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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/12/2024, n. 6456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6456 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
NRG 5658/2023
All'udienza in data 18/12/2024 ore 10.15, dinanzi al giudice dr.ssa Rachele Olivero, compaiono per parte attrice l'avv. Simona Marrazzo per delega orale avv. Cinzia Nunziata;
per parte convenuta l'avv. Giovanni Trenti.
Parte attrice precisa le conclusioni richiamando quelle di cui alla citazione.
Parte convenuta precisa le conclusioni richiamando quelle di cui alla comparsa di risposta.
Parte attrice discute la causa richiamandosi agli atti depositati.
Parte convenuta discute la causa richiamandosi agli atti depositati ed insistendo, in particolare, sull'eccezione preliminare di prescrizione. Richiama la sentenza della Corte
d'appello 14/10/2024 n. 853 e la sentenza Trib. NO (dr. Conca) n. 551/2024.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori delle parti alla lettura della sentenza anche in loro assenza.
All'esito della camera di consiglio, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
Cpc dando lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato ex art. 281 sexies Cpc la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 5658/2023 promossa da:
(Cf. ), elettivamente domiciliato in Palma Parte_1 C.F._1
Campania (NA), Via Nuova Nola n. 273, presso lo studio dell'avv. Cinzia Nunziata
, che lo rappresenta e difende per delega in atti;
Email_1
attore;
contro
(Cf. ), elettivamente domiciliata in NO, Via Controparte_1 P.IVA_1
Ettore De Sonnaz n. 21, presso lo studio dell'avv. Giovanni Trenti
, che la rappresenta e difende per delega in Email_2
atti; convenuta;
Oggetto: contratti bancari - usura.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore: “…a) accertare e dichiarare, stante quanto premesso in narrativa, la nullità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi stante il superamento della soglia di usura fissata per il trimestre di riferimento, con la conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art.1815 c.c. secondo comma;
b) per l'effetto, accertare il diritto dell'istante ad ottenere il rimborso degli interessi corrisposti in sede di esecuzione del contratto, quantificati nella misura di € 1.901,65;
c) accertare, altresì, il diritto dell'istante ad ottenere il rimborso dei costi del credito,
2 commissioni, polizza assicurativa escluse le somme inerenti imposte e tasse corrisposti in sede di esecuzione del contratto, quantificati nella misura di € 4.853,73;
d) condannare, pertanto, la convenuta società in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessivamente quantificata in € 6.824,05;
e) condannare la convenuta, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite, il tutto con attribuzione diretta al procuratore antistatario.
Convenuta:“… in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_1
nel merito in via principale rigettare le domande tutte formulate dalla signor , in quanto Parte_1
prescritte e comunque infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata accogliere le domande del signor nella minor somma in corso di Parte_1
causa accertanda;
in via istruttoria, solo occorrendo disporre consulenza tecnico contabile volta a verificare l'eventuale superamento del tasso soglia d'usura nel rispetto dei principi di omogeneità e simmetria come esposto in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario 15%, nonché la maggiorazione dovuta ex D.M. 8.03.2018, n. 37 per essere gli atti redatti con modalità ipertestuali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
MOTIVAZIONE
1. La domanda proposta da ha ad oggetto la condanna dell' Parte_1 [...]
al pagamento della somma di € 6.824,05, ai sensi dell'art. 1815 c. 2 Cc, CP_1 previo accertamento dell'usurarietà originaria del finanziamento n. 0042310 del
17/10/2007 (cfr. doc. 3 fasc. att.; doc. 6 fasc. conv.) -estinto anticipatamente in corrispondenza della 62°rata su 120 pattuite (cfr. doc. 4, 5 fasc. att.)-, derivante dal superamento del tasso soglia (pari al 15,48% nel trimestre dal 1/10/2007 al 31/12/2007 - cfr. doc. 7 fasc. att.) da parte del Taeg indicato nel contratto di finanziamento (pari al
19,17%) nonché da parte del Teg (tasso effettivo globale) calcolato includendovi i costi della polizza assicurativa (pari al 19,145% - cfr. doc. 9 fasc. att.).
3 Costituendosi in giudizio, l ha preliminarmente eccepito: Controparte_1
- la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto mera cessionaria del credito nascente dal contratto di finanziamento n. 0042310 del 17/10/2007 (credito che dalla EA
NZ PA è stato ceduto alla EO NA PA, oggi ) e non Controparte_1
cessionaria del contratto;
- l'intervenuta prescrizione dell'azione promossa da , essendo Parte_1
decorsi più di dieci anni dalla stipula del contratto asseritamente viziato (17/10/2007) alla messa in mora del 28/01/2021 (cfr. doc. 1 fasc. att.) -primo atto interruttivo della prescrizione-; inoltre, la convenuta ha sostenuto che, quantomeno, dovrebbe considerarsi la prescrizione parziale “di qualsiasi somma pagata dal signor prima del 28 Pt_1
gennaio 2011: il contratto è stato estinto il 31 dicembre 2012, con la conseguenza che potrebbe ritenersi eventualmente dovuta in restituzione la sola quota di commissioni e interessi contestata relativa alle ultime trattenute sullo stipendio” (cfr. comp. risp. p. 7); in particolare, “considerato che la rata mensile di € 121,00 si compone di € 64,35 tra interessi
e commissioni (€ 2.540,71 + € 1.307,09 + € 2.758,80 + € 250,00 + € 866,56) / 120 rate = €
64,35) ed € 56,65 di capitale e che le rate prescritte sono 40 (da ottobre 2007 sino a gennaio 2011) è prescritto il pagamento di € 2.574,00 a titolo di interessi e commissioni varie da parte del signor ” (cfr. mem. conv. ex art. 183 c. 6 n. 2, p. 2). Pt_1
Nel merito, la convenuta ha contestato l'esistenza dell'usura, sostenendo che il Teg sarebbe stato correttamente determinato nel contratto (nella misura del 15,43%, inferiore al tasso soglia del 15,48%), in base alle vigenti istruzioni della Banca d'Italia, le quali, all'epoca della sottoscrizione del finanziamento di cui è causa, escludevano il premio assicurativo nei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio dal calcolo del Tegm.
