Sentenza 15 dicembre 2025
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- 1. TAR Toscana, sezione I, sentenza 16 febbraio 2026, n. 355https://www.eius.it/articoli/ · 2 marzo 2026
FATTO 1. La ricorrente, dipendente del Comune di Cecina, appartenente all'Area Istruttori (ex categoria C), ha preso parte alla procedura per la progressione verticale tra aree, indetta dall'Amministrazione con determinazione dirigenziale n. 392 del 16 aprile 2024, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, secondo periodo, del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto funzioni locali 2019-2021, che alla citata norma del testo unico del pubblico impiego ha dato attuazione. Si tratta di una procedura così detta "in deroga" che, come meglio si chiarirà nel prosieguo, consente, in via transitoria, il passaggio tra aree anche per quei lavoratori …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 15/12/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00190/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00091/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 91 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Cristina Osele, Marco Zanella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. dello Stato, domiciliataria ex lege in Trento, largo Porta Nuova, al civico n. 9;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento e/o disapplicazione:
1) della determinazione n. -OMISSIS- del 17.04.2025 del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Organizzazione dell’Università degli Studi di Trento recante ad oggetto: “approvazione atti – Procedure ai fini delle progressioni tra le -OMISSIS-”; degli atti presupposti; ovvero, 2) della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Trento 27.06.2024 nella parte relativa alle decisioni ivi assunte in
merito alle “n. 22 progressioni, da effettuare in regime transitorio, dall’Area dei Collaboratori all’Area dei Funzionari, di cui 18 da destinare alle strutture gestionali e 4 alle strutture accademiche, in applicazione delle disposizioni del CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021”; 3) del Regolamento per la disciplina transitoria delle procedure valutative per le progressioni tra le aree emanato con D.R. 1064 del 30.07.2024; 4) della determinazione n. -OMISSIS- del 29.11.2024 del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Organizzazione dell’Università degli Studi di Trento recante ad oggetto: “procedure selettive mediante valutazione comparativa, per titoli e colloquio, ai fini delle progressioni tra le aree del personale tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Trento (…)” (denominata nel testo del ricorso anche Bando); 5) della determinazione n. -OMISSIS- del 18.03.2025 del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Organizzazione dell’Università degli Studi di Trento per la nomina della Commissione giudicatrice del Profilo 3 della procedura; 6) del verbale -OMISSIS- della Commissione giudicatrice del Profilo 3 della procedura e relativi allegati; 7) del verbale n. -OMISSIS- -OMISSIS- della Commissione giudicatrice del Profilo 3 della procedura e relativi allegati; 8) del documento Esito valutazione titoli; 9) del verbale n. -OMISSIS- del 03.04.2025 della Commissione giudicatrice del Profilo 3 della procedura e relativi allegati; 10) del verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- della Commissione giudicatrice del Profilo 3 della procedura e relativi allegati; 11) della nota Profilo 3: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, Funzionario/a settore amministrativo-gestionale di valutazione colloqui; 12) della nota prot. -OMISSIS- del 20.5.2025 di risposta all’istanza di accesso agli atti svolta dal ricorrente e documenti con omissis ed oscuramento dati, come trasmessi con PEC del 20.5.2025; nonché e per quanto occorrer possa 13) del Regolamento recante disposizioni sui procedimenti di selezione per l'accesso all'impiego a tempo indeterminato nell'Università degli Studi di Trento nelle categorie del personale tecnico e amministrativo emanato con D.R. 860 del 27.09.2005, richiamato nell’impugnata determinazione n. -OMISSIS- del 29.11.2024 e della non conosciuta determinazione n. -OMISSIS- del 15.10.2024 del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Organizzazione dell’Università degli Studi di Trento di affidamento diretto dei Servizi di Assessment alla società PRAXI S.P.A. organizzazione e consulenza, nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti consequenziali, presupposti, endoprocedimentali e connessi, non ancora acquisiti o acquisendi, in merito ai quali il ricorrente fa riserva di ricorso per motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il dott. IA RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, dott. -OMISSIS-, laureato in Economia Politica presso l’Università di Trento - UNITN, dall’11 febbraio 2002 lavora alle dipendenze del medesimo Ateneo, con inquadramento nella categoria C, ora denominata Area dei Collaboratori e in servizio presso la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti.
L’Università, con delibera del suo Consiglio di Amministrazione del giorno 27 giugno 2024, ha approvato la procedura di cui al ricorso che prevedeva di assegnare risorse per un numero di 22 progressioni dall’area dei Collaboratori a quella dei Funzionari.
Successivamente, con Decreto Rettorale del 30 luglio 2024, veniva emanato il “Regolamento per la disciplina transitoria delle procedure valutative per le progressioni tra le aree” (in prosieguo, per brevità, Regolamento), il quale, in attuazione della normativa di riferimento, ha previsto la specifica regolamentazione per la procedura de qua .
Tali progressioni trovavano invero collocazione della loro disciplina speciale ed autonoma nell’art. 52, c. 1 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e nell’art. 92 del CCNL per il personale del comparto istruzione e ricerca periodo 2019-202.
Con la determinazione n. -OMISSIS- - qui gravata - veniva emanato l’Avviso, costituente la lex specialis , relativo alle “Procedure selettive [per il n. di 11, n.d.r.] mediante valutazione comparativa, per titoli e colloquio, ai fini delle progressioni tra le aree del personale tecnico e amministrativo dell’Università degli Studi di Trento per il passaggio di n. 22 unità di personale appartenente all’area dei collaboratori/collaboratrici all’area dei/delle funzionari/e, riservate al personale di ruolo dell’Ateneo ai sensi dell’art. 52, comma 1bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 92 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021” (di seguito, per brevità, Bando).
Una delle n. 11 procedure selettive era quella relativa al Profilo n. 3, cui si è candidato il ricorrente, riservato alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, per il quale era prevista l’assegnazione di n. 7 posti rispetto ai n. 22 complessivi.
Con determinazione n. -OMISSIS- il Dirigente della Direzione Risorse Umane ed Organizzazione nominava la Commissione Giudicatrice per la selezione di cui al Profilo n. 3, nelle persone del Dirigente della Direzione di riferimento -OMISSIS- (Presidente della Commissione) e degli altri membri, tutti esterni, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-; quest’ultimo rivestiva il ruolo di Esperto esterno di assessment del personale.
Secondo l’art. 6 del Regolamento, la Commissione doveva valutare i candidati distribuendo un massimo di 100 punti secondo la seguente suddivisione: a. Esperienza (anzianità di servizio) maturata nell’area di provenienza (categoria di inquadramento): max 30 punti; b. Titolo di studio: max 25 punti; c. Competenze professionali: max 45 punti, di cui 9 punti riservati alla valutazione della prestazione individuale (riferendosi con ciò alla media delle valutazioni annuali conseguite per l’attività lavorativa prestata presso l’Ateneo nel triennio 2021/2023, in applicazione del sistema di misurazione della performance adottato internamente), 6 punti alle attività/certificazioni formative pertinenti al futuro ruolo e 30 al colloquio individuale.
Criteri tutti richiamati dalla Commissione nel suo primo verbale (oggetto di impugnativa) del giorno 21 marzo 2025.
L’art. 6 del Bando specificava: “ colloquio di valutazione (max punti 30): il colloquio, che verterà inizialmente sulla discussione del Curriculum Vitae ricavabile dalla domanda di partecipazione del/della candidato/a, è volto alla valutazione delle attitudini e delle capacità e competenze organizzative e relazionali del/della candidato/a in relazione al profilo .” Era previsto inoltre che il colloquio fosse articolato in due distinte parti: “ una prima parte con la Commissione (riguardante almeno due ambiti tra quelli descritti all’interno del profilo) e una seconda parte svolta con un esperto di assessment esterno. Esso riguarderà l’accertamento degli elementi individuati nell’Allegato A (rectius Allegato 1) in relazione alla singola posizione ”.
L’allegato 1 del bando riporta (alle pagg. 19/20) la descrizione della figura ricercata nell’ambito del Profilo n. 3 che sarebbe stata oggetto di “indagine” col colloquio, di cui venivano indicati i profili oggetto di valutazione, ovverosia le “attitudini, capacità e competenze relative al profilo ricercato”, nonché veniva esplicato l’“oggetto e modalità di valutazione” del colloquio.
In particolare, venivano elencati i seguenti criteri:
“ conoscenze e competenze maturate nella funzione svolta, accertate anche mediante un’iniziale discussione del curriculum vitae; livello di approfondimento delle conoscenze e competenze tipiche dell’ambito professionale oggetto della posizione a bando, valutate sia sotto l’aspetto contenutistico che metodologico; capacità argomentativa, padronanza lessicale e chiarezza espositiva; valutazione delle attitudini e delle competenze organizzative e relazionali (svolta dall’esperto di assessment), articolata nei seguenti elementi comportamentali: soluzione dei problemi (capacità di analizzare situazioni o problemi, definendone il perimetro e focalizzandone gli elementi rilevanti, così da individuare tempestivamente soluzioni efficaci e maggiormente rispondenti alle diverse situazioni organizzative); collaborazione (capacità di contribuire attivamente al raggiungimento di un risultato comune, anche attraverso la creazione e il mantenimento di un positivo clima organizzativo, interagendo con i/le colleghi/e anche a distanza -attraverso la condivisione delle informazioni, la valorizzazione dell’apporto altrui, la ricerca di sinergie e riducendo le conflittualità); iniziativa (capacità di attivarsi, anche nei confronti dei colleghi, in modo propositivo e cogliere nuove opportunità operative senza attendere input esterni, così da influenzare gli eventi, piuttosto che reagire ad essi); orientamento al servizio (capacità di riconoscere le esigenze dei clienti/utenti interni ed esterni e adoperarsi per rispondervi al meglio adottando azioni mirate all’ascolto e all’individuazione dei bisogni, al monitoraggio della qualità percepita e identificando le priorità di intervento per il miglioramento dei servizi pubblici); affidabilità (capacità di portare avanti il lavoro seguendo le procedure e monitorandone il livello di qualità, tenendo fede agli impegni presi nell’interesse dell’Amministrazione e facendosi carico delle attività da svolgere con serietà e senso di responsabilità). ”
L’art. 6 del Bando prevedeva inoltre che: “ Le sedute della Commissione esaminatrice dedicate ai colloqui sono pubbliche, fatta eccezione, in conformità alla vigente normativa a tutela del diritto alla privacy, per la sezione della prova volta ad accertare le caratteristiche psico-attitudinali dei/delle candidati/e, che avverrà con colloquio separato svolto mediante metodologia BEI (Behavioral Event Interviewing) ed effettuato da un esperto esterno incaricato dell’assessment ”.
Sempre nell’art. 6 summenzionato si legge altresì che: “ La Commissione, anche tenuto conto del giudizio assegnato dall’esperto/a incaricato/a dell’assessment, attribuisce al colloquio una valutazione in trentesimi. La Commissione, in sede di colloquio, ha la facoltà di dichiarare la non idoneità del/della candidato/a a coprire la posizione ricercata. Il colloquio si intende superato con votazione pari o superiore a 21/30 ”.
La Commissione procedeva alla prima valutazione inerente i titoli e così addiveniva nel corso della seduta del 24 marzo2025 (cfr. verbale -OMISSIS-), alla predisposizione di una prima graduatoria, in cui il ricorrente (domanda n. -OMISSIS-) si collocava al -OMISSIS- posto con punti -OMISSIS-.
