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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 04/11/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dott. Gabriella Canto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 603/2023 R.G, avente per oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, posta in decisione all'udienza del 24 giugno 2025 e promossa
DA
(CF ), con sede a Parte_1 P.IVA_1
Caltanissetta in Via Empedocle s.n, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Nicosia.
OPPONENTE
CONTRO
(P IVA ), con sede a Quinto Vicentino, Controparte_1 P.IVA_2 in Via Dell'industria n. 22, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Garrone.
OPPOSTA
Conclusioni delle parti.
La società opponente, che non ha depositato note scritte in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni (fissata con tale modalità di trattazione), in citazione aveva così concluso: “(…) accogliere la presente opposizione, nella sostanza e nella forma, e per l'effetto revocare e dichiarare inefficace e/o nullo, con qualsiasi statuizione, il decreto ingiuntivo n. 75/2023 (RG
2116/2023); con vittoria dispese e compensi”.
1 2
Per la società opposta: “(…) in via principale respinga l'opposizione proposta e confermi il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso dichiari tenuti e condanni a pagare a favore della in persona Controparte_2 CP_1 del legale rappresentante, la somma indicata nel decreto ingiuntivo opposto o la diversa somma di giustizia meglio vista, oltre interessi ex D.Lgs 231/02 dalla scadenza delle fatture al saldo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari gravati di
IVA e CPA”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28 marzo 2023 Parte_2
[... proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal giudice designato presso questo Tribunale in data 20 febbraio 2023, su ricorso di con cui le era stato ingiunto di pagare la somma di euro CP_1
69.533,05, quale corrispettivo della fornitura di cui al ricorso, oltre agli interessi, nella misura pervista dal D.Lgs n. 231/2002, dalla scadenza della fattura fino all'effettivo pagamento, ed oltre alle spese del procedimento, liquidate in euro
2.135,00, oltre accessori.
Costituitasi, la società contestava i motivi di opposizione e CP_1 chiedeva che, previa concessione della provvisoria esecuzione, l'opposizione fosse rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo.
Il GI respingeva l'istanza di provvisoria esecuzione e, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c, ammetteva la prova testimoniale dedotta dalla CP_1 delegandone l'assunzione al giudice del Tribunale di Vincenza, come da istanza di parte.
Esaurita la fase istruttoria, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate, la causa era posta in decisione, con concessione dei termini previsti dall'art. 190, primo comma, c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Soltanto la parte opposta depositava comparsa conclusionale.
2 3
Premesso quanto sopra, passando ad esaminare i motivi di opposizione, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo l'opponente eccepisce la irregolarità del procedimento di notificazione del decreto ingiuntivo, ravvisandoando la violazione dell'art. 3 bis, quinto comma, L. n. 53/1994, per non essere identificabile la persona fisica che ha conferito la procura alle liti al difensore, neppure indicata in ricorso.
Nel prosieguo, ma sempre nell'ambito del primo motivo, la difesa aggiunge che non viene contestato il procedimento di notificazione, quanto, piuttosto, il procedimento attraverso il quale è possibile identificare il soggetto avente la legittimazione attiva al rilascio della procura alle liti.
Secondo l'assunto difensivo, la procura sarebbe valida solo ove dalla intestazione del ricorso risultassero la qualifica e la posizione nell'organizzazione societaria della persona che l'ha conferita.
Come evidenziato dalla difesa di parte opposta, nella procura speciale alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo sono espressamente indicati il nome del soggetto che l'ha conferita ( e la posizione dallo stesso Parte_3 rivestita in seno alla società (legale rappresentante); più precisamente, la sottoscrizione del predetto risulta apposta in calce alla procura, in corrispondenza della seguente dicitura (stampigliata) legale rappresentante;
la Parte_3 circostanza che tale sottoscrizione non sia chiara non determina la invalidità della procura, tenuto conto della identificabilità del suo autore alla stregua del contesto dell'atto (in tal senso cfr. tra le altre: Cass. nn. 5134/2006, 6474/2007 e
27548/214).
Infine, si osserva come nel presente giudizio sia stata, comunque, prodotta la visura camerale relativa alla società dalla quale si evince che CP_1 [...]
è il presidente del consiglio di amministrazione. Parte_3
Neppure, la validità della procura alle liti può ritenersi esclusa per il fatto che non è stata allegata alla copia notificata del ricorso (in tal senso, cfr. Cass.
27154/2021).
Per le ragioni esposte, il primo motivo di opposizione deve essere rigettato, stante la sua infondatezza.
