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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 22/12/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 345/2025 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 22.12.2025, davanti al Giudice dott. CL HE, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per parte ricorrente, l'avv. RINALDI;
nessuno per parte convenuta
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. RINALDI si riporta agli atti, insistendo per l'accoglimento delle domande svolte.
Il Giudice informa le parti presenti che si ritirerà in camera di consiglio, al termine delle cause chiamate per la mattinata.
L'avv. RINALDI acconsente alla lettura della sentenza anche in sua assenza, senza ripristinare il collegamento da remoto.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti e terminato il collegamento da remoto, decide la causa con sentenza, dando lettura della sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale. Il Giudice del lavoro
CL HE
N. 345/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. CL HE, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 345/2025 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 04/11/1975, residente a [...], rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Biella Via G. De Marchi, n. 4/A, giusta procura in atti
PARTI RICORRENTI
C O N T R O
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore,
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: accertare e dichiarare che il ha posto in essere, nei confronti del ricorrente, Controparte_1 una abusiva reiterazione determinato e, per l'effetto, condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento danno nella misura pari a 24 mensilità della retribuzione globale di fatto o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato il 18.7.2025, allegava di avere Parte_1 prestato servizio alle dipendenze del come docente di religione Controparte_1
dall'a.s. 2016/2017 ininterrottamente sino al 2024/2025, quindi per oltre 36 mesi, sulla base di contratti a termine per la copertura dell'intero anno scolastico (dal primo settembre al 31 agosto), con il meccanismo di rinnovo automatico e, comunque, in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente.
Su queste premesse di fatto, richiamando la normativa di riferimento e l'evoluzione giurisprudenziale in tema, chiedeva di accertare l'abusiva reiterazione dei contratti a termine e, per l'effetto, di condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento del danno.
Il non si costituiva in giudizio e deve pertanto Controparte_1
considerarsi contumace.
La causa, istruita su base documentale, all'esito della discussione svoltasi all'odierna udienza, viene quindi decisa mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento per quanto di ragione.
Il ricorrente ha allegato e documentato di avere prestato servizio di supplenza quale docente di religione cattolica secondo il prospetto riportato in ricorso.
Oggetto del giudizio è l'accertamento dell'illegittimità del ricorso a contratti a tempo determinato, da parte del convenuto, per il conferimento degli incarichi annuali CP_1
relativi all'insegnamento della religione cattolica.
Ora, la questione è stata oggetto di recenti interventi della Corte di Cassazione, cui si ritiene di aderire perché pienamente condivisibili (Cass. n. 18698/2022; vd. anche Cassazione civile sez. lav., 12/08/2022, n.24761, Cassazione civile sez. lav., 15/07/2022, n.22420 tutte da intendersi qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Con dette pronunce la Corte di Cassazione, ripercorrendo le disposizioni di interesse dettate dalla stratificata legislazione in materia di insegnamento della religione cattolica e i principi di riferimento del diritto dell'Unione, così come recentemente declinati, in subiecta materia, dalla sentenza della Corte di Giustizia del 13 gennaio 2022, ha affermato i seguenti principi di diritto che devono trovare applicazione al caso di specie:
"Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli".
"Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia
l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti
a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del
2015, art. 28 comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato".
"I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al qualora sorga contestazione a fini risarcitori CP_1 per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso".
Venendo alle fattispecie oggetto di causa, è documentalmente provato che il ricorrente ha prestato servizio quale docente di religione, ininterrottamente dal 2016/2017 in forza di contratti a tempo determinato annuali per il conferimento di incarichi con scadenza al 31 agosto di ciascun anno, qualificabili pertanto come incarichi su organico di diritto relativi a posti vacanti e disponibili.
Calando i principi esposti dalle pronunce richiamate alle fattispecie oggetto di causa, non vi
è dubbio, dunque, che l'ininterrotta serie di contratti annuali che ha coinvolto la ricorrente costituisca senz'altro un abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine, realizzando la protrazione di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza d'indizione del concorso triennale.
In particolare, l'abusiva reiterazione dei contratti si è verificata a partire dall'a.s. 2019/2020 coinvolgendo 6 annualità.
Quanto alla tutela riconoscibile alla ricorrente si ritiene di fare riferimento al nuovo testo dell'art. 36, comma 5 del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 12 d.l. 131/2024 che prevede ora: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro
e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Tenuto conto della durata dell'abuso nell'utilizzo del contratto a termine, pare equo determinare il risarcimento nella misura di 4 mensilità per il pregiudizio per il primo anno
“abusivo” e 1 mensilità per ciascuno degli anni successivi e, quindi, in 9 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Su tale importo spettano inoltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività concretamente svolta e della natura seriale della controversia, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta
-condanna il a pagare, a titolo di risarcimento del Controparte_1
danno derivante dall'abusiva reiterazione di contratti a termine, a favore di
[...]
