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Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/01/2024, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n. 515 /2021 RCL promossa con ricorso depositato il 13/04/2021
da
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._1
ANDREOLI GIORGIA e dell'avv. ADAMO GIANLUCA
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FASCIANO GIANLIVIO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2
dell'avv. GRIGOLI ANDREA
Conclusioni delle parti
Parte ricorrente
Ricorso
nel merito
-accertarsi e dichiararsi che il ricorrente ha diritto all'inquadramento nel livello 5 fin dall'origine del rapporto di lavoro e, per l'effetto, condannare la in via solidale con la , Controparte_1 Controparte_2
entrambe in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento della somma di euro 7331,54 lordi calcolata sulla sola paga base, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di
1 maturazione dei singoli ratei al saldo o al pagamento della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia
-accertarsi e dichiararsi che l'azienda non ha corrisposto la maggiorazione del 18% prevista dall'art. 9-3° comma del CCNL e, per l'effetto,
condannare la e la , in via solidale tra CP_1 Controparte_2
loro ed entrambe in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento della somma di € 3239,41 in caso di riconoscimento ab origine del 5° livello del CCNL oppure della minor somma di euro 2790,71 nel caso il livello attribuito nel tempo al ricorrente fosse considerato corretto
-in caso di accoglimento anche solo di una delle domande di cui sopra,
ordinarsi alla , ai sensi dell'art.42 comma 3 del Controparte_2
CCNL Merci, Logistica, Trasporto e Spedizione di interrompere i rapporti con la in quanto non garantisce il pieno rispetto dei Controparte_1
diritti contrattuali e di legge dei lavoratori
Memoria di replica alla riconvenzionale
Si deve dunque insistere per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso ex art. 414 cpc, col quale è stato introdotto il presente giudizio,
e per il rigetto in limine litis della domanda riconvenzionale proposta in quanto trattasi di eccezione di compensazione impropria.
Parte convenuta Controparte_3
piaccia all'Ill.mo Tribunale, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, previa riunione per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva ex art. 40 – 274 c.p.c. del presente procedimento con quelli aventi i seguenti nrg. 1620/2020 (ud. 13/04/2021); nrg. 1650/2020 (ud.
30/09/2021); nrg. 1653/2020 (ud. 23/06/2021); 1721/2020 (ud.
15/04/2021); nrg. 1756/2020 (ud. 13/04/2021); nrg. 1620/2020 (ud.
2 13/04/2021); nrg. 2017/2020 (ud. 13/04/2021); nrg. 1918/2020 (ud.
05/05/2021); nrg. 1731/2020 (ud. 13/04/2021); nrg. 1729/2020 (ud.
28/04/2021); nrg. 1907/2020 (ud. 13704/2021); nrg. 1830/2020 (ud.
28/04/2021); nrg. 1813/2020 (ud. 05/05/2021) nrg. 1766/2020 (ud.
01/04/2021). così provvedere ed ogni contraria istanza disattesa:
-rigettare la domanda in quanto improcedibile, irricevibile, nonché ancora perché inammissibile, nonché, in via di subordine perché infondata nel merito (anche perché il socio non ha impugnato la delibera di esclusione);
-in via di ulteriore subordine accertare e dichiarare l'intervenuta compensazione dell' a deconto delle eventuali differenze retributive CP_4
che il ricorrente avrebbe maturato nel corso del rapporto di lavoro;
-in via gradata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito del ricorrente sino al mese di agosto 2015, ovvero ancora da quella diversa data che verrà stabilita in corso di causa;
-in via riconvenzionale condizionata all'accertamento del diritto del ricorrente a ricevere le differenze retributive di cui alla domanda (e/o parte di esse), accertare e dichiarare il diritto della in Organizzazione_1
persona del legale rappresentante p.t., ad ottenere la restituzione dei ristorni erogati allo stesso ricorrente a titolo di ristorni e, per l'effetto, condannarlo al pagamento dell'importo di € 1128,34, ovvero a quella diversa somma che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione al soddisfo.
-con il favore delle spese ed onorari di giudizio.