Più precisamente, secondo la convenuta, ai fini della valutazione della natura usuraria di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, non dovrebbero essere conteggiate le spese per l'assicurazione obbligatoria, non trattandosi di un costo collegato all'erogazione del credito ex art. 644 c. 4 Cp. Inoltre, secondo la convenuta,
l'inclusione dei costi della polizza nel Teg, senza che “si corregga anche il TEGM (e dunque, il TSU)”, determinerebbe una violazione del principio di simmetria/omogeneità, stante la “disomogeneità tra i panieri di costi a raffronto” (cfr. comp. risp. p. 18). In quest'ottica, in via subordinata, la convenuta ha chiesto che, laddove il costo della polizza venga ricompreso nel Teg, la verifica sia “fatta sulla base di parametri oggettivi preservando il principio di omogeneità dei panieri di costo a raffronto e di simmetria della posizione processuale e sostanziale delle parti” (cfr. comp. risp. p. 27).
4 Da ultimo, la convenuta ha sostenuto che, se “l'usurarietà dipende dalle sole spese assicurative, non considerate dal paniere di costi utile alla rilevazione del TSU” allora
“esse – e esse soltanto – saranno da ritenersi usurarie” (cfr. comp. risp. p. 29). In quest'ottica, secondo la convenuta, la pretesa restitutoria dovrebbe essere limitata al solo costo della polizza che “non potrà certamente essere ripetuta alla cliente dalla Banca ma eventualmente dalla compagnia assicurativa, che ha incassato il relativo premio e che è dunque la sola legittimata passiva sul punto” (cfr. comp. risp. p. 30).
La causa è stata istruita sulla base delle produzioni documentali delle parti ed è stata discussa oralmente all'udienza odierna ex art. 281 sexies Cpc.
2. Rispetto alla preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
va premesso che la legitimatio ad causam, in quanto condizione CP_1
dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Ne deriva che non riguardano la legittimazione ad agire, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
In altri termini, la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato.
Così inquadrati i termini della questione è del tutto evidente che l'eccezione sollevata dalla convenuta attiene non tanto alla legittimazione passiva -che può senz'altro ritenersi sussistente, alla stregua del contenuto del ricorso (ove ha individuato Parte_1
l quale titolare passiva del credito restitutorio azionato)-, bensì al Controparte_1 merito cioè all'effettiva titolarità passiva.
Chiarito che la convenuta, nel sollevare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, ha in realtà inteso riferirsi alla titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio, occorre procedere alla valutazione nel merito.
La convenuta, richiamando alcuni precedenti di merito e le sentenze della
Cassazione n. 17727/2018 (secondo cui “la cessione di credito, a differenza della cessione di contratto che comporta il trasferimento dell'intera posizione contrattuale dal
5 cedente al cessionario, è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto”) e n. 3034/2020 (che richiama Cass. 17727/2018), ha sostenuto che la nullità del contratto di finanziamento di cui è causa (perché contenente una promessa usuraria) non potrebbe essere eccepita nei suoi confronti in quanto relativa a un rapporto negoziale di cui la stessa non è cessionaria, essendo mera cessionaria del credito.
Ritiene il Tribunale che tale impostazione non sia condivisibile.
In particolare, il riferimento della convenuta alla sentenza della Cassazione n.
17727/2018 (richiamata da Cass. 3034/2020) non è pertinente in quanto:
- tale pronuncia affronta la questione dei poteri e delle azioni esperibili dal cessionario per effetto della cessione del credito, chiarendo che costui, non essendo anche parte del contratto da cui è scaturito il credito, non può avvalersi delle azioni che riguardano tale contratto, quali l'azione di nullità, annullabilità, rescissione, risoluzione;
- nel caso che ci occupa, l'azione di nullità del contratto di finanziamento (e la conseguente azione di ripetizione dell'indebito) è stata proposta dal debitore ceduto, il quale, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, può opporre al cessionario del credito tutte le eccezioni opponibili all'originario creditore cedente, non comportando la cessione una modificazione oggettiva del rapporto che viene trasferito;
il debitore ceduto può, dunque, opporre al cessionario sia le eccezioni che riguardano la fonte da cui è scaturito il credito (nullità o annullabilità dell'originario contratto) sia le eccezioni dirette a far valere una modificazione o l'estinzione del credito (se anteriori alla notizia della cessione comunicata al ceduto o all'accettazione da parte dello stesso), mentre non può opporre al cessionario le eccezioni che attengono al rapporto di cessione, perché egli è estraneo a tale rapporto che non incide in alcun modo sull'obbligo di adempiere (cfr. Cass.
8373/2009; Cass. 2394/1999; Cass. 1257/1988).
Inoltre, in materia bancaria, è espressamente previsto che, in caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente (art. 125 c.
3 Tub, oggi art. 125 septies Tub).
Va, dunque, respinta la tesi dell' (cessionaria del credito) Controparte_1
secondo cui la nullità del contratto di finanziamento di cui è causa non potrebbe esserle opposta da parte di (debitore ceduto). Parte_1
Si consideri, inoltre, che il contratto tra e la EA NZ PA è Parte_1
stato stipulato in data 17/10/2007 (cfr. doc. 3 fasc. att.; doc. 6 fasc. conv.) e la cessione in favore della EO NA PA (oggi ) è avvenuta in data 14/12/2006 Controparte_1
6 (cfr. doc. 2 fasc. conv.); pertanto, le rate del mutuo sono state tutte incassate dalla cessionaria EO NA PA (oggi ). Conseguentemente, l'azione Controparte_1 di ripetizione dell'indebito conseguente alla nullità ex art. 1815 c. 2 Cc non poteva che essere esperita nei confronti della cessionaria che ha ricevuto i pagamenti (oggi
[...]
). CP_1
L'eccezione di difetto di titolarità passiva dell' deve, pertanto, Controparte_1
essere rigettata.
In senso conforme si richiamano i seguenti precedenti di codesto Tribunale: Trib.
NO sent. 5134/2024; Trib. NO sent. 5105/2023; Trib. NO ord. 30/03/2023 nel procedimento Nrg. 4868/2022; Trib. NO sent. 27/02/2023 nel procedimento Nrg.
6972/2022.
3. Rispetto alla preliminare eccezione di prescrizione sollevata dell' Controparte_1
va premesso che l'azione in esame contiene: da un lato, una domanda di
[...] accertamento di una nullità contrattuale, per sua natura imprescrittibile;
dall'altro lato, una domanda di ripetizione, soggetta al termine di prescrizione decennale (art. 2946 Cc), decorrente “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” (art. 2935 Cc).
Le parti dibattono in ordine al dies a quo della prescrizione dell'azione di ripetizione:
- parte attrice, richiamando la sentenza Cass. 17798/2011, ha sostenuto che la prescrizione dell'azione di ripetizione decorrerebbe dalla scadenza dell'ultima rata del mutuo;
conseguentemente, il diritto di ripetizione azionato non sarebbe prescritto (neppure parzialmente), essendosi il contratto estinto (anticipatamente) nel 2012 (cfr. doc. 4, 5 fasc. att.) e essendo il termine di prescrizione decennale stato regolarmente interrotto con la messa in mora di gennaio 2021 (cfr. doc. 1 fasc. att.);
- parte convenuta ha sostenuto che la prescrizione dell'azione di ripetizione decorrerebbe dalla stipula del contratto (17/10/2007) ovvero, in subordine, dal pagamento di ogni singola rata;
nel primo caso, il diritto di ripetizione azionato sarebbe integralmente prescritto, essendo decorsi più di dieci anni dalla stipula del contratto asseritamente viziato
(17/10/2007) alla messa in mora del 28/01/2021 (cfr. doc. 1 fasc. att.); nel secondo caso, il diritto di ripetizione azionato sarebbe parzialmente prescritto con riferimento ai pagamenti effettuati da prima del 28/01/2011 (10 anni prima della messa in mora Parte_1
del 28/01/2021).
Al riguardo, va osservato che:
- se è vero che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la rateizzazione dell'unico debito derivante da mutuo in più versamenti periodici di un determinato importo
7 non determina il frazionamento del debito stesso in distinti rapporti obbligatori, con la conseguenza che il debito del mutuatario non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata e, dunque, non sono individuabili tante prescrizioni quante sono le rate del finanziamento, bensì un unico termine di prescrizione decennale che decorre dalla scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento (sul punto cfr. Cass.
18951/2013; Cass. 17798/2011; Cass. 2301/2004);
- è pur vero che tale dies a quo (scadenza dell'ultima rata pattuita del mutuo) è previsto per volontà delle parti solo per la decorrenza della prescrizione dell'azione di adempimento del contratto;
- per l'azione di ripetizione dell'indebito (conseguente all'accertamento della nullità di una clausola contrattuale), invece, la prescrizione decennale decorre sempre dalla data del pagamento indebito (sul punto Cass. 29586/2023; Corte d'appello NO n. 904/2020
e n. 853/2024).
In altri termini:
- il credito della Banca per la restituzione della somma mutuata può farsi valere soltanto dalla scadenza del termine previsto per il pagamento rateale e quindi dalla data dell'ultima rata concordata;
conseguentemente, la prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultima rata pattuita;
- il credito restitutorio per indebito oggettivo può farsi valere dal momento del pagamento della somma non dovuta, senza necessità di attendere che scada il termine per l'adempimento del contratto;
conseguentemente, la prescrizione decorre dalla data del pagamento indebito.
Nel caso di specie l'attore assume che la pattuizione degli interessi convenzionali sul finanziamento stipulato con la EA NZ PA era nulla perché la loro misura superava il tasso soglia dell'usura; conseguentemente, il pagamento di tali interessi doveva ritenersi indebito perché eseguito sulla scorta di una pattuizione nulla.
L'azione di ripetizione poteva essere esercitata dal momento del versamento delle somme a titolo di interessi usurari e quindi dai singoli pagamenti delle rate del finanziamento, che sono stati compiuti da novembre 2007 a dicembre 2012 (cfr. doc. 4 fasc. att., p. 2).
Pertanto, in applicazione dei suesposti principi di diritto, risultano prescritti i pagamenti eseguiti nel decennio antecedente alla messa in mora del 28/01/2021 (cfr. doc.
1 fasc. att.), cioè prima del 28/01/2011, per un totale di 39 rate (e non 40 come indicato dalla convenuta nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 Cpc, ove è stata erroneamente
8 considerata la rata di ottobre 2007, quando invece i pagamenti sono iniziati da novembre
2007, come emerge dal contratto e dal conto estintivo).
4. Nel merito, la causa ha ad oggetto il superamento del tasso-soglia, che deve essere valutato, ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso d'interesse, con riferimento al tasso effettivo globale (Teg), che comprende commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese varie collegate all'erogazione del credito escluse quelle per imposte e tasse (cfr. art. 644 c. 4 Cp).
In particolare, la questione dibattuta tra le parti concerne l'inclusione o meno nel Teg del costo della polizza sul rischio vita (cfr. doc. 6 fasc. att.).
4.1. In punto di diritto, si osserva che, con la sentenza n. 8806/2017, la Suprema
Corte ha chiarito che, “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma
4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo”.
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
22458/2018 (che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio) e poi con successive pronunce, tra cui le n. 17466/2020, n.
22465/2021, n. 3025/2022, n. 17839/2023, n. 26522/2023, che hanno confermato il principio di diritto secondo cui, “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma
4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo”.
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, nessun rilievo può essere attribuito al fatto che le istruzioni della Banca d'Italia, vigenti al momento della sottoscrizione del finanziamento, escludessero i costi assicurativi dal calcolo del
Tegm, atteso che il giudice, nell'esercizio della sua attività ermeneutica, non è vincolato al contenuto della normazione secondaria (come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020, in tema di interessi moratori, e poi nelle sentenze
9 Cass. 37058/2021, Cass. 3025/2022 e Cass. 17839/2023, in tema di costi assicurativi). Se ne deriva che le istruzioni della Banca d'Italia non possono togliere rilevanza usuraia a costi collegati alla concessione del credito, non potendo derogare a quanto previsto dalla legge e, in particolare, al principio di onnicomprensività di cui all'art. 644 c. 4 Cp, il quale deve prevalere rispetto al principio di omogeneità delle grandezze da porre a confronto (in tal senso, Cass. 37058/2021, che ha affermato la non essenzialità dell'omogeneità delle grandezze da porre a confronto, sicché la mancata rilevazione fino al Dm del maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del Tegm non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto;
in termini analoghi anche Cass. 3025/2022, Cass.
20247/2023).
La questione è stata nuovamente oggetto di esame da parte della Corte di
Cassazione con le recentissime sentenze n. 3545/2024 e n. 2600/2024 che hanno ribadito che le spese di assicurazione obbligatoria nei finanziamenti con cessione del quinto
“vanno ricomprese nella determinazione del TEG … trattandosi di un onere -non equiparabile alle tasse o imposte- che il mutuatario ha sostenuto ai fini del finanziamento”
4.2. In applicazione di tali principi di diritto, il contratto di finanziamento di cui è causa deve ritenersi usuraio, atteso che non è oggetto di specifica contestazione il fatto che, con l'inclusione del costo della polizza (da ritenersi collegata al finanziamento, in quanto stipulata contestualmente al prestito, prevista nei termini di cui all'art. 5 del contratto ed obbligatoria ai sensi dell'art. 54 Dpr 180/1950), il Teg sia pari al 19,145%, a fronte di un tasso soglia nel trimestre di riferimento pari al 15,48% (cfr. doc. 9 fasc. att.).
Conseguenza dell'accertata usurarietà è la non debenza di tutti gli oneri collegati al finanziamento e pagati in eccedenza rispetto al capitale, stante la gratuità del mutuo ex art. 1815 c. 2 Cc. Non è, infatti, condivisibile la tesi della convenuta secondo cui dovrebbero essere restituite solo le spese assicurative, attesa la previsione dell'art. 644 c.
4 Cp, che impone di tenere conto delle “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”.
Pertanto, avendo parte attrice eseguito il contratto fino all'estinzione anticipata
(dicembre 2012) e tenuto conto dell'intervenuta prescrizione parziale, la somma ripetibile ammonta a € 4.317,40, secondo il seguente calcolo:
€ 6.824,05 (importo pari a tutti gli interessi passivi e oneri collegati al credito -escluse le imposte- pagati fino all'estinzione anticipata così come quantificato dal consulente di parte attrice -cfr. doc. 9 fasc. att.- e non specificamente contestato da parte convenuta)
10 - € 2.509,65 (somma prescritta secondo gli importi proposti dalla convenuta e non specificamente contestati dall'attrice, pari a € 64,35 x 39 rate, considerato che, come affermato dalla convenuta, “la rata mensile di € 121,00 si compone di € 64,35 tra interessi
e commissioni (€ 2.540,71 + € 1.307,09 + € 2.758,80 + € 250,00 + € 866,56) / 120 rate = €
64,35) ed € 56,65 di capitale” -cfr. mem. conv. ex art. 183 c. 6 n. 2 Cpc, p. 2-).
4.3. Infine, occorre interrogarsi in ordine alla titolarità passiva della convenuta rispetto alla ripetizione del premio assicurativo.
In punto di diritto, va premesso che, come chiarito dalla Suprema Corte, “la ripetizione di indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 c.c., che rappresenta un'azione restitutoria e non risarcitoria a carattere personale, è circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente o a mezzo di rappresentante, visto che ad ogni effetto è il dominus colui che deve qualificarsi come effettivo accipiens” (cfr. Cass. 7871/2011).
Ebbene, nel caso di specie, dal testo contrattuale si desume che si Parte_1 obbligò a rimborsare l'importo finanziato -compreso il premio assicurativo- esclusivamente alla EA NZ PA (oggi ), la quale ha direttamente detratto CP_1 CP_1
l'importo “F Rischio Vita” (€ 866,56) dalla voce “H Saldo al cedente”, ossia dalla somma erogata al cliente (cfr. doc. 3 fasc. att.; doc. 6 fasc. conv.).
A ciò si aggiunga, come già statuito da questo Tribunale, che ai sensi dell'art. 125 sexies c. 1 Tub, il finanziatore è tenuto “a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente” anche l'ammontare dei premi assicurativi, con la conseguenza che, “se nel conteggio di estinzione la riduzione … non è accordata o è inferiore alla giusta misura, il finanziatore viene a ricevere a titolo di rimborso anticipato del prestito una somma in parte priva di causa debendi ed è tenuto a restituirla” (cfr. Trib. NO ord. 951/2023, che richiama Trib. NO 4556/2022 e Trib. NO 4362/2020).
Se ne deriva che la convenuta è la titolare passiva della domanda di ripetizione d'indebito proposta dall'attore anche con riferimento al premio assicurativo.
4.4. In conclusione, la convenuta deve essere condannata a pagare all'attore la somma di € 4.317,40, oltre interessi legali dalla messa in mora (28/01/2021) ed interessi moratori ex art. 1284 c. 4 Cc dalla domanda giudiziale (27/02/2023 - data della notifica della citazione) al saldo.
5. L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di
¼. I restanti ¾ vengono posti a carico della convenuta e vengono liquidate in base al
11 decisum (scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 - valori medi ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 14/2022), nelle seguenti voci analitiche:
per la fase studio € 318,75;
per la fase introduttiva € 318,75;
per la fase istruttoria € 638,25;
per la fase decisionale € 638,25;
per complessivi € 1.914,00 per compensi e € 198,00 per spese (¾ , oltre CP_2
al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Viene disposta la distrazione delle spese a favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93 Cpc.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, condanna l a restituire a , per il titolo di cui in Controparte_1 Parte_1 motivazione, la somma di € 4.317,40, oltre interessi legali dalla messa in mora
(28/01/2021) ed interessi moratori ex art. 1284 c. 4 Cc dalla domanda giudiziale
(27/02/2023) al saldo;
condanna l a rimborsare a ¾ delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 1.914,00 per compensi e € 198,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge e ne dispone la distrazione ex art. 93 Cpc a favore del procuratore antistatario avv. Cinzia Nunziata;
il restante quarto delle spese di lite viene compensato tra le parti.
NO, 18/12/2024.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
12
PRIMA SEZIONE CIVILE
NRG 5658/2023
All'udienza in data 18/12/2024 ore 10.15, dinanzi al giudice dr.ssa Rachele Olivero, compaiono per parte attrice l'avv. Simona Marrazzo per delega orale avv. Cinzia Nunziata;
per parte convenuta l'avv. Giovanni Trenti.
Parte attrice precisa le conclusioni richiamando quelle di cui alla citazione.
Parte convenuta precisa le conclusioni richiamando quelle di cui alla comparsa di risposta.
Parte attrice discute la causa richiamandosi agli atti depositati.
Parte convenuta discute la causa richiamandosi agli atti depositati ed insistendo, in particolare, sull'eccezione preliminare di prescrizione. Richiama la sentenza della Corte
d'appello 14/10/2024 n. 853 e la sentenza Trib. NO (dr. Conca) n. 551/2024.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori delle parti alla lettura della sentenza anche in loro assenza.
All'esito della camera di consiglio, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
Cpc dando lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato ex art. 281 sexies Cpc la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 5658/2023 promossa da:
(Cf. ), elettivamente domiciliato in Palma Parte_1 C.F._1
Campania (NA), Via Nuova Nola n. 273, presso lo studio dell'avv. Cinzia Nunziata
, che lo rappresenta e difende per delega in atti;
Email_1
attore;
contro
(Cf. ), elettivamente domiciliata in NO, Via Controparte_1 P.IVA_1
Ettore De Sonnaz n. 21, presso lo studio dell'avv. Giovanni Trenti
, che la rappresenta e difende per delega in Email_2
atti; convenuta;
Oggetto: contratti bancari - usura.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore: “…a) accertare e dichiarare, stante quanto premesso in narrativa, la nullità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi stante il superamento della soglia di usura fissata per il trimestre di riferimento, con la conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art.1815 c.c. secondo comma;
b) per l'effetto, accertare il diritto dell'istante ad ottenere il rimborso degli interessi corrisposti in sede di esecuzione del contratto, quantificati nella misura di € 1.901,65;
c) accertare, altresì, il diritto dell'istante ad ottenere il rimborso dei costi del credito,
2 commissioni, polizza assicurativa escluse le somme inerenti imposte e tasse corrisposti in sede di esecuzione del contratto, quantificati nella misura di € 4.853,73;
d) condannare, pertanto, la convenuta società in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessivamente quantificata in € 6.824,05;
e) condannare la convenuta, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite, il tutto con attribuzione diretta al procuratore antistatario.
Convenuta:“… in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_1
nel merito in via principale rigettare le domande tutte formulate dalla signor , in quanto Parte_1
prescritte e comunque infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata accogliere le domande del signor nella minor somma in corso di Parte_1
causa accertanda;
in via istruttoria, solo occorrendo disporre consulenza tecnico contabile volta a verificare l'eventuale superamento del tasso soglia d'usura nel rispetto dei principi di omogeneità e simmetria come esposto in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario 15%, nonché la maggiorazione dovuta ex D.M. 8.03.2018, n. 37 per essere gli atti redatti con modalità ipertestuali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
MOTIVAZIONE
1. La domanda proposta da ha ad oggetto la condanna dell' Parte_1 [...]
al pagamento della somma di € 6.824,05, ai sensi dell'art. 1815 c. 2 Cc, CP_1 previo accertamento dell'usurarietà originaria del finanziamento n. 0042310 del
17/10/2007 (cfr. doc. 3 fasc. att.; doc. 6 fasc. conv.) -estinto anticipatamente in corrispondenza della 62°rata su 120 pattuite (cfr. doc. 4, 5 fasc. att.)-, derivante dal superamento del tasso soglia (pari al 15,48% nel trimestre dal 1/10/2007 al 31/12/2007 - cfr. doc. 7 fasc. att.) da parte del Taeg indicato nel contratto di finanziamento (pari al
19,17%) nonché da parte del Teg (tasso effettivo globale) calcolato includendovi i costi della polizza assicurativa (pari al 19,145% - cfr. doc. 9 fasc. att.).
3 Costituendosi in giudizio, l ha preliminarmente eccepito: Controparte_1
- la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto mera cessionaria del credito nascente dal contratto di finanziamento n. 0042310 del 17/10/2007 (credito che dalla EA
NZ PA è stato ceduto alla EO NA PA, oggi ) e non Controparte_1
cessionaria del contratto;
- l'intervenuta prescrizione dell'azione promossa da , essendo Parte_1
decorsi più di dieci anni dalla stipula del contratto asseritamente viziato (17/10/2007) alla messa in mora del 28/01/2021 (cfr. doc. 1 fasc. att.) -primo atto interruttivo della prescrizione-; inoltre, la convenuta ha sostenuto che, quantomeno, dovrebbe considerarsi la prescrizione parziale “di qualsiasi somma pagata dal signor prima del 28 Pt_1
gennaio 2011: il contratto è stato estinto il 31 dicembre 2012, con la conseguenza che potrebbe ritenersi eventualmente dovuta in restituzione la sola quota di commissioni e interessi contestata relativa alle ultime trattenute sullo stipendio” (cfr. comp. risp. p. 7); in particolare, “considerato che la rata mensile di € 121,00 si compone di € 64,35 tra interessi
e commissioni (€ 2.540,71 + € 1.307,09 + € 2.758,80 + € 250,00 + € 866,56) / 120 rate = €
64,35) ed € 56,65 di capitale e che le rate prescritte sono 40 (da ottobre 2007 sino a gennaio 2011) è prescritto il pagamento di € 2.574,00 a titolo di interessi e commissioni varie da parte del signor ” (cfr. mem. conv. ex art. 183 c. 6 n. 2, p. 2). Pt_1
Nel merito, la convenuta ha contestato l'esistenza dell'usura, sostenendo che il Teg sarebbe stato correttamente determinato nel contratto (nella misura del 15,43%, inferiore al tasso soglia del 15,48%), in base alle vigenti istruzioni della Banca d'Italia, le quali, all'epoca della sottoscrizione del finanziamento di cui è causa, escludevano il premio assicurativo nei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio dal calcolo del Tegm.
Più precisamente, secondo la convenuta, ai fini della valutazione della natura usuraria di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, non dovrebbero essere conteggiate le spese per l'assicurazione obbligatoria, non trattandosi di un costo collegato all'erogazione del credito ex art. 644 c. 4 Cp. Inoltre, secondo la convenuta,
l'inclusione dei costi della polizza nel Teg, senza che “si corregga anche il TEGM (e dunque, il TSU)”, determinerebbe una violazione del principio di simmetria/omogeneità, stante la “disomogeneità tra i panieri di costi a raffronto” (cfr. comp. risp. p. 18). In quest'ottica, in via subordinata, la convenuta ha chiesto che, laddove il costo della polizza venga ricompreso nel Teg, la verifica sia “fatta sulla base di parametri oggettivi preservando il principio di omogeneità dei panieri di costo a raffronto e di simmetria della posizione processuale e sostanziale delle parti” (cfr. comp. risp. p. 27).
4 Da ultimo, la convenuta ha sostenuto che, se “l'usurarietà dipende dalle sole spese assicurative, non considerate dal paniere di costi utile alla rilevazione del TSU” allora
“esse – e esse soltanto – saranno da ritenersi usurarie” (cfr. comp. risp. p. 29). In quest'ottica, secondo la convenuta, la pretesa restitutoria dovrebbe essere limitata al solo costo della polizza che “non potrà certamente essere ripetuta alla cliente dalla Banca ma eventualmente dalla compagnia assicurativa, che ha incassato il relativo premio e che è dunque la sola legittimata passiva sul punto” (cfr. comp. risp. p. 30).
La causa è stata istruita sulla base delle produzioni documentali delle parti ed è stata discussa oralmente all'udienza odierna ex art. 281 sexies Cpc.
2. Rispetto alla preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
va premesso che la legitimatio ad causam, in quanto condizione CP_1
dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Ne deriva che non riguardano la legittimazione ad agire, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
In altri termini, la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato.
Così inquadrati i termini della questione è del tutto evidente che l'eccezione sollevata dalla convenuta attiene non tanto alla legittimazione passiva -che può senz'altro ritenersi sussistente, alla stregua del contenuto del ricorso (ove ha individuato Parte_1
l quale titolare passiva del credito restitutorio azionato)-, bensì al Controparte_1 merito cioè all'effettiva titolarità passiva.
Chiarito che la convenuta, nel sollevare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, ha in realtà inteso riferirsi alla titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio, occorre procedere alla valutazione nel merito.
La convenuta, richiamando alcuni precedenti di merito e le sentenze della
Cassazione n. 17727/2018 (secondo cui “la cessione di credito, a differenza della cessione di contratto che comporta il trasferimento dell'intera posizione contrattuale dal
5 cedente al cessionario, è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto”) e n. 3034/2020 (che richiama Cass. 17727/2018), ha sostenuto che la nullità del contratto di finanziamento di cui è causa (perché contenente una promessa usuraria) non potrebbe essere eccepita nei suoi confronti in quanto relativa a un rapporto negoziale di cui la stessa non è cessionaria, essendo mera cessionaria del credito.
Ritiene il Tribunale che tale impostazione non sia condivisibile.
In particolare, il riferimento della convenuta alla sentenza della Cassazione n.
17727/2018 (richiamata da Cass. 3034/2020) non è pertinente in quanto:
- tale pronuncia affronta la questione dei poteri e delle azioni esperibili dal cessionario per effetto della cessione del credito, chiarendo che costui, non essendo anche parte del contratto da cui è scaturito il credito, non può avvalersi delle azioni che riguardano tale contratto, quali l'azione di nullità, annullabilità, rescissione, risoluzione;
- nel caso che ci occupa, l'azione di nullità del contratto di finanziamento (e la conseguente azione di ripetizione dell'indebito) è stata proposta dal debitore ceduto, il quale, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, può opporre al cessionario del credito tutte le eccezioni opponibili all'originario creditore cedente, non comportando la cessione una modificazione oggettiva del rapporto che viene trasferito;
il debitore ceduto può, dunque, opporre al cessionario sia le eccezioni che riguardano la fonte da cui è scaturito il credito (nullità o annullabilità dell'originario contratto) sia le eccezioni dirette a far valere una modificazione o l'estinzione del credito (se anteriori alla notizia della cessione comunicata al ceduto o all'accettazione da parte dello stesso), mentre non può opporre al cessionario le eccezioni che attengono al rapporto di cessione, perché egli è estraneo a tale rapporto che non incide in alcun modo sull'obbligo di adempiere (cfr. Cass.
8373/2009; Cass. 2394/1999; Cass. 1257/1988).
Inoltre, in materia bancaria, è espressamente previsto che, in caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente (art. 125 c.
3 Tub, oggi art. 125 septies Tub).
Va, dunque, respinta la tesi dell' (cessionaria del credito) Controparte_1
secondo cui la nullità del contratto di finanziamento di cui è causa non potrebbe esserle opposta da parte di (debitore ceduto). Parte_1
Si consideri, inoltre, che il contratto tra e la EA NZ PA è Parte_1
stato stipulato in data 17/10/2007 (cfr. doc. 3 fasc. att.; doc. 6 fasc. conv.) e la cessione in favore della EO NA PA (oggi ) è avvenuta in data 14/12/2006 Controparte_1
6 (cfr. doc. 2 fasc. conv.); pertanto, le rate del mutuo sono state tutte incassate dalla cessionaria EO NA PA (oggi ). Conseguentemente, l'azione Controparte_1 di ripetizione dell'indebito conseguente alla nullità ex art. 1815 c. 2 Cc non poteva che essere esperita nei confronti della cessionaria che ha ricevuto i pagamenti (oggi
[...]
). CP_1
L'eccezione di difetto di titolarità passiva dell' deve, pertanto, Controparte_1
essere rigettata.
In senso conforme si richiamano i seguenti precedenti di codesto Tribunale: Trib.
NO sent. 5134/2024; Trib. NO sent. 5105/2023; Trib. NO ord. 30/03/2023 nel procedimento Nrg. 4868/2022; Trib. NO sent. 27/02/2023 nel procedimento Nrg.
6972/2022.
3. Rispetto alla preliminare eccezione di prescrizione sollevata dell' Controparte_1
va premesso che l'azione in esame contiene: da un lato, una domanda di
[...] accertamento di una nullità contrattuale, per sua natura imprescrittibile;
dall'altro lato, una domanda di ripetizione, soggetta al termine di prescrizione decennale (art. 2946 Cc), decorrente “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” (art. 2935 Cc).
Le parti dibattono in ordine al dies a quo della prescrizione dell'azione di ripetizione:
- parte attrice, richiamando la sentenza Cass. 17798/2011, ha sostenuto che la prescrizione dell'azione di ripetizione decorrerebbe dalla scadenza dell'ultima rata del mutuo;
conseguentemente, il diritto di ripetizione azionato non sarebbe prescritto (neppure parzialmente), essendosi il contratto estinto (anticipatamente) nel 2012 (cfr. doc. 4, 5 fasc. att.) e essendo il termine di prescrizione decennale stato regolarmente interrotto con la messa in mora di gennaio 2021 (cfr. doc. 1 fasc. att.);
- parte convenuta ha sostenuto che la prescrizione dell'azione di ripetizione decorrerebbe dalla stipula del contratto (17/10/2007) ovvero, in subordine, dal pagamento di ogni singola rata;
nel primo caso, il diritto di ripetizione azionato sarebbe integralmente prescritto, essendo decorsi più di dieci anni dalla stipula del contratto asseritamente viziato
(17/10/2007) alla messa in mora del 28/01/2021 (cfr. doc. 1 fasc. att.); nel secondo caso, il diritto di ripetizione azionato sarebbe parzialmente prescritto con riferimento ai pagamenti effettuati da prima del 28/01/2011 (10 anni prima della messa in mora Parte_1
del 28/01/2021).
Al riguardo, va osservato che:
- se è vero che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la rateizzazione dell'unico debito derivante da mutuo in più versamenti periodici di un determinato importo
7 non determina il frazionamento del debito stesso in distinti rapporti obbligatori, con la conseguenza che il debito del mutuatario non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata e, dunque, non sono individuabili tante prescrizioni quante sono le rate del finanziamento, bensì un unico termine di prescrizione decennale che decorre dalla scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento (sul punto cfr. Cass.
18951/2013; Cass. 17798/2011; Cass. 2301/2004);
- è pur vero che tale dies a quo (scadenza dell'ultima rata pattuita del mutuo) è previsto per volontà delle parti solo per la decorrenza della prescrizione dell'azione di adempimento del contratto;
- per l'azione di ripetizione dell'indebito (conseguente all'accertamento della nullità di una clausola contrattuale), invece, la prescrizione decennale decorre sempre dalla data del pagamento indebito (sul punto Cass. 29586/2023; Corte d'appello NO n. 904/2020
e n. 853/2024).
In altri termini:
- il credito della Banca per la restituzione della somma mutuata può farsi valere soltanto dalla scadenza del termine previsto per il pagamento rateale e quindi dalla data dell'ultima rata concordata;
conseguentemente, la prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultima rata pattuita;
- il credito restitutorio per indebito oggettivo può farsi valere dal momento del pagamento della somma non dovuta, senza necessità di attendere che scada il termine per l'adempimento del contratto;
conseguentemente, la prescrizione decorre dalla data del pagamento indebito.
Nel caso di specie l'attore assume che la pattuizione degli interessi convenzionali sul finanziamento stipulato con la EA NZ PA era nulla perché la loro misura superava il tasso soglia dell'usura; conseguentemente, il pagamento di tali interessi doveva ritenersi indebito perché eseguito sulla scorta di una pattuizione nulla.
L'azione di ripetizione poteva essere esercitata dal momento del versamento delle somme a titolo di interessi usurari e quindi dai singoli pagamenti delle rate del finanziamento, che sono stati compiuti da novembre 2007 a dicembre 2012 (cfr. doc. 4 fasc. att., p. 2).
Pertanto, in applicazione dei suesposti principi di diritto, risultano prescritti i pagamenti eseguiti nel decennio antecedente alla messa in mora del 28/01/2021 (cfr. doc.
1 fasc. att.), cioè prima del 28/01/2011, per un totale di 39 rate (e non 40 come indicato dalla convenuta nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 Cpc, ove è stata erroneamente
8 considerata la rata di ottobre 2007, quando invece i pagamenti sono iniziati da novembre
2007, come emerge dal contratto e dal conto estintivo).
4. Nel merito, la causa ha ad oggetto il superamento del tasso-soglia, che deve essere valutato, ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso d'interesse, con riferimento al tasso effettivo globale (Teg), che comprende commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese varie collegate all'erogazione del credito escluse quelle per imposte e tasse (cfr. art. 644 c. 4 Cp).
In particolare, la questione dibattuta tra le parti concerne l'inclusione o meno nel Teg del costo della polizza sul rischio vita (cfr. doc. 6 fasc. att.).
4.1. In punto di diritto, si osserva che, con la sentenza n. 8806/2017, la Suprema
Corte ha chiarito che, “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma
4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo”.
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
22458/2018 (che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio) e poi con successive pronunce, tra cui le n. 17466/2020, n.
22465/2021, n. 3025/2022, n. 17839/2023, n. 26522/2023, che hanno confermato il principio di diritto secondo cui, “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma
4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo”.
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, nessun rilievo può essere attribuito al fatto che le istruzioni della Banca d'Italia, vigenti al momento della sottoscrizione del finanziamento, escludessero i costi assicurativi dal calcolo del
Tegm, atteso che il giudice, nell'esercizio della sua attività ermeneutica, non è vincolato al contenuto della normazione secondaria (come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020, in tema di interessi moratori, e poi nelle sentenze
9 Cass. 37058/2021, Cass. 3025/2022 e Cass. 17839/2023, in tema di costi assicurativi). Se ne deriva che le istruzioni della Banca d'Italia non possono togliere rilevanza usuraia a costi collegati alla concessione del credito, non potendo derogare a quanto previsto dalla legge e, in particolare, al principio di onnicomprensività di cui all'art. 644 c. 4 Cp, il quale deve prevalere rispetto al principio di omogeneità delle grandezze da porre a confronto (in tal senso, Cass. 37058/2021, che ha affermato la non essenzialità dell'omogeneità delle grandezze da porre a confronto, sicché la mancata rilevazione fino al Dm del maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del Tegm non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto;
in termini analoghi anche Cass. 3025/2022, Cass.
20247/2023).
La questione è stata nuovamente oggetto di esame da parte della Corte di
Cassazione con le recentissime sentenze n. 3545/2024 e n. 2600/2024 che hanno ribadito che le spese di assicurazione obbligatoria nei finanziamenti con cessione del quinto
“vanno ricomprese nella determinazione del TEG … trattandosi di un onere -non equiparabile alle tasse o imposte- che il mutuatario ha sostenuto ai fini del finanziamento”
4.2. In applicazione di tali principi di diritto, il contratto di finanziamento di cui è causa deve ritenersi usuraio, atteso che non è oggetto di specifica contestazione il fatto che, con l'inclusione del costo della polizza (da ritenersi collegata al finanziamento, in quanto stipulata contestualmente al prestito, prevista nei termini di cui all'art. 5 del contratto ed obbligatoria ai sensi dell'art. 54 Dpr 180/1950), il Teg sia pari al 19,145%, a fronte di un tasso soglia nel trimestre di riferimento pari al 15,48% (cfr. doc. 9 fasc. att.).
Conseguenza dell'accertata usurarietà è la non debenza di tutti gli oneri collegati al finanziamento e pagati in eccedenza rispetto al capitale, stante la gratuità del mutuo ex art. 1815 c. 2 Cc. Non è, infatti, condivisibile la tesi della convenuta secondo cui dovrebbero essere restituite solo le spese assicurative, attesa la previsione dell'art. 644 c.
4 Cp, che impone di tenere conto delle “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”.
Pertanto, avendo parte attrice eseguito il contratto fino all'estinzione anticipata
(dicembre 2012) e tenuto conto dell'intervenuta prescrizione parziale, la somma ripetibile ammonta a € 4.317,40, secondo il seguente calcolo:
€ 6.824,05 (importo pari a tutti gli interessi passivi e oneri collegati al credito -escluse le imposte- pagati fino all'estinzione anticipata così come quantificato dal consulente di parte attrice -cfr. doc. 9 fasc. att.- e non specificamente contestato da parte convenuta)
10 - € 2.509,65 (somma prescritta secondo gli importi proposti dalla convenuta e non specificamente contestati dall'attrice, pari a € 64,35 x 39 rate, considerato che, come affermato dalla convenuta, “la rata mensile di € 121,00 si compone di € 64,35 tra interessi
e commissioni (€ 2.540,71 + € 1.307,09 + € 2.758,80 + € 250,00 + € 866,56) / 120 rate = €
64,35) ed € 56,65 di capitale” -cfr. mem. conv. ex art. 183 c. 6 n. 2 Cpc, p. 2-).
4.3. Infine, occorre interrogarsi in ordine alla titolarità passiva della convenuta rispetto alla ripetizione del premio assicurativo.
In punto di diritto, va premesso che, come chiarito dalla Suprema Corte, “la ripetizione di indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 c.c., che rappresenta un'azione restitutoria e non risarcitoria a carattere personale, è circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente o a mezzo di rappresentante, visto che ad ogni effetto è il dominus colui che deve qualificarsi come effettivo accipiens” (cfr. Cass. 7871/2011).
Ebbene, nel caso di specie, dal testo contrattuale si desume che si Parte_1 obbligò a rimborsare l'importo finanziato -compreso il premio assicurativo- esclusivamente alla EA NZ PA (oggi ), la quale ha direttamente detratto CP_1 CP_1
l'importo “F Rischio Vita” (€ 866,56) dalla voce “H Saldo al cedente”, ossia dalla somma erogata al cliente (cfr. doc. 3 fasc. att.; doc. 6 fasc. conv.).
A ciò si aggiunga, come già statuito da questo Tribunale, che ai sensi dell'art. 125 sexies c. 1 Tub, il finanziatore è tenuto “a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente” anche l'ammontare dei premi assicurativi, con la conseguenza che, “se nel conteggio di estinzione la riduzione … non è accordata o è inferiore alla giusta misura, il finanziatore viene a ricevere a titolo di rimborso anticipato del prestito una somma in parte priva di causa debendi ed è tenuto a restituirla” (cfr. Trib. NO ord. 951/2023, che richiama Trib. NO 4556/2022 e Trib. NO 4362/2020).
Se ne deriva che la convenuta è la titolare passiva della domanda di ripetizione d'indebito proposta dall'attore anche con riferimento al premio assicurativo.
4.4. In conclusione, la convenuta deve essere condannata a pagare all'attore la somma di € 4.317,40, oltre interessi legali dalla messa in mora (28/01/2021) ed interessi moratori ex art. 1284 c. 4 Cc dalla domanda giudiziale (27/02/2023 - data della notifica della citazione) al saldo.
5. L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di
¼. I restanti ¾ vengono posti a carico della convenuta e vengono liquidate in base al
11 decisum (scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 - valori medi ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 14/2022), nelle seguenti voci analitiche:
per la fase studio € 318,75;
per la fase introduttiva € 318,75;
per la fase istruttoria € 638,25;
per la fase decisionale € 638,25;
per complessivi € 1.914,00 per compensi e € 198,00 per spese (¾ , oltre CP_2
al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Viene disposta la distrazione delle spese a favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93 Cpc.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, condanna l a restituire a , per il titolo di cui in Controparte_1 Parte_1 motivazione, la somma di € 4.317,40, oltre interessi legali dalla messa in mora
(28/01/2021) ed interessi moratori ex art. 1284 c. 4 Cc dalla domanda giudiziale
(27/02/2023) al saldo;
condanna l a rimborsare a ¾ delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 1.914,00 per compensi e € 198,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge e ne dispone la distrazione ex art. 93 Cpc a favore del procuratore antistatario avv. Cinzia Nunziata;
il restante quarto delle spese di lite viene compensato tra le parti.
NO, 18/12/2024.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
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