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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 02/10/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
RGL n. 1416/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice IA SO all'udienza del 02/10/2025 nella causa n. 1416/2022 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. DE LEO GIAN PAOLO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dagli avv.ti ARIONE ARIANNA e PAVARINO IVANA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: malattia professionale
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 5.12.2022, il ricorrente ha convenuto in giudizio l per CP_1 ottenere l'accertamento della natura professionale della patologia (spondilodiscopatia del tratto lombare) di cui è affetto e la condanna dell' a corrispondere il relativo CP_2 indennizzo in capitale a titolo di danno biologico ex D. L. n. 38/2000, in misura pari al 12%;
- l' resistente, costituitosi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, in CP_2 particolare negando la sussistenza di nesso causale tra la patologia e l'attività lavorativa dichiarata, chiedendone il rigetto;
- la causa è stata istruita mediante l'esame della documentazione prodotta, sono stati escussi tre testimoni ed è stata disposta CTU medico legale;
- a seguito della discussione orale dei difensori, viene pronunciata la presente decisione.
Considerato che:
1 RGL n. 1416/2022
- nel ricostruire la portata degli oneri probatori gravanti sulle parti, si osserva che, in materia di malattia professionale, per l'accertamento della eziologia professionale della patologia contratta, trova applicazione il criterio secondo cui deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso in cui sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo un'assoluta certezza;
tale prova – il cui onere grava sul lavoratore – deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un notevole grado di probabilità, anche attraverso l'utilizzo di dati epidemiologici che consentano di suffragare una qualificata probabilità desunta anche da altri elementi;
trova inoltre diretta applicazione nella materia delle malattie professionali la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (giurisprudenza consolidata: Cass. civ.
10.2.2011 n. 3227; Cass. civ. 19.1.2011 n. 1135; Cass. civ.
4.11.2010 n. 22441);
- la Suprema Corte di Cassazione, nel particolare caso di malattia ad eziologia multifattoriale, ha aggiunto: “Nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto provato il nesso causale solo sulla base della potenziale idoneità delle sostanze con cui il lavoratore era entrato in contatto a favorire la malattia neoplastica di cui era portatore)” (Cass, sez. lav.,
31/05/2017, n. 13814);
- l'istruttoria testimoniale ha consentito di appurare che il ricorrente ha svolto attività di autotrasportatore, nonché, dal 2015 al 2020, di lavori di scavo, demolizione e rifacimento del manto stradale in asfalto, con utilizzo di attrezzi e strumenti vibranti, e operazioni di carico e scarico materiale dal camion in dotazione dell'impresa; in particolare, i testi
[...]
e , attuali colleghi di lavoro del ricorrente, hanno riferito che egli Tes_1 Testimone_2
è stato assunto dalla nell'ottobre 2020, per la quale svolge Controparte_3
2 RGL n. 1416/2022
mansioni di autotrasportatore di mezzi autoarticolati, in particolare l'Iveco Stralis 460, recandosi a caricare il mezzo presso il porto di Genova-Voltri, ove, durante le operazioni di carico, resta all'interno dell'abitacolo, subendo i sobbalzi dovuti all'impatto dei containers che vengono caricati sul mezzo, per poi portare a destinazione il carico, in Emilia
Romagna, Veneto, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Toscana, percorrendo autostrade, ma anche strade urbane ed extraurbane o di montagna, e svolgendo l'attività per oltre otto ore giornaliere;
ha riferito di essere titolare della per Parte_2 Parte_3 cui il ricorrente ha lavorato dal 2015 al 2020, svolgendo attività di scavo, demolizione e rifacimento del manto stradale, per cui utilizzava attrezzi e strumenti demolitori e vibranti quali martelli pneumatici e compattatori di bitume, oltre che mansioni di guida e carico/scarico materiali dal camion (Scania 164);
- appurata quindi l'esposizione a rischio di contrazione di patologie muscolo-scheletriche, è stata disposta CTU medico legale, affidata al dott. , finalizzata Persona_1 all'accertamento della natura della patologia denunciata dal ricorrente e dell'esistenza di un nesso causale tra essa e l'attività lavorativa espletata;