Il 3 aprile 2025 aveva inizio l’ultima fase della procedura, ovvero quella riservata al colloquio di valutazione. Prima di dare inizio al colloquio, la Commissione predisponeva “23 gruppi di domande relative agli ambiti descritti nel profilo”; l’Esperto esterno indicava i criteri di valutazione, condividendoli con la Commissione.
Per quanto risulti nell’Allegato n. 3 al -OMISSIS-, l’esperto ha richiamato l’utilizzo della metodologia BEI, prevedendo domande situazionali valutate nella sequenza logica dello schema STAR, riportando una scala di valutazione articolata in quattro livelli. Ogni livello corrisponde ad un differente grado di competenza e quindi ad un giudizio sintetico. Tali criteri sono stati condivisi con la Commissione (pag. 2 -OMISSIS- ed ivi allegato n. 3).
La Commissione avrebbe poi valutato complessivamente il colloquio, condividendo le valutazioni dell’esperto con le proprie (cfr. verbale -OMISSIS-).
Ed invero, al termine di tutti i colloqui, la Commissione attribuiva i punteggi. Come si legge nel Verbale -OMISSIS- (pag. 3), terminata la sessione di colloqui articolata in due giornate, la Commissione acquisiva le valutazioni dell’esperto e successivamente procedeva collegialmente “ alla formulazione dei giudizi e all’attribuzione dei punteggi in applicazione dei criteri definiti nel bando e tenendo in considerazione la valutazione effettuata dall’esperto, assegnando a ciascun/a candidato/a un voto complessivo espresso in trentesimi ”.
All’esito di tutte le valutazioni, il ricorrente risultava assegnatario di -OMISSIS-punti complessivi, di cui -OMISSIS-/30 per la parte relativa al colloquio, collocandosi al -OMISSIS- posto della graduatoria finale.
Atteso il risultato conseguito e non avendo avuto il ricorrente, secondo il suo punto di vista, soddisfazione piena rispetto all’istanza di accesso agli atti che aveva proposto nei confronti dell’Università, ma dal cui riscontro ha ritenuto di potere rilevare comunque vizi di legittimità nella procedura, ha così proposto il ricorso di cui in epigrafe.
Si è costituita l’Università con memoria depositata il 17 giugno 2025.
La difesa del ricorrente ha depositato memoria in data 3 novembre 2025, in cui, in replica alla memoria della resistente Università del 7 ottobre 2025, ha sostanzialmente ribadito le proprie posizioni, soffermandosi sulla natura dell’assessment, stigmatizzando ancora la asserita irregolarità nella conduzione del colloquio e nella rispettiva assegnazione del punteggio, di cui non si avrebbe conto dell’iter motivazionale.
Il ricorrente ha depositato quindi - tardivamente - documentazione, su cui la difesa della resistente ha controreplicato con note d’udienza ed indi ancora il ricorrente ha depositato note d’udienza in prossimità della discussione.
All’udienza del 4 dicembre 2025, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In limine litis si evidenzia che la documentazione da ultimo depositata dal ricorrente, su cui comunque è stato accettato e si è svolto il contraddittorio, non ha alcuna attinenza a quanto oggetto di ricorso, riguardando una procedura di ricognizione interna e valutazioni altre che nulla hanno a che fare con la procedura di cui qui si discute, non potendo così venire in alcun modo valorizzata dal Collegio.
Altresì, va confermata la giurisdizione di questo Giudice, atteso che va primariamente tenuto a mente il chiaro e consolidato orientamento del giudice regolatore dei conflitti di giurisdizione per cui nei concorsi interni la giurisdizione è determinata dall'esito della verifica in ordine alla natura della progressione verticale, restando riservato all'ambito dell'attività autoritativa soltanto il mutamento dello status professionale, non le progressioni meramente economiche né quelle che comportano sì il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese tuttavia nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento, e caratterizzate, di conseguenza, da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 05/02/2025, n.909).
La fattispecie in esame rientra in tale previsione di mutamento dello status professionale, essendo previsto il passaggio dall’area collaboratori, all’area funzionari.
Si osserva altresì che il ricorrente ha proposto censure volte, da un lato, a demolire l'intera procedura di selezione, e dall'altro, in modo invero contraddittorio, a censurare in particolare l’operato e le valutazioni della commissione esaminatrice in ordine ai punteggi attribuiti, circostanza che presuppone che la procedura selettiva si sia svolta (invece) su una base normativa e disciplinare legittima.
Il ricorso è affidato sinteticamente ai seguenti motivi:
A) col primo motivo di ricorso ( violazione dell’art. 52, c. 1 bis, d. lgs. 165/2001 e dell’art. 92 del ccnl per il personale del comparto istruzione e ricerca periodo 2019-2021 e dell’art. 3 l. n. 241/1990 e ss. mm. per carenza di motivazione. Eccesso di potere per disparità di trattamento, violazione del principio di proporzionalità e della ratio legis ), tenuto conto dell’art. 52, c. 1, bis del D. Lgs. n. 165/2001, richiamato dal bando, e dell’art. 92, c. 6, del CCNL per il personale del comparto istruzione e ricerca per il periodo 2019 – 2021, il ricorrente censura l’operato della Università perché avrebbe introdotto l’espletamento di una prova orale, anche nella modalità dell’assessment, non prevista dalle suindicate norme.
Vi sarebbe lesione del principio di proporzionalità, posto che l’Università non ha previsto simili prove per l’accesso ad altri settori – area funzionari, violando la ratio della norma che prevedrebbe di valorizzare significativamente l’esperienza lavorativa e dunque il difetto di motivazione per una tale scelta procedurale.
A. 1) Il motivo non è fondato.
A. 2) Invero, l’art. 52, c. 1 bis , del D. Lgs. n. 165/2001prevede che la progressione tra le aree avvenga per il tramite di procedure comparative, basata, tra l’altro, anche su competenze professionali; tanto è che l’art. 92 del CCNL, richiamato anche dal ricorrente, prevede che in applicazione del prefato art. 52, c. 1 bis , la progressione tra aree avvenga con procedure valutative, con ciò parendo non ostare alla previsione di un colloquio al fine di poter meglio valutare da parte dell’Amministrazione le competenze del candidato.
A. 3) La scelta di siffatta procedura è consacrata nel Regolamento adottato dall’Università che disciplina fino al 30 giugno 2026 i passaggi tra aree.
Ed è proprio il Regolamento che dispone al suo art. 5 che la procedura si svolga per titoli e colloquio, finalizzato a valutare le competenze professionali, organizzative e relazionali, indicando poi i vari elementi di valutazione. Sicuramente le competenze relazionali sono meglio sondabili attraverso un colloquio, così come esse possano essere vagliate con la tecnica dell’assessment.
Condivisibile sul punto l’affermazione per cui “ è difficile negare la rilevanza del colloquio (prova orale) come strumento di valutazione delle competenze professionali, come pure di idoneità attitudinale, sì che non sembra corretto postulare che la sua mancata espressa previsione da parte della legge ne precluda l'inserimento nelle progressioni verticali, come ragionevole scelta discrezionale da parte dell'amministrazione, secondo quanto stabilito dal regolamento comunale e dagli atti indittivi della procedura selettiva ” (Cons. Stato, sez. V, 3/6/2025, n. 4790; come pure si desume che il colloquio sia del tutto ammissibile in siffatte procedure da Cons. Stato, sez. V, 19/11/2025, n.9031).
A. 4) Posta la natura lato sensu concorsuale della progressione verticale, sia pure con la specificità che la caratterizza rispetto al modus procedendi del concorso esterno o interno tradizionale, si ritiene che la previsione del colloquio non sia irragionevole, rientrando appieno nell'alveo della discrezionalità amministrativa della Amministrazione la previsione di un meccanismo che assegna una quota (peraltro non maggioritaria) del punteggio all'accertamento delle competenze maturate dal candidato allo scopo di verificare l'idoneità prognostica dello stesso a transitare nel profilo professionale superiore. Il colloquio (cd. assessment), del resto, rappresenta comunemente uno strumento idoneo a verificare la attitudine del candidato a transitare nel diverso profilo richiesto, implicando la verifica delle competenze acquisite "sul campo" e la maggiore o minore rispondenza al profilo professionale superiore rispetto a quello nel quale l'esperienza è maturata" (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 24.2.2025, n. 4036).
A. 5) Ed invero, la novella del 2021 (dell’art. 52, c. 1 bis , D. Lgs. n. 165/2001) ha certamente inteso valorizzare le professionalità interne alla pubblica amministrazione e favorirne la crescita, ma senza imporre alcuna automaticità nello sviluppo di carriera e, quindi, senza obliterare gli spazi discrezionali dell'amministrazione nella configurazione delle modalità di accertamento delle competenze professionali richieste per il ruolo superiore. Pertanto, fermi gli elementi definiti dal legislatore, deve ritenersi che l'ente possa introdurre nelle procedure di progressione verticale un colloquio attitudinale, oppure una prova orale - come nel caso di specie - o scritta (in argomento cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 30 aprile 2024, n. 538).
Tanto chiarito, ritiene il Collegio che non sia censurabile la previsione da parte dell'Università dell’avere inserito prove dirette ad accertare il possesso delle competenze professionali dei partecipanti alla selezione e nello specifico il colloquio orale, anche nella forma dell’assessment.
B) Col secondo motivo di ricorso ( violazione dell’art. 35, c. 3, lett. a, del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 12 del d.p.r. n. 487/1994 per omessa predeterminazione dei criteri di valutazione del colloquio di valutazione. Violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e ss. mm. per carenza di motivazione. Eccesso di potere per violazione dei principi di anonimato, imparzialità, trasparenza e carenza istruttoria ), viene di fatto censurata la modalità di svolgimento del colloquio orale, poiché non sarebbero stati predeterminati i criteri di valutazione. Invero, in tesi del ricorrente, la Commissione avrebbe omesso di indicare i punteggi massimi in relazione a ciascun ambito su cui verteva il colloquio e non ha predeterminato i punteggi relativi.
Così come in relazione al colloquio con l’esperto di assessment, viene censurato che questi abbia indicato i criteri di valutazione una volta noti i giudizi sui titoli - e non alla prima riunione - ed abbia così previsto la valutazione su quattro livelli, anziché in trentesimi, non potendo in tal modo essere in grado di avere un riscontro obiettivo sulle modalità valutative.
B. 1) Il motivo non può trovare accoglimento.
B. 2) Ritiene il Collegio che l'obbligo di previa individuazione dei criteri di valutazione dei titoli disposto dagli artt. 8, comma 1, e 12, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994, non possa trovare applicazione immediata anche ai cc.dd. concorsi interni, come quello in ispecie. Ai medesimi trova applicazione il generale principio di predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove recato dall'art 12 del d.P.R. - che per quanto infra si ritiene comunque non violato - nella misura in cui detta norma costituisce un precipitato del più generale principio di imparzialità e trasparenza dell'operato della P.A., ponendo l'accento sulla necessità che la determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi avvenga in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che è sin legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione. Pertanto, sussiste l'obbligo per l'Amministrazione indicente una procedura selettiva riservata al personale interno di predeterminare i criteri ai quali attenersi nella valutazione dei titoli dei candidati (in termini, cfr. TAR Lazio – Roma, sez. II, 2/8/2022, n. 10893) e ciò tenuto altresì conto che il bando richiama il D.P.R. 487/1994 per quanto compatibile.
Ed invero, l'art. 12, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, secondo cui « le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali », va interpretato nel senso che è legittima la determinazione dei predetti criteri anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione, al fine di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (cfr. anche T.A.R. Latina, (Lazio) sez. II, 04/10/2024, n.618; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 07/03/2022, n.2609).
