Articolo 5 della Legge 9 gennaio 1962, n. 2
Articolo 4Articolo 6
Versione
3 febbraio 1962
Art. 5.
Salvo quanto previsto dall' articolo 160 del Codice della navigazione e relative norme regolamentari, la demolizione delle navi di cui all'articolo 2 deve essere iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge e deve risultare, a termini dell'articolo 343 del regolamento, per la esecuzione del Codice della navigazione , da apposito processo verbale da presentarsi al Ministero della marina mercantile.
I contratti di commessa delle nuove costruzioni debbono essere di data posteriore alla presentazione della domanda di ammissione di cui al successivo articolo 6 e pervenire al Ministero della marina mercantile a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di notificazione del provvedimento di ammissione ai benefici previsti dalla presente legge.
Entrata in vigore il 3 febbraio 1962
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