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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Roberto Lanza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6561 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente TRA
1) SI. nato a [...], Parte_1 il 09/06/1949, brasiliano, titolare della Carta di Identità brasiliana n. codice fiscale italiano n. Nume_1
C.F._1
2) SI.ra , nata a [...], Parte_2 il 07/03/1984, brasiliana, titolare della Carta di Identità brasiliana n. , codice fiscale italiano n. Numero_2
C.F._2
3) SI.ra nata a [...] Parte_3
(Brasile), il 04/05/1976, brasiliana, titolare della Carta di Identità brasiliana n. , codice fiscale italiano n. Numero_3
; C.F._3
4) SI.ra nato a [...], il Parte_4
21/03/1982, brasiliana, titolare della Carta di Identità brasiliana n. , codice fiscale italiano n. NumeroD_4
C.F._4
5) SI.ra nata a Parte_5
São Paulo (Brasile), il 10/07/1996, brasiliana, titolare della Carta di Identità brasiliana n. , codice fiscale NumeroD_5 italiano n. ; C.F._5
6) SI.ra , nata a [...], il Parte_6
24/12/1976, brasiliana, titolare della Carta di Identità brasiliana n. , codice fiscale italiano n. NumeroD_6
C.F._6
7) SI.ra nata a [...] Parte_7
(Brasile), il 17/04/1975, brasiliana, titolare della Carta di Identità brasiliana n. , codice fiscale italiano n. NumeroD_7
C.F._7
8) SI. nato a [...], il Parte_8
27/11/2011, brasiliano, titolare della Carta di Identità brasiliana n. , codice fiscale italiano n. NumeroD_8
; C.F._8
9) SI.ra nata a [...], il Parte_9
04/11-2010, brasiliana, titolare della Carta di Identità brasiliana n. , codice fiscale italiano n. Numero_9
; C.F._9
10) SI.ra nata a [...], il Parte_10
18/03/2016, brasiliana, codice fiscale italiano n. ; C.F._10
11) SI. nato a [...] Parte_11
(Brasile), il 11/08/2005, brasiliano, titolare della carta d'identità brasiliana n. , codice fiscale italiano n. Numer_10
; C.F._11 elettivamente domiciliati presso l'Avv. Luca Romano, che li rappresenta e difende con facoltà anche disgiunta unitamente all'Avvocato stabilito Tiago Alan Dias, entrambi del Foro di Napoli Nord
– ricorrenti-
, non rappresentato né difeso Controparte_1
– resistente – e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
* * * * * * *
Con ricorso depositato in data 23.5.2024, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
All'udienza del 13.2.2025 il difensore dei ricorrenti insisteva nelle domande di cui al ricorso ed il giudice poneva la causa in riserva disponendo l'acquisizione agli atti del
2 procedimento di quelli relativi al giudizio recante il n°12597/2022 R.G., già definito presso questo Tribunale, dall'esame dei quali risulta inequivocabilmente che tale giudizio, definitosi con sentenza dell'11.2.2024, ha assoluta identità soggettiva ed oggettiva con il presente procedimento.
Di qui deve essere dichiarata la violazione del principio del ne bis in idem, con conseguente inammissibilità della domanda attorea, perché vertente sugli stessi fatti e sulle stesse problematiche già oggetto di valutazione nella detta sentenza.
Difatti, come affermato dalla Corte di Cassazione, il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito;
detto principio, posto dall'art. 39 c.p.c. e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda e determina l'improcedibilità del processo - stante l'inammissibilità della domanda - che nasce dall'indebita reiterazione di controversia già in corso
(Cass., n. 15341/2005; Cass. S.U. 8527/2007). Sul punto, la
Suprema Corte con la sentenza n. 26041 del 23/12/2010, ha affermato che il principio de quo corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente “nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione”.
Le spese del giudizio, stante l'esito e l'opzione di contumacia di parte resistente, restano a carico dei ricorrenti.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa eccezione e deduzione disattese, il Tribunale in composizione monocratica così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso
3 - Lascia le spese di lite a carico dei ricorrenti
Così deciso in Palermo, il 31 marzo 2025
Il Giudice
Roberto Lanza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Roberto Lanza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Roberto Lanza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6561 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente TRA
1) SI. nato a [...], Parte_1 il 09/06/1949, brasiliano, titolare della Carta di Identità brasiliana n. codice fiscale italiano n. Nume_1
C.F._1
2) SI.ra , nata a [...], Parte_2 il 07/03/1984, brasiliana, titolare della Carta di Identità brasiliana n. , codice fiscale italiano n. Numero_2
C.F._2
3) SI.ra nata a [...] Parte_3
(Brasile), il 04/05/1976, brasiliana, titolare della Carta di Identità brasiliana n. , codice fiscale italiano n. Numero_3
; C.F._3
4) SI.ra nato a [...], il Parte_4
21/03/1982, brasiliana, titolare della Carta di Identità brasiliana n. , codice fiscale italiano n. NumeroD_4
C.F._4
5) SI.ra nata a Parte_5
São Paulo (Brasile), il 10/07/1996, brasiliana, titolare della Carta di Identità brasiliana n. , codice fiscale NumeroD_5 italiano n. ; C.F._5
6) SI.ra , nata a [...], il Parte_6
24/12/1976, brasiliana, titolare della Carta di Identità brasiliana n. , codice fiscale italiano n. NumeroD_6
C.F._6
7) SI.ra nata a [...] Parte_7
(Brasile), il 17/04/1975, brasiliana, titolare della Carta di Identità brasiliana n. , codice fiscale italiano n. NumeroD_7
C.F._7
8) SI. nato a [...], il Parte_8
27/11/2011, brasiliano, titolare della Carta di Identità brasiliana n. , codice fiscale italiano n. NumeroD_8
; C.F._8
9) SI.ra nata a [...], il Parte_9
04/11-2010, brasiliana, titolare della Carta di Identità brasiliana n. , codice fiscale italiano n. Numero_9
; C.F._9
10) SI.ra nata a [...], il Parte_10
18/03/2016, brasiliana, codice fiscale italiano n. ; C.F._10
11) SI. nato a [...] Parte_11
(Brasile), il 11/08/2005, brasiliano, titolare della carta d'identità brasiliana n. , codice fiscale italiano n. Numer_10
; C.F._11 elettivamente domiciliati presso l'Avv. Luca Romano, che li rappresenta e difende con facoltà anche disgiunta unitamente all'Avvocato stabilito Tiago Alan Dias, entrambi del Foro di Napoli Nord
– ricorrenti-
, non rappresentato né difeso Controparte_1
– resistente – e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
* * * * * * *
Con ricorso depositato in data 23.5.2024, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
All'udienza del 13.2.2025 il difensore dei ricorrenti insisteva nelle domande di cui al ricorso ed il giudice poneva la causa in riserva disponendo l'acquisizione agli atti del
2 procedimento di quelli relativi al giudizio recante il n°12597/2022 R.G., già definito presso questo Tribunale, dall'esame dei quali risulta inequivocabilmente che tale giudizio, definitosi con sentenza dell'11.2.2024, ha assoluta identità soggettiva ed oggettiva con il presente procedimento.
Di qui deve essere dichiarata la violazione del principio del ne bis in idem, con conseguente inammissibilità della domanda attorea, perché vertente sugli stessi fatti e sulle stesse problematiche già oggetto di valutazione nella detta sentenza.
Difatti, come affermato dalla Corte di Cassazione, il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito;
detto principio, posto dall'art. 39 c.p.c. e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda e determina l'improcedibilità del processo - stante l'inammissibilità della domanda - che nasce dall'indebita reiterazione di controversia già in corso
(Cass., n. 15341/2005; Cass. S.U. 8527/2007). Sul punto, la
Suprema Corte con la sentenza n. 26041 del 23/12/2010, ha affermato che il principio de quo corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente “nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione”.
Le spese del giudizio, stante l'esito e l'opzione di contumacia di parte resistente, restano a carico dei ricorrenti.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa eccezione e deduzione disattese, il Tribunale in composizione monocratica così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso
3 - Lascia le spese di lite a carico dei ricorrenti
Così deciso in Palermo, il 31 marzo 2025
Il Giudice
Roberto Lanza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Roberto Lanza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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