, l'importo pari a 9 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo Parte_1 del Trattamento di Fine Rapporto, oltre a interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Condanna il convenuto a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate CP_1 complessivamente in euro 2.109 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Verbania, 22.12.2025
Il Giudice
CL HE
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 22.12.2025, davanti al Giudice dott. CL HE, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per parte ricorrente, l'avv. RINALDI;
nessuno per parte convenuta
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. RINALDI si riporta agli atti, insistendo per l'accoglimento delle domande svolte.
Il Giudice informa le parti presenti che si ritirerà in camera di consiglio, al termine delle cause chiamate per la mattinata.
L'avv. RINALDI acconsente alla lettura della sentenza anche in sua assenza, senza ripristinare il collegamento da remoto.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti e terminato il collegamento da remoto, decide la causa con sentenza, dando lettura della sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale. Il Giudice del lavoro
CL HE
N. 345/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. CL HE, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 345/2025 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 04/11/1975, residente a [...], rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Biella Via G. De Marchi, n. 4/A, giusta procura in atti
PARTI RICORRENTI
C O N T R O
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore,
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: accertare e dichiarare che il ha posto in essere, nei confronti del ricorrente, Controparte_1 una abusiva reiterazione determinato e, per l'effetto, condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento danno nella misura pari a 24 mensilità della retribuzione globale di fatto o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato il 18.7.2025, allegava di avere Parte_1 prestato servizio alle dipendenze del come docente di religione Controparte_1
dall'a.s. 2016/2017 ininterrottamente sino al 2024/2025, quindi per oltre 36 mesi, sulla base di contratti a termine per la copertura dell'intero anno scolastico (dal primo settembre al 31 agosto), con il meccanismo di rinnovo automatico e, comunque, in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente.
Su queste premesse di fatto, richiamando la normativa di riferimento e l'evoluzione giurisprudenziale in tema, chiedeva di accertare l'abusiva reiterazione dei contratti a termine e, per l'effetto, di condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento del danno.
Il non si costituiva in giudizio e deve pertanto Controparte_1
considerarsi contumace.
La causa, istruita su base documentale, all'esito della discussione svoltasi all'odierna udienza, viene quindi decisa mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento per quanto di ragione.
Il ricorrente ha allegato e documentato di avere prestato servizio di supplenza quale docente di religione cattolica secondo il prospetto riportato in ricorso.
Oggetto del giudizio è l'accertamento dell'illegittimità del ricorso a contratti a tempo determinato, da parte del convenuto, per il conferimento degli incarichi annuali CP_1
relativi all'insegnamento della religione cattolica.
Ora, la questione è stata oggetto di recenti interventi della Corte di Cassazione, cui si ritiene di aderire perché pienamente condivisibili (Cass. n. 18698/2022; vd. anche Cassazione civile sez. lav., 12/08/2022, n.24761, Cassazione civile sez. lav., 15/07/2022, n.22420 tutte da intendersi qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Con dette pronunce la Corte di Cassazione, ripercorrendo le disposizioni di interesse dettate dalla stratificata legislazione in materia di insegnamento della religione cattolica e i principi di riferimento del diritto dell'Unione, così come recentemente declinati, in subiecta materia, dalla sentenza della Corte di Giustizia del 13 gennaio 2022, ha affermato i seguenti principi di diritto che devono trovare applicazione al caso di specie:
"Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli".
"Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia
l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti
a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del
2015, art. 28 comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato".
"I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al qualora sorga contestazione a fini risarcitori CP_1 per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso".
Venendo alle fattispecie oggetto di causa, è documentalmente provato che il ricorrente ha prestato servizio quale docente di religione, ininterrottamente dal 2016/2017 in forza di contratti a tempo determinato annuali per il conferimento di incarichi con scadenza al 31 agosto di ciascun anno, qualificabili pertanto come incarichi su organico di diritto relativi a posti vacanti e disponibili.
Calando i principi esposti dalle pronunce richiamate alle fattispecie oggetto di causa, non vi
è dubbio, dunque, che l'ininterrotta serie di contratti annuali che ha coinvolto la ricorrente costituisca senz'altro un abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine, realizzando la protrazione di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza d'indizione del concorso triennale.
In particolare, l'abusiva reiterazione dei contratti si è verificata a partire dall'a.s. 2019/2020 coinvolgendo 6 annualità.
Quanto alla tutela riconoscibile alla ricorrente si ritiene di fare riferimento al nuovo testo dell'art. 36, comma 5 del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 12 d.l. 131/2024 che prevede ora: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro
e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Tenuto conto della durata dell'abuso nell'utilizzo del contratto a termine, pare equo determinare il risarcimento nella misura di 4 mensilità per il pregiudizio per il primo anno
“abusivo” e 1 mensilità per ciascuno degli anni successivi e, quindi, in 9 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Su tale importo spettano inoltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività concretamente svolta e della natura seriale della controversia, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta
-condanna il a pagare, a titolo di risarcimento del Controparte_1
danno derivante dall'abusiva reiterazione di contratti a termine, a favore di
[...]
, l'importo pari a 9 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo Parte_1 del Trattamento di Fine Rapporto, oltre a interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Condanna il convenuto a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate CP_1 complessivamente in euro 2.109 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Verbania, 22.12.2025
Il Giudice
CL HE