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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/12/2025, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3315/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 429, 437 c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3315 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 promossa
DA
(C.F. , in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Di Zitti, come da procura in atti;
-parte appellante-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Orazio De Angelis, come da procura in atti;
-parte appellata-
FATTO E DIRITTO 1. Il ha proposto appello avverso la sentenza n. 589 emessa Parte_1 dal Giudice di Pace di Terracina in data 22.12.2021, avente ad oggetto l'opposizione proposta da avverso i verbali di contestazione di Controparte_1 illecito amministrativo n. VM 231825/2019, n. VM 232749/2019 e n. VM 228843/2019, redatti dalla Polizia Municipale del e relativi Parte_1 alla violazione di cui all'art. 142, c. 8, C.d.S. Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace aveva respinto le censure avanzate da parte opponente, ma aveva al tempo stesso ridotto l'importo della sanzione amministrativa e compensato le spese di lite tra le parti. L'appellante ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza sia per violazione dell'art. 112 c.p.c., sia per violazione dell'art. 11 L. 689/1981 e dell'art. 142 C.d.S, nella parte in cui il primo giudice aveva affermato che “va pertanto riconosciuto un unico eccesso “di durata” per ogni giorno (11 e 18 agosto) pervenendosi alla rideterminazione del carico sanzionatorio in € 390,00. Spese compensate, atteso il contenuto della statuizione”. Il ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “all'Ill.mo Parte_1 Tribunale adito affinché, ritenuti sussistenti e fondati i motivi di appello, esaminati gli atti, voglia, sulla scorta della documentazione prodotta in uno al presente ricorso, e valutata l'urgenza: - fissare l'udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto al resistente;
- riformare in via integrale la sentenza impugnata, con conferma del verbale opposto in 1° grado”.
, costituendosi tempestivamente in giudizio, ha eccepito in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348-bis c.p.c., e, nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame di controparte formulando a propria volta appello incidentale. In particolare, ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto provata l'omologazione e la taratura dello strumento di rilevazione della velocità. Ha chiesto quindi al Tribunale di “
1. Dichiarare inammissibile l'appello perché carente dei presupposti di legge ex art. 342, 348 cpc.
2. Rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello principale proposto dal Parte_1
avverso la sentenza n. 589/2021 del Tribunale di Nola e in accoglimento
[...] dell'appello incidentale, annullare il VERBALE N. VM231825 RG 2019064716; VM232749 RG 2019065640; VM228843 RG 2019061195 e condannare l'appellato al pagamento delle spese e compensi di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
3. Condannare, in ogni caso, parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”. Acquisito il fascicolo relativo al processo di primo grado e mutata la persona fisica del giudice, all'udienza del 09.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c., mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. L'eccezione preliminare sollevata dalla parte appellata, per l'asserita violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., è infondata e deve essere disattesa. Si aderisce, infatti, al più recente orientamento giurisprudenziale secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; Cass. Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022). Nel caso in esame la parte appellante ha formulato puntuali doglianze avverso la sentenza impugnata, indicando la parte di motivazione oggetto di contestazione e precisando in che parte e con quale contenuto la sentenza di primo grado dovrebbe
- secondo la tesi di parte - essere riformata. Né vi sono i presupposti per dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348- bis c.p.c., a motivo della sua manifesta infondatezza, trattandosi di una questione da affrontare in limine litis e non già in sede di discussione orale, allorché la causa è ormai transitata in fase decisoria. L'appello è quindi ammissibile.