3 4
Del pari, non è meritevole di accoglimento il secondo motivo, con cui lamenta la mancanza di prova del credito azionato, deducendo, per un Parte_1 verso, la insufficienza della fattura commerciale (elettronica), in quanto documento proveniente dallo stesso ricorrente e, comunque, privo di attestazione di conformità ed asseritamente non riscontrabile sulla base delle scritture contabili, non prodotte e delle quali, neppure, sarebbe attestata la regolare tenuta;
per altro verso, la illeggibilità della sottoscrizione in calce al documento di trasporto, che non consentirebbe di individuare il soggetto che ha ricevuto la merce in consegna.
Si osserva come le contestazioni mosse dalla difesa siano di carattere formale e non investano il contenuto del rapporto dedotto in giudizio, né
l'adempimento della prestazione a carico della società opposta e l'inadempimento della opponente.
La non contestazione trova conferma, altresì, nella corrispondenza intercorsa tra le parti, e segnatamente nelle note inviate via e mail da Parte_1
a prodotte dalla difesa di quest'ultima nel presente giudizio e non CP_1 disconosciute dall'opponente: con esse il legale rappresentante si scusa del ritardo nel pagamento, che giustifica in vario modo, rassicurando la controparte che si avrebbe provveduto.
Nessun dubbio, poi, può sollevarsi sulla idoneità della fattura e del documento di trasporto a costituire prova scritta del credito ai sensi dell'art. 634
c.p.c.
A quanto sopra, va aggiunto che la prova del credito si ricava anche dalla deposizione del teste ing. , direttore commerciale ad interim di Testimone_1 nel periodo in considerazione, il quale ha riferito di avere preso parte alle CP_1 trattative con il sig. legale rappresentante di , per la Per_1 Parte_1 fornitura per cui è causa, nonché confermato l'avvenuta consegna della merce al destinatario.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere respinta, siccome infondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4 5
In forza del principio legale della soccombenza, la società opponente deve essere condannata alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigetta l'opposizione proposta da avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale in data 20 febbraio 2023 su ricorso di e, per l'effetto, conferma il suddetto decreto;
Controparte_1 condanna in persona del legale rappresentante Parte_2 Parte_2 pro tempore, al pagamento, in favore di delle spese del presente CP_1 giudizio, che liquida in euro 7.050,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA
e CNPA, come per legge.
Così deciso a Caltanissetta, il 4 novembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriella Canto
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dott. Gabriella Canto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 603/2023 R.G, avente per oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, posta in decisione all'udienza del 24 giugno 2025 e promossa
DA
(CF ), con sede a Parte_1 P.IVA_1
Caltanissetta in Via Empedocle s.n, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Nicosia.
OPPONENTE
CONTRO
(P IVA ), con sede a Quinto Vicentino, Controparte_1 P.IVA_2 in Via Dell'industria n. 22, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Garrone.
OPPOSTA
Conclusioni delle parti.
La società opponente, che non ha depositato note scritte in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni (fissata con tale modalità di trattazione), in citazione aveva così concluso: “(…) accogliere la presente opposizione, nella sostanza e nella forma, e per l'effetto revocare e dichiarare inefficace e/o nullo, con qualsiasi statuizione, il decreto ingiuntivo n. 75/2023 (RG
2116/2023); con vittoria dispese e compensi”.
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Per la società opposta: “(…) in via principale respinga l'opposizione proposta e confermi il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso dichiari tenuti e condanni a pagare a favore della in persona Controparte_2 CP_1 del legale rappresentante, la somma indicata nel decreto ingiuntivo opposto o la diversa somma di giustizia meglio vista, oltre interessi ex D.Lgs 231/02 dalla scadenza delle fatture al saldo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari gravati di
IVA e CPA”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28 marzo 2023 Parte_2
[... proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal giudice designato presso questo Tribunale in data 20 febbraio 2023, su ricorso di con cui le era stato ingiunto di pagare la somma di euro CP_1
69.533,05, quale corrispettivo della fornitura di cui al ricorso, oltre agli interessi, nella misura pervista dal D.Lgs n. 231/2002, dalla scadenza della fattura fino all'effettivo pagamento, ed oltre alle spese del procedimento, liquidate in euro
2.135,00, oltre accessori.
Costituitasi, la società contestava i motivi di opposizione e CP_1 chiedeva che, previa concessione della provvisoria esecuzione, l'opposizione fosse rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo.
Il GI respingeva l'istanza di provvisoria esecuzione e, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c, ammetteva la prova testimoniale dedotta dalla CP_1 delegandone l'assunzione al giudice del Tribunale di Vincenza, come da istanza di parte.
