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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 18/11/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Rg Vg-Fa 2659/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2659/2024 Rg Vg-Fa avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
Parte_1
nata a [...] il [...] e residente a [...], C.F._1 elettivamente domiciliata in Torino, Corso Francia n. 75, presso lo studio dell'avv. Simona Crosetto (Cf.
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._2 e
Controparte_1 (Cf. ), nato a [...] il [...] e residente a [...](To) Frazione Cernesio C.F._3
n. 3 iliato in Torino, via Lagnano n. 26, presso lo studio dell'avv. Eric Della Valle (Cf. che lo rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._4
Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto - 16/01/2025”
Collegio del 13.11.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Tribunale […]:
“- Dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in data 23/12/1979, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Ceres, anno 1979 Serie A, n. 5, P II;
- Ordinare al Comune di Ceres di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Dichiarare i coniugi economicamente autonomi e che nulla hanno più reciprocamente a pretendere tra loro;
- Dichiarare compensate le spese legali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche.
e hanno contratto matrimonio concordatario a Parte_1 Controparte_1
7 degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 5, Parte II, Serie A, Anno 1979. Dalla loro unione è nata una figlia, (20/05/1980), Per_1 attualmente economicamente autonoma. I coniugi si sono separati consensualmente, giusto verbale ex art. 711 c.p.c. del 9/06/1999, omologato dal Tribunale di Torino in data 12/06/1999. Come dichiarato, dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno. Come si evince, la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti, Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
, trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. Controparte_1 stato civile del Comune di Ceres (To) di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese legali integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 13.11.2025
IL PRESIDENTE Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2659/2024 Rg Vg-Fa avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
Parte_1
nata a [...] il [...] e residente a [...], C.F._1 elettivamente domiciliata in Torino, Corso Francia n. 75, presso lo studio dell'avv. Simona Crosetto (Cf.
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._2 e
Controparte_1 (Cf. ), nato a [...] il [...] e residente a [...](To) Frazione Cernesio C.F._3
n. 3 iliato in Torino, via Lagnano n. 26, presso lo studio dell'avv. Eric Della Valle (Cf. che lo rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._4
Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto - 16/01/2025”
Collegio del 13.11.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Tribunale […]:
“- Dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in data 23/12/1979, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Ceres, anno 1979 Serie A, n. 5, P II;
- Ordinare al Comune di Ceres di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Dichiarare i coniugi economicamente autonomi e che nulla hanno più reciprocamente a pretendere tra loro;
- Dichiarare compensate le spese legali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche.
e hanno contratto matrimonio concordatario a Parte_1 Controparte_1
7 degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 5, Parte II, Serie A, Anno 1979. Dalla loro unione è nata una figlia, (20/05/1980), Per_1 attualmente economicamente autonoma. I coniugi si sono separati consensualmente, giusto verbale ex art. 711 c.p.c. del 9/06/1999, omologato dal Tribunale di Torino in data 12/06/1999. Come dichiarato, dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno. Come si evince, la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti, Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
, trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. Controparte_1 stato civile del Comune di Ceres (To) di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese legali integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 13.11.2025
IL PRESIDENTE Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento