Art. 1.
Il contributo annuo di L. 24.000.000 a favore del Comitato internazionale della Croce rossa, di cui alla legge 24 febbraio 1975, n. 66 , e' elevato a lire 50.000.000 con decorrenza dal 1 gennaio 1978.
Il contributo annuo di L. 24.000.000 a favore del Comitato internazionale della Croce rossa, di cui alla legge 24 febbraio 1975, n. 66 , e' elevato a lire 50.000.000 con decorrenza dal 1 gennaio 1978.