amministrazione il potere-dovere di adottare provvedimenti cautelari peculiari secondo l'iter previsto dall'art. 223 CdS, differenziando tali misure dalle misure definitive.
Al riguardo, la giurisprudenza (Corte Cost., ord. n. 266/2011 e n. 344/2004; Cass., n.
25870/2016; Cass., n. 18342/2017) ha chiarito che non sussiste alcun rapporto di specialità tra i provvedimenti cautelari ex art. 223 C.d.S. e le misure previste dall'art. 186, commi 8 e 9, né alcuna violazione del principio di correlazione tra fatto e sanzione accessoria. Ha puntualizzato, altresì, che la sospensione prefettizia è indipendente dall'eventuale giudizio ai sensi dell'art. 186 C.d.S. e non determina effetti permanenti sulla posizione giuridica del conducente.
Non colgono nel segno, quindi, tutte quelle ampie difese articolate dall'appellante sulla base dell'errato presupposto che la misura oggi contestata sia una misura sanzionatoria penale accessoria e non, come detto, una misura amministrativa di carattere spiccatamente cautelare.
9. Ciò premesso, deve evidenziarsi la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., che, quale condizione dell'azione, deve sussistere non solo al momento della
Pag. 4 a 7 proposizione del ricorso o dell'impugnazione, ma deve anche permanere fino al momento della decisione.
Si tratta, in breve, dell'utilità concreta e attuale, correlata a un effettivo “bene della vita”, che la parte può trarre dalla pronuncia del giudice, in mancanza della quale perde di senso l'azione giudiziale.
Al riguardo, la Corte di cassazione ha ribadito, con la sentenza n. 22234 del 2024, che sussiste l'interesse ad impugnare solo se, con l'impugnazione, può essere raggiunto un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole, condizione che non si realizza quando la vicenda oggetto della impugnazione si sia ormai esaurita.
In sintesi, non si può avviare o proseguire un'azione legale senza avere un vantaggio concreto e attuale da ottenere, pena l'inammissibilità del ricorso per un sopravvenuto difetto di interesse.
10. Ebbene, nel caso di specie, deve osservarsi che la patente di guida è già stata restituita all'appellante prima della proposizione del gravame con la conseguenza che l'interesse all'impugnazione difettava sin dall'introduzione dell'appello.
L'eventuale annullamento del provvedimento prefettizio non è in grado, evidentemente, di recare alcun vantaggio, nemmeno indiretto, all'appellante: per un verso, il bene della vita che intendeva recuperare, ossia la validità ed efficacia del titolo di guida, è già stato ottenuto prima e fuori del processo;
per altro verso, nelle more del processo e del rilascio della patente di guida, non si è verificato, per l'appellante, alcun pregiudizio cui porre rimedio con la presente sentenza.
10.1 Con riferimento al primo aspetto, è necessario richiamare gli elementi fattuali rilevanti, documentalmente provati e non contestati, ossia che:
a) la sentenza impugnata è stata depositata il 24 gennaio 2022;
b) il giudizio d'appello è stato iscritto il 14 luglio 2022;
c) già in data 9 maggio 2022 l'appellante aveva riacquisito la disponibilità della patente di guida, atteso che, a seguito della visita presso la Commissione Medica Locale del 4 maggio 2022,
è stata accertata la sussistenza dei requisiti psicofisici per la guida e rilasciata la relativa certificazione e che, sulla base di tale accertamento, la Prefettura di ha dichiarato esaurita CP_1 la funzione cautelare della sospensione e restituito la patente in data 9 maggio 2022, come da nota prefettizia in atti.
È dunque evidente che, già al momento della proposizione dell'appello, il bene della vita perseguito – la disponibilità del documento di guida – risultava integralmente soddisfatto, con conseguente venir meno dell'interesse a coltivare il giudizio.
10.2 Con riferimento al secondo aspetto, è doveroso sottolineare che l'appellante non ha allegato e dimostrato l'esistenza di un interesse concreto e attuale alla caducazione dell'atto,
Pag. 5 a 7 vantando un mero interesse morale alla legittimità del provvedimento amministrativo, e non ha prospettato alcun effetto pregiudizievole ulteriore derivante dal mantenimento del provvedimento, neanche ai fini risarcitori.
