Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00148/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00405/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 405 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LC CR, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Augusto De Matteis, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Bonazzi, 9;
contro
Università degli Studi di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
nei confronti
IE RI, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Bartolini, Giuseppe Caforio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto n. 1331 del 6.5.2024, con cui il Magnifico Rettore dell’Università intimata, all’esito della procedura selettiva indetta con decreto rettorale n. 310 del 17.2.2023, pubblicato in G.U., IV Serie Speciale, n. 16 del 28.2.2023, per la copertura, ai sensi dell’art. 18, 1° comma, L. 30.12.2010 n. 240, di n. 1 posto di Professore universitario di ruolo di I fascia per il Settore Concorsuale 06/F3 (Otorinolaringoiatria e Audiologia), Settore Scientifico-Disciplinare MED/31 (Otorinolaringoiatria), presso la Clinica Otorinolaringoiatrica del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, ha approvato gli atti e la graduatoria di merito, dichiarando “… maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche …” il 1° classificato, Prof. IE RI, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato dal Prof. IE RI l’8/10/2024 :
per l’annullamento parziale
del decreto rettorale n. 1331 del 6.5.2024, con cui il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia ha approvato gli atti e la graduatoria di merito del concorso bandito con DR 310/2023, dichiarando “ maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche il 1° classificato Prof. IE RI ” e degli atti presupposti e consequenziali meglio individuati nel ricorso del Prof. LC CR, nella parte in cui nell’approvare i verbali del concorso ha finito per approvare anche i verbali della Commissione di concorso con particolare riferimento ai giudizi e alle votazioni attribuite al Prof. LC CR
e per quanto occorrer possa:
- del verbale n. 2 del 24 aprile 2024 contenente i giudizi collegiali sulla valutazione del CV, titoli e pubblicazioni;
- dell’all. 2, al verbale n.2, contente la valutazione analitica del CV, titoli e pubblicazioni dei candidati;
e di tutti gli atti presupposti e consequenziali
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dal Prof. LC CR il 9/07/2025:
del Decreto n. 1726 del 12.6.2024, con cui il Rettore dell’Ateneo perugino ha nominato il controinteressato Prof. IE RI “… professore di I fascia nel settore concorsuale 06/F3 – Otorinolaringoiatria e audiologia – settore scientifico-disciplinare MED/31 – Otorinolaringoiatria – presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia di questa Università a decorrere dal 17.6.2024, ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010” , nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dal Prof. IE RI il 23/09/2025:
per l’annullamento parziale
dei medesimi atti impugnati con il ricorso incidentale, nonché delle osservazioni della Commissione di concorso del 16 settembre 2024, versate agli atti del presente giudizio dall’amministrazione universitaria in data 25.06.2025;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Perugia e di IE RI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa EL DA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Prof. LC CR impugna il decreto rettorale n. 1331 del 6 maggio 2024, con cui l’Università degli Studi di Perugia, all’esito della procedura selettiva indetta con decreto rettorale n. 310 del 17 febbraio 2023 per la copertura di 1 posto di professore universitario di ruolo di I fascia per il Settore Concorsuale 06/F3 (Otorinolaringoiatria e Audiologia), Settore Scientifico-Disciplinare MED/31 (Otorinolaringoiatria, ha approvato gli atti e la graduatoria di merito, dichiarando vincitore il Prof. IE RI.
2. Il ricorrente, professore di prima fascia dal 1° aprile 2005 nel S.S.D. MED/31 (Otorinolaringoiatria) presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti, ha presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva in oggetto, attivata ai sensi dell’art. 18, 1° comma, della L. n. 240 del 2010; l’unico altro candidato era il Prof. IE RI, professore di II fascia nel medesimo settore concorsuale presso l’Università di Perugia, ed in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale richiesta per l’accesso alla I fascia.
3. La Commissione nominata, nella riunione telematica del 29 febbraio 2024, ha provveduto a fissare i criteri di valutazione dei candidati, criteri che, a norma dell’art. 6 del bando, andavano predeterminati “alla luce degli standard qualitativi richiesti dalla struttura, avendo a riferimento i criteri di cui al D.M. 344/2011 ”. In particolare l’organo collegiale ha stabilito di applicare pedissequamente gli indicatori di cui agli artt. 3 e 4 del predetto decreto, attribuendo un punteggio massimo a ciascuno dei sub- criteri e introducendo, inoltre, la valorizzazione di ulteriori sub-criteri con riguardo all’attività di ricerca scientifica tra cui l’attribuzione di finanziamenti competitivi, il conseguimento di un dottorato di ricerca o di un diploma di specializzazione medica, la documentata attività clinica o di ricerca o di formazione, la direzione di riviste, ecc. Alla luce di tutti i sub- criteri sopra specificati, i vari elementi sarebbero stati valutati “ anche in rapporto comparativo tra i candidati ” secondo la graduazione dei giudizi “eccellente, ottima, buona, accettabile, limitata, insufficiente”.
