Sentenza breve 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza breve 05/06/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 00934/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01059/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1059 del 2025, proposto da
GI NO, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Botasso, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad ottenere i benefici economici normativamente contemplati dall’art. 6- bis d.l. n. 387 del 1987, per come modificato dall’art. 21, l. n. 232/1990, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata e per la conseguente condanna dell’Amministrazione alla corresponsione delle somme aggiuntive dovute al ricorrente in forza della rideterminazione del trattamento di fine servizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 6- bis , d.l. n. 387/1987, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. – Con ricorso notificato in data 14/05/2025, GI NO, ex appartenente alla Guardia di Finanza, ha agito in giudizio per l’accertamento del proprio diritto alla liquidazione del trattamento di fine servizio (di seguito “TFS”) mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, del beneficio di sei scatti stipendiali, previsto dall’art. 6- bis d.l. 21/09/1987 n. 387, convertito con legge del 20/11/1987 n. 472, così come modificato dall’art. 21 legge 07/10/1990 n. 232.
Dalla documentazione di causa si apprende che il ricorrente è stato collocato a riposo su domanda, dopo più di trentacinque anni di servizio utile contributivo e dopo aver compiuto il cinquantacinquesimo anno di età. Ricevuto il prospetto di liquidazione del TFS, ne ha contestato la correttezza, lamentando presso l’INPS la mancata inclusione dei sei scatti stipendiali prevista dal menzionato art. 6- bis d.l. 387/1987 e intimando l’Istituto di provvedere all’erogazione delle ulteriori somme spettanti (diffida del 23/04/2025: doc. 3 di parte ricorrente). La Direzione Provinciale sollecitata non ha tuttavia fornito riscontro all’istanza entro il termine assegnato, di talché il ricorrente si è determinato ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.
2. – L’Amministrazione resistente, pur ritualmente intimata, non si è costituita nel giudizio.
3. – Nel corso dell’udienza camerale del 04/06/2025, la Presidente ha sentito le difese del ricorrente circa la possibile definizione del procedimento con sentenza in forma semplificata. La causa è stata quindi introitata per la decisione.
4. – La causa può essere definita con sentenza in forma semplificata a norma dell’art. 60 c.p.a..
La decisione non richiede l’espletamento di alcun incombente istruttorio. Appare rispettato il termine a difesa previsto dagli art. 60 c.p.a. (spirato in data 03/06/2025), decorrente dalla notificazione del ricorso nei confronti dell’Amministrazione resistente (avvenuta in data 14/05/2025). Sussistono infine profili di manifesta fondatezza del ricorso introduttivo, i quali giustificano ex artt. 60 e 74 c.p.a. la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
5. – Tanto premesso in rito, il ricorso è fondato per le ragioni di cui di seguito.
5.1 - Il giudizio verte intorno all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, ai fini del trattamento di fine servizio in favore del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
La questione ha fatto oggetto di un significativo e duraturo contrasto nella giurisprudenza amministrativa (favorevoli alle tesi del ricorrente ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 05/09/2022, n.11398, TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 15/04/2022, n. 866; TAR Friuli Venezia Giulia, 22/03/2022, n. 158; TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 15/03/2022, n. 765; di opinione contraria TAR Calabria, Reggio Calabria, 28/03/2022, n. 223, TRGA Trento, 14/04/2022, n. 83; Id., 01/07/2021, n. 114, TAR Lazio, Roma, Sez. III- quater , 02/03/2022, n. 2445), recentemente compostosi attorno all’indirizzo – inizialmente recessivo – favorevole al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 6- bis d.l. 387/1987 a tutti gli appartenenti delle Forze di Polizia, di ordinamento civile e militare. In tal senso, con motivazione ampia e perspicua, si sono autorevolmente espressi il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza del 19/08/2022 n. 926 (e con successive sentenze conformi del 29/12/2022 n. 1326, 1329 e 1331) e la Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con sentenze del 18/04/2023, n. 3909, 3910, 3912 e 3914 (nonché con sentenza del 15/05/2023 n. 4844).
Questo Tribunale ha condiviso tale indirizzo con pronunce della Prima Sezione (sentenza del 12/09/2022, n. 733 e del 31/01/2023 n. 118), nonché da ultimo della Terza Sezione (sentenze del 19/07/2023 n. 578, del 14/12/2023 n. 989, del 21/07/2023 n. 717; del 14/12/2023 n. 989; del 22/01/2024 n. 63; del 20/03/2024 n. 293; del 22/04/2024 n. 401; del 27/05/2024 n. 567; del 09/01/2025 n. 20; del 23/01/2025 n. 185 e 192; del 11/04/2025 n. 639; del 16/04/2025 n. 659, 660, 661, 662, 664; del 17/04/2025 n. 671, 675 e 676; del 06/05/2025 n. 747).
Trattandosi di un terreno argomentativo ampiamente dissodato, è possibile un cursorio richiamo ai principali nodi rilevanti ai fini della decisione.