Va precisato, poi, che le osservazioni contenute nelle note conclusive dell'appellante depositate il 17 novembre 2025 – secondo cui il rilascio del permesso provvisorio non avrebbe rimosso gli effetti pregiudizievoli del decreto e che il superamento della visita medica non renderebbe superflua una decisione nel merito – non modificano la natura del provvedimento né evidenziano alcun effetto giuridico attuale idoneo a giustificare la prosecuzione del giudizio.
Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 16051/2017 e seguenti) ha chiarito che la sospensione prefettizia ex art. 223 C.d.S. costituisce misura cautelare preventiva finalizzata esclusivamente a tutelare l'incolumità pubblica e non dipende dall'esito della visita medica, che rileva solo ai fini dell'idoneità del conducente e dell'eventuale revoca della patente ai sensi dell'art. 186 C.d.S., commi 8 e 9.
11. Infine, l'esame delle doglianze di merito resta assorbito, ribadendosi che questo assumerebbe valore puramente teorico e non inciderebbe sulla sfera giuridica dell'interessato, che ha già riottenuto la patente.
12. Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello deve essere dichiarato inammissibile poiché il provvedimento di sospensione prefettizia che ha natura esclusivamente cautelare e temporanea e la sua efficacia si è esaurita con la restituzione della patente il 9 maggio 2022, a seguito della verifica positiva presso la Commissione Medica Locale.
Non residua, infatti, alcun interesse concreto ed attuale alla decisione del gravame, essendo stato il bene della vita perseguito dall'appellante completamente soddisfatto prima dell'instaurazione del giudizio.
13. Infine, per quel che riguarda le spese di lite, queste vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito complessivo della causa.
Al riguardo, si osserva che lo svolgimento della vicenda processuale è stato caratterizzato da una successione di eventi non lineari: l'originaria inibitoria che aveva consentito la restituzione della patente, la successiva sospensione prefettizia e, infine, una nuova restituzione del documento a seguito degli accertamenti sanitari. Tale andamento, reso ancor più complesso dalla peculiare normativa applicabile, che intreccia profili penalistici e amministrativi, ha inciso sull'evoluzione del giudizio e sulla posizione delle parti, determinando una situazione di obiettiva incertezza.
In ragione di tali circostanze, che integrano giusti motivi ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Pag. 6 a 7 13.1 Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui, quando l'impugnazione è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 130/2022 emessa del giudice di pace di e depositata in data CP_1
24.01.2022;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3. dà atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Brindisi, 18.12.2025
La Giudice
ER AI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Laura Sammarco.
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
ER AI, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2296/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giada Parte_1 C.F._1
OS TA, presso il cui studio in Francavilla Fontana alla via Silvio Pellico, 3 è elettivamente domiciliato parte appellante
CONTRO
(C.F , in persona del prefetto pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce presso i cui uffici siti in
Lecce, Via Rubichi n. 39 è elettivamente domiciliata parte appellata
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 18.12.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio riguarda l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 130/2022 con cui il Giudice di Pace di ha rigettato il ricorso proposto da CP_1
avverso il decreto di sospensione della patente di guida emesso dal Parte_1
Prefetto di il 5 marzo 2021 (prot. 2021/878/I-20B-3 Area III), e notificato l'11 marzo CP_1
2021, nulla disponendo sulle spese.
A fondamento del decreto prefettizio è stato posto, in particolare, il rapporto n. 35/14 del 22 febbraio 2021 del Comando Compagnia Carabinieri N.R.O. di Francavilla Fontana, con cui è stata segnalata la violazione dell'art. 186, comma 2, lett. b), del codice della strada da parte di
Pag. 1 a 7 per accertato tasso alcolemico pari a 1,01 g/l (rientrante nella fascia Parte_1 compresa tra 0,5 e 1,5 g/l) a seguito di esame ematico svolto presso l'Ospedale “Perrino” di dove è stato trasportato a seguito di sinistro stradale CP_1 Parte_1
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello deducendo, una Parte_2 serie di vizi di motivazione e violazioni di legge nella decisione impugnata.
