Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 31/01/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00826/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04716/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4716 del 2024, proposto da
EE SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Mazzitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’accertamento
della illegittimità del silenzio serbato dalla Amministrazione dopo il rilascio del nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale, e per l’ottenimento del permesso di soggiorno per lavoro stagionale o attesa occupazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con il presente ricorso si lamenta l’illegittimità del silenzio formatosi sulla richiesta di convocazione per la conclusione della procedura di primo ingresso, al fine dell’ottenimento del permesso di lavoro stagionale ovvero, in ogni caso, per un titolo per attesa occupazione.
Rilevato che la Avvocatura dello Stato, nel costituirsi in giudizio, e preliminarmente rilevando la inammissibilità e/o irricevibilità del ricorso, depositava in ogni caso nota della Prefettura mercè la quale il ricorrente risultava essere stato convocato per il giorno 29 gennaio 2025 ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Ritenuto, pertanto al di là e a prescindere dalle questioni di rito, che si imponga, anche in ossequio al principio della “ragione più liquida”, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo il ricorrente sostanzialmente ottenuto quanto richiesto con il gravame, sulla scorta di quanto allegato e documentato dalla Amministrazione.
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei signori magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rocco Vampa | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO