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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/05/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 773/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott.ssa Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 773/2025 promossa da:
C.F.: con il patrocinio dell'Avv. Email_1 C.F._1
AR Rivelli
e
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Laura Lo Conte
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Con l'intervento del PM - sede
In data 21.5.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.5.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 04/03/2025, i sig.ri e Controparte_1 Pt_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51
[...]
c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l.
29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 31/08/2014 e di esser dalla loro unione nate, rispettivamente, in data 21/02/2018, la figlia minore e, in data 24/06/2022, Per_1 il figlio minore . Per_2
Con provvedimento in data 5.3.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del21.5.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 21.5.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo ai figli minorenni dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della prole;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
2 Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127- ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra CP_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di
[...] Parte_1
Livorno di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 31/08/2014 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n.220 – parte 1 – Anno 2018)
AUTORIZZA I CONIUGI A VIVERE SEPARATI E
DISPONE CHE
1) I minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2 collocati in regime paritario, mantenendo la residenza presso la casa familiare in via Giovan Cosimo Bonomo n. 21, di proprietà esclusiva della sig.ra Pt_1
3 2) i bambini e frequenteranno entrambi i genitori per pari tempo,
Per_1 Per_2 secondo il seguente calendario: -1° settimana: i bambini e
Per_1 Per_2 staranno con il padre il lunedì, martedì con pernotto e sino al mercoledì mattina;
staranno con il padre altresì dalla mattina del sabato dalle ore 9.30, la domenica con pernotto e sino al lunedì mattina;
I bambini e
Per_1 Per_2 staranno quindi con la madre il mercoledì dall'uscita di scuola dei minori, il giovedì ed il venerdì con pernotto fino al sabato mattina;
-2° settimana: e
Per_1
staranno con il padre il mercoledì, giovedì e venerdì con pernotto e Per_2 sino al sabato mattina. I bambini e staranno con la madre il Per_1 Per_2 lunedì, martedì con pernotto e sino al mercoledì mattina;
staranno con la madre altresì dalla mattina del sabato, la domenica con pernotto e sino al lunedì mattina;
e così di seguito, come da tabella allegata al ricorso;
3) I cambi dell'uno e l'altro genitore avverranno all'uscita di scuola nei giorni di lunedì e mercoledì ed il sabato mattina alle 9.30; ove uno dei due bambini fosse impossibilitato a frequentare la scuola per motivi vari, resterà in carico al genitore presso il quale ha pernottato fino, tendenzialmente, all'orario di fine attività scolastica e salve diverse esigenze dei bambini e . Ove il Per_1 Per_2 minore malato resti in carico al genitore presso il quale ha pernottato o comunque che lo ha in carico durante il giorno, per più giorni consecutivi a causa della malattia, l'altro genitore potrà andare a fargli visita;
4) I pernotti del piccolo presso il padre saranno inseriti gradualmente Per_2 secondo il seguente calendario:
-febbraio 2025: 3 pernotti al mese;
-marzo 2025: 4 pernotti al mese (1 pernotto a settimana);
-aprile 2025: 2 pernotti a settimana;
-maggio 2025: 3 pernotti a settimana;
-giugno 2025: pernotti come da calendario definitivo;
5) Sino a quando i pernotti presso il padre di saranno parziali, nei Per_2 giorni di spettanza del padre ed alternativamente sarà accompagnato Per_2 dal padre o ripreso dalla madre alle ore 18.30;
6) Altresì, sino all'inizio della materna di , e quindi fino a settembre Per_2
2025, starà alternativamente con il genitore di spettanza secondo il Per_2 calendario su indicato dalle ore 9.00/9.30 circa sempre secondo i bisogni del bambino e sarà accompagnato o ripreso dal genitore di competenza come da calendario ed in via alternata dalla madre o dal padre;
7) durante l'estate, i bambini e potranno trascorrere 15 giorni Per_1 Per_2 anche non consecutivi con ciascuno dei genitori, periodo da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
i coniugi concordano affinché durante l'estate i cambi dell'uno e dell'altro genitore avverranno alle ore 9.30, seguendo sempre il calendario;
8) per quanto riguarda le vacanze del periodo natalizio, i bambini e Per_1
potranno trascorrere con i genitori ad anni alterni, il giorno 24 (Vigilia) Per_2
4 o il giorno 25 (giorno di Natale), il giorno 26 (Santo Stefano) o il giorno dell'Epifania, il giorno 31 dicembre o il 1° gennaio.