3. Tanto premesso, nel merito l'appello principale è fondato. Il Giudice di Pace, rigettando il ricorso avverso i verbali di accertamento per la violazione delle norme del Codice della strada, ha infatti ridotto la sanzione amministrativa irrogata e compensato le spese di lite. Così facendo, ha tuttavia violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., avendo conosciuto di una questione non dedotta da parte opponente in primo grado e riducendo la sanzione inflitta in assenza di apposita richiesta, peraltro al di sotto del limite edittale. Sul punto, è utile dapprima rilevare che il vizio di extrapetizione o di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del “petitum” e delle eccezioni “hinc ed inde” dedotte, ovvero su questioni che non siano state sollevate e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuisca alla parte un bene non richiesto, e cioè non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda proposta. Ne consegue che tale vizio debba essere escluso qualora il giudice, contenendo la propria decisione entro i limiti delle pretese avanzate o delle eccezioni proposte dalle parti, e riferendosi ai fatti da esse dedotti, abbia fondato la decisione stessa sulla valutazione unitaria delle risultanze processuali, pur se in base ad argomentazioni o considerazioni non prospettate dalle parti medesime (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21745 del 11/10/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2297 del 31/01/2011). La disposizione di cui all'art. 112 c.p.c. prevede infatti che il giudice debba pronunciare sulla domanda e nei limiti di essa;
dispone che il potere-dovere del giudice di interpretazione e qualificazione giuridica della domanda trovi un limite nel principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che gli impone di circoscrivere la decisione in relazione agli effetti giuridici che la parte vuole conseguire deducendo un certo fatto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21484 del 12/10/2007). Orbene, nche nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, al pari di ogni altro analogo caso in cui venga demandato al giudice ordinario il controllo di legittimità di un atto amministrativo che si assuma lesivo di posizioni di diritto soggettivo, l'opponente è formalmente e sostanzialmente attore ed il giudice non può decidere sulla legittimità dell'atto se non in base alla domanda ed ai fatti e alle ragioni specificamente e ritualmente dedotti a fondamento della stessa. Ne consegue che incorre nella violazione della disposizione di cui all'art. 112 c.p.c. il giudice che abbia modificato l'ordinanza ingiunzione relativamente all'entità della sanzione in assenza di una domanda di parte (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21486 del 11/11/2004). Occorre, inoltre, rilevare che il Giudice di Pace ha ridotto la sanzione amministrativa per un importo inferiore rispetto ai limiti edittali. Sul punto si osserva che, in materia di sanzioni amministrative, il giudice ai sensi dell'art. 23, comma 11, della legge n. 689 del 1981, ha la facoltà di rideterminare ed anche ridurre l'ammontare della sanzione, ma pur sempre entro il limite minimo e quello massimo previsti dalla legge, non esistendo una norma analoga a quella dettata dall'art. 133-bis cod. pen., che autorizza il giudice, entro certi limiti e in determinati casi, a scendere al di sotto del minimo edittale, e non essendo possibile neppure una interpretazione analogica di essa, trattandosi di norma eccezionale (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23930 del 09/11/2006; Cass. Sez. U, Sentenza n. 25304 del 15/12/2010). Nel caso di specie il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione avverso i verbali di accertamento n. VM 231825/2019, n. VM 232749/2019 e n. VM 228843/2019, relativi alla violazione dell'art. 142, c. 8 e dell'art. 195, c. 2- bis, C.d.S. e ha rideterminato la sanzione amministrativa per un importo pari ad € 380,00, ben al di sotto dei limiti edittali. Infatti, secondo quanto prescritto dall'art. 142, c. 8, C.d.S.: “
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694. Se la violazione è commessa all'interno del centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 220 a euro 880 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni”. Il Giudice di Pace ha quindi emesso una pronuncia in violazione dell'art. 11 L. 689/1981 e dell'art. 142, c. 8, C.d.S., perché non solo ha modificato la sanzione amministrativa in assenza di un'espressa domanda, ma ha anche rideterminato l'ammontare della sanzione al di sotto del minimo edittale. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, l'appello principale è fondato.
4. Considerato l'accoglimento dell'appello principale, occorre esaminare il gravame incidentale formulato da . Controparte_1
L'appellata ha, in particolare, contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'opposizione e ha ritenuto idonea la prova della omologazione e della funzionalità dell'apparecchio utilizzato per il rilievo della velocità mediante il certificato di taratura. Secondo parte appellata, l'amministrazione non avrebbe documentato l'iniziale omologazione ed il corretto funzionamento dello strumento di misurazione della velocità. Il motivo di appello incidentale merita accoglimento. Sul punto occorre premettere che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. n. 113 del 2015), opera anche per il sistema di rilevazione della velocità “SICVE-Tutor” l'obbligo di sottoporre tutte le apparecchiature di misurazione della velocità a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. In caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, spetta dunque all'amministrazione resistente l'onere di fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica, non potendosi fondare la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest'ultimo fede privilegiata (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 6579 del 06/03/2023; Cass. Sez. 2-, Ordinanza n. 30126 del 30/10/2023; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024). A tal fine, l'amministrazione deve produrre sia le certificazioni di omologazione e conformità, sia le certificazioni di taratura periodica. In presenza di detti elementi, di per sé sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell'apparato di rilevazione della velocità - circostanza, quest'ultima, che costituisce elemento essenziale costitutivo della fattispecie sanzionatoria - spetta invece alla parte sanzionata l'onere della prova contraria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29093 del 18/12/2020, non massimata;
