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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11882 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 12385/2025 r.g.a.c
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice
Dott.ssa Giulia d'SA Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 12385 del R.G.N.C. del 2025, avente ad oggetto: divorzio contenzioso;
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. POZIELLO ANNA, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, nata a [...] in data [...], C.F. , rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'Avv. CALASCIONE RAFFAELE, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
FATTO Con ricorso depositato in data 5.6.2025, esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1 in data 24.7.1980 in Napoli con la Sig. (Atto n. 361, P. II, s. A Sez. C., Reg. Atti di CP_1
Matrimonio anno 1980); che dall'unione coniugale erano nati 3 figli, SA, e Per_1 [...]
, tutti maggiorenni e indipendente economicamente;
che tra i coniugi era intervenuta Persona_2 separazione giudiziale, in virtù di sentenza n. 5341/2015 pubblicata in data 13.04.2015 – RG.
761/2011, emessa dal Tribunale di Napoli;
che egli era disoccupato mentre la signora CP_1 lavorava come insegnante percependo un reddito mensile di circa 1.200,00.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, disponendo a carico della signora in virtù del reddito mensile percepito CP_1 come insegnante, il versamento, a titolo di assegno divorzile, in suo favore della somma di euro
150,00.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 1.12.2025, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.11.2025, si costituiva in giudizio , la quale deduceva che, CP_1 nelle more del giudizio, le parti era addivenute ad un accordo conciliativo della lite.
Disposta dunque la trattazione scritta dell'udienza dell'1.12.2025, con note autorizzate del
27.11.2025, le parti depositavano l'accordo raggiunto sottoscritto, alle seguenti condizioni:
“…2. disporre che alcun assegno di mantenimento sarà reciprocamente dovuto tra i coniugi;
3. disporre che alcun assegno di mantenimento sarà dovuto ai figli nati dal matrimonio, SA,
e , poiché allo stato tutti indipendente economicamente;
Per_1 Persona_2
4. che le spese di lite saranno compensate tra le parti…”.
All'esito, il Giudice, preso atto dell'accordo, riservava in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
DIRITTO
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione fra gli stessi.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, depositati in data 27.11.2025, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della presente decisione.
L'accordo raggiunto delle parti in data 27.11.2025 può pertanto esser recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai lori rapporti economici.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli da Parte_1
, nato a [...] il [...] e nata a [...] in data [...] (Atto
[...] CP_1
n. 361, P. II, s. A Sez. C., Reg. Atti di Matrimonio anno 1980), alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti in data 27.11.2025, riportato in parte motiva e prende atto delle ulteriori pattuizioni;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
3. spese compensate tra le parti.
Così deciso in Napoli, 12.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'SA Dott. Immacolata Cozzolino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice
Dott.ssa Giulia d'SA Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 12385 del R.G.N.C. del 2025, avente ad oggetto: divorzio contenzioso;
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. POZIELLO ANNA, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, nata a [...] in data [...], C.F. , rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'Avv. CALASCIONE RAFFAELE, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
FATTO Con ricorso depositato in data 5.6.2025, esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1 in data 24.7.1980 in Napoli con la Sig. (Atto n. 361, P. II, s. A Sez. C., Reg. Atti di CP_1
Matrimonio anno 1980); che dall'unione coniugale erano nati 3 figli, SA, e Per_1 [...]
, tutti maggiorenni e indipendente economicamente;
che tra i coniugi era intervenuta Persona_2 separazione giudiziale, in virtù di sentenza n. 5341/2015 pubblicata in data 13.04.2015 – RG.
761/2011, emessa dal Tribunale di Napoli;
che egli era disoccupato mentre la signora CP_1 lavorava come insegnante percependo un reddito mensile di circa 1.200,00.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, disponendo a carico della signora in virtù del reddito mensile percepito CP_1 come insegnante, il versamento, a titolo di assegno divorzile, in suo favore della somma di euro
150,00.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 1.12.2025, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.11.2025, si costituiva in giudizio , la quale deduceva che, CP_1 nelle more del giudizio, le parti era addivenute ad un accordo conciliativo della lite.
Disposta dunque la trattazione scritta dell'udienza dell'1.12.2025, con note autorizzate del
27.11.2025, le parti depositavano l'accordo raggiunto sottoscritto, alle seguenti condizioni:
“…2. disporre che alcun assegno di mantenimento sarà reciprocamente dovuto tra i coniugi;
3. disporre che alcun assegno di mantenimento sarà dovuto ai figli nati dal matrimonio, SA,
e , poiché allo stato tutti indipendente economicamente;
Per_1 Persona_2
4. che le spese di lite saranno compensate tra le parti…”.
All'esito, il Giudice, preso atto dell'accordo, riservava in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
DIRITTO
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione fra gli stessi.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, depositati in data 27.11.2025, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della presente decisione.
L'accordo raggiunto delle parti in data 27.11.2025 può pertanto esser recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai lori rapporti economici.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli da Parte_1
, nato a [...] il [...] e nata a [...] in data [...] (Atto
[...] CP_1
n. 361, P. II, s. A Sez. C., Reg. Atti di Matrimonio anno 1980), alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti in data 27.11.2025, riportato in parte motiva e prende atto delle ulteriori pattuizioni;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
3. spese compensate tra le parti.
Così deciso in Napoli, 12.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'SA Dott. Immacolata Cozzolino