4. Nella successiva riunione telematica del 24 aprile 2024 la Commissione ha effettuato la valutazione collegiale dei due candidati come risultante dall’allegato 2 al verbale 2: il computo matematico dei singoli punteggi attribuiti rispettivamente all’attività didattica, all’attività di ricerca desumibile dai titoli e dal curriculum e della produzione scientifica restituiva complessivi punti 574,4 (107,1+399+62,3+6) per il prof. CR e 523,5 (211,7+235+68,8+8) per il Prof. RI. Senonchè, a quel punto, la Commissione riteneva di effettuare una ulteriore valutazione comparativa specificando: “ poiché il punteggio assegnato ad ognuna delle voci riferite all’attività didattica e di ricerca è molto differente, al fine di assegnare ad ognuno di essi un valore omogeneo e nell’impossibilità di ipotizzare valori assoluti di merito, la Commissione ha deciso di esprimere il giudizio richiesto (eccellente, ottimo, buono, accettabile, limitato ed insufficiente) sulla base del rapporto percentuale riscontrato tra i punteggi delle singole voce assegnate ai due candidati. Secondo questa logica il parametro del candidato che ha il massimo valore viene definito come eccellente e valutato 5 punti. La valutazione del parametro del secondo candidato viene espresso secondo la seguente codificazione: se identico: eccellente, punti 5; se la differenza percentuale è compresa tra il 76% e il 99%: ottima – punti 4; se la differenza percentuale è compresa tra il 51% e il 75%: buona, punti 3, se la differenza percentuale è compresa tra il 26% e il 50%: accettabile- punti 2; se la differenza percentuale è compresa tra l’1% e il 25%:limitata, punti 1; se il parametro è pari a 0 o non è stato dichiarato dal candidato: insufficiente: punti 0.”
Sulla base di tale riparametrazione il Prof. CR otteneva complessivamente 49 punti, a fronte dei 55 del Prof. RI, che veniva quindi individuato come il candidato “ maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche ” per le quali è stato bandito il posto.
5. Il Prof. CR ha impugnato il decreto rettorale n. 1331 del 6 maggio 2024 di approvazione della graduatoria ed i relativi atti prodromici con ricorso straordinario al capo dello Stato notificato il 25 luglio 2024 e trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione dell’Università di Perugia notificata il 6 settembre 2024. Il ricorso è articolato in tre motivi a carattere caducante dell’intera procedura, ed in un quarto, proposto in via subordinata, e costruito in plurime sotto-censure, con il quale si contesta la concreta attribuzione dei punteggi ai candidati, in ragione della presunta sottovalutazione dei titoli di carriera e di servizio del ricorrente in favore del controinteressato.
5.1. Errata applicazione del D.M. 4.8.2011 n. 344, in relazione agli artt. 18, 1° comma, e 24, 2°, 5° e 6° comma, L. 30.12.2010 n. 240. Eccesso di potere per difetto e/o errata valutazione dei presupposti, illogicità manifesta.
la Commissione - in conseguenza delle pertinenti previsioni del bando e del Regolamento dell’Università sulla chiamata dei professori - avrebbe erroneamente applicato alla presente procedura il D.M. 344 del 2011, espressamente dettato per la valutazione dei ricercatori per la chiamata a professore associato, nonostante si tratti di una valutazione non comparativa; tra l’altro l’applicazione di detti criteri è espressamente richiamata dall’art. 24, commi 5 e 6, della L. 240/2010 in punto di valutazione non concorsuale di ricercatori a tempo determinato per la chiamata come professori, ovvero di professori di prima fascia per la chiamata in seconda fascia, ma non dall’art. 18 della medesima legge, che disciplina le valutazioni comparative per la chiamata di professori di I e II fascia, come quella in oggetto.
5.2. Errata e/o falsa applicazione dell’art. 18, 1° comma, L. 30.12.2010 n. 240, nonché dei principi in tema di procedure selettive. Eccesso di potere per genericità, difetto e/o errata valutazione dei presupposti, illogicità manifesta.
Con il presente motivo parte ricorrente impugna l’art. 6 del bando ed il corrispondente art. 6 del Regolamento di ateneo di cui al D.R. 481 del 17 marzo 2020 nella parte in cui l’Università, abdicando alla potestà regolamentare attribuitale dall’art. 18 della Legge Gelmini, ha lasciato la Commissione priva di vincoli in punto di fissazione di criteri di valutazione rispettosi della trasparenza delle procedure ex art. 18 e dell’uniformità della politica di reclutamento dell’Ateneo perugino, facendo unico riferimento ai criteri di cui al D.M. 344 del 2011.
5.3. Violazione e/o errata e/o falsa applicazione dei principi in tema di procedure selettive, inclusi quelli di trasparenza, imparzialità e par condicio, nonché del principio di autovincolo, in relazione all’art. 18 L. 30.12.2010 n. 240. Eccesso di potere per illogicità ed arbitrarietà manifeste.
Dopo aver terminato la valutazione dei candidati sulla base dei criteri predeterminati prima di conoscerne l’identità, la Commissione ha illegittimamente introdotto un ulteriore criterio, mirante a riparametrare in un’ottica comparativa il peso specifico dei singoli punteggi già attribuiti, in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio . Dall’applicazione concreta di tale criterio derivavano effetti paradossali, per cui le 3 valutazioni ottenute dal controinteressato da parte degli studenti (in assenza di produzione da parte del ricorrente di analoghe valutazioni) gli garantivano ben 5 dei soli 6 punti di distacco nel punteggio finale.
5.4. Violazione e/o errata applicazione dei criteri di valutazione, nonché dei principi in tema di procedure selettive, inclusi quelli di trasparenza, imparzialità e par condicio, anche in relazione all’art. 18 L. 30.12.2010 n. 240. Errata applicazione del D.M. 4.8.2011 n. 344. Eccesso di potere per genericità delle regole concorsuali, difetto e/o erroneità dei motivi, difetto e/o errata valutazione dei presupposti, carenza d’istruttoria, illogicità manifesta.
In espresso subordine rispetto ai primi tre motivi il ricorrente censura l’erroneità del punteggio attribuitogli nei seguenti criteri, e segnatamente:
a) quanto al criterio attività didattica:
a.1) l’omessa valutazione dell’attività per complessivi 10 anni, che il Prof. CR svolge senza interruzioni dal 2014 come Presidente del Corso Integrato di Otorinolaringoiatria-Oftalmologia- Odontoiatria presso l’Ateneo abruzzese (pari a 10 punti);
a.2.) l’omessa valutazione di un anno rispetto ai complessivi 4 svolti quale Direttore della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria presso l’Università degli Studi di Chieti - Pescara, che il ricorrente ha svolto nell’anno didattico 2014-2015 e negli anni didattici dal 2021-2022 ad oggi;
a.3) l’omessa valutazione dell’attività di insegnamento svolta presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia d’Urgenza dell’Università abruzzese nell’anno 1990-1991, ritenendo l’attività riferita alla Chirurgia Maxillo-Facciale non affine a quella oggetto di concorso;
a.4) l’erronea penalizzazione – in ragione della fissazione di punti 0,5/anno per l’attività di Ricercatore, punti 0,7/anno per l’attività di Professore di II fascia e punti 1,0/anno per l’attività di Professore di I fascia – del ricorrente con riguardo ai 17 anni svolti come professore di prima fascia, rispetto al controinteressato, professore di II fascia;
a.5.) l’omessa valorizzazione, quanto al criterio “ anni di copertura di ruolo di docente universitario”, dei 3 anni svolti dal ricorrente quale professore straordinario, da computarsi quali annualità di professore di I fascia;
a.6.) l’erronea attribuzione, quanto al criterio “ esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall’ateneo ”, di 3 punti al controinteressato (poi riparametrati a 5) per 3 sole valutazioni ottenute dagli studenti (criterio censurato come inidoneo per una selezione di professori provenienti da differenti atenei) a fronte dell’attribuzione di 0 punti al ricorrente che non le produceva in assenza di apposita previsione di bando sul punto;
a.7.) la sottovalutazione della carriera del ricorrente quanto ai criteri “ partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto” nonché “ quantità e qualità dell’attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato ” nonché “ organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi ”: in particolare, quanto agli ultimi due criteri il ricorrente otteneva 0 punti a fronte dei 5 punti per il controinteressato (che invece partecipava a soli 3 gruppi di ricerca ed in ragione dei minori anni di insegnamento aveva sicuramente supervisionato meno tesi) perché in mancanza di espressa previsione di bando, ometteva di documentare il numero di tesi e la direzione di gruppi di ricerca;
b) quanto all’attività di ricerca:
b.1) l’erronea attribuzione al controinteressato in riferimento al criterio “ dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all’estero” di ben 5 punti per il secondo diploma di specializzazione in Audiologia a fronte di 1 solo punto attribuito al ricorrente;
b.2.) la sottovalutazione della carriera del prof. CR quanto alla “documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze”, per l’attribuzione di soli 5 punti al ricorrente e di 3 al controinteressato, sebbene il primo fosse direttore dell’UOC di Otorinolaringoiatria a Chieti già da 17 anni quando il secondo assumeva nel 2011 il medesimo incarico a Perugia.
6. Si sono costituiti in giudizio sia l’Università di Perugia che il Prof. IE RI.
7. Il controinteressato Prof. RI ha proposto ricorso incidentale, notificato il 3 ottobre 2024 e depositato l’8 ottobre 2024, con il quale ha a sua volta censurato l’attività valutativa della Commissione per l’insufficiente differenziazione in positivo della sua posizione rispetto a quella del Prof. CR, articolando quattro motivi, tutti ricondotti all’” eccesso di potere per violazione dei criteri predeterminati, illogicità. Errore di fatto.”
7.1. In particolare il controinteressato, quanto all’attività didattica ufficiale, ha conseguito 83 punti contro i 73 del ricorrente, sebbene il prof. RI sia titolare di insegnamenti presso ben 7 diversi corsi di laurea, di 10 insegnamenti presso 5 diverse scuole di specializzazione della università di Perugia, presso un dottorato di ricerca e sia organizzatore e responsabile di un master universitario di I livello della università di Perugia, laddove invece il ricorrente è solo titolare dell’insegnamento di otorinolaringoiatria presso un unico corso di laurea (Medicina e chirurgia di Chieti) e presso 8 corsi di specializzazione.
7.2. Il Prof. CR sarebbe stato sopravvalutato ottenendo ben 347 punti nel criterio “partecipazione in qualità di relatore di congressi e convegni nazionali e internazionali ” perché quest’ultimo avrebbe dichiarato sia le partecipazioni come autore individuale che come co- autore, mentre il Prof. RI aveva dichiarato solo le presentazioni individuali.
7.3. In relazione alla “ documentata attività in campo clinico ” il ricorrente sarebbe stato sopravvalutato perché, da un lato, il prof. CR era rimasto sempre e soltanto direttore di struttura complessa, mentre il prof. RI era stato nominato direttore del dipartimento di neuroscienze, ruolo che comporta la gestione di 6 strutture complesse (oltre alla otorinolaringoiatria, la oculistica, la neurologia, la psichiatria, la neurochirurgia, la unità spinale); dall’altro lato non erano state adeguatamente confrontate le casistiche operatorie perchè il ricorrente non aveva documentato la propria.
7.4. Quanto infine alle pubblicazioni, la Commissione avrebbe illegittimamente attribuito il punteggio di 68,8 al prof. RI e di 63,3 al prof. CR, a fronte di un impact factor complessivo doppio delle 20 pubblicazioni del prof. RI (55,634 contro 22,389). Inoltre il ricorrente otteneva 6 punti contro gli 8 del controinteressato pur avendo pubblicato in totale 102 lavori contro i 139 del prof. RI, e con un numero di citazioni notevolmente inferiore (752 vs 1177).
8. Il ricorrente in data 9 luglio 2025 ha notificato e depositato un atto di motivi aggiunti con il quale estendeva le censure del ricorso principale al decreto n. 1726 del 12 giugno 2024, con il quale il Rettore ha concluso il procedimento di chiamata del Prof. IE RI, depositato in giudizio dalla difesa erariale il 25 giugno 2025.
9. Il successivo 23 settembre 2025 il controinteressato Prof. RI ha notificato un atto di motivi aggiunti diretto avverso la Relazione della Commissione di concorso del 16 settembre 2024, versata agli atti del presente giudizio dall’Amministrazione in data 25 giugno 2025, dalla quale emergeva che l’organo tecnico aveva deciso di non valutare “11 anni svolti dal prof. RI come collaboratore tecnico di ruolo che, se valutato, secondo la logica dei punti organico, avrebbe avuto un peso di 0,3/anno per un totale di 3,3 punti”. Tale scelta sarebbe illegittima perché il tecnico laureato svolge sia attività di ricerca che assistenziali, che potevano essere valorizzate secondo quanto previsto dal bando. Inoltre il Prof. RI censurava altresì la predeterminazione dei criteri operata dalla Commissione nella parte in cui non aveva chiarito i presupposti di tale scelta, determinandosi poi ad escludere da valutazione la predetta attività.
10. Su concorde richiesta delle parti l’udienza pubblica del 23 settembre 2025 è stata rinviata alla successiva data del 10 febbraio 2026 per consentire il rispetto dei termini a difesa di tutte le parti.
11. In vista della decisione tutte le parti hanno depositato memorie e repliche. Segnatamente la difesa erariale ha eccepito la tardività del primo e del secondo motivo di ricorso principale, laddove diretti a censurare il bando ed il Regolamento di Ateneo, regolarmente pubblicati sul sito dell’Università e quindi conoscibili in data anteriore alla proposizione dell’impugnativa; analogamente ha eccepito, da un lato, la tardività dei motivi aggiunti del Prof. RI, perché l’esclusione delle annualità svolte come collaboratore tecnico emergeva dal verbale di valutazione e quindi avrebbe dovuto essere censurata con il ricorso incidentale, e, comunque l’inammissibilità degli stessi perché rivolti avverso la relazione esplicativa redatta dalla Commissione a procedura conclusa, quindi atto privo di valore provvedimentale e di autonoma lesività. Nel merito sono state partitamente contestate le reciproche argomentazioni.
12. All’udienza pubblica del 10 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
13. Nel complesso delle rispettive impugnative, deve esaminarsi con priorità il ricorso principale perché né il ricorso incidentale né i relativi motivi aggiunti contengono censure dirette a provocare l’esclusione del ricorrente principale, ma solo contestazioni relative all’attività valutativa svolta dalla Commissione, il cui interesse alla delibazione sorgerà in capo al Prof. RI solo nell’ipotesi di accoglimento di uno o più dei motivi di ricorso principale diretti ad sovvertire il punteggio finale. D’altra parte il ricorso principale contiene tre motivi a carattere demolitorio dell’intera procedura che il ricorrente ha espressamente richiesto vengano esaminati con priorità rispetto al quarto, e che devono essere quindi delibati per primi.
14. Deve essere disattesa l’eccezione di parte pubblica di irricevibilità del ricorso principale nella parte in cui è diretto a contestare il bando ed il Regolamento dell’università per la chiamata dei professori, a fronte del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i bandi di concorso vanno normalmente impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, poiché sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto pregiudicato dal provvedimento, rendendo attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell'interessato (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. VII, 13 ottobre 2025, n. 8023, id. sez. III, 4 marzo 2025, n. 1841, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IX, 26 settembre 2025, n. 6385, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 15 settembre 2025, n. 16246). Costituiscono eccezione a tale principio le ipotesi di atti generali recanti clausole immediatamente escludenti, non rintracciabili nel caso in esame.
15. Nel merito il ricorso principale è fondato, nei limiti di quanto si dirà.
16. Non è meritevole di condivisione il primo motivo, che censura l’art. 6 del Regolamento di ateneo per la chiamata dei professori di cui al D.R. 481 del 17 marzo 2020, nonché il corrispondente art. 6 del bando che prevedono uniformemente: “ La Commissione predetermina i criteri di valutazione alla luce degli standard qualitativi richiesti dalla struttura sulla base di quanto stabilito dal D.M. 344/2011 ”. Trattasi del decreto ministeriale recante i “ Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato ”.
16.1. Secondo la ricorrente il predetto decreto non potrebbe essere applicato alla presente procedura in assenza di un esplicito richiamo da parte dell’art. 18 della L. 240/2010, e stante la diversità delle procedure ivi disciplinate, e il carattere spiccatamente concorsuale, e, quindi, necessariamente comparativo della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ivi contemplata.
16.2. L’argomento è infondato.
Va innanzitutto premesso che il Collegio, in una analoga controversia avente ad oggetto il medesimo Regolamento di ateneo ed un bando di concorso di analogo tenore, ha avuto occasione di chiarire che “ il quadro giuridico sopra richiamato non consente di rilevare l’esistenza di un obbligo inderogabile della Commissione di avvalersi necessariamente dei criteri di valutazione contenuti nel decreto ministeriale più volte richiamato (TAR Umbria, 15 febbraio 2025, n. 144).