Parte convenuta Controparte_2
In principalità: rigettarsi tutte le domande di ricorso per essere le stesse inammissibili, improponibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto per le ragioni meglio esposte in memoria;
3 in via subordinata: nel caso in cui dovessero risultare effettivamente dovute a favore del ricorrente somme a titolo di differenze retributive, con conseguente condanna della (solidalmente Parte_2
responsabile in qualità di committente ex art. 29 D.Lgs n. 276/2003) al pagamento dei predetti importi (per la sola parte di propria competenza e nei limiti della eccepita prescrizione), accertare e dichiarare il beneficio della preventiva escussione del patrimonio della società appaltatrice
[...]
CP_1
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.
Motivi della decisione
Il ricorrente è stato assunto dalla , a seguito di un cambio Controparte_5
di appalto in cui è committente con Parte_3
inquadramento al sesto livello del Organizzazione_2
ed è stato successivamente inquadrato al quinto livello a far
[...]
data dal 1.1.2019.
Il ricorrente sostiene di avere svolto sin dall'inizio del rapporto di lavoro, mansioni di “picking” e quindi rientranti nella declaratoria del quinto livello,
con il conseguente diritto al pagamento delle differenze retributive. Il
ricorrente chiede inoltre il pagamento della indennità prevista dal CCNL
per il lavoro svolto al sabato. Org_2
Il ricorrente ha pertanto convenuto in giudizio la società cooperativa L&P
quale datrice di lavoro e la quale obbligata solidale, Controparte_2
formulando le conclusioni svolte in epigrafe.
Le società convenute si costituivano e chiedevano l'integrale rigetto delle domande di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e diritto. La
Cont cooperativa svolgeva domanda riconvenzionale condizionata,
chiedendo che, in caso di accoglimento anche parziale delle domande di
4 parte ricorrente, il lavoratore fosse condannato alla restituzione dei cosiddetti “ristorni”, che diverrebbero non più giustificati in presenza di tale sopravvenienza passiva.
Il ricorrente depositava memoria di replica alla riconvenzionale e ne chiedeva il rigetto
La causa veniva istruita mediante audizione di testimoni e acquisizione di verbali delle dichiarazioni rilasciate da taluni testimoni indicati dalle parti e sentiti in altre cause pendenti dinanzi al Tribunale di Verona e aventi per oggetto le medesime questioni in fatto e diritto.
Esaurita l'istruttoria il Giudice fissava l'udienza di discussione con termine per deposito di note difensive. All'esito della discussione orale il Giudice
pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo con motivazione riservata
***
Le domande di parte ricorrente sono infondate e devono essere integralmente disattese.
La presente causa si inserisce in un contenzioso seriale promosso da diversi ricorrenti i quali hanno svolto sempre mansioni presso i c.d. “piani” del magazzino dell' Controparte_2
Il Tribunale di Verona ha disatteso le domande formulate da altri soci lavoratori, svolgenti le medesime mansioni del ricorrente, con recenti pronunce che possono essere richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. in quanto l'istruttoria testimoniale ha fornito nelle diverse cause risultati sostanzialmente omogenei. Si riporta pertanto di seguito la motivazione della sentenza 687/2023 pronunciata nella causa 996/2021
Co promossa d , operante nel medesimo settore del ricorrente CP_7
***
5 Le domande di parte ricorrente sono infondate e devono essere rigettate
L'attribuzione del livello quinto da parte della cooperativa non può essere interpretata come il riconoscimento, con valore confessorio, della congruenza delle mansioni svolte dal ricorrente con la declaratoria del
CCNL di tale livello rivendicato dal ricorrente.