Dunque non può ritenersi vizio invalidante la procedura concorsuale la definizione dei criteri di valutazione delle prove non nella prima riunione della commissione, ma comunque prima che si proceda allo svolgimento (o addirittura alla correzione, in caso di prove scritte – cfr. TAR Torino, 7/3/2023, n. 210).
Nella procedura che qui ci occupa, come risulta anche dai verbali nn. -OMISSIS- bis , i criteri sono stati predeterminati, pur con richiamo anche a quanto già stabilito dal bando, e comunque condivisi dalla Commissione con l’esperto in relazione ai colloqui che si sarebbero svolti con lo stesso ed individuati prima dello svolgimento delle prove.
B. 3) Il disposto dell’art. 70, c. 13, D. Lgs. n. 165/2001, prevede che: “ In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti ” (ordinamenti cui fa rinvio anche l’art. 17, c. 109 della L. n. 127/1997, in relazione ai procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro definiti appunto dalle università).
Dunque, il D.P.R. in questione riveste natura meramente residuale ed anche nella presente vertenza si è in presenza di un Regolamento che disciplina la procedura di progressione in maniera congrua, non illogica, non abnorme e non difforme dai principi valevoli per simili selezioni.
B. 4) Alla luce di quanto sopra non può ritenersi immanente nell’Ordinamento il principio per cui le prove orali debbano necessariamente precedere la valutazione dei titoli. A tal proposito, si veda l’art. 35 quater , c. 1, lett. e, del D. Lgs. n. 165/2001, secondo cui: “ per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali ”, da ciò desumendo che la fase concorsuale del colloquio orale ben possa succedere ad altra fase, nello specifico alla valutazione dei titoli, così come è stato previsto nel bando de quo .
B. 5) Fermo che la previsione di un colloquio orale è conforme ai principi e criteri generali volti alla individuazione dei migliori soggetti nell’ambito di una progressione verticale, per consolidata giurisprudenza " la determinazione dei criteri costituisce un primo livello generale e astratto di valutazione, entro il quale sono destinate a inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, a garanzia di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione… (sicché) non è necessaria la specificazione di sub criteri e sub punteggi, né la indicazione di una stringente griglia di valutazione " (Consiglio di Stato, sez. III, 29 marzo 2019, n. 2091); inoltre, " il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame - in mancanza di una contraria disposizione - esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione e assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato ” (Consiglio di Stato, sez. VI, 29 marzo 2023, n. 3268), cosicché alla luce dei principi innanzi ricordati, avuto riguardo alle modalità di valutazione della prova orale per cui è causa, si deve reputare ragionevole l'espressione di un giudizio unitario in relazione ai profili oggetto di valutazione nel colloquio come riportati nel bando e nell’allegato n. 3 al -OMISSIS- (ad esempio, conoscenze e competenze maturate nella funzione svolta, accertate anche mediante un’iniziale discussione del curriculum vitae; livello di approfondimento delle conoscenze e competenze tipiche dell’ambito professionale oggetto della posizione a bando, valutate sia sotto l’aspetto contenutistico che metodologico; capacità argomentativa, padronanza lessicale e chiarezza espositiva; valutazione delle attitudini e delle competenze organizzative e relazionali - svolta dall’esperto di assessment -, articolata nei vari elementi comportamentali; affidabilità, etc.), atteso che si tratta di voci di valutazione che (pur orientando adeguatamente l'esercizio della discrezionalità tecnica da parte della commissione) mal si prestano a essere oggetto di un giudizio parcellizzato e atomistico, con la previsione di griglie che non si attagliano alla tipologia di colloquio.
La giurisprudenza ha avuto invero modo di affermare che i parametri di valutazione devono mantenere una certa flessibilità ed elasticità, non sempre essendo possibile predeterminare a priori la gamma delle soluzioni a ciascuna questione che potrebbe risultare suscettibile di positiva delibazione, come ben può avvenire nell’ambito di un colloquio orale che per sua ontologica natura può presentare più e più variabili, anche solo pensando ai molteplici aspetti psicologici con cui un candidato approccia simile prova.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni nel caso in questione appaiono, pertanto, esistenti criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, senza che si potesse pretendere che la commissione si autovincolasse in maniera tale da elidere ogni discrezionalità e flessibilità della propria valutazione (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 27/11/2024, n. 9531).
Come noto, la giurisprudenza è costante nel riconoscere all'amministrazione e alla Commissione valutatrice un'ampia discrezionalità nell'esercizio dell'attività di individuazione dei criteri di valutazione nell'ambito di una procedura selettiva di un concorso pubblico, con conseguente limitazione del relativo sindacato di legittimità del giudice amministrativo alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità, abnormità ovvero non intellegibilità e trasparenza dei criteri e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errori procedurali, fattispecie che qui non ricorrono.
Tra l’altro l'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994, puro evocato dal ricorrente, in riferimento alla prova orale, non impone la specificazione del valore numerico per ciascuna materia e/o il voto di ciascun componente della Commissione (in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 24/10/2025, n. 8248; sul punto vedasi anche TRGA Trento, 11/11/2025, n. 175).
C) Col terzo motivo di ricorso ( violazione degli artt. -OMISSIS- del regolamento approvato con d.r. 1064 del 30.7.2024 e del principio della collegialità, con riferimento allo svolgimento delle due parti del colloquio di valutazione – violazione dell’art. 15 del d.p.r. 487/1994. Eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità e trasparenza ) il ricorrente, richiamando il Regolamento adottato dall’Università (doc. 3 ricorso), sostiene che il colloquio avrebbe dovuto essere unico da svolgere innanzi alla Commissione, integrata nella sua composizione dall’esperto (artt. 4 e 5 Reg.).
