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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/10/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dall'avv.to S. Di Tella, con i quali elett.te domicilia in Santa Parte_1
Maria Capua Vetere, alla Via Abana 50, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp. p.t., Controparte_1
RESISTENTE/CONTUMACE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 22/4/2025, parte ricorrente di cui in epigrafe ha adito questo giudice, deducendo di avere lavorato con contratto a tempo determinato negli anni scolastici e presso le istituzioni scolastiche indicate in ricorso. Ha dedotto di non aver usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»), prevista dalla legge 107 del 13 luglio
2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche;
che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da
D.P.C.M. n. 32313 del 23/9/2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal 2/12/2016, dal D.P.C.M. del 28/11/2016;
che, quale precaria, aveva svolto “funzioni identiche e analoghe” a quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato;
che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo;
che era violata la clausola 4
dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce, non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari;
il Consiglio di Stato,
con sentenza n. 1842/2022, aveva annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, sottolineando come una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 imponeva di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29,
63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo gravava anche sui docenti precari (cfr: Cons. Stato, Sez. VII, n. 1842/2022); che la CGUE, nella ordinanza del
18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21, aveva infine statuito che “La clausola 4,
punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999,
che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa
all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere
interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale
docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di
valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica….”.
Tanto premesso, ha concluso come da ricorso in atti.
Il non si è costituito. Controparte_1
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Il ricorso merita accoglimento.
Il non si è costituito nel processo, nonostante la Controparte_1
regolarità della notifica.
Sul tema della spettanza della Carta Docente al personale precario è intervenuta la Corte
di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 10072 del 27/10/2023, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto ed enunciando i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale,
siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999,
dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
5) Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore.
Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta
docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.
Deve ritenersi necessario che l'incarico sia stato reso per un periodo superiore ai 180 giorni valorizzati dal legislatore per il calcolo dei servizi ai fini della ricostruzione della carriera, non rilevando l'eventuale pluralità dei contratti a termine ma solo la continuità (nella misura sopra indicata) dell'attività didattica.
Del resto, a fronte della continuità di fatto della prestazione lavorativa protrattasi per l'intero anno scolastico, la situazione è da considerare del tutto comparabile a quella dei docenti di ruolo, dovendo avere riguardo alla “taratura di quell'importo di 500 euro in una misura annua” e per “anno scolastico”, evidenziata dalla Suprema Corte nella pronuncia già
richiamata, che porta ad includere nell'esigenza di sostegno alla formazione per garantire un'adeguata didattica anche i docenti di fatto utilizzati per tutto l'anno scolastico, sia pure in virtù di plurime supplenze brevi e saltuarie.
Nello svolgimento di attività per un periodo inferiore a 180 giorni, invece, non si riscontra il necessario nesso tra la formazione del docente, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti. E' ravvisabile, infatti, un bisogno formativo parziale, non rientrante nel limite del riconoscimento del diritto di cui alla decisione del Supremo Collegio. In tale contesto giurisprudenziale è, poi, intervenuta la CGUE con la sentenza del 3/7/2025
resa nella causa C-268/2024, in cui ha ulteriormente ampliato la platea di docenti che possono fruire del beneficio ritenendo non ragionevole la limitazione di esso unicamente agli insegnanti che hanno una durata del contratto temporaneo annuale o fino al 30 giugno o ad essa comparabile.
In particolare, la pronuncia afferma che le attività collegiali, cui a volte i docenti con supplenze brevi non partecipano in quanto non ricadenti nel periodo di durata dell'incarico loro assegnato, non hanno carattere preponderante, dal momento che l'attività didattica svolta, al cui miglioramento tramite la formazione la carta docenti è finalizzata, risulta la medesima sia per i docenti di ruolo sia per i docenti con supplenza breve e saltuaria (punto
59); che, dunque, il carattere breve e saltuario della supplenza non modifica sostanzialmente le funzioni dei docenti o la natura del loro lavoro o le condizioni di esercizio di quest'ultimo (punto 60); che i docenti non di ruolo con supplenze di breve durata svolgono un'attività didattica che, al pari dei docenti di ruolo che sostituiscono, rientra nella programmazione didattica annua degli istituti scolastici di interesse, sia pure per la durata della loro assunzione (punto 71); che, pertanto, alla luce dell'obiettivo del beneficio,
consistente nel migliorare la didattica annua, è incoerente escludere da esso i docenti incaricati di supplenze brevi (punto 71), che potrebbero, peraltro, avere bisogni formativi maggiori quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole (punto 73); che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato (punto 74).
La CGUE arriva, pertanto, ad affermare che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a
una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il
beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente
l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti,
ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno
scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata,
a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale
disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al
termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”.
In tale panorama giurisprudenziale, pertanto, deve ritenersi che sia ravvisabile il bisogno formativo per le supplenze di durata pari o superiore ai 180 giorni nell'anno scolastico, non essendovi ragioni oggettive per giustificare tale esclusione.
Quanto all'anno scolastico 2023/2024, oggetto di domanda, deve tenersi in considerazione l'art. 15 del D.L. 13/6/2023 (conv. con mod. in legge 10/8/2023 n. 103), secondo cui “La
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge
13 luglio 2015, n. 107, e' riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di
supplenza annuale su posto vacante e disponibile".
Orbene, è da rilevare che il riconoscimento legislativo ha riguardato i docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999.
Ma, va osservato che le considerazioni della Suprema Corte, espresse con la sentenza n.
29961 del 27/10/2023, sono valide anche per i docenti non di ruolo che ricevano incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, previa disapplicazione della predetta norma.
Pertanto, è da ritenere che ai predetti docenti spetti la Carta elettronica, in virtù della decisione citata della Suprema Corte, anche per l'anno scolastico 2023/2024. Ebbene, in relazione alla specifica posizione della parte ricorrente e al servizio presso le istituzioni scolastiche statali, risulta allegato e documentato che la stessa ha prestato servizio per l'anno scolastico 2023/2024 per supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica ovvero per un periodo superiore ai 180 giorni nella medesima istituzione scolastica statale. Pertanto, considerato che l'istante è ancora nel sistema delle docenze scolastiche in quanto ha stipulato il contratto a tempo determinato per l'anno
2025/2026 (vedi documentazione in atti), deve essere dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui per gli anni indicati in ricorso, sicché permane anche l'esigenza formativa posta a fondamento del beneficio per cui è causa. A tal fine, si ribadisce che per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è
osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.); inoltre, l'assegnazione materiale deve avvenire con le medesime modalità ed alle stesse condizioni con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata, in quanto la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non appare suscettibile di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario. La condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente, laddove accolta non realizzerebbe nei confronti dei docenti a termine un trattamento corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Alla luce di quanto sopra, dovrà pertanto il convenuto essere condannato a CP_1
costituire in favore della parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2,
5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma dovuta;
somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione. E' opportuno a riguardo precisare che la previsione di spesa entro un certo lasso temporale – come detto il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata – non attiene al diritto azionato bensì, solo, ad una facoltà ad esso inerente.
In definitiva, per le argomentazioni esposte, la domanda volta ad ottenere l'adempimento in forma specifica e per l'effetto, il convenuto va condannato ad erogare in favore CP_1
della ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500,00 per i suddetti anni.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico del convenuto e liquidate come da dispositivo, tenuto conto del disposto di cui al D.M. CP_1
n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 1.100,00),
considerando anche la marcata serialità del presente contenzioso.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015,
relativamente all'anno scolastico 2023/2024;
b) condanna il all'erogazione in suo favore di un buono Controparte_1
elettronico, di importo di € 500,00 per la citata annualità;
c) condanna il al pagamento al pagamento delle spese Controparte_1
di lite che liquida in complessivi € 341,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge,
con attribuzione.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dall'avv.to S. Di Tella, con i quali elett.te domicilia in Santa Parte_1
Maria Capua Vetere, alla Via Abana 50, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp. p.t., Controparte_1
RESISTENTE/CONTUMACE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 22/4/2025, parte ricorrente di cui in epigrafe ha adito questo giudice, deducendo di avere lavorato con contratto a tempo determinato negli anni scolastici e presso le istituzioni scolastiche indicate in ricorso. Ha dedotto di non aver usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»), prevista dalla legge 107 del 13 luglio
2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche;
che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da
D.P.C.M. n. 32313 del 23/9/2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal 2/12/2016, dal D.P.C.M. del 28/11/2016;
che, quale precaria, aveva svolto “funzioni identiche e analoghe” a quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato;
che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo;
che era violata la clausola 4
dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce, non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari;
il Consiglio di Stato,
con sentenza n. 1842/2022, aveva annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, sottolineando come una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 imponeva di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29,
63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo gravava anche sui docenti precari (cfr: Cons. Stato, Sez. VII, n. 1842/2022); che la CGUE, nella ordinanza del
18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21, aveva infine statuito che “La clausola 4,
punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999,
che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa
all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere
interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale
docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di
valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica….”.
Tanto premesso, ha concluso come da ricorso in atti.
Il non si è costituito. Controparte_1
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Il ricorso merita accoglimento.
Il non si è costituito nel processo, nonostante la Controparte_1
regolarità della notifica.
Sul tema della spettanza della Carta Docente al personale precario è intervenuta la Corte
di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 10072 del 27/10/2023, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto ed enunciando i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale,
siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999,
dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
5) Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore.
Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta
docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.
Deve ritenersi necessario che l'incarico sia stato reso per un periodo superiore ai 180 giorni valorizzati dal legislatore per il calcolo dei servizi ai fini della ricostruzione della carriera, non rilevando l'eventuale pluralità dei contratti a termine ma solo la continuità (nella misura sopra indicata) dell'attività didattica.
Del resto, a fronte della continuità di fatto della prestazione lavorativa protrattasi per l'intero anno scolastico, la situazione è da considerare del tutto comparabile a quella dei docenti di ruolo, dovendo avere riguardo alla “taratura di quell'importo di 500 euro in una misura annua” e per “anno scolastico”, evidenziata dalla Suprema Corte nella pronuncia già
richiamata, che porta ad includere nell'esigenza di sostegno alla formazione per garantire un'adeguata didattica anche i docenti di fatto utilizzati per tutto l'anno scolastico, sia pure in virtù di plurime supplenze brevi e saltuarie.
Nello svolgimento di attività per un periodo inferiore a 180 giorni, invece, non si riscontra il necessario nesso tra la formazione del docente, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti. E' ravvisabile, infatti, un bisogno formativo parziale, non rientrante nel limite del riconoscimento del diritto di cui alla decisione del Supremo Collegio. In tale contesto giurisprudenziale è, poi, intervenuta la CGUE con la sentenza del 3/7/2025
resa nella causa C-268/2024, in cui ha ulteriormente ampliato la platea di docenti che possono fruire del beneficio ritenendo non ragionevole la limitazione di esso unicamente agli insegnanti che hanno una durata del contratto temporaneo annuale o fino al 30 giugno o ad essa comparabile.
In particolare, la pronuncia afferma che le attività collegiali, cui a volte i docenti con supplenze brevi non partecipano in quanto non ricadenti nel periodo di durata dell'incarico loro assegnato, non hanno carattere preponderante, dal momento che l'attività didattica svolta, al cui miglioramento tramite la formazione la carta docenti è finalizzata, risulta la medesima sia per i docenti di ruolo sia per i docenti con supplenza breve e saltuaria (punto
59); che, dunque, il carattere breve e saltuario della supplenza non modifica sostanzialmente le funzioni dei docenti o la natura del loro lavoro o le condizioni di esercizio di quest'ultimo (punto 60); che i docenti non di ruolo con supplenze di breve durata svolgono un'attività didattica che, al pari dei docenti di ruolo che sostituiscono, rientra nella programmazione didattica annua degli istituti scolastici di interesse, sia pure per la durata della loro assunzione (punto 71); che, pertanto, alla luce dell'obiettivo del beneficio,
consistente nel migliorare la didattica annua, è incoerente escludere da esso i docenti incaricati di supplenze brevi (punto 71), che potrebbero, peraltro, avere bisogni formativi maggiori quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole (punto 73); che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato (punto 74).
La CGUE arriva, pertanto, ad affermare che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a
una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il
beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente
l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti,
ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno
scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata,
a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale
disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al
termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”.
In tale panorama giurisprudenziale, pertanto, deve ritenersi che sia ravvisabile il bisogno formativo per le supplenze di durata pari o superiore ai 180 giorni nell'anno scolastico, non essendovi ragioni oggettive per giustificare tale esclusione.
Quanto all'anno scolastico 2023/2024, oggetto di domanda, deve tenersi in considerazione l'art. 15 del D.L. 13/6/2023 (conv. con mod. in legge 10/8/2023 n. 103), secondo cui “La
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge
13 luglio 2015, n. 107, e' riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di
supplenza annuale su posto vacante e disponibile".
Orbene, è da rilevare che il riconoscimento legislativo ha riguardato i docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999.
Ma, va osservato che le considerazioni della Suprema Corte, espresse con la sentenza n.
29961 del 27/10/2023, sono valide anche per i docenti non di ruolo che ricevano incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, previa disapplicazione della predetta norma.
Pertanto, è da ritenere che ai predetti docenti spetti la Carta elettronica, in virtù della decisione citata della Suprema Corte, anche per l'anno scolastico 2023/2024. Ebbene, in relazione alla specifica posizione della parte ricorrente e al servizio presso le istituzioni scolastiche statali, risulta allegato e documentato che la stessa ha prestato servizio per l'anno scolastico 2023/2024 per supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica ovvero per un periodo superiore ai 180 giorni nella medesima istituzione scolastica statale. Pertanto, considerato che l'istante è ancora nel sistema delle docenze scolastiche in quanto ha stipulato il contratto a tempo determinato per l'anno
2025/2026 (vedi documentazione in atti), deve essere dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui per gli anni indicati in ricorso, sicché permane anche l'esigenza formativa posta a fondamento del beneficio per cui è causa. A tal fine, si ribadisce che per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è
osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.); inoltre, l'assegnazione materiale deve avvenire con le medesime modalità ed alle stesse condizioni con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata, in quanto la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non appare suscettibile di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario. La condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente, laddove accolta non realizzerebbe nei confronti dei docenti a termine un trattamento corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Alla luce di quanto sopra, dovrà pertanto il convenuto essere condannato a CP_1
costituire in favore della parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2,
5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma dovuta;
somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione. E' opportuno a riguardo precisare che la previsione di spesa entro un certo lasso temporale – come detto il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata – non attiene al diritto azionato bensì, solo, ad una facoltà ad esso inerente.
In definitiva, per le argomentazioni esposte, la domanda volta ad ottenere l'adempimento in forma specifica e per l'effetto, il convenuto va condannato ad erogare in favore CP_1
della ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500,00 per i suddetti anni.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico del convenuto e liquidate come da dispositivo, tenuto conto del disposto di cui al D.M. CP_1
n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 1.100,00),
considerando anche la marcata serialità del presente contenzioso.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015,
relativamente all'anno scolastico 2023/2024;
b) condanna il all'erogazione in suo favore di un buono Controparte_1
elettronico, di importo di € 500,00 per la citata annualità;
c) condanna il al pagamento al pagamento delle spese Controparte_1
di lite che liquida in complessivi € 341,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge,
con attribuzione.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo