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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 04/06/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 186/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 04/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Nicotera, via Rione Margherita I traversa n. 6, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Salvatore Lubiana (PEC: Email_1 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, con gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che Email_2 congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Pensione di reversibilità Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 03/02/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere l'accertamento del diritto alla pensione di reversibilità. Il ricorrente deduceva: I) di aver presentato il 14.03.2018 domanda per la concessione dei benefici ex art. 12 L. 118/71, ottenendo l'esito sperato;
II) di convivere con la madre Persona_1 deceduta l'1.08.2018; III) di aver il 15.10.2018 presentato ricorso all' per il riconoscimento CP_1 della pensione di reversibilità (in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla norma) rigettato con provvedimento del 29.10.2018; IV) di aver il 26.11.2018 proposto ricorso amministrativo rimasto senza esiti;
V) di aver, infine, proposto dinnanzi a questo Tribunale, il 15.09.2020 un ricorso per ATP dichiarato inammissibile.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “che l'Ill.mo Tribunale di Vibo Valentia in funzione di Giudice del Lavoro, omnis reiectis contrariis, voglia: 1) ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione di reversibilità nella misura del 60% o di quell'altra risultante;
2) con vittoria di spese e compensi del giudizio” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale, CP_1 preliminarmente, eccepiva la decadenza dall'azione del ricorrente e chiedeva l'integrale rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento della consulenza medica, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Ai sensi della circolare n. 185/2015, recante disposizioni in materia di trattamento pensionistico ai superstiti (Legge 21 luglio 1965, n. 903), la pensione di reversibilità è un trattamento riconosciuto ai componenti del nucleo familiare di un pensionato deceduto. Essa spetta:
- al coniuge (anche separato o divorziato, a condizione che sia titolare dell'assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza dichiarativa dello scioglimento/cessazione degli effetti del matrimonio);
- ai figli che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;
- i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico del pensionato alla data di morte dello stesso.
3. L'art. 22 della medesima legge, prevede che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi…”
3.1. I fatti costitutivi del diritto alla pensione di reversibilità rilevati nella fattispecie sono quindi: il rapporto di filiazione con il pensionato o l'assicurato; il decesso di quest'ultimo; il riconoscimento della condizione di inabile al lavoro (da considerarsi come assoluta e permanente impossibilità di svolgere attività lavorativa) e la “vivenza a carico” del figlio al momento della morte del genitore.
4. Dall'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio è emerso che il ricorrente è affetto da
“diabete mellito insulino complicato da retinopatia, esiti di ima in ridotta riserva coronarica” e, per tali condizioni di salute, «è da considerarsi invalido con permanente capacità lavorativa 100%, come CP_ stabilito dalla commissione il 17.04.2018, quindi è evidente che ad agosto 01.08.2018, il giorno del decesso della mamma, il periziando era invalido al 100%».
5. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione.
7. Stante la sussistenza, in capo al ricorrente, di tutti i benefici previsti dalla legge, necessari a ottenere il beneficio richiesto, il ricorso deve essere accolto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
2 9. Le spese della consulenza medica esperita sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di a ottenere Parte_1 la pensione di reversibilità richiesta, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla morte della madre , avvenuta l'1.08.2018; Persona_1
- condanna in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, al pagamento dei relativi ratei arretrati con la predetta decorrenza di legge, oltre interessi legali, dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (15.10.2018) e fino al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 1.200,00€, oltre CP_1 accessori di legge, in favore del procuratore avv. Salvatore Lubiana, in quanto dichiaratosi antistatario;
- condanna al pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio esperita, CP_1 liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 04.06.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 04/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Nicotera, via Rione Margherita I traversa n. 6, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Salvatore Lubiana (PEC: Email_1 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, con gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che Email_2 congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Pensione di reversibilità Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 03/02/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere l'accertamento del diritto alla pensione di reversibilità. Il ricorrente deduceva: I) di aver presentato il 14.03.2018 domanda per la concessione dei benefici ex art. 12 L. 118/71, ottenendo l'esito sperato;
II) di convivere con la madre Persona_1 deceduta l'1.08.2018; III) di aver il 15.10.2018 presentato ricorso all' per il riconoscimento CP_1 della pensione di reversibilità (in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla norma) rigettato con provvedimento del 29.10.2018; IV) di aver il 26.11.2018 proposto ricorso amministrativo rimasto senza esiti;
V) di aver, infine, proposto dinnanzi a questo Tribunale, il 15.09.2020 un ricorso per ATP dichiarato inammissibile.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “che l'Ill.mo Tribunale di Vibo Valentia in funzione di Giudice del Lavoro, omnis reiectis contrariis, voglia: 1) ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione di reversibilità nella misura del 60% o di quell'altra risultante;
2) con vittoria di spese e compensi del giudizio” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale, CP_1 preliminarmente, eccepiva la decadenza dall'azione del ricorrente e chiedeva l'integrale rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento della consulenza medica, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Ai sensi della circolare n. 185/2015, recante disposizioni in materia di trattamento pensionistico ai superstiti (Legge 21 luglio 1965, n. 903), la pensione di reversibilità è un trattamento riconosciuto ai componenti del nucleo familiare di un pensionato deceduto. Essa spetta:
- al coniuge (anche separato o divorziato, a condizione che sia titolare dell'assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza dichiarativa dello scioglimento/cessazione degli effetti del matrimonio);
- ai figli che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;
- i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico del pensionato alla data di morte dello stesso.
3. L'art. 22 della medesima legge, prevede che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi…”
3.1. I fatti costitutivi del diritto alla pensione di reversibilità rilevati nella fattispecie sono quindi: il rapporto di filiazione con il pensionato o l'assicurato; il decesso di quest'ultimo; il riconoscimento della condizione di inabile al lavoro (da considerarsi come assoluta e permanente impossibilità di svolgere attività lavorativa) e la “vivenza a carico” del figlio al momento della morte del genitore.
4. Dall'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio è emerso che il ricorrente è affetto da
“diabete mellito insulino complicato da retinopatia, esiti di ima in ridotta riserva coronarica” e, per tali condizioni di salute, «è da considerarsi invalido con permanente capacità lavorativa 100%, come CP_ stabilito dalla commissione il 17.04.2018, quindi è evidente che ad agosto 01.08.2018, il giorno del decesso della mamma, il periziando era invalido al 100%».
5. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione.
7. Stante la sussistenza, in capo al ricorrente, di tutti i benefici previsti dalla legge, necessari a ottenere il beneficio richiesto, il ricorso deve essere accolto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
2 9. Le spese della consulenza medica esperita sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di a ottenere Parte_1 la pensione di reversibilità richiesta, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla morte della madre , avvenuta l'1.08.2018; Persona_1
- condanna in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, al pagamento dei relativi ratei arretrati con la predetta decorrenza di legge, oltre interessi legali, dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (15.10.2018) e fino al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 1.200,00€, oltre CP_1 accessori di legge, in favore del procuratore avv. Salvatore Lubiana, in quanto dichiaratosi antistatario;
- condanna al pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio esperita, CP_1 liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 04.06.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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