Alla luce di dette previsioni, il ricorrente censura la previsione del bando che ha previsto di scindere il colloquio in “ due distinte parti: una prima parte con la Commissione (...) e una seconda parte svolta con un esperto di assessment esterno ”, denunciando i vizi di “moltiplicazione” delle prove orali, la violazione della collegialità e di avere rimesso ad un solo soggetto - l’esperto - la valutazione di una parte del colloquio.
Da ciò il ricorrente desume che vi siano state irregolarità nella verbalizzazione, posto che il verbale è unico, pur in presenza di due fasi del colloquio avvenute separatamente ed inoltre non potendo così conoscere “ le attività valutative svolte in piena solitudine dall’esperto di assessment ”.
C. 1) Il motivo non coglie nel segno ed è pertanto infondato.
C. 2) In riguardo alle denunciate irregolarità della verbalizzazione si osserva che in base all'art. 15 del DPR 487/94: " Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario ".
Ebbene, la giurisprudenza ha chiarito che nei concorsi pubblici non occorre che il verbale contenga una puntuale descrizione dell'attività svolta dalla Commissione giudicatrice atteso che l'oggetto del verbale sono soltanto gli aspetti salienti e significativi dell'attività amministrativa oggetto di documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 18 gennaio 2017, n. 209; sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 124).
A tal proposito, deve ribadirsi che le irregolarità nella verbalizzazione non hanno di per sé carattere viziante qualora non compromettano la funzione strumentale propria del verbale (cfr. Cons. St., sez. II, 24 gennaio 2007, n. 7648).
La giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. II, 27/6/2019, n. 4432) ha ulteriormente chiarito che: " la verbalizzazione delle prove concorsuali ha funzione strumentale e di carattere probatorio per cui le irregolarità o carenze di verbalizzazione non sono di per sé idonee ad inficiare la procedura qualora detta funzione non sia stato validamente provato che sia rimasta compromessa; il verbale, infatti, non è atto collegiale ma solo un documento che attesta, con le dovute garanzie legali, il contenuto della volontà collegiale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4989) ”
Nel caso in esame non vi è prova alcuna che le supposte irregolarità abbiano compromesso la procedura, dovendosi per l'effetto disattendere le doglianze svolte al riguardo dal ricorrente (sul punto vedasi Consiglio di Stato, sez. VI, 29/04/2025, n.3607).
C. 3) In relazione alla denunciata violazione della collegialità, si rileva che la Commissione di concorso, come risultante dai verbali più sopra richiamati ed allegati agli atti, prima dello svolgimento della prova attitudinale, fosse stata compiutamente resa edotta circa le capacità da accertare e le modalità di conduzione della prova da parte dell'assessor. Inoltre, come emerge dal -OMISSIS- bis del giorno 4 aprile 2025, al termine dei colloqui, ivi compreso quello del ricorrente, la Commissione si è riunita per l'attribuzione del punteggio e delle relative idoneità e sono state condivise le valutazioni dell’esperto e gli esiti di tali valutazioni sono stati acquisiti dalla Commissione, debitamente sottoscritti e allegati al verbale.
Non può quindi evincersi dal mero dato per il quale il colloquio è stato condotto dal solo membro aggiunto (come logica vuole, nel momento in cui si ricorre ad un membro specializzato per l'accertamento di un dato requisito di qualificazione), anche il rilievo per il quale la Commissione sarebbe stata pretermessa nello svolgimento collegiale del suo compito di valutazione. La stessa, per contro, pienamente consapevole dei criteri di conduzione del colloquio, si è riunita collegialmente, dopo il suo svolgimento, per l'attribuzione delle idoneità e acquisendo gli esiti cui era pervenuto il membro aggiunto che devono avere rappresentato il punto di partenza per la manifestazione della volontà collegiale.
A valle di ciò, la Commissione ha formulato i giudizi, attribuito i punteggi in applicazione dei criteri di cui al bando, tenendo in considerazione la valutazione effettuata dall’esperto, e quindi assegnato un voto complessivo in trentesimi.
In tale modus operandi è opinione del Collegio che non sia ravvisabile alcuna illegittimità, rimanendo una mera affermazione di parte quella per la quale il giudizio sarebbe stato rimesso al solo componente aggiunto, che implica una conoscenza di quanto avvenuto nella seduta riservata della Commissione che non può essere propria del ricorrente e non può desumersi da alcun elemento indiziario posto all’attenzione di questo Tribunale (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. II, 20/11/2025, n. 1031).
C. 4) Non è altresì fondata la sollevata questione della “moltiplicazione” dei colloqui, in quanto non vi è chi non veda che il colloquio era unitario e che necessariamente la parte relativa all’assessor dovesse essere svolta con l’esperto stesso, senza che ciò comportasse duplicazione alcuna; diversamente nei concorsi con commissari che procedono ciascuno alla interrogazione sulla propria materia si avrebbe continua moltiplicazione dei colloqui, quando per contro mai è stata posta in discussione (né si vedrebbe come farlo) la unicità del colloquio, stante anche il disposto dell’art. 24, c. 1, lett. d, della L. n. 241/1990, da cui si desume che quanto afferente alle prove psicoattitudinali, come la prova di assessment debba essere protetto in termini di privacy ( cfr. TAR Lombardia - Milano, sez. III, 6/9/2023, n. 2058).
D) Col quarto motivo di ricorso ( violazione dell’art. 7 del d.p.r. n. 487/1994 e dell’art. 3 l. n. 241/1990 per carenza di motivazione. Eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità e trasparenza ), la difesa del ricorrente si duole che il colloquio orale per la parte condotta dall’esperto sia stata svolta “a porte chiuse”, e ciò si porrebbe in violazione dell’art. 7 del D.P.R. n. 487/1994 e segnatamente del comma 3, il quale prescrive che le prove orali si svolgano in aule aperte al pubblico e che dunque la modalità “a porte chiuse” non fosse adeguatamente motivata in spregio all’art. 3 della L. n. 241/1990.