Un obbligo in questi termini, infatti:
- non discende dal decreto ministeriale, il quale si limita a stabilire criteri ai fini della determinazione mediante apposito regolamento di ateneo di standard qualitativi per la valutazione, secondo quanto risulta dall’articolo 24, comma 4, della legge n. 240 del 2010 e dall’articolo 1 dello stesso decreto del 2011; criteri, peraltro, testualmente riferiti alla valutazione dei ricercatori titolari dei contratti, come correttamente rilevato dalla controinteressata nella presente controversia;
- non è rinvenibile nel regolamento per la chiamata dei professori dell’Università resistente, il quale reca una formula non cogente (“(...) sulla base di quanto stabilito dal D.M. 344/2011”);
- non è posto neppure dal bando di concorso, che riproduce la medesima formula contenuta nel regolamento dell’Università .” (T.A.R. Umbria, 22 settembre 2025, n.687).
16.3. Chiarita, quindi, l’assenza di alcun obbligo per la Commissione di concorso di applicare integralmente i criteri valutativi di cui al suddetto decreto, deve nondimeno escludersi che tale applicazione sia, invece, preclusa.
L’art. 18 della L. n. 240/2010 che, nel regolare le procedure in esame, stabilisce che “le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori ”, valorizza la potestà regolamentare dei singoli Atenei, che quindi ben possono raccomandare, come fatto dall’Università di Perugia, l’utilizzo di determinati criteri valutativi.
Se da un lato è vero che il medesimo art. 18 sulle procedure di chiamata dei professori non prevede espressamente l’applicabilità del D.M. 344 del 2011, è altrettanto vero che il richiamo alla stessa fonte secondaria da parte dell’art. 24, commi 5 e 6, della L. n. 240/2010 per la chiamata - all’interno della medesima università in cui prestano servizio - di professori di prima e di seconda fascia ne certifica l’idoneità al fine in esame, sia quanto all’analogia dei profili da selezionare che all’oggetto della valutazione.
16.4. Né può essere di ostacolo la circostanza che la procedura in oggetto abbia carattere spiccatamente concorsuale ed invece la selezione di cui all’art. 24 no, dato che la natura comparativa di una procedura non dipende tanto dal tipo di criteri selettivi, quanto dalla concreta applicazione dei medesimi, potendo essere apprezzato il confronto dei candidati da altri elementi, tra cui la motivazione analitica discendente dall’applicazione dei criteri.
Se quindi i criteri di valutazione di cui al D.M. 344 del 2011 riguardano specificatamente “la disciplina della valutazione dei ricercatori a tempo determinato ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato”, per le altre procedure (come quella in esame) “ essi rappresentano il solo “perimetro” all’interno del quale si deve svolgere la valutazione, potendo essere diversamente “graduati” anche in base al tipo di selezione che dovrà concretamente svolgersi ” (T.A.R. Toscana, sez. IV, 20 gennaio 2026 n. 109, nonché, in senso analogo, Cons. Stato, sez. VII, 5 gennaio 2026 n. 72).
Del tutto legittimamente, quindi, la Commissione di concorso decideva di dare integrale applicazione ai criteri di cui al D.M. 344 del 2011, integrandoli, al fine di renderli ancora più aderenti al profilo da selezionare, con ulteriori indicatori rispettosi delle previsioni di bando e di regolamento.
17. Deve essere disatteso anche il secondo mezzo, nella parte in cui si sostiene che, da un lato, l’art. 6 del regolamento di ateneo per la chiamata dei professori e, dall’altro, l’art. 6 del bando, avrebbero operato una sorta di delega in bianco in favore della Commissione di concorso che era stata lasciata priva di vincoli nel determinare modalità e criteri di valutazione dell’odierna procedura selettiva.
Non corrisponde al vero che l’Università di Perugia abbia abdicato alla sua potestà regolamentare, perché innanzitutto l’art. 18 della Legge Gelmini non prevede che le Università nei propri regolamenti debbano disciplinare specificamente anche i criteri di selezione delle singole procedure, preferendo lasciare discrezionalità ai singoli Atenei; inoltre l’Università di Perugia con il D.R. 481 del 17 marzo 2020, pur non vincolando le singole Commissioni di concorso le ha richiamate a tenere conto “ degli standard qualitativi richiesti dalla struttura, avendo a riferimento i criteri di cui al D.M. 344/2011 ”. In altri termini tali criteri, seppure non imposti, erano raccomandati, tanto è vero che in concreto la Commissione incaricata ha ritenuto di recepirli integralmente, oltre ad inserire in più anche ulteriori sub-criteri riguardanti l’attività di ricerca scientifica (tra cui l’attribuzione di finanziamenti competitivi, il conseguimento di un dottorato di ricerca o di un diploma di specializzazione medica, la documentata attività clinica o di ricerca o di formazione, la direzione di riviste, ecc.).
E’ evidente, quindi, che sia pure “ nel silenzio della norma regolamentare di Ateneo, la Commissione deve comunque attingere a criteri di valutazione noti e accettati, a cominciare da quelli dettati dalla normativa vigente dovendosi però escludere, pure nel riconoscimento della natura tecnico-discrezionale di tale predeterminazione, che la Commissione possa discostarsi da criteri e standard riconosciuti ” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 12 aprile 2023, n. 886).
La Commissione ha quindi correttamente operato anche sotto questo profilo, recependo le legittime indicazioni di cui al regolamento e al bando di concorso, e comunque adottando criteri noti e condivisi anche in larga parte del mondo accademico.
18. Risulta invece meritevole di condivisione il terzo motivo, con cui si censura l’illegittima introduzione da parte della Commissione, in corso di procedura, di un nuovo criterio di valutazione (o, rectius, della riparametrazione dei punteggi già integralmente attribuiti ai due concorrenti) assente nel bando e neppure introdotto in sede di fissazione dei criteri selettivi a verbale del 29 febbraio 2024.
18.1. Come già anticipato in punto di fatto la Commissione, dopo aver specificato i criteri di valutazione, aveva in seguito stabilito che i punteggi sarebbero stati declinati “ anche in rapporto comparativo tra i candidati ” secondo la graduazione dei giudizi “eccellente, ottima, buona, accettabile, limitata, insufficiente”. Invece, il 24 aprile 2024, dopo aver terminato l’attribuzione dei punteggi ai candidati, la Commissione si avvedeva di non essere in grado di esprimere i suddetti giudizi sintetici a meno di non adottare un nuovo sistema di riparametrazione “ poiché il punteggio assegnato ad ognuna delle voci riferite all’attività didattica e di ricerca è molto differente, al fine di assegnare ad ognuno di essi un valore omogeneo e nell’impossibilità di ipotizzare valori assoluti di merito ”.
In concreto la Commissione decideva di esprimere i giudizi necessari (eccellente, ottimo, buono, accettabile, limitato ed insufficiente) sulla base del rapporto percentuale riscontrato tra i punteggi delle singole voci assegnate ai due candidati. Per ciascun sub-criterio al candidato che aveva ottenuto il punteggio più alto venivano attribuiti la valutazione di eccellente e 5 punti, mentre al secondo si attribuiva il giudizio in rapporto al primo con le seguenti modalità: “ se identico: eccellente, punti 5; se la differenza percentuale è compresa tra il 76% e il 99%: ottima – punti 4; se la differenza percentuale è compresa tra il 51% e il 75%: buona, punti 3, se la differenza percentuale è compresa tra il 26% e il 50%: accettabile- punti 2; se la differenza percentuale è compresa tra l’1% e il 25%:limitata, punti 1; se il parametro è pari a 0 o non è stato dichiarato dal candidato: insufficiente: punti 0.”
18.2. Dunque, solo a valutazione terminata, e soprattutto una volta che era ben conosciuto ai commissari il profilo integrale dei due candidati, con i relativi punti di forza e di debolezza, si applicava un nuovo criterio che rideterminava proporzionalmente tutti i punteggi, da un lato omogeneizzando i vari criteri, dall’altro, in molti casi, sterilizzando le più ampie differenze di punteggi. Ma tale modus procedendi risulta illegittimo, a prescindere dagli esiti concreti, proprio per il momento in cui tale operazione è stata svolta, pregiudicando l’imparzialità della procedura e la trasparenza della stessa (trattandosi, appunto, di criterio non indicato in precedenza ed introdotto nella valutazione soltanto dopo che la consistenza dei titoli dei concorrenti era già stata apprezzata).
18.3. Come noto, anche in sede di concorsi per posti da ricercatore o da professore universitario, così come nelle procedure di chiamata riservate a candidati interni, deve garantirsi osservanza alla regola che prescrive di determinare i criteri di valutazione prima di conoscere i nominativi dei candidati, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, in modo da evitare che i criteri di valutazione possano essere ritagliati sul profilo scientifico di taluno dei partecipanti. “Tale regola vale anche per l'individuazione dei sub criteri — i quali, al pari dei criteri, assurgono a parametro di giustificazione e di controllo dell'ampia discrezionalità attribuita alla Commissione nella formulazione dei giudizi di valutazione dei candidati e di maggiore idoneità complessiva del candidato prescelto a ricoprire il posto messo a concorso — nonché ove i criteri di valutazione, fissati in un momento anteriore alla disclosure dei nominativi dei partecipanti, vengano in seguito integrati o specificati, posto che anche la semplice specificazione può risultare decisiva ai fini dell'attribuzione dei punteggi .” ( ex multis , T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 29 maggio 2025, n. 261, nonché Cons. Stato, sez. VII, 04 ottobre 2024, n. 8007).
Nel caso in esame la Commissione ha operato in palese violazione dell’imparzialità e della trasparenza della procedura, intervenendo sui punteggi, ed in ultima analisi, sulla valutazione, dopo aver concluso l’esame dei profili dei candidati ed aver attribuito i punteggi a tutti gli indicatori.
18.4. Sotto tale profilo non possono essere condivise le difese dell’Università e del controinteressato nella parte in cui sostengono che non si tratterebbe di un nuovo criterio di valutazione, bensì della corretta pesatura numerica, “ impossibile da fare in modo oggettivo sulla base di giudizi ”, ovvero laddove si argomenta che tale riparametrazione non avrebbe modificato i giudizi dati ai diversi indicatori, rendendoli soltanto confrontabili.
Emerge per tabulas dall’allegato 2 al verbale 2 che la somma dei punteggi attribuiti rispettivamente all’attività didattica, all’attività di ricerca desumibile dai titoli e dal curriculum, ed alla produzione scientifica restituiva complessivi punti 574,4 per il prof. CR e 523,5 per il Prof. RI, mentre successivamente alla riparametrazione il punteggio finale diventava 49 per il ricorrente e 55 per il controinteressato, con evidente modifica dei precedenti punteggi.
Inoltre, come stigmatizzato dalla parte ricorrente, la riparametrazione, oltre ad aver attribuito l’identico peso a tutti i sub-criteri (ad esempio gli anni di insegnamento come docente conseguivano lo stesso peso degli esiti delle valutazioni degli studenti), ha prodotto risultati paradossali nel caso in cui un candidato non avesse documentato alcun criterio e non fosse valutabile, determinando una sopravvalutazione dell’altro candidato, qualunque fosse il punteggio concretamente ottenuto da quest’ultimo. Basti pensare al più volte richiamato criterio della valutazione degli studenti: il Prof. RI, con tre valutazioni positive conseguite (a cui la Commissione aveva attribuito il punteggio 3) dopo la riparametrazione otteneva ben 5 punti contro il punteggio di 0 conseguito dal Prof. CR (che non aveva documentato valutazioni) cosicché il divario di 6 punti tra i due veniva quasi integralmente determinato da tale criterio.
18.5. Ciò chiarito, è evidente che la riparametrazione adottata dalla Commissione in corso di procedura per omogeneizzare i punteggi di criteri di valutazione ritenuti troppo eterogenei costituiva un sostanziale nuovo criterio di valutazione, gravemente lesivo dell’imparzialità della valutazione ed in quanto tale idoneo ad invalidarla, travolgendo la regolarità della procedura.
19. Dall’accoglimento di tale motivo discende la caducazione dell’intera procedura e l’obbligo per l’Università di rinnovarla, tramite la convocazione di una nuova Commissione, che, in diversa composizione, opererà una nuova valutazione comparativa dei candidati sulla base di criteri che dovranno essere determinati (prima che la documentazione presentata dai concorrenti e gli atti delle fasi pregresse della procedura siano resi accessibili alla Commissione) in osservanza dell’art. 6 del bando e del pertinente Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori.
L’accoglimento del motivo di ricorso avente effetto caducante priva di interesse il controinteressato all’esame del ricorso incidentale e dei relativi motivi aggiunti, con cui è stata contestata la concreta attribuzione dei punteggi.
20. In conclusione il ricorso principale ed i relativi motivi aggiunti devono essere accolti; il ricorso incidentale ed i motivi aggiunti proposti dal controinteressato devono essere dichiarati improcedibili.
21. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti, così provvede:
- accoglie il ricorso principale ed i successivi motivi aggiunti nei sensi e nei termini di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale ed i motivi aggiunti proposti dal controinteressato.
Condanna l’Università di Perugia al rimborso in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00= (duemila/00) oltre oneri ed accessori di legge. Spese compensate con il controinteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FR NG, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
EL DA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL DA | FR NG |
IL SEGRETARIO