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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 10/10/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 2497/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
GA EL IC
AR TI IC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 2497/2025
avente per oggetto: separazione e divorzio (cessazione effetti civili)
congiuntamente proposta da:
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. BODRERO CANDIDA
e nata a [...] il [...] Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. VERGALLITO CONCETTA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1- Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2- Dichiarare la separazione dei coniugi – matrimonio contratto con rito concordatario in Carmagnola il 03.06.2000 trascritto nei registri dello Stato civile al n.25 parte II serie A-;
3- L'alloggio coniugale sito in Carmagnola via Cavalcavia n. 57 viene assegnato in uso esclusivo con il relativo arredo alla sig.ra , che vi abiterà con i figli entrambi maggiorenni;
le Controparte_1
parti danno atto che il Sig. si è già allontanato dall'abitazione coniugale, recando con sé Parte_1
i propri effetti personali;
4- Ciascun genitore provvederà al mantenimento della figlia sino al raggiungimento della sua Per_1
indipendenza economica, nei momenti in cui si troverà presso di loro;
i coniugi si faranno carico in ragione del 50% delle spese straordinarie per la figlia secondo il Protocollo del Tribunale di Per_1
Asti del 7 luglio 2017, ivi compreso il vestiario;
le spese inerenti le utenze e la manutenzione ordinaria dell'abitazione coniugale e l'acquisto dei generi alimentari verranno divise a metà tra i coniugi;
5 - i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia assegno per il mantenimento, precisando di aver definito ogni pendenza di natura economica tra loro, ad eccezione di quanto previsto al punto 6;
6 – i coniugi concordano sin d'ora che la casa coniugale verrà venduta quando entrambi i figli si saranno trasferiti a vivere altrove ed il ricavato della vendita verrà diviso in parti uguali tra i coniugi;
7 – Le spese del presente procedimento restano integralmente compensate tra le parti”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento posto che:
a) La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolto in quanto, come da dichiarazione coniugi, la convivenza è divenuta ormai intollerabile;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
d) con ricorso ai sensi dell'articolo 473-bis.49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/1970 e succ. modificazioni, la causa deve essere rimessa nel ruolo del IC Relatore affinché questi, decorso il termine di legge, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare come prescrive l'art. 2 l. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di “fatti nuovi” ai sensi dell'articolo 473-bis.19 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un accordo che consenta loro di depositare conclusioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.
La pronuncia in ordine le spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio,
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nato a [...] il [...] e da Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], celebrato in CARMAGNOLA in data 03/06/2000,
[...]
trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 25, Parte II, Serie A, Anno
2000, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo. Rimette la causa sul ruolo del IC Relatore affinché, previo decorso dei termini di legge, provveda ad assolvere i relativi incombenti.
Così deciso in Asti, in data 01/10/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
GA EL IC
AR TI IC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 2497/2025
avente per oggetto: separazione e divorzio (cessazione effetti civili)
congiuntamente proposta da:
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. BODRERO CANDIDA
e nata a [...] il [...] Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. VERGALLITO CONCETTA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1- Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2- Dichiarare la separazione dei coniugi – matrimonio contratto con rito concordatario in Carmagnola il 03.06.2000 trascritto nei registri dello Stato civile al n.25 parte II serie A-;
3- L'alloggio coniugale sito in Carmagnola via Cavalcavia n. 57 viene assegnato in uso esclusivo con il relativo arredo alla sig.ra , che vi abiterà con i figli entrambi maggiorenni;
le Controparte_1
parti danno atto che il Sig. si è già allontanato dall'abitazione coniugale, recando con sé Parte_1
i propri effetti personali;
4- Ciascun genitore provvederà al mantenimento della figlia sino al raggiungimento della sua Per_1
indipendenza economica, nei momenti in cui si troverà presso di loro;
i coniugi si faranno carico in ragione del 50% delle spese straordinarie per la figlia secondo il Protocollo del Tribunale di Per_1
Asti del 7 luglio 2017, ivi compreso il vestiario;
le spese inerenti le utenze e la manutenzione ordinaria dell'abitazione coniugale e l'acquisto dei generi alimentari verranno divise a metà tra i coniugi;
5 - i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia assegno per il mantenimento, precisando di aver definito ogni pendenza di natura economica tra loro, ad eccezione di quanto previsto al punto 6;
6 – i coniugi concordano sin d'ora che la casa coniugale verrà venduta quando entrambi i figli si saranno trasferiti a vivere altrove ed il ricavato della vendita verrà diviso in parti uguali tra i coniugi;
7 – Le spese del presente procedimento restano integralmente compensate tra le parti”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento posto che:
a) La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolto in quanto, come da dichiarazione coniugi, la convivenza è divenuta ormai intollerabile;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
d) con ricorso ai sensi dell'articolo 473-bis.49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/1970 e succ. modificazioni, la causa deve essere rimessa nel ruolo del IC Relatore affinché questi, decorso il termine di legge, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare come prescrive l'art. 2 l. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di “fatti nuovi” ai sensi dell'articolo 473-bis.19 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un accordo che consenta loro di depositare conclusioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.
La pronuncia in ordine le spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio,
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nato a [...] il [...] e da Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], celebrato in CARMAGNOLA in data 03/06/2000,
[...]
trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 25, Parte II, Serie A, Anno
2000, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo. Rimette la causa sul ruolo del IC Relatore affinché, previo decorso dei termini di legge, provveda ad assolvere i relativi incombenti.
Così deciso in Asti, in data 01/10/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.