D. 1) Il motivo non trova accoglimento.
D. 2) In disparte la già risolta tematica della (non) applicabilità del menzionato D.P.R. che a parere del giudicante, come scritto, non può trovare piana applicazione nella procedura de qua , le prove psicoattitudinali di cui trattasi non possono infatti essere comparate alle prove orali per cui sussiste un interesse pubblico alla massima partecipazione. Le prove psicoattitudinali non comportano un confronto concorrenziale, ma una valutazione di idoneità riferita esclusivamente al singolo candidato, che verrà poi condivisa collegialmente, onde definire la graduatoria concorrenziale (integrata dalle valutazioni proprie dell’assessor).
Nel caso di specie, infatti, le finalità intrinseche della prova attitudinale e i dati comunicati dai candidati nel corso della medesima non richiedono ed anzi non consentono lo svolgimento della procedura a porte aperte, non risultando pertanto violate le norme richiamate da parte ricorrente.
È stata dunque corretta la scelta dell'amministrazione di garantire la riservatezza di ogni singola persona, nel momento in cui la pubblicità avrebbe comportato la diffusione di dati attinenti alla sfera individuale (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna – Bologna, sez. I, 27/01/2021, n.64), tenendo altresì presente che in queste tipologie di colloqui è essenziale il contatto diretto tra il valutatore ed il singolo candidato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 31/3/2010, n. 1872).
Da quanto allegato e documentato in atti di causa a proposito del colloquio di assessment, con metodologia BEI (Behavioural Event Interview), con analisi secondo lo schema STAR (-OMISSIS-), si ricava come si tratti di una metodologia che consente di individuare il possesso delle capacità necessarie per svolgere al meglio un'attività professionale attraverso una valutazione standardizzata dei comportamenti. L'affidabilità e l'oggettività della valutazione risultano, dunque, rimesse all'osservazione dei comportamenti effettivamente posti in atto dalle persone ed alla standardizzazione del metodo di osservazione da parte dell’assessor esperto.
Quindi, attesa la natura delle competenze da investigare, ovverosia gli aspetti attitudinali e la personalità dei candidati, non può ritenersi violata la norma invocata dal ricorrente laddove richiede lo svolgimento delle prove "in un'aula aperta al pubblico", poiché fa espressamente riferimento alle "prove orali", a cui - per le ragioni dinanzi esposte - non risultano del tutto assimilabili le prove psicoattitudinali (vedasi T.A.R. Lombardia – Milano, sez. III, 06/09/2023, n.2058).
D. 3) La strutturazione di un organo collegiale di natura amministrativa quale collegio perfetto, sebbene integri opzione a più riprese prescelta dal Legislatore, non risponde ad un interesse di carattere assoluto: la giurisprudenza amministrativa è consolidata nello statuire che il collegio perfetto non è un modello indispensabile per gli organi collegiali amministrativi, dovendosi avere riguardo alle peculiarità della relativa disciplina (Consiglio di Stato sez. IV,14 maggio 2014, n. 2500, Consiglio di Stato sez. VI, 6 giugno 2011 n. 3363); anche la giurisprudenza costituzionale e quella di legittimità civile (cfr. Corte costituzionale 12 marzo 1998 n. 52; Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 24 agosto 1999, n. 603; Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 5 febbraio 1999, n. 39, Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 26 aprile 2016, n. 8245) non hanno mai ritenuto necessario, a fini di rispetto dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che organi con attribuzioni amministrative fossero collegi perfetti. Riveste inalterata attualità sul punto, l'insegnamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale " il collegio perfetto è un modello necessario soltanto per gli organi collegiali giurisdizionali, mentre per quelli amministrativi ben può essere previsto un quorum strutturale inferiore al plenum del collegio in relazione alla peculiarità della disciplina da dettare " (così, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 14 dicembre 2018, n. 17, richiamata sul punto, da ultimo, dal Consiglio di Stato, VI, 09 maggio 2022, n. 3570).
Ancora, per giurisprudenza consolidata (cfr. Consiglio di Stato, IV, 12 novembre 2015, n. 5137; TAR Lazio, Roma, I, 11 ottobre 2017, n. 10185; TAR Sicilia, Palermo, III, 18 novembre 2014, n. 2915), il rispetto del principio del collegio perfetto non richiede affatto che la commissione esaminatrice, in sede di operazioni concorsuali, sia presente al completo in tutte le fasi del procedimento, esigendosi la totalità dei componenti soltanto allorché siano compiute attività valutative - come è stato nella presente procedura - e, dunque, allorquando siano adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (vedasi da ultimo T.A.R. Lombardia – Milano, sez. III, 6 settembre 2023 n. 2058).
Fermo quanto sopra, il collegio ritiene di potere escludere che si sia in presenza, nella specie, delle censurate violazioni della regola del collegio perfetto.
Invero, in base alla disciplina specifica della procedura per cui è causa, la Commissione d'esame non risulta essere stata configurata come collegio perfetto, né con riguardo ai componenti effettivi né, a fortiori, rispetto al commissario "aggiunto", il quale, per espressa previsione di bando, andava ad integrare la Commissione ai fini della valutazione delle attitudini e delle competenze organizzative e relazionali (art. 5 bando).
Ciò traspare chiaramente dalla determina di nomina della Commissione, dove vengono indicati il presidente ed i componenti separatamente dall’esperto di assessment (doc. 4 UNITN).
In ogni caso la valutazione complessiva, per quanto più sopra scritto, è stata svolta collegialmente, col confronto con l’esperto.