anche Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 3538 dell'i 1/02/2021, non massimata, che ha confermato la sufficienza della produzione del certificato di taratura periodica, da parte della P.A., al fine di dimostrare la corretta verifica del funzionamento dell'apparato; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22015 del 2022). Tanto premesso, dall'esame del fascicolo d'ufficio relativo al processo di primo grado ritualmente acquisito al presente giudizio, si evince che l'amministrazione appellante non ha tempestivamente e adeguatamente fornito la prova documentale del corretto funzionamento del servizio di rilevazione elettronica della velocità; non ha, infatti, provveduto a depositare alcuna certificazione di omologazione comprovante la funzionalità e l'affidabilità dello strumento utilizzato per l'accertamento. Ha depositato unicamente un certificato di taratura, risalente all'anno 2019, che non dimostra la corretta omologazione iniziale dell'apparecchio. Né potrebbe ritenersi sufficiente la mera approvazione preventiva dello stesso, come erroneamente ritenuto dal Giudice di Pace. Infatti, i due procedimenti di approvazione e di omologazione del prototipo hanno caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico;
di converso, l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento ex art. 142, 6 c., C.d.S. Ne consegue che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate;
inoltre, detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità e la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica non è ricavabile dal solo verbale di accertamento (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024). In conclusione, l'appello incidentale è fondato con la conseguenza che, in integrale riforma della sentenza n. 589/2021, deve essere accolta l'opposizione formulata da e i verbali di accertamento n. VM 231825/2019, n. VM Controparte_1 232749/2019 e n. VM 228843/2019, redatti dalla Polizia Municipale del Comune di , devono essere annullati. Parte_1
5. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificati dal D.M. n. 147/2022 per il solo giudizio di appello, attesa la particolare semplicità delle questioni affrontate, coinvolgenti valutazioni di puro diritto, e considerata altresì la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accoglie l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 589/2021, emessa dal Giudice di Pace di il 22.12.2021, accoglie l'opposizione ed Parte_1 annulla i verbali di accertamento n. VM 231825/2019, n. VM 232749/2019 e n. VM 228843/2019; - condanna la parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali relative al primo grado di giudizio, che liquida in € 43,00 per esborsi ed
€ 180,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna la parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali relative al secondo grado di giudizio, che liquida in € 64,50 per esborsi
€ 332,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Si comunichi. Latina, 10/12/2025 Il Giudice dott. Paolo Bertollini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 429, 437 c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3315 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 promossa
DA
(C.F. , in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Di Zitti, come da procura in atti;
-parte appellante-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Orazio De Angelis, come da procura in atti;
-parte appellata-
FATTO E DIRITTO 1. Il ha proposto appello avverso la sentenza n. 589 emessa Parte_1 dal Giudice di Pace di Terracina in data 22.12.2021, avente ad oggetto l'opposizione proposta da avverso i verbali di contestazione di Controparte_1 illecito amministrativo n. VM 231825/2019, n. VM 232749/2019 e n. VM 228843/2019, redatti dalla Polizia Municipale del e relativi Parte_1 alla violazione di cui all'art. 142, c. 8, C.d.S. Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace aveva respinto le censure avanzate da parte opponente, ma aveva al tempo stesso ridotto l'importo della sanzione amministrativa e compensato le spese di lite tra le parti. L'appellante ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza sia per violazione dell'art. 112 c.p.c., sia per violazione dell'art. 11 L. 689/1981 e dell'art. 142 C.d.S, nella parte in cui il primo giudice aveva affermato che “va pertanto riconosciuto un unico eccesso “di durata” per ogni giorno (11 e 18 agosto) pervenendosi alla rideterminazione del carico sanzionatorio in € 390,00. Spese compensate, atteso il contenuto della statuizione”. Il ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “all'Ill.mo Parte_1 Tribunale adito affinché, ritenuti sussistenti e fondati i motivi di appello, esaminati gli atti, voglia, sulla scorta della documentazione prodotta in uno al presente ricorso, e valutata l'urgenza: - fissare l'udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto al resistente;
- riformare in via integrale la sentenza impugnata, con conferma del verbale opposto in 1° grado”.
, costituendosi tempestivamente in giudizio, ha eccepito in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348-bis c.p.c., e, nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame di controparte formulando a propria volta appello incidentale. In particolare, ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto provata l'omologazione e la taratura dello strumento di rilevazione della velocità. Ha chiesto quindi al Tribunale di “
1. Dichiarare inammissibile l'appello perché carente dei presupposti di legge ex art. 342, 348 cpc.
2. Rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello principale proposto dal Parte_1
avverso la sentenza n. 589/2021 del Tribunale di Nola e in accoglimento
[...] dell'appello incidentale, annullare il VERBALE N. VM231825 RG 2019064716; VM232749 RG 2019065640; VM228843 RG 2019061195 e condannare l'appellato al pagamento delle spese e compensi di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
3. Condannare, in ogni caso, parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”. Acquisito il fascicolo relativo al processo di primo grado e mutata la persona fisica del giudice, all'udienza del 09.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c., mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. L'eccezione preliminare sollevata dalla parte appellata, per l'asserita violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., è infondata e deve essere disattesa. Si aderisce, infatti, al più recente orientamento giurisprudenziale secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; Cass. Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022). Nel caso in esame la parte appellante ha formulato puntuali doglianze avverso la sentenza impugnata, indicando la parte di motivazione oggetto di contestazione e precisando in che parte e con quale contenuto la sentenza di primo grado dovrebbe
- secondo la tesi di parte - essere riformata. Né vi sono i presupposti per dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348- bis c.p.c., a motivo della sua manifesta infondatezza, trattandosi di una questione da affrontare in limine litis e non già in sede di discussione orale, allorché la causa è ormai transitata in fase decisoria. L'appello è quindi ammissibile.
3. Tanto premesso, nel merito l'appello principale è fondato. Il Giudice di Pace, rigettando il ricorso avverso i verbali di accertamento per la violazione delle norme del Codice della strada, ha infatti ridotto la sanzione amministrativa irrogata e compensato le spese di lite. Così facendo, ha tuttavia violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., avendo conosciuto di una questione non dedotta da parte opponente in primo grado e riducendo la sanzione inflitta in assenza di apposita richiesta, peraltro al di sotto del limite edittale. Sul punto, è utile dapprima rilevare che il vizio di extrapetizione o di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del “petitum” e delle eccezioni “hinc ed inde” dedotte, ovvero su questioni che non siano state sollevate e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuisca alla parte un bene non richiesto, e cioè non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda proposta. Ne consegue che tale vizio debba essere escluso qualora il giudice, contenendo la propria decisione entro i limiti delle pretese avanzate o delle eccezioni proposte dalle parti, e riferendosi ai fatti da esse dedotti, abbia fondato la decisione stessa sulla valutazione unitaria delle risultanze processuali, pur se in base ad argomentazioni o considerazioni non prospettate dalle parti medesime (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21745 del 11/10/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2297 del 31/01/2011). La disposizione di cui all'art. 112 c.p.c. prevede infatti che il giudice debba pronunciare sulla domanda e nei limiti di essa;
dispone che il potere-dovere del giudice di interpretazione e qualificazione giuridica della domanda trovi un limite nel principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che gli impone di circoscrivere la decisione in relazione agli effetti giuridici che la parte vuole conseguire deducendo un certo fatto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21484 del 12/10/2007). Orbene, nche nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, al pari di ogni altro analogo caso in cui venga demandato al giudice ordinario il controllo di legittimità di un atto amministrativo che si assuma lesivo di posizioni di diritto soggettivo, l'opponente è formalmente e sostanzialmente attore ed il giudice non può decidere sulla legittimità dell'atto se non in base alla domanda ed ai fatti e alle ragioni specificamente e ritualmente dedotti a fondamento della stessa. Ne consegue che incorre nella violazione della disposizione di cui all'art. 112 c.p.c. il giudice che abbia modificato l'ordinanza ingiunzione relativamente all'entità della sanzione in assenza di una domanda di parte (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21486 del 11/11/2004). Occorre, inoltre, rilevare che il Giudice di Pace ha ridotto la sanzione amministrativa per un importo inferiore rispetto ai limiti edittali. Sul punto si osserva che, in materia di sanzioni amministrative, il giudice ai sensi dell'art. 23, comma 11, della legge n. 689 del 1981, ha la facoltà di rideterminare ed anche ridurre l'ammontare della sanzione, ma pur sempre entro il limite minimo e quello massimo previsti dalla legge, non esistendo una norma analoga a quella dettata dall'art. 133-bis cod. pen., che autorizza il giudice, entro certi limiti e in determinati casi, a scendere al di sotto del minimo edittale, e non essendo possibile neppure una interpretazione analogica di essa, trattandosi di norma eccezionale (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23930 del 09/11/2006; Cass. Sez. U, Sentenza n. 25304 del 15/12/2010). Nel caso di specie il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione avverso i verbali di accertamento n. VM 231825/2019, n. VM 232749/2019 e n. VM 228843/2019, relativi alla violazione dell'art. 142, c. 8 e dell'art. 195, c. 2- bis, C.d.S. e ha rideterminato la sanzione amministrativa per un importo pari ad € 380,00, ben al di sotto dei limiti edittali. Infatti, secondo quanto prescritto dall'art. 142, c. 8, C.d.S.: “
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694. Se la violazione è commessa all'interno del centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 220 a euro 880 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni”. Il Giudice di Pace ha quindi emesso una pronuncia in violazione dell'art. 11 L. 689/1981 e dell'art. 142, c. 8, C.d.S., perché non solo ha modificato la sanzione amministrativa in assenza di un'espressa domanda, ma ha anche rideterminato l'ammontare della sanzione al di sotto del minimo edittale. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, l'appello principale è fondato.