La contrattazione collettiva (CCNL 29.1.2005) in vigore prima del subentro della L&P alla precedente appaltatrice (coop. ) prevedeva Pt_4
che i lavoratori inquadrati al sesto livello “qualora indirizzati verso attività
semplici, superato il periodo di prova e un periodo di lavoro effettivo di diciotto mesi saranno inquadrati al quinto livello”
Il nuovo CCNL del 26.1.2011 ha introdotto una nuova qualifica iniziale (VI
junior) ed ha precisato in via transitoria che “che il personale assunto nel
6° livello prima dell'entrata in vigore del sesto livello Junior manterrà il diritto alla progressione di carriera verso il 5° livello previsto dalla declaratoria del 6° livello del testo contrattuale del 29.1.2005”
Cont La allega che al momento del passaggio di appalto e di assunzione dei lavoratori già in forza alla non vi era la prova del Parte_5
tempo di permanenza dei singoli soci nel cantiere (“anzianità di cantiere”).
La teste (sentita nel procedimento 18230/2022 e 24/2021, i Testimone_1
cui verbali sono stati acquisiti nel presente giudizio) ha riferito: In occasione del passaggio di appalto dalla noi abbiamo potuto verificare Parte_5
solo dai cedolini paga le date di assunzione e il livello, non vi era documentazione sulla anzianità in quel determinato cantiere. I livelli di inquadramento risultanti dai cedolini sono stati riportati nei nostri cedolini di ottobre 2013. La maggioranza delle persone, o meglio quasi tutte, erano inquadrate al sesto livello e poi hanno cominciato ad avere il quinto livello in base alla mansione che svolgevano. I primi livelli superiori sono stati riconosciuti per le
6 mansioni già nel 2014. Nel 2016 venne fatta una richiesta di riconoscimento dell'anzianità di cantiere, le organizzazioni sindacali si sono attivate per dare la dimostrazione di questa anzianità e vi è stato il riconoscimento di una voce apposita denominata ERI. Il procedimento è stato completato nel 2019 con il riconoscimento del quinto livello, tranne per coloro che svolgevano mansioni di sesto livello.
La parte convenuta ha prodotto (doc.3) gli accordi Controparte_1
sottoscritti con le organizzazioni sindacali nei quali venne riconosciuta in busta paga una voce denominata “ERI anzianità di cantiere” non assorbibile se non in caso di passaggio di livello per cambio di mansione.
Gli operatori presenti in cantiere prima del 26.1.2011 vennero suddivisi in due gruppi e cioè quelli presenti prima del 31.12.2008 e quelli presenti dal
Contr 1.1.2009. con riconoscimento di importi rispettivamente diversi di In
caso di mancata dimostrazione della presenza in cantiere prima del
Contr 1.1.2009 il socio sarebbe stato inserito nel secondo gruppo. L' oveva rappresentare verosimilmente un riconoscimento di una retribuzione pari o comunque avvicinabile a quella del quinto livello, pur in assenza delle condizioni per potere riconoscere il passaggio al livello superiore automatico, a causa della carenza di prova sulla continuità di lavoro nel medesimo cantiere tra la precedente appaltatrice e la subentrante
[...]
CP_1
Cont Con successivo accordo del 8.11.2018 e 12.11.2018 (doc. 4 ), la cooperativa e le OOSS hanno concordato che dal 1.1.2019 tutti i soci con anzianità di cantiere antecedente al febbraio 2011 di cui alla lista allegata sarebbero stati inquadrati al 5 livello del CCNL. Pertanto alla stessa data
Contr sarebbe cessata l'erogazione dell'
7 Il ricorrente pertanto ha ottenuto in dal nuovo datore di lavoro dal 1.1.2019
il livello quinto in via convenzionale e non sulla base delle mansioni effettivamente svolte.
Ciò premesso, la parte ricorrente non ha dimostrato di avere svolto e di svolgere mansioni riconducibili alla declaratoria del V livello del CCNL
applicato dalla cooperativa convenuta.
Il ricorrente in particolare sostiene che le mansioni svolte in concreto rientrino nelle “attività di preparazione degli ordini (picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse,
gabbia, scatole, pallet roller etc) e di reggettatura” oltre a “semplici attività comuni di supporto alla produzione o ai servizi”
Secondo il ricorrente le mansioni svolte hanno un contenuto professionale qualitativamente superiore rispetto a quelle descritte nella declaratoria del sesto livello, che comprende i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali”; in particolare la parte ricorrente valorizza l'inclusione nel sesto livello di lavoratori “addetti alla movimentazione di merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici”
L'istruttoria testimoniale ha in sostanza confermato, sia pure con le diverse sfumature riscontrabili nelle dichiarazioni dei testi, la descrizione delle mansioni contenuta nella esposizione in fatto del ricorso (cf. in particolare capp. da 15 a 19) La decisione sulle domande del ricorrente pertanto si deve fondare in via prevalente sull'interpretazione delle citate declaratorie e sulla valutazione circa la riconducibilità delle mansioni ai differenti livelli.
Il ricorrente espone che la sua postazione di lavoro si trova dinanzi ad un nastro trasportatore. Il suo compito consiste nel prelevare una etichetta stampata con codice a barre che fuoriesce da una stampante collegata ad
8 un Pc. Il ricorrente deve applicare l'etichetta (ne vengono stampate decine e anche centinaia contemporaneamente) sulle casse. Le casse arrivano sul nastro trasportatore e una volta applicata l'etichetta devono essere collocate a mano in bancali differenti. Tali bancali devono essere
“preparati con le casse corrette per numero e peso, in quanto devono essere consegnate ai clienti”
Il teste dipendente di con mansioni di Tes_2 Controparte_2
responsabile della logistica del magazzino spedizioni ha descritto in maniera analitica e “tecnica” la procedura del lavoro nel reparto “ai piani”
(verbale acquisito in giudizio)
Ai piani ci sono le casse di prodotto che arrivano dalla produzione interna o dalla linea di rifornimento che arriva dall'esterno. Ai piani opera il personale della cooperativa. Le casse arrivano mediante un sistema di rulli e nastri automatizzato che porta le casse ai piani in prossimità della zona di stoccaggio. L'operatore legge l'etichetta che è applicata sulla scatola con il codice del prodotto e deve impilare la scatola nella corretta catasta. Ogni prodotto ha una sua collocazione in base al codice articolo della cassa. Gli operatori sanno che ogni tipologia di prodotto ha una sua collocazione. L'operatore compone un bancale di queste scatole. Nel momento in cui l'ordine viene elaborato e mandato in preparazione dal nostro ufficio, mediante 33 stampanti sui diversi piani viene stampata una etichetta di spedizione con l'indicazione del cliente e il codice articolo.
L'operatore legge il codice e va a prendere la cassa con il codice corrispondente e applica l'etichetta stampata ai piani sulla cassa e quindi la prende a mano e la metta sul nastro di trasporto che la porta alle baie.
Ai piani c'è quindi una area di ricezione e una di spedizione. Non so dire come la cooperativa si organizzi per la distribuzione del personale tra le
9 due aree o se facciano una rotazione tra queste mansioni. In un'ora dai 4
piani complessivamente al massimo possono essere trattati circa 8-
novemila colli. Il peso è variabile, comunque il peso medio è intorno ai 4
chili. La cooperativa ha in utilizzo dei videoterminali con i quali si può
verificare la situazione corrente e cioè quante richieste ci sono in quel momento e quante sono eseguite e quindi anche eventuali ritardi nell'evasione delle richieste. Se ci sono degli errori nel prelievo del prodotto dopo il nastro trasportatore c'è un lettore di codice a barre che eventualmente intercetta gli errori. I piani sono 4 e le modalità di lavoro sono le stesse su ciascun piano cerchiamo di distribuire il lavoro in maniera omogenea
Per quanto riguarda gli orari mi riporto a quanto già dichiarato all'udienza del 11.4.2022. alle 5,30 sono proprio gli operatori dei piani che iniziano a ricevere le casse.
Le etichette che appone la produzione sulle scatole sono certamente ad uso anche dei terzi perché devono contenere dei dati sulla tracciabilità del prodotto, conservazione del prodotto alimentare, così pure anche le etichette che mette l'operatore hanno indicazioni logistiche che servono anche per consentire a chi riceve e consegna la scatola per indirizzarla correttamente (per es. un trasportatore esterno).
Il sig. dipendente di con mansioni di Tes_3 Controparte_2
responsabile della logistica), sentito come teste nella causa n. 1572/2021,
udienza 7.11.2022 (verbale acquisito nel presente giudizio e che riprende dichiarazioni rese in altri procedimenti aventi oggetto simile), ha fornito una descrizione sostanzialmente conforme della procedura di lavoro al reparto “ai piani” .
10 Il teste ha riferito che ai piani gli operatori della cooperativa appaltatrice svolgono sostanzialmente due tipi di operazioni
In primo luogo, vi sono operatori che sono addetti alla cosiddetta
“ricezione”:
Nel reparto ai piani, che sono un'area della piattaforma che riceve direttamente dalla produzione il prodotto già confezionato e preparato in casse. L'input sono delle casse in cartone con i prodotti confezionati. Ogni cassa ha un'etichetta con le informazioni produttive. C'è un codice prodotto sull'etichetta. Per lo stesso prodotto ci possono essere prezzature differenti. Tutte le informazioni sono espresse nell'etichetta applicata in produzione (dove viene fatta la peso-prezzatura).
Automaticamente la cassa viene portata al piano del magazzino a cui è
destinata. La piattaforma funziona in base alla mappatura in base alla quale viene destinato il prodotto (su ciascun piano vanno diverse tipologie di prodotto). E' un'operazione automatica. L'operatore vede arrivare la cassa, legge l'etichetta e la posiziona in una determinata posizione. ADR: nel momento di ricezione l'operatore legge l'etichetta fisicamente. Preciso
che ci sono più nastri ma il nastro che porta la in quella ubicazione, Pt_6
permette all'operatore di portare la cassa vicino a dove deve essere bancalizzata, ossia messa sul bancale. ADR: leggendo il codice prodotto l'operatore individua la posizione (il bancale) su cui mettere la cassa.
ADR: ogni rulliera ha un codice prodotto. Tendenzialmente le produzioni sono abbastanza sequenziali (producono generalmente a lotti) tende ad arrivare la stessa referenza. Può succedere che quell'area è servita da due produzioni differenti, quindi è necessaria la lettura dell'etichetta per individuare la posizione su cui collocare la cassa. ADR del giudice: credo siano intorno ad una decina di posizioni per nastro tra cui smistare. Non
11 so dire se nel turno un operatore sta ad un solo nastro o più. Questo è per la ricezione.
In secondo luogo, vi sono soci lavoratori che svolgono un'attività che il teste definisce come “picking” (sia pure con le precisazioni che lui Tes_3
stesso fornirà) a cui possono essere ricondotte le attività descritte nella esposizione in fatto del ricorso.
Poi c'è ai piani l'attività di picking. La stessa cassa che viene posizionata nella rulliera di stoccaggio deve essere riprelevata specularmente quando arriverà l'etichetta di prelievo.
L'attività che ho descritto è lo stoccaggio. Abbiamo delle stampanti da cui escono etichette di prelievo. Riportano la stessa informazione di tipo prodotto, ma aggiungono informazioni sul cliente di riferimento che all'operatore non interessa. L'operatore preleva l'etichetta, deve attaccarla a fianco all'etichetta di cui ho detto e poi porla sul nastro. ADR del giudice:
la stampante stampa una serie di etichette, ad ogni etichetta corrisponde una cassa. Escono ad esempio 10 etichette, possono essere dello stesso prodotto o di prodotti differenti. L'operatore deve prendere le etichette, andare a cercare in ogni corsia dove c'è un solo prodotto il prodotto corrispondente all'etichetta, incolla l'etichetta alla cassa, prende la cassa e la posiziona sul nastro
ADR della difesa di parte ricorrente: queste casse vanno indirizzate al reparto successivo di bancalizzazione e poi sono destinate all'esterno. Il reparto di bancalizzazione è detto reparto “baie”.
Il teste ha precisato Quando ho usato la parola picking ho usato un Tes_3
termine inglese per indicare prelievo e movimentazione. L'attività ai piani è
un'attività di movimentazione casse da casse disposte su pallet a nastro. Ciò che guida questa attività è l'emissione di etichette da stampanti (che dettano la
12 velocità stessa dell'attività) sul piano, l'operatore attende la stampa dell'etichetta,
la appone sulla cassa e poi mette la cassa sul nastro questa è l'attività svolta dall'operatore ai piani. Confermo quanto al capitolo 15 della memoria Agricola
quindi l'operatore non prepara i bancali, non si occupa del montaggio e/o riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole,) non si occupa di selezionare il prodotto, non verifica la correttezza degli ordini. Confermo il capitolo 14 di cui alla memoria da intendersi riferito alla attività di carico
Il teste (verbale acquisito in giudizio) “le etichette sono Tes_4
identiche, l'operatore deve solo leggere un numero tipo 401 e poi c'è un codice a barre
Il teste e il teste ricorrenti in altri Testimone_5 Tes_6
procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale di Verona, hanno confermato che il ricorrente ha sempre lavorato ai “piani” e hanno confermato le modalità di svolgimento delle operazioni nel reparto ai piani in maniera sostanzialmente conforme a quella descritta dal teste e Il Tes_3 Tes_2
teste ha precisato di avere lavorato con il ricorrente al Tes_6
settore dei piani denominato , in cui le casse arrivano in Org_3
automatico e poi devono essere messe sul nastro, una volta verificata la corrispondenza delle due etichette di cui sopra
Pertanto il ricorrente, quando è addetto alla fase dello stoccaggio, si limita a prelevare le casse dal nastro e riporle nella posizione corrispondente al codice del prodotto riportato sull'etichetta. Quando invece è addetto alla seconda fase descritta dai testimoni si limita a verificare la corrispondenza tra i codici numerici riportati sull'etichetta stampata e quelli della etichetta già applicata sulla cassa;
applica quindi l'etichetta stampata “ai piani” sulla cassa;
preleva a mano la cassa e la mette sul nastro che la conduce al reparto denominato “baie.
13 Le mansioni svolte dal ricorrente non possiedono le caratteristiche e i contenuti di professionalità richiesti dal CCNL per essere ricondotte alla preparazione degli ordini come descritta nella declaratoria del quinto livello.
“Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali.
Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo li vello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva”;
Tra i profili esplicativi vi è anche l'attività qualificata come “Picking”: operaio addetto all'attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse,
gabbie, scatole, pallet, roller ecc) e di reggettatura”
La preparazione di un ordine consiste nella verifica, ricerca e prelievo,
all'interno di un magazzino o luogo stoccaggio, dei prodotti da spedire o consegnare al cliente o a un diverso settore logistico, sulla base di una lista (cartacea o digitale) ovvero di dati trasmessi con apparati radio o informatici e nella successiva composizione del bancale o altra struttura avente la funzione di raggruppare e trasportare i prodotti.
Nel reparto “ai piani” il ricorrente si limita a individuare le scatole o casse su cui è apposta un'etichetta con codice corrispondente a quello riportato nell'etichetta stampata dal computer presente in reparto.
Pertanto, all'operatore non interessa conoscere la tipologia del prodotto ovvero il cliente di destinazione. Egli deve solamente individuare la
14 posizione in cui si trova la scatola da prelevare e verificare la corrispondenza del codice numerico. Una volta fatta questa verifica l'operatore mette la cassa sul nastro trasportatore. Pertanto non esegue alcuna composizione di un ordine inserendo le casse in bancali o gabbie.
Le casse vengono prelevate senza che necessariamente venga rispettata una sequenza che assicuri la contestuale partenza sul nastro di tutte le casse facenti parti di un medesimo ordine.
La mansione svolta non è caratterizzata da quella autonomia e responsabilità richiesta dalla declaratoria del quinto livello (sia pure limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro). Le operazioni sono come, si è visto, meramente esecutive di una procedura automatizzata in cui l'operatore deve soltanto conoscere la posizione della merce stoccata e la corrispondenza tra il codice dell'etichetta stampata e quello riportato sull'etichetta già applicata alla cassa. L'operatore non ha alcuna responsabilità e controllo sulla corretta e completa composizione dell'ordine, in quanto le casse sono spedite con un sistema automatico ad un altro reparto. la semplice verifica visiva della corrispondenza dei codici sulle etichette non richiede apprezzabili capacità o professionalità
aggiuntive rispetto a quelle richieste per la semplice movimentazione manuale delle casse. All'operatore addetto ai “piani” in sostanza si richiede esclusivamente che metta sul nastro tutte le casse che devono partire (anche per diversi clienti) in base agli ordini ricevuti, ma non viene richiesto di comporre un “ordine” e di verificarne la corretta e completa esecuzione.
Si deve ritenere pertanto che le mansioni svolte dal ricorrente rientrino nella declaratoria del sesto livello.
15 Le domande di parte ricorrente aventi per oggetto il riconoscimento del livello superiore in data anteriore al riconoscimento da parte del datore di lavoro devono essere disattese.
Le domande di parte ricorrente sono infondate anche per quanto concerne le richieste di pagamento di maggiorazioni per il lavoro svolto al sabato
Si deve preliminarmente delimitare e chiarire l'oggetto della domanda di parte ricorrente
Il ricorrente in sostanza invoca l'art. 9 del CCNL per dedurre che l'articolazione della settimana lavorativa su sei giorni non è legittima perché essa presuppone un accordo sindacale previsto dall'art. 9 comma cinque. Chiede pertanto che le ore svolte al sabato e rientranti nell'orario di 39 settimanali vengano retribuite con la maggiorazione del 18% prevista dal comma 1. Non si rivendica pertanto il compenso per ore di lavoro straordinario. La maggiorazione è prevista per le ore svolte al sabato che rientrano nel limite delle 39 ore settimanali previsto dal CCNL
Si deve premettere che la maggiorazione del 18% è prevista dall'art. 9 per le ore svolte al sabato in regime di legittima “flessibilità” concordata con le
OOSS.
Pertanto, ai fini del solo riconoscimento della maggiorazione, nessuna rilevanza ha la mancanza dell'accordo sindacale.
Infatti si deve ritenere che, a maggior ragione, la percentuale di aumento spetti anche nel caso in cui non vi sia l'accordo sull'articolazione del lavoro su sei giorni.
Ciò premesso, le parti convenute hanno eccepito tuttavia la non applicabilità dell'art. 9 del CCNL invocato dalla parte ricorrente in quanto l'orario di lavoro e l'articolazione sulla settimana per i soci delle cooperative sono oggetto di una disciplina speciale contenuta nella
16 Sezione Cooperative del CCNL Logistica: “Le Parti concordano che la presente sezione si applica, ai sensi della legge 142/01 e successive modifiche, a tutti gli organismi economici cooperativi che abbiano ad oggetto la prestazione di attività lavorativa di facchinaggio, di trasporto, di logistica e movimentazione merci come disciplinate dal CCNL, ad eccezione delle realtà operanti negli ambiti portuali ed autorizzate ai sensi della legge 84/94 e successive modificazioni”.
Nella sezione dedicata alle Cooperative è previsto che “gli articoli di cui alla presente sezione integrano i corrispondenti articoli del CCNL. Gli
articoli non citati si intendono applicabili integralmente”
Nella sezione cooperative è stato inserito un articolo 9, che corrisponde all'art. 9 della parte generale del CCNL :
Art. 9 – Orario di lavoro per il personale non viaggiante e Art.11 – Orario di lavoro per il personale viaggiante
1. Fermo restando i limiti orari previsti dalle vigenti leggi e tenuto conto del riferimento retributivo all'orario contrattuale (divisore mensile 168) nonché
dei permessi per riduzione orario di lavoro, la distribuzione dell'orario di lavoro, ivi compresa l'articolazione settimanale, e la disciplina degli altri aspetti definiti dai presenti articoli sono demandati ai regolamenti interni delle cooperative, adottati ai sensi e per gli effetti della legge 142/01 e successive modifiche, fermo restando il calcolo su base mensile dell'orario di lavoro contrattuale. Pertanto, qualora dall'andamento delle prestazioni derivi che in una settimana venga superato l'orario di 39 ore e che in un'altra esso non venga raggiunto, non si darà luogo a compensi aggiuntivi”.