9) Entrambi i genitori contribuiranno in modo solo diretto al mantenimento ordinario dei bambini e;
Per_1 Per_2
10) con riferimento alle vacanze pasquali: i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua o di Pasquetta, alternandosi con la madre di anno in anno.
11) I minori trascorreranno altresì il giorno del compleanno di ciascun genitore con il medesimo;
12) le ulteriori principali festività civili e religiose e i compleanni dei bambini e saranno trascorsi di anno in anno in modo alternato con i due Per_1 Per_2 genitori, salvo diverso accordo tra i genitori nell'interesse principale dei minori;
13) quanto alla regolamentazione delle spese straordinarie, le parti pagheranno le stesse nella misura del 50% ciascuno. Le spese straordinarie saranno individuate come da protocollo CNF del 2017 e saranno previamente concordate e successivamente documentate ai fini del rimborso dell'uno o dell'altro genitore e quindi a titolo esemplificativo:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di
5 specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, prescuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
14) L'assegno unico verrà percepito come per legge nella misura del 50% per ciascun genitore;
15) Entrambi i coniugi si impegnano ad utilizzare toni pacati e collaborativi tra di loro e nei confronti dei rispettivi suoceri, soprattutto alla presenza dei figli minori;
16) Durante i giorni in cui i bambini sono in carico ad un genitore l'altro genitore potrà effettuare n. 2 telefonate ai bambini;
17) I coniugi dichiarano altresì di impegnarsi a reperire una nuova occupazione lavorativa stabile;
18) La mobilia, l'arredo ed i beni mobili presenti nella casa coniugale acquistati dal sig. restano alla sig.ra Pertanto i coniugi Controparte_1 Parte_1 dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
19) I coniugi dovranno comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio ed il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura;
20) I coniugi si concedono reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio.
21) Le parti si impegnano affinché, in presenza di nuovi compagni, si proceda al loro eventuale inserimento nella vita dei figli minori, gradualmente, con gli accorgimenti necessari del caso, sì da garantirne in ogni caso il benessere primario dei minori, e le parti, comunque, si impegnano a non far conoscere ai minori i nuovi/e compagni/e sin quando il nuovo rapporto sia consolidato e stabile e comunque, per un anno successivo alla separazione;
22) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Spese di lite al definitivo.
6 Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Nicoletta Marino.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 21/05/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott.ssa Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 773/2025 promossa da:
C.F.: con il patrocinio dell'Avv. Email_1 C.F._1
AR Rivelli
e
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Laura Lo Conte
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Con l'intervento del PM - sede
In data 21.5.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.5.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 04/03/2025, i sig.ri e Controparte_1 Pt_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51
[...]
c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l.
29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 31/08/2014 e di esser dalla loro unione nate, rispettivamente, in data 21/02/2018, la figlia minore e, in data 24/06/2022, Per_1 il figlio minore . Per_2
Con provvedimento in data 5.3.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del21.5.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 21.5.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo ai figli minorenni dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della prole;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
2 Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127- ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra CP_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di
[...] Parte_1
Livorno di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 31/08/2014 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n.220 – parte 1 – Anno 2018)
AUTORIZZA I CONIUGI A VIVERE SEPARATI E
DISPONE CHE
1) I minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2 collocati in regime paritario, mantenendo la residenza presso la casa familiare in via Giovan Cosimo Bonomo n. 21, di proprietà esclusiva della sig.ra Pt_1
3 2) i bambini e frequenteranno entrambi i genitori per pari tempo,
Per_1 Per_2 secondo il seguente calendario: -1° settimana: i bambini e
Per_1 Per_2 staranno con il padre il lunedì, martedì con pernotto e sino al mercoledì mattina;
staranno con il padre altresì dalla mattina del sabato dalle ore 9.30, la domenica con pernotto e sino al lunedì mattina;
I bambini e
Per_1 Per_2 staranno quindi con la madre il mercoledì dall'uscita di scuola dei minori, il giovedì ed il venerdì con pernotto fino al sabato mattina;
-2° settimana: e
Per_1
staranno con il padre il mercoledì, giovedì e venerdì con pernotto e Per_2 sino al sabato mattina. I bambini e staranno con la madre il Per_1 Per_2 lunedì, martedì con pernotto e sino al mercoledì mattina;
staranno con la madre altresì dalla mattina del sabato, la domenica con pernotto e sino al lunedì mattina;
e così di seguito, come da tabella allegata al ricorso;
3) I cambi dell'uno e l'altro genitore avverranno all'uscita di scuola nei giorni di lunedì e mercoledì ed il sabato mattina alle 9.30; ove uno dei due bambini fosse impossibilitato a frequentare la scuola per motivi vari, resterà in carico al genitore presso il quale ha pernottato fino, tendenzialmente, all'orario di fine attività scolastica e salve diverse esigenze dei bambini e . Ove il Per_1 Per_2 minore malato resti in carico al genitore presso il quale ha pernottato o comunque che lo ha in carico durante il giorno, per più giorni consecutivi a causa della malattia, l'altro genitore potrà andare a fargli visita;
4) I pernotti del piccolo presso il padre saranno inseriti gradualmente Per_2 secondo il seguente calendario:
-febbraio 2025: 3 pernotti al mese;
-marzo 2025: 4 pernotti al mese (1 pernotto a settimana);
-aprile 2025: 2 pernotti a settimana;
-maggio 2025: 3 pernotti a settimana;
-giugno 2025: pernotti come da calendario definitivo;
5) Sino a quando i pernotti presso il padre di saranno parziali, nei Per_2 giorni di spettanza del padre ed alternativamente sarà accompagnato Per_2 dal padre o ripreso dalla madre alle ore 18.30;
6) Altresì, sino all'inizio della materna di , e quindi fino a settembre Per_2
2025, starà alternativamente con il genitore di spettanza secondo il Per_2 calendario su indicato dalle ore 9.00/9.30 circa sempre secondo i bisogni del bambino e sarà accompagnato o ripreso dal genitore di competenza come da calendario ed in via alternata dalla madre o dal padre;
7) durante l'estate, i bambini e potranno trascorrere 15 giorni Per_1 Per_2 anche non consecutivi con ciascuno dei genitori, periodo da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
i coniugi concordano affinché durante l'estate i cambi dell'uno e dell'altro genitore avverranno alle ore 9.30, seguendo sempre il calendario;
8) per quanto riguarda le vacanze del periodo natalizio, i bambini e Per_1
potranno trascorrere con i genitori ad anni alterni, il giorno 24 (Vigilia) Per_2
4 o il giorno 25 (giorno di Natale), il giorno 26 (Santo Stefano) o il giorno dell'Epifania, il giorno 31 dicembre o il 1° gennaio.
9) Entrambi i genitori contribuiranno in modo solo diretto al mantenimento ordinario dei bambini e;
Per_1 Per_2
10) con riferimento alle vacanze pasquali: i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua o di Pasquetta, alternandosi con la madre di anno in anno.
11) I minori trascorreranno altresì il giorno del compleanno di ciascun genitore con il medesimo;
12) le ulteriori principali festività civili e religiose e i compleanni dei bambini e saranno trascorsi di anno in anno in modo alternato con i due Per_1 Per_2 genitori, salvo diverso accordo tra i genitori nell'interesse principale dei minori;
13) quanto alla regolamentazione delle spese straordinarie, le parti pagheranno le stesse nella misura del 50% ciascuno. Le spese straordinarie saranno individuate come da protocollo CNF del 2017 e saranno previamente concordate e successivamente documentate ai fini del rimborso dell'uno o dell'altro genitore e quindi a titolo esemplificativo:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di
5 specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, prescuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
14) L'assegno unico verrà percepito come per legge nella misura del 50% per ciascun genitore;
15) Entrambi i coniugi si impegnano ad utilizzare toni pacati e collaborativi tra di loro e nei confronti dei rispettivi suoceri, soprattutto alla presenza dei figli minori;
16) Durante i giorni in cui i bambini sono in carico ad un genitore l'altro genitore potrà effettuare n. 2 telefonate ai bambini;
17) I coniugi dichiarano altresì di impegnarsi a reperire una nuova occupazione lavorativa stabile;
18) La mobilia, l'arredo ed i beni mobili presenti nella casa coniugale acquistati dal sig. restano alla sig.ra Pertanto i coniugi Controparte_1 Parte_1 dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
19) I coniugi dovranno comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio ed il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura;
20) I coniugi si concedono reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio.
21) Le parti si impegnano affinché, in presenza di nuovi compagni, si proceda al loro eventuale inserimento nella vita dei figli minori, gradualmente, con gli accorgimenti necessari del caso, sì da garantirne in ogni caso il benessere primario dei minori, e le parti, comunque, si impegnano a non far conoscere ai minori i nuovi/e compagni/e sin quando il nuovo rapporto sia consolidato e stabile e comunque, per un anno successivo alla separazione;
22) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Spese di lite al definitivo.
6 Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Nicoletta Marino.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 21/05/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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