5.2 - Le argomentazioni poste a fondamento dell’orientamento favorevole all’estensione dell’istituto di cui all’art. 6- bis d.l. 387/1987 a tutti gli appartenenti delle Forze di Polizia possono essere compendiate nei seguenti punti:
i) l’art. 4 del d.lgs. 165/1997, che assoggetta ad un regime oneroso il beneficio degli scatti di anzianità per il personale posto in congedo a domanda, è dettata ai soli fini pensionistici ed è pertanto inapplicabile alle fattispecie di liquidazione del trattamento di fine servizio;
ii) l’istituto dell’attribuzione di sei scatti ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio è disciplinato dall’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987, modificato da ultimo dall’art. 21 comma 1 della legge n. 231/1990, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza;
iii) l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990, per effetto dell’art. 2268 comma 1 n. 872 Cod. Ord. Mil., non comporta la reviviscenza dell’art. 1 comma 15- bis del d.l. n. 379/1987 nella sua formulazione previgente, poiché – per consolidato principio – l’abrogazione legislativa non ha effetto ripristinatorio delle norme che erano state a loro volta precedentemente abrogate, salvo espressa indicazione in tal senso da parte del Legislatore. Non può dunque ritenersi in vigore la norma (art. 1 comma 15- bis del d.l. n. 379/1987) che limita l’applicazione del beneficio degli scatti di anzianità ai fini del calcolo del TFS ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda. Nella stessa prospettiva, acquista piena coerenza il disposto dell’art. 1911 co. 3 Cod. Ord. Mil, a tenore del quale l’art. 6- bis d.l. n. 387/1987 « continua ad applicarsi » alle forze di polizia a ordinamento militare;
iv ) quanto all’ambito di applicazione soggettivo dell’istituto, « la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. n. 387/1987, specificata all’art. 1, nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti dal d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150 – di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato – all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121 » Consiglio di Stato, 15/5/2023 n. 4844);
v) quanto infine all’ambito oggettivo di applicazione dell’istituto, l’art. 6- bis d.l. 387/1987 estende il beneficio al personale che cessi dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto (comma 1) nonché al personale collocato in quiescenza su domanda, a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile (comma 1).
5.3 - Facendo buon governo di questi principi alla fattispecie controversa, non può che ritenersi fondata la domanda articolata da NO.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in questo giudizio né risulta essersi opposta in sede stragiudiziale all’iniziativa da ultimo assunta dal ricorrente, e il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dall’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa in materia.
Quanti ai presupposti di merito per l’erogazione del beneficio, NO è stato Maresciallo Aiutante Luogotenente della Guardia di Finanza, ed è stato posto in quiescenza su domanda all’età di cinquantanove anni e dopo quarantacinque anni di servizio utile a fini pensionistici (cfr. atto di conferimento della pensione: doc. 2 ricorrente). Sono dunque integrati gli elementi della fattispecie di cui all’art. 6- bis d.l. 387/1987.
6. – Il ricorso deve dunque essere accolto con conseguente accertamento del diritto del ricorrente alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6 bis D.L. n. 387/1987 oltre interessi. Non può invece essere accolta la domanda di riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla somma spettante, in quanto escluso dall’art. 16, comma 6, della L. n. 412 del 1991 e dall’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 (cfr. TAR Valle d’Aosta, Sez. Unica, 14/11/2024, n. 39).
7. – Pur a fronte dell’integrale accoglimento della domanda, sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio. La documentazione di causa suggerisce che il TFS di NO sia stato liquidato meno di un semestre prima della trasmissione della diffida (dal prospetto di liquidazione sub doc. 1 risulta che il pagamento della prima rata sia avvenuto in data « 17/12/2024 » e che la prima interrogazione del sistema sia avvenuta in data « 29/01/2025 »). Va inoltre considerato che la diffida di NO è stata trasmessa appena tre settimane prima della proposizione ricorso, e che il termine assegnato dal ricorrente per provvedere al ricalcolo del TFS era di soli sette giorni, termine ictu oculi insufficiente ad esitare l’istanza, tenuto conto dell’ampiezza delle competenze attribuite all’Istituto previdenziale convenuto e del numero di soggetti regolati. Si rileva ancora che l’INPS non ha aggravato gli oneri difensionali posti a carico del ricorrente, in quanto non si è opposto in sede stragiudiziale all’iniziativa assunta da NO e non si è costituito in questo giudizio. Va considerato infine che l’odierno contenzioso ha carattere seriale e che il giudizio è stato definito in sede cautelare, secondo il modulo dell’art. 60 c.p.a., ciò che ha ulteriormente ridotto il carico difensivo posto in capo al ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante attribuzione del beneficio economico previsto dell’art. 6- bis d.l. 21/09/1987 n. 387;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Alessandro Cappadonia, Referendario
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Francesco Perilongo | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO