Art. 5.
Salvo quanto previsto dall' articolo 160 del Codice della navigazione e relative norme regolamentari, la demolizione delle navi di cui all'articolo 2 deve essere iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge e deve risultare, a termini dell'articolo 343 del regolamento, per la esecuzione del Codice della navigazione , da apposito processo verbale da presentarsi al Ministero della marina mercantile.
I contratti di commessa delle nuove costruzioni debbono essere di data posteriore alla presentazione della domanda di ammissione di cui al successivo articolo 6 e pervenire al Ministero della marina mercantile a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di notificazione del provvedimento di ammissione ai benefici previsti dalla presente legge.
Salvo quanto previsto dall' articolo 160 del Codice della navigazione e relative norme regolamentari, la demolizione delle navi di cui all'articolo 2 deve essere iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge e deve risultare, a termini dell'articolo 343 del regolamento, per la esecuzione del Codice della navigazione , da apposito processo verbale da presentarsi al Ministero della marina mercantile.
I contratti di commessa delle nuove costruzioni debbono essere di data posteriore alla presentazione della domanda di ammissione di cui al successivo articolo 6 e pervenire al Ministero della marina mercantile a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di notificazione del provvedimento di ammissione ai benefici previsti dalla presente legge.