Secondo la previsione sopra riportata gli articoli della Sezione Cooperative
“integrano” e non sostituiscono i corrispondenti articoli del CCNL parte
17 generale. Tuttavia le parti hanno demandato integralmente alla regolamentazione interna la disciplina dell'articolazione settimanale e gli altri aspetti “definiti dai presenti articoli”. In questo modo hanno attribuito alle cooperative (evidentemente tenendo conto delle esigenze di variabilità e flessibilità del lavoro negli appalti) la possibilità programmare il lavoro dei soci nell'arco della settimana senza le limitazioni imposte dall'art. 9 della parte generale.
Ci si deve chiedere pertanto se la maggiorazione del compenso orario per il lavoro ordinario al sabato debba implicitamente ritenersi richiamata anche per le cooperative. La risposta deve essere negativa. Infatti per i lavoratori ordinari vige la regola dell'articolazione settimanale su cinque giorni. La possibilità di estendere la settimana lavorativa su sei giorni richiede una verifica e un accordo con le RSU e le OOSS, con una limitazione di norma a 26 dei sabati lavorativi annui. La maggiorazione del lavoro al sabato si giustifica proprio per un presumibile maggiore disagio rispetto agli altri lavoratori, per i quali invece l'articolazione rimane quella ordinaria dal lunedi al venerdi.
La ratio della maggiorazione non vale per i soci delle cooperative. Per
questi ultimi infatti la cooperativa, con il proprio regolamento, può stabilire l'articolazione su sei giorni senza le limitazioni previste dall'art. 9 della sezione ordinaria del CCNL e quindi il lavoro al sabato per i soci delle cooperative non può essere qualificato come una eccezione rispetto alla regola e quindi esso non giustifica la maggiorazione del 18%
Pertanto la contrattazione collettiva ha demandato ai regolamenti delle cooperative la determinazione dell'articolazione del lavoro nell'arco della settimana, senza prevedere maggiorazioni per il lavoro al sabato, fatta salvo il rispetto complessivo del monte ore mensile
18 Cont Il regolamento della cooperativa all'art. 14 prevede che l'orario di lavoro potrà essere distribuito anche su sei giorni lavorativi in relazione alle particolari esigenze di settore o del cliente ove viene prestata l'attività,
fermo restando che ciò non darà diritto al riconoscimento di alcun tipo di maggiorazione economica”
La parte ricorrente nelle note autorizzate non ha svolto repliche sulle argomentazioni delle parti convenute riguardanti i presupposti di applicabilità della disciplina ordinaria del CCNL ai soci delle cooperative
Il rigetto integrale delle domande di parte ricorrente comporta l'assorbimento e il conseguente rigetto della domanda riconvenzionale
Cont svolta da . Infatti tale domanda era dichiaratamente subordinata all'accoglimento totale e parziale delle domande
Le spese di lite devono essere compensate per un mezzo in ragione della novità e controvertibilità della questione relativa alla maggiorazione del lavoro del sabato e devono essere per la restante parte poste a carico della parte ricorrente soccombente, nella misura di cui in dispositivo,
considerata la natura ed il valore della causa, l'attività difensiva svolta
(fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione ed istruttoria) e la condotta processuale delle parti e l'abbandono di fatto della difesa nella ultime udienze da parte della resistente secondo i parametri di CP_8
cui al DM 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta il ricorso;
2) rigetta la domanda riconvenzionale di CP_8
19 3) dichiara compensate per un mezzo le spese di lite e condanna parte ricorrente al rimborso in favore delle resistenti della restante metà che liquida nella predetta quota per in Parte_7
Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge e per in Euro 1.000,00 oltre al 15% dei compensi per CP_8
spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge
Verona, 20.12.2023
IL GIUDICE
dott. Antonio Gesumunno
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