In particolare, al riguardo, ha dedotto:
− la mancanza di un accertamento tempestivo e affidabile dello stato di alterazione al momento della guida, atteso che il prelievo ematico è stato effettuato a distanza di molte ore dal fatto, con conseguente inattendibilità scientifica dei risultati;
− la mancata comunicazione dell'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore e l'assenza dell'acquisizione del consenso informato all'esecuzione del prelievo;
− la mancanza, nel verbale, di segni, sintomi o comportamenti riconducibili allo stato di ebbrezza;
− il valore alcolemico accertato, comunque inferiore alla soglia di 1,5 g/l, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non consente l'applicazione della sospensione cautelare della patente;
− l'omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, su motivi decisivi ritualmente dedotti;
− l'erronea compensazione delle spese di lite, disposta in assenza delle gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge.
L'appellante ha concluso chiedendo, quindi, di accogliere l'appello e, per l'effetto, di dichiarare la nullità del decreto prefettizio di sospensione della patente di guida n. NumeroDiPatente_1 notificato l'11.03.2021, per violazione dell'art. 186, comma 2-bis, C.d.S., nonché per omesso avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia e mancata richiesta del consenso al prelievo ematico;
di dichiarare la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi essenziali del ricorso introduttivo;
di dichiarare la vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
3. Verificata la regolarità della notificazione eseguita in favore dell'appallato e preso atto della mancata costituzione in giudizio dello stesso, all'udienza del 17.03.2023 è stata dichiarata la contumacia del Controparte_1
4. Nel corso del giudizio, in data 6.04.2023 e con istanza iscritta al sub-procedimento n.
RG 2296-1/22, ha chiesto la sospensione del provvedimento di revoca Parte_1 della patente di guida.
Pag. 2 a 7 5. La si è costituita, nel sub-procedimento di sospensione, con Controparte_1 memoria del 2.05.2023 e, nel presente giudizio, con memoria tardiva dell'8.06.2023, chiedendo il rigetto dell'inibitoria, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
L'Amministrazione ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, poiché il decreto di sospensione impugnato ha esaurito la sua funzione meramente cautelare con la restituzione della patente all'appellante avvenuta in data 9.05.2022, a seguito della presentazione del certificato di idoneità rilasciato dalla commissione medica locale.
A tal fine, ha evidenziato che il provvedimento cautelare di sospensione della patente, oggi contestato, è stato adottato dal Prefetto ai sensi dell'art. 128 C.d.S., al solo scopo di verificare la persistenza dei requisiti psico-fisici necessari per la guida, nelle more del procedimento penale relativo alla responsabilità nella causazione dell'incidente stradale, chiarendo che eventuali ulteriori misure sul titolo di guida – incluso l'obbligo di sottoporsi a nuove visite mediche – dipendono esclusivamente dall'esito del procedimento penale pendente, rispetto al quale l'Autorità amministrativa svolgerebbe funzioni meramente esecutive.
6. Con ordinanza dell'8.5.2023, il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione, evidenziando che la misura prefettizia ha natura temporanea, essendo stata prevista una nuova visita medica per il rilascio di un ulteriore permesso temporaneo, e che è stata adottata con finalità cautelare di verifica dell'idoneità psicofisica ai sensi dell'art. 128 C.d.S., e non quale sospensione sanzionatoria ex art. 223 C.d.S.
6.1 È stata fissata, quindi, l'udienza di discussione orale e decisione, concedendo alle parti un termine per brevi note finali.
6.2 Negli scritti difensivi finali, entrambe le parti hanno reiterato le conclusioni e le difese già articolate.
In particolare, l'appellante ha evidenziato di conservare un interesse concreto e attuale all'annullamento del provvedimento prefettizio, poiché la sua permanenza è idonea a determinare effetti pregiudizievoli sul piano amministrativo, sanzionatorio e personale.
Al riguardo, ha richiamato tanto la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui la legittimità del provvedimento amministrativo va verificata al momento della sua adozione, quanto l'incisione già avvenuta negativamente nella sfera dell'appellante, privato del diritto alla guida per un periodo significativo, per effetto del rilascio del permesso di guida provvisorio, precisando che neanche il superamento delle successive visite mediche rende superfluo l'accertamento nel merito.
Pag. 3 a 7 6.3 Esaurita la discussione orale in cui le parti hanno ribadito le proprie posizioni, il giudizio viene definito con la presente sentenza di cui si dà lettura integrale all'esito della camera di consiglio depositando la telematicamente, in coda al verbale d'udienza.
***
7. L'appello è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse all'azione, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., per le ragioni di seguito esposte.
8. In primo luogo, preme sottolineare che, nel presente giudizio, la verifica della legittimità del provvedimento amministrativo non è oggetto diretto, come nel caso dell'azione di annullamento dinanzi al giudice amministrativo, ma è oggetto indiretto da valutare, in via incidentale, nella prospettiva del diritto alla guida fatto valere dal ricorrente.
8.1 In secondo luogo, è doveroso ribadire quanto già affermato nel corso del giudizio, ossia che la misura della sospensione della patente di cui si discute non ha natura sanzionatoria, ma ha natura esclusivamente cautelare ex art. 223 CdS.
Si tratta, invero, di una misura preventiva, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico nell'ipotesi di un fatto penalmente rilevante.
Trova giustificazione, infatti, nella necessità di impedire che, nell'immediatezza del fatto, il conducente del veicolo, nei cui confronti esistano fondati elementi di responsabilità penale in ordine a un comportamento lesivo della incolumità altrui, possa reiterare una condotta in grado di arrecare ulteriore pericolo (Cass. civ. Sez. I, 12/12/2007, n. 26018).
Per tale ragione, il legislatore attribuisce all'Amministrazione il potere-dovere di adottare provvedimenti cautelari peculiari secondo l'iter previsto dall'art. 223 CdS, differenziando tali misure dalle misure definitive.
Al riguardo, la giurisprudenza (Corte Cost., ord. n. 266/2011 e n. 344/2004; Cass., n.
25870/2016; Cass., n. 18342/2017) ha chiarito che non sussiste alcun rapporto di specialità tra i provvedimenti cautelari ex art. 223 C.d.S. e le misure previste dall'art. 186, commi 8 e 9, né alcuna violazione del principio di correlazione tra fatto e sanzione accessoria. Ha puntualizzato, altresì, che la sospensione prefettizia è indipendente dall'eventuale giudizio ai sensi dell'art. 186 C.d.S. e non determina effetti permanenti sulla posizione giuridica del conducente.
Non colgono nel segno, quindi, tutte quelle ampie difese articolate dall'appellante sulla base dell'errato presupposto che la misura oggi contestata sia una misura sanzionatoria penale accessoria e non, come detto, una misura amministrativa di carattere spiccatamente cautelare.
9. Ciò premesso, deve evidenziarsi la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., che, quale condizione dell'azione, deve sussistere non solo al momento della
Pag. 4 a 7 proposizione del ricorso o dell'impugnazione, ma deve anche permanere fino al momento della decisione.
Si tratta, in breve, dell'utilità concreta e attuale, correlata a un effettivo “bene della vita”, che la parte può trarre dalla pronuncia del giudice, in mancanza della quale perde di senso l'azione giudiziale.
Al riguardo, la Corte di cassazione ha ribadito, con la sentenza n. 22234 del 2024, che sussiste l'interesse ad impugnare solo se, con l'impugnazione, può essere raggiunto un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole, condizione che non si realizza quando la vicenda oggetto della impugnazione si sia ormai esaurita.
In sintesi, non si può avviare o proseguire un'azione legale senza avere un vantaggio concreto e attuale da ottenere, pena l'inammissibilità del ricorso per un sopravvenuto difetto di interesse.
10. Ebbene, nel caso di specie, deve osservarsi che la patente di guida è già stata restituita all'appellante prima della proposizione del gravame con la conseguenza che l'interesse all'impugnazione difettava sin dall'introduzione dell'appello.
L'eventuale annullamento del provvedimento prefettizio non è in grado, evidentemente, di recare alcun vantaggio, nemmeno indiretto, all'appellante: per un verso, il bene della vita che intendeva recuperare, ossia la validità ed efficacia del titolo di guida, è già stato ottenuto prima e fuori del processo;
per altro verso, nelle more del processo e del rilascio della patente di guida, non si è verificato, per l'appellante, alcun pregiudizio cui porre rimedio con la presente sentenza.
10.1 Con riferimento al primo aspetto, è necessario richiamare gli elementi fattuali rilevanti, documentalmente provati e non contestati, ossia che:
a) la sentenza impugnata è stata depositata il 24 gennaio 2022;
b) il giudizio d'appello è stato iscritto il 14 luglio 2022;
c) già in data 9 maggio 2022 l'appellante aveva riacquisito la disponibilità della patente di guida, atteso che, a seguito della visita presso la Commissione Medica Locale del 4 maggio 2022,
è stata accertata la sussistenza dei requisiti psicofisici per la guida e rilasciata la relativa certificazione e che, sulla base di tale accertamento, la Prefettura di ha dichiarato esaurita CP_1 la funzione cautelare della sospensione e restituito la patente in data 9 maggio 2022, come da nota prefettizia in atti.
È dunque evidente che, già al momento della proposizione dell'appello, il bene della vita perseguito – la disponibilità del documento di guida – risultava integralmente soddisfatto, con conseguente venir meno dell'interesse a coltivare il giudizio.
10.2 Con riferimento al secondo aspetto, è doveroso sottolineare che l'appellante non ha allegato e dimostrato l'esistenza di un interesse concreto e attuale alla caducazione dell'atto,
Pag. 5 a 7 vantando un mero interesse morale alla legittimità del provvedimento amministrativo, e non ha prospettato alcun effetto pregiudizievole ulteriore derivante dal mantenimento del provvedimento, neanche ai fini risarcitori.
Va precisato, poi, che le osservazioni contenute nelle note conclusive dell'appellante depositate il 17 novembre 2025 – secondo cui il rilascio del permesso provvisorio non avrebbe rimosso gli effetti pregiudizievoli del decreto e che il superamento della visita medica non renderebbe superflua una decisione nel merito – non modificano la natura del provvedimento né evidenziano alcun effetto giuridico attuale idoneo a giustificare la prosecuzione del giudizio.
Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 16051/2017 e seguenti) ha chiarito che la sospensione prefettizia ex art. 223 C.d.S. costituisce misura cautelare preventiva finalizzata esclusivamente a tutelare l'incolumità pubblica e non dipende dall'esito della visita medica, che rileva solo ai fini dell'idoneità del conducente e dell'eventuale revoca della patente ai sensi dell'art. 186 C.d.S., commi 8 e 9.
11. Infine, l'esame delle doglianze di merito resta assorbito, ribadendosi che questo assumerebbe valore puramente teorico e non inciderebbe sulla sfera giuridica dell'interessato, che ha già riottenuto la patente.
12. Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello deve essere dichiarato inammissibile poiché il provvedimento di sospensione prefettizia che ha natura esclusivamente cautelare e temporanea e la sua efficacia si è esaurita con la restituzione della patente il 9 maggio 2022, a seguito della verifica positiva presso la Commissione Medica Locale.
Non residua, infatti, alcun interesse concreto ed attuale alla decisione del gravame, essendo stato il bene della vita perseguito dall'appellante completamente soddisfatto prima dell'instaurazione del giudizio.
13. Infine, per quel che riguarda le spese di lite, queste vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito complessivo della causa.
Al riguardo, si osserva che lo svolgimento della vicenda processuale è stato caratterizzato da una successione di eventi non lineari: l'originaria inibitoria che aveva consentito la restituzione della patente, la successiva sospensione prefettizia e, infine, una nuova restituzione del documento a seguito degli accertamenti sanitari. Tale andamento, reso ancor più complesso dalla peculiare normativa applicabile, che intreccia profili penalistici e amministrativi, ha inciso sull'evoluzione del giudizio e sulla posizione delle parti, determinando una situazione di obiettiva incertezza.
In ragione di tali circostanze, che integrano giusti motivi ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Pag. 6 a 7 13.1 Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui, quando l'impugnazione è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 130/2022 emessa del giudice di pace di e depositata in data CP_1
24.01.2022;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3. dà atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Brindisi, 18.12.2025
La Giudice
ER AI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Laura Sammarco.
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