Esaurita la fase istruttoria, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate, la causa era posta in decisione, con concessione dei termini previsti dall'art. 190, primo comma, c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Soltanto la parte opposta depositava comparsa conclusionale.
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Premesso quanto sopra, passando ad esaminare i motivi di opposizione, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo l'opponente eccepisce la irregolarità del procedimento di notificazione del decreto ingiuntivo, ravvisandoando la violazione dell'art. 3 bis, quinto comma, L. n. 53/1994, per non essere identificabile la persona fisica che ha conferito la procura alle liti al difensore, neppure indicata in ricorso.
Nel prosieguo, ma sempre nell'ambito del primo motivo, la difesa aggiunge che non viene contestato il procedimento di notificazione, quanto, piuttosto, il procedimento attraverso il quale è possibile identificare il soggetto avente la legittimazione attiva al rilascio della procura alle liti.
Secondo l'assunto difensivo, la procura sarebbe valida solo ove dalla intestazione del ricorso risultassero la qualifica e la posizione nell'organizzazione societaria della persona che l'ha conferita.
Come evidenziato dalla difesa di parte opposta, nella procura speciale alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo sono espressamente indicati il nome del soggetto che l'ha conferita ( e la posizione dallo stesso Parte_3 rivestita in seno alla società (legale rappresentante); più precisamente, la sottoscrizione del predetto risulta apposta in calce alla procura, in corrispondenza della seguente dicitura (stampigliata) legale rappresentante;
la Parte_3 circostanza che tale sottoscrizione non sia chiara non determina la invalidità della procura, tenuto conto della identificabilità del suo autore alla stregua del contesto dell'atto (in tal senso cfr. tra le altre: Cass. nn. 5134/2006, 6474/2007 e
27548/214).
Infine, si osserva come nel presente giudizio sia stata, comunque, prodotta la visura camerale relativa alla società dalla quale si evince che CP_1 [...]
è il presidente del consiglio di amministrazione. Parte_3
Neppure, la validità della procura alle liti può ritenersi esclusa per il fatto che non è stata allegata alla copia notificata del ricorso (in tal senso, cfr. Cass.
27154/2021).
Per le ragioni esposte, il primo motivo di opposizione deve essere rigettato, stante la sua infondatezza.
3 4
Del pari, non è meritevole di accoglimento il secondo motivo, con cui lamenta la mancanza di prova del credito azionato, deducendo, per un Parte_1 verso, la insufficienza della fattura commerciale (elettronica), in quanto documento proveniente dallo stesso ricorrente e, comunque, privo di attestazione di conformità ed asseritamente non riscontrabile sulla base delle scritture contabili, non prodotte e delle quali, neppure, sarebbe attestata la regolare tenuta;
per altro verso, la illeggibilità della sottoscrizione in calce al documento di trasporto, che non consentirebbe di individuare il soggetto che ha ricevuto la merce in consegna.
Si osserva come le contestazioni mosse dalla difesa siano di carattere formale e non investano il contenuto del rapporto dedotto in giudizio, né
l'adempimento della prestazione a carico della società opposta e l'inadempimento della opponente.
La non contestazione trova conferma, altresì, nella corrispondenza intercorsa tra le parti, e segnatamente nelle note inviate via e mail da Parte_1
a prodotte dalla difesa di quest'ultima nel presente giudizio e non CP_1 disconosciute dall'opponente: con esse il legale rappresentante si scusa del ritardo nel pagamento, che giustifica in vario modo, rassicurando la controparte che si avrebbe provveduto.
Nessun dubbio, poi, può sollevarsi sulla idoneità della fattura e del documento di trasporto a costituire prova scritta del credito ai sensi dell'art. 634
c.p.c.
A quanto sopra, va aggiunto che la prova del credito si ricava anche dalla deposizione del teste ing. , direttore commerciale ad interim di Testimone_1 nel periodo in considerazione, il quale ha riferito di avere preso parte alle CP_1 trattative con il sig. legale rappresentante di , per la Per_1 Parte_1 fornitura per cui è causa, nonché confermato l'avvenuta consegna della merce al destinatario.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere respinta, siccome infondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4 5
In forza del principio legale della soccombenza, la società opponente deve essere condannata alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigetta l'opposizione proposta da avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale in data 20 febbraio 2023 su ricorso di e, per l'effetto, conferma il suddetto decreto;
Controparte_1 condanna in persona del legale rappresentante Parte_2 Parte_2 pro tempore, al pagamento, in favore di delle spese del presente CP_1 giudizio, che liquida in euro 7.050,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA
e CNPA, come per legge.
Così deciso a Caltanissetta, il 4 novembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriella Canto
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