- il CTU, analizzata la documentazione medica e visitato il ricorrente, ha concluso che “il sig. risulta attualmente affetto da una spondilopatia del rachide lombare su Parte_1 base osteartrofitosica con ernie discali L3-L4, L4-L5 ed L5-S1”, riconoscendo che “le infermità riscontrate sono da ricollegarsi concausalmente a malattia professionale non tabellata”, in particolare chiarendo che “la patologia indicata al quesito n.1 e cioè la spondilopatia del rachide lombare su base osteartrofitosica con ernie discali L3-L4, L4-L5 ed L5-S1 è di origine professionale con criterio di alta probabilità, cioè si è instaurata su un soggetto già affetto da iniziali e preesistenti fenomeni degenerativi del tratto lombare della colonna lombare, che, in particolare modo l'attività di autista ed escavatorista, ha indubbiamente accuito sino a darne manifestazione dolorosa anche di tipo sciatalgico all'arto inferiore destro”; il CTU ha quantificato il danno biologico residuato in misura pari al
7%;
- in conclusione, sulla scorta delle indicazioni motivate del CTU, che questa giudicante ritiene di poter fare proprie, il ricorso può essere accolto;
pertanto, l deve essere CP_1 condannato a corrispondere al ricorrente l'indennizzo previsto dall'art. 13 D.Lgs. 38/2000, rapportato ad una invalidità permanente del 7%, nella misura e con decorrenza di legge;
- le somme dovute vanno maggiorate con la somma più elevata fra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, sesto comma, della legge n. 412/1991, come modificato dall'art. 1, comma 783, della legge 296/2006, e gli interessi maturano dal centroventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda (26.5.2022) fino al saldo;
3 RGL n. 1416/2022
- in quanto soccombente l va condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle CP_2 spese di lite, liquidate ai sensi del DM 55/2014 e s.m. tenuto conto della natura e del grado di complessità della controversia, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, e per analogo motivo dovrà farsi carico integrale delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- condanna l ad erogare a parte ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 D.L.vo CP_1
23.2.2000 n. 38 corrispondente ad una menomazione di grado pari al 7% nella misura e con decorrenza di legge, oltre accessori nei limiti di cui in motivazione;
- condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in CP_1
€ 3.000,00, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. De Leo Gian Paolo;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU. CP_1
Alessandria, 2.10.2025.
Il Giudice
IA SO
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice IA SO all'udienza del 02/10/2025 nella causa n. 1416/2022 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. DE LEO GIAN PAOLO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dagli avv.ti ARIONE ARIANNA e PAVARINO IVANA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: malattia professionale
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 5.12.2022, il ricorrente ha convenuto in giudizio l per CP_1 ottenere l'accertamento della natura professionale della patologia (spondilodiscopatia del tratto lombare) di cui è affetto e la condanna dell' a corrispondere il relativo CP_2 indennizzo in capitale a titolo di danno biologico ex D. L. n. 38/2000, in misura pari al 12%;
- l' resistente, costituitosi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, in CP_2 particolare negando la sussistenza di nesso causale tra la patologia e l'attività lavorativa dichiarata, chiedendone il rigetto;
- la causa è stata istruita mediante l'esame della documentazione prodotta, sono stati escussi tre testimoni ed è stata disposta CTU medico legale;
- a seguito della discussione orale dei difensori, viene pronunciata la presente decisione.
Considerato che:
1 RGL n. 1416/2022
- nel ricostruire la portata degli oneri probatori gravanti sulle parti, si osserva che, in materia di malattia professionale, per l'accertamento della eziologia professionale della patologia contratta, trova applicazione il criterio secondo cui deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso in cui sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo un'assoluta certezza;
tale prova – il cui onere grava sul lavoratore – deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un notevole grado di probabilità, anche attraverso l'utilizzo di dati epidemiologici che consentano di suffragare una qualificata probabilità desunta anche da altri elementi;
trova inoltre diretta applicazione nella materia delle malattie professionali la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (giurisprudenza consolidata: Cass. civ.
10.2.2011 n. 3227; Cass. civ. 19.1.2011 n. 1135; Cass. civ.