E dunque, in definitiva, nei pubblici concorsi - e qui a maggior ragione, non vertendo in tema di pubblico concorso - non costituisce violazione del principio di collegialità l'articolazione del procedimento di accertamento attitudinale, secondo le norme tecniche vigenti, in una serie di prove e test, integrati da un colloquio individuale con un perito selettore esperto, in quanto la competente Commissione svolge, sia un controllo documentale, sia una verifica sostanziale di quanto accertato mediante il contatto diretto con il candidato (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II bis, 19/05/2014, n. 5239).
E) Col quinto e ultimo motivo di ricorso ( violazione dell’art. 11 del d.p.r. n. 487/1994. Eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza ), il ricorrente lamenta che gli esiti delle prove orali non si siano pubblicati al termine di ogni giornata e che la valutazione dei titoli si sia effettuata prima delle prove orali, con ciò minando la par condicio tra i candidati, mancando altresì una verbalizzazione coeva alle giornate di colloquio.
E. 1) Anche questo ultimo motivo non può trovare miglior sorte rispetto ai precedenti, risultando parimenti infondato.
E. 2) Già più sopra si è detto come il D.P.R. n. 487/1994 non possa trovare piana applicazione alla selezione di cui qui si discute, per cui va richiamato quanto già esposto al precedente punto B.-OMISSIS-, a valere anche in riguardo alla pretesa violazione della norma invocata col presente motivo di ricorso.
Peraltro, non è dato alcun elemento da cui si possa in una qualche - seppur minima - misura desumere che la procedura così come svolta abbia leso il candidato.
Nessuna norma prevede la verbalizzazione del colloquio e una verbalizzazione estesa non è in pratica nemmeno fattibile, non solo per ragioni di speditezza (e, dunque, di buon andamento dell'azione amministrativa), ma anche perché la prova attitudinale è volta a valutare aspetti nei quali concorrono anche atteggiamenti del corpo e, comunque, in genere, elementi non verbali, la verbalizzazione dei quali potrebbe essere oltremodo difficoltosa, se non del tutto impossibile. Del resto, il colloquio, in relazione al suo scopo di valutare la personalità dell'interessato sotto i quattro profili rilevanti (i livelli previsti dall’esperto per la valutazione, oltre alla sequenza logica prevista per l’intervista) non può essere equiparato ad una prova di esame della quale si debbano verbalizzare gli argomenti (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, sez. V, 09/01/2024, n.389).
E. 3) Si ritiene inoltre che la verbalizzazione successiva, non coeva, sia ammessa e non sia illegittima, purché sopraggiunga in un arco temporale ragionevolmente breve e tale da evitare che vi possano essere errori od omissioni nella ricostruzione dei fatti e dell'iter valutativo posto in essere dalla commissione di gara (Cons. di Stato, sez. VII, 03/06/2024, n. 4950). Non può revocarsi in dubbio che una verbalizzazione eseguita nell’arco di 48 ore sia ben all’interno del concetto di un arco temporale ragionevolmente breve e tale da non porre in dubbio “la memoria storica” dei commissari rispetto alle prove tenutesi il giorno antecedente.
Va poi precisato che il soggetto che contesta la legittimità degli atti di una procedura non può fondare la sua deduzione solo sulla non contestualità della verbalizzazione o sulla mancata menzione a verbale della regolarità delle operazioni in ogni loro singolo passaggio, essendo tenuto a provare le circostanze e gli elementi che, in positivo, sono idonei a far presumere che un'irregolarità abbia avuto luogo (Cons. di Stato sez. V, 13/11/2023, n.9704). Invero le norme dell'evidenza pubblica non sono poste formalisticamente a presidio di un pericolo astratto, ma del concreto e regolare svolgimento delle operazioni di gara, che possono essere contestate e annullate solo laddove il ricorrente offra almeno un principio di prova dal quale si desuma in via indiziaria che l'operato della Commissione giudicatrice o abbia violato direttamente la legge o sia affetto da eccesso di potere in una delle sue figure sintomatiche (vedasi Cons. di Stato sez. III, 23/12/2020, n.8295).
E. 4) In ultimo, per giurisprudenza costante ( ex plurimis , Cons. Stato, Sez. IV, n. 5253 del 2014) e in mancanza di norme contrarie, anche della lex specialis , che prescrivano la verbalizzazione distinta di ogni singola riunione - la commissione di gara può far risultare in unico verbale tutte le operazioni poste in essere, ancorché svoltesi in più giornate, dando conto di tale distinzione (cfr. Cons. di Stato sez. IV, 08/04/2021, n.2822).
Per completezza, si rileva che anche la memoria del 3 novembre 2025 depositata dal ricorrente, ripropone sostanzialmente quanto riportato nel ricorso e non aggiunge nulla di diverso che possa in qualche modo modificare e/o sovvertire le motivazioni sopra esposte circa l’infondatezza dei motivi di ricorso proposti.
Invero, in breve, circa la memoria, si osserva che i colloqui di assessment hanno riguardato i singoli candidati e le relative valutazioni sono poi confluite nel giudizio complessivo della commissione da cui poi è sortita la valutazione unitaria ed indi la graduatoria; così come la valutazione riportata dall’assessor in seno alla commissione non può ritenersi in alcun modo che abbia “trasfuso” le competenze, essendo le considerazioni dell’assessor rimaste sempre di sua esclusiva pertinenza, poi condivise con la Commissione, senza che ciò abbia inciso sulla segretezza, rectius privacy. E ciò, tenuto conto che la riservatezza, per quanto più sopra scritto, doveva essere mantenuta in sede di colloquio individuale, dando modo al candidato di esprimersi liberamente per la più idonea valutazione (che, si ripete, per tale segmento è stata di esclusiva competenza dell’esperto); senza dimenticare che la Commissione è tenuta di proprio alla segretezza dei dati raccolti.
In definitiva, il ricorso è rigettato.
La peculiarità della materia e degli interessi sottesi, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL NA, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
IA RD, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA RD | AL NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.