Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/04/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 22.01.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2904/2023 R.G., avente ad oggetto "pensione di inabilità”;
promossa da:
Parte 1 nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. C.F. 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella Portuese del Foro di "
Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
P.IVA 1 ), sede (C.F. Controparte_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE haCon ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato 1'08.11.2023 Parte 1 contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di giudizio di A.T.P.O. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c. promosso ad impugnazione del verbale del 16.01.2023, a mezzo del quale la Commissione Medica ne aveva riconosciuto una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 55%, inidonea a fondare il rivendicato diritto alla pensione di inabilità e all'assegno di invalidità di cui agli artt. 12 e 13 L. n. 118/1971; il nominato ausiliario ne aveva infatti stimato una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 74%, inidonea a fondare il diritto alla pensione di inabilità, con decorrenza dalla visita peritale del 14.07.2023, giudizio che il ricorrente ha contestato per erronea valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie attestate dall'esibita documentazione sanitaria, avuto riguardo ai criteri tabellari e agli indici di riferimento di cui al D.M. 05.02.1992.
***
L'opposizione è infondata e va conseguentemente respinta per le ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito dell'odierno giudizio è invero pervenuto a conclusioni sostanzialmente conformi a quelle formulate dal precedente C.T.U. Premesso che il ricorrente è affetto da "esiti di ictus cerebrale ischemico in iperteso e dislipidemico, portatore di deficit articolare del rachide lombare e di gozzo tiroideo normofunzionante”, l'ausiliario ha infatti esposto che Parte_1 "venne colpito nel giugno 2021 da ictus cerebrale ischemico che si manifestò in forma limitata fin dall'inizio con favorevole evoluzione ai successivi controlli neurologici. Questa patologia, considerando che residuano ancora dei deficit motori anche se in netta riduzione rispetto all'esordio, trova riscontro nella tabella finalizzata all'applicazione del D.M. 05/02/1992 al seguente codice: Cod. 7306 – Emiparesi emisoma non dominante 35%; una seconda malattia interessa l'apparato osteoarticolare ed
-
esattamente il rachide lombare dove si è evidenziato un iniziale cedimento dei dischi intervertebrali senza attuale formazione di erniazione. Dal punto di vista clinico tale situazione provoca una sintomatologia dolorosa e tale da limitare la funzionalità vertebrale del tratto interessato. Questa patologia trova corrispondenza per analogia, al seguente codice: Cod. 7010 - Anchilosi del rachide lombare = 35%"; con riguardo all'ipertensione arteriosa, per contro, l' Pt_1 "alla luce
,
della documentazione agli atti e dell'esame elettrocardiografico effettuato in corso di visita medica, non mostra segni di danno cardiaco o vascolare significativo. L'ipertensione senza danno cardiaco identificabile non trova corrispondenza nella tabella delle malattie valutabili, e quindi a tale malattia non può essere assegnato punteggio di invalidità. Stesso discorso anche per i noduli tiroidei la cui presenza non è associata ad anomalia funzionale"; ha quindi concluso che
“applicando alle malattie valutabili la formula prevista per le pluripatologie coesistenti, si ottiene un punteggio definitivo del 58%" (cfr. relazione depositata il 15.07.2024, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta).
Per le ragioni esposte, ritenuta condivisibile e adeguatamente motivata la valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio, deve concludersi che Parte 1 non è in possesso del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della reclamata prestazione. Attesa la formulata dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite vanno dichiarate irripetibili;
vanno per contro poste a carico dell' CP_2 le spese delle liquidate CC.TT.UU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2904/2023 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara che Parte 1 non in possesso del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento della reclamata prestazione;
dichiara irripetibili le spese e pone a carico dell'ISTITUTO le spese delle liquidate CC.TT.UU. Così deciso in Ragusa il 24 aprile 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella