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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 11/12/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3662/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3662/2025, promossa con ricorso depositato il 16/09/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...], il [...], cittadina Italiana, Cod. Fisc. C.F. , C.F._1
residente in [...], con l'Avv. Michele Squarzon del Foro di Varese
e
2) Parte_2
nato a [...], il [...], cittadino Italiano, C.F. C.F._2
residente a [...]is, con l'Avv. Sonia Elvi del Foro di Milano
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in LA EL (VA), in data 26 aprile 1998,
(anno 1998 atto n. 6 parte II serie A) separati consensualmente con sentenza n. 191/2024, pubblicata il 15.02.2024 passata in giudicato il 20.04.2024. con la seguente figlia maggiorenne:
, nata ad [...] il [...] allo stato non economicamente Persona_1
autosufficiente.
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 16/09/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale sita in LA EL, Via Sul Monte n. 44, di proprietà del Sig.
padre della Sig.ra e concessa in comodato d'uso gratuito alla Persona_2 Parte_1 stessa, resterà, con tutto quanto l'arreda nella piena disponibilità di quest'ultima in forza del precitato contratto di comodato. La figlia maggiorenne ma non Persona_1
economicamente autosufficiente, continuerà ad abitare con la madre. Relativamente all'immobile “casa coniugale”, la moglie continuerà a farsi integralmente carico delle spese di mantenimento e gestione ordinaria e straordinaria dello stesso;
2) il Sig. continuerà a farsi carico del canone di locazione dell'appartamento di Via Parte_2
Piave n. 10bis a Monvalle di € 450,00 mensili;
3) il Sig. verserà alla Sig.ra quale contributo al mantenimento della figlia Parte_2 Pt_1
l'importo mensile di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, entro il giorno dieci Per_1 di ogni mese di riferimento, con l'impegno del padre a provvedere al mantenimento diretto della ragazza nei giorni infrasettimanali (anche 2 o più) e nei weekend nei quali la predetta si tratterrà a casa del padre anche per la notte;
detta somma sarà versata dal padre fino a quando la figlia non avrà terminato l'ultimo ciclo di studi universitari o, comunque, fino a quando la figlia non risulterà economicamente autosufficiente;
4) le spese extra occorrenti per la figlia (ivi comprese le spese universitarie, ludiche, Per_1
ricreative, sportive, le spese straordinarie non prevedibili e le spese mediche non mutuabili o non coperte da assicurazioni) saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% secondo il
Protocollo del Tribunale di Varese, condiviso dagli stessi e a cui i genitori fanno espresso riferimento;
5) i genitori godranno delle deduzioni per il carico familiare nella misura del 50% ciascuno;
le detrazioni ai fini Irpef per le spese straordinarie sostenute in favore della figlia spetteranno a ciascun genitore secondo la propria quota di partecipazione;
6) i signori e si dichiarano fra loro reciprocamente Parte_1 Parte_2
autosufficienti sotto il profilo economico, rinunciando pertanto entrambi alla corresponsione dell'assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
7) i coniugi concordano che la Sig.ra si farà integralmente carico delle spese Parte_1
legali del proprio procuratore e concorrerà, altresì, nelle spese legali del Sig. Parte_2 corrispondendo al difensore di quest'ultimo l'importo di € 1.000,00 omnia, entro la data pagina 2 di 3 dell'udienza di comparizione e/o del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, restando la differenza a carico del predetto. Il CU verrà diviso al 50% a testa.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
26/04/1998, in LA EL (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di LA EL (anno 1998 atto n. 6 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3662/2025, promossa con ricorso depositato il 16/09/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...], il [...], cittadina Italiana, Cod. Fisc. C.F. , C.F._1
residente in [...], con l'Avv. Michele Squarzon del Foro di Varese
e
2) Parte_2
nato a [...], il [...], cittadino Italiano, C.F. C.F._2
residente a [...]is, con l'Avv. Sonia Elvi del Foro di Milano
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in LA EL (VA), in data 26 aprile 1998,
(anno 1998 atto n. 6 parte II serie A) separati consensualmente con sentenza n. 191/2024, pubblicata il 15.02.2024 passata in giudicato il 20.04.2024. con la seguente figlia maggiorenne:
, nata ad [...] il [...] allo stato non economicamente Persona_1
autosufficiente.
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 16/09/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale sita in LA EL, Via Sul Monte n. 44, di proprietà del Sig.
padre della Sig.ra e concessa in comodato d'uso gratuito alla Persona_2 Parte_1 stessa, resterà, con tutto quanto l'arreda nella piena disponibilità di quest'ultima in forza del precitato contratto di comodato. La figlia maggiorenne ma non Persona_1
economicamente autosufficiente, continuerà ad abitare con la madre. Relativamente all'immobile “casa coniugale”, la moglie continuerà a farsi integralmente carico delle spese di mantenimento e gestione ordinaria e straordinaria dello stesso;
2) il Sig. continuerà a farsi carico del canone di locazione dell'appartamento di Via Parte_2
Piave n. 10bis a Monvalle di € 450,00 mensili;
3) il Sig. verserà alla Sig.ra quale contributo al mantenimento della figlia Parte_2 Pt_1
l'importo mensile di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, entro il giorno dieci Per_1 di ogni mese di riferimento, con l'impegno del padre a provvedere al mantenimento diretto della ragazza nei giorni infrasettimanali (anche 2 o più) e nei weekend nei quali la predetta si tratterrà a casa del padre anche per la notte;
detta somma sarà versata dal padre fino a quando la figlia non avrà terminato l'ultimo ciclo di studi universitari o, comunque, fino a quando la figlia non risulterà economicamente autosufficiente;
4) le spese extra occorrenti per la figlia (ivi comprese le spese universitarie, ludiche, Per_1
ricreative, sportive, le spese straordinarie non prevedibili e le spese mediche non mutuabili o non coperte da assicurazioni) saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% secondo il
Protocollo del Tribunale di Varese, condiviso dagli stessi e a cui i genitori fanno espresso riferimento;
5) i genitori godranno delle deduzioni per il carico familiare nella misura del 50% ciascuno;
le detrazioni ai fini Irpef per le spese straordinarie sostenute in favore della figlia spetteranno a ciascun genitore secondo la propria quota di partecipazione;
6) i signori e si dichiarano fra loro reciprocamente Parte_1 Parte_2
autosufficienti sotto il profilo economico, rinunciando pertanto entrambi alla corresponsione dell'assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
7) i coniugi concordano che la Sig.ra si farà integralmente carico delle spese Parte_1
legali del proprio procuratore e concorrerà, altresì, nelle spese legali del Sig. Parte_2 corrispondendo al difensore di quest'ultimo l'importo di € 1.000,00 omnia, entro la data pagina 2 di 3 dell'udienza di comparizione e/o del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, restando la differenza a carico del predetto. Il CU verrà diviso al 50% a testa.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
26/04/1998, in LA EL (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di LA EL (anno 1998 atto n. 6 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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