4. Considerato l'accoglimento dell'appello principale, occorre esaminare il gravame incidentale formulato da . Controparte_1
L'appellata ha, in particolare, contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'opposizione e ha ritenuto idonea la prova della omologazione e della funzionalità dell'apparecchio utilizzato per il rilievo della velocità mediante il certificato di taratura. Secondo parte appellata, l'amministrazione non avrebbe documentato l'iniziale omologazione ed il corretto funzionamento dello strumento di misurazione della velocità. Il motivo di appello incidentale merita accoglimento. Sul punto occorre premettere che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. n. 113 del 2015), opera anche per il sistema di rilevazione della velocità “SICVE-Tutor” l'obbligo di sottoporre tutte le apparecchiature di misurazione della velocità a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. In caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, spetta dunque all'amministrazione resistente l'onere di fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica, non potendosi fondare la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest'ultimo fede privilegiata (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 6579 del 06/03/2023; Cass. Sez. 2-, Ordinanza n. 30126 del 30/10/2023; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024). A tal fine, l'amministrazione deve produrre sia le certificazioni di omologazione e conformità, sia le certificazioni di taratura periodica. In presenza di detti elementi, di per sé sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell'apparato di rilevazione della velocità - circostanza, quest'ultima, che costituisce elemento essenziale costitutivo della fattispecie sanzionatoria - spetta invece alla parte sanzionata l'onere della prova contraria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29093 del 18/12/2020, non massimata;
anche Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 3538 dell'i 1/02/2021, non massimata, che ha confermato la sufficienza della produzione del certificato di taratura periodica, da parte della P.A., al fine di dimostrare la corretta verifica del funzionamento dell'apparato; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22015 del 2022). Tanto premesso, dall'esame del fascicolo d'ufficio relativo al processo di primo grado ritualmente acquisito al presente giudizio, si evince che l'amministrazione appellante non ha tempestivamente e adeguatamente fornito la prova documentale del corretto funzionamento del servizio di rilevazione elettronica della velocità; non ha, infatti, provveduto a depositare alcuna certificazione di omologazione comprovante la funzionalità e l'affidabilità dello strumento utilizzato per l'accertamento. Ha depositato unicamente un certificato di taratura, risalente all'anno 2019, che non dimostra la corretta omologazione iniziale dell'apparecchio. Né potrebbe ritenersi sufficiente la mera approvazione preventiva dello stesso, come erroneamente ritenuto dal Giudice di Pace. Infatti, i due procedimenti di approvazione e di omologazione del prototipo hanno caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico;
di converso, l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento ex art. 142, 6 c., C.d.S. Ne consegue che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate;
inoltre, detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità e la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica non è ricavabile dal solo verbale di accertamento (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024). In conclusione, l'appello incidentale è fondato con la conseguenza che, in integrale riforma della sentenza n. 589/2021, deve essere accolta l'opposizione formulata da e i verbali di accertamento n. VM 231825/2019, n. VM Controparte_1 232749/2019 e n. VM 228843/2019, redatti dalla Polizia Municipale del Comune di , devono essere annullati. Parte_1
5. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificati dal D.M. n. 147/2022 per il solo giudizio di appello, attesa la particolare semplicità delle questioni affrontate, coinvolgenti valutazioni di puro diritto, e considerata altresì la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accoglie l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 589/2021, emessa dal Giudice di Pace di il 22.12.2021, accoglie l'opposizione ed Parte_1 annulla i verbali di accertamento n. VM 231825/2019, n. VM 232749/2019 e n. VM 228843/2019; - condanna la parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali relative al primo grado di giudizio, che liquida in € 43,00 per esborsi ed
€ 180,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna la parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali relative al secondo grado di giudizio, che liquida in € 64,50 per esborsi
€ 332,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Si comunichi. Latina, 10/12/2025 Il Giudice dott. Paolo Bertollini