4.11.2010 n. 22441);
- la Suprema Corte di Cassazione, nel particolare caso di malattia ad eziologia multifattoriale, ha aggiunto: “Nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto provato il nesso causale solo sulla base della potenziale idoneità delle sostanze con cui il lavoratore era entrato in contatto a favorire la malattia neoplastica di cui era portatore)” (Cass, sez. lav.,
31/05/2017, n. 13814);
- l'istruttoria testimoniale ha consentito di appurare che il ricorrente ha svolto attività di autotrasportatore, nonché, dal 2015 al 2020, di lavori di scavo, demolizione e rifacimento del manto stradale in asfalto, con utilizzo di attrezzi e strumenti vibranti, e operazioni di carico e scarico materiale dal camion in dotazione dell'impresa; in particolare, i testi
[...]
e , attuali colleghi di lavoro del ricorrente, hanno riferito che egli Tes_1 Testimone_2
è stato assunto dalla nell'ottobre 2020, per la quale svolge Controparte_3
2 RGL n. 1416/2022
mansioni di autotrasportatore di mezzi autoarticolati, in particolare l'Iveco Stralis 460, recandosi a caricare il mezzo presso il porto di Genova-Voltri, ove, durante le operazioni di carico, resta all'interno dell'abitacolo, subendo i sobbalzi dovuti all'impatto dei containers che vengono caricati sul mezzo, per poi portare a destinazione il carico, in Emilia
Romagna, Veneto, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Toscana, percorrendo autostrade, ma anche strade urbane ed extraurbane o di montagna, e svolgendo l'attività per oltre otto ore giornaliere;
ha riferito di essere titolare della per Parte_2 Parte_3 cui il ricorrente ha lavorato dal 2015 al 2020, svolgendo attività di scavo, demolizione e rifacimento del manto stradale, per cui utilizzava attrezzi e strumenti demolitori e vibranti quali martelli pneumatici e compattatori di bitume, oltre che mansioni di guida e carico/scarico materiali dal camion (Scania 164);
- appurata quindi l'esposizione a rischio di contrazione di patologie muscolo-scheletriche, è stata disposta CTU medico legale, affidata al dott. , finalizzata Persona_1 all'accertamento della natura della patologia denunciata dal ricorrente e dell'esistenza di un nesso causale tra essa e l'attività lavorativa espletata;
- il CTU, analizzata la documentazione medica e visitato il ricorrente, ha concluso che “il sig. risulta attualmente affetto da una spondilopatia del rachide lombare su Parte_1 base osteartrofitosica con ernie discali L3-L4, L4-L5 ed L5-S1”, riconoscendo che “le infermità riscontrate sono da ricollegarsi concausalmente a malattia professionale non tabellata”, in particolare chiarendo che “la patologia indicata al quesito n.1 e cioè la spondilopatia del rachide lombare su base osteartrofitosica con ernie discali L3-L4, L4-L5 ed L5-S1 è di origine professionale con criterio di alta probabilità, cioè si è instaurata su un soggetto già affetto da iniziali e preesistenti fenomeni degenerativi del tratto lombare della colonna lombare, che, in particolare modo l'attività di autista ed escavatorista, ha indubbiamente accuito sino a darne manifestazione dolorosa anche di tipo sciatalgico all'arto inferiore destro”; il CTU ha quantificato il danno biologico residuato in misura pari al
7%;
- in conclusione, sulla scorta delle indicazioni motivate del CTU, che questa giudicante ritiene di poter fare proprie, il ricorso può essere accolto;
pertanto, l deve essere CP_1 condannato a corrispondere al ricorrente l'indennizzo previsto dall'art. 13 D.Lgs. 38/2000, rapportato ad una invalidità permanente del 7%, nella misura e con decorrenza di legge;
- le somme dovute vanno maggiorate con la somma più elevata fra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, sesto comma, della legge n. 412/1991, come modificato dall'art. 1, comma 783, della legge 296/2006, e gli interessi maturano dal centroventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda (26.5.2022) fino al saldo;
3 RGL n. 1416/2022
- in quanto soccombente l va condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle CP_2 spese di lite, liquidate ai sensi del DM 55/2014 e s.m. tenuto conto della natura e del grado di complessità della controversia, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, e per analogo motivo dovrà farsi carico integrale delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- condanna l ad erogare a parte ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 D.L.vo CP_1
23.2.2000 n. 38 corrispondente ad una menomazione di grado pari al 7% nella misura e con decorrenza di legge, oltre accessori nei limiti di cui in motivazione;
- condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in CP_1
€ 3.000,00, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. De Leo Gian Paolo;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU. CP_1
Alessandria, 2.10.2025.
Il Giudice
IA SO
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