Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 04/05/2026, n. 8114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8114 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08114/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09817/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9817 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Centro Selezione e Reclutamento Nazionale Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa adozione di idonea misura cautelare
del provvedimento M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-del 01-07-2025, notificato in pari data, con cui il ricorrente è stato escluso dal Concorso interno, per titoli ed esami, a 56 posti per l’ammissione al 24° corso dell’Esercito per l’immissione nel ruolo dei Marescialli della stessa Forza Armata indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D -OMISSIS-REG2024 0738242 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare il 19 dicembre 2024 (doc. 1 ric.);
Per quanto occorrer possa, dell’art. 11, comma 4 del citato Decreto Dirigenziale nella parte in cui non prevede e/o consente di differire l’accertamento dell’idoneità attitudinale per cause diverse e/o ulteriori alla condizione di temporanea inidoneità al servizio militare incondizionato o di malattia e/o
laddove non assimila l’evento luttuoso alla malattia (doc. 2 ric.);
di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo dei diritti e degli interessi legittimi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Centro Selezione e Reclutamento Nazionale Esercito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. DI OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Sig. -OMISSIS-, Graduato Capo delle Truppe Alpine, ha impugnato il provvedimento di esclusione dal concorso interno per l’ammissione al 24° Corso per Marescialli dell’Esercito, lamentandone l’illegittimità per violazione dei principi di legittimo affidamento, buona fede, ragionevolezza e per disparità di trattamento.
Egli ha dedotto che, dopo aver superato le prime prove concorsuali, era stato convocato per l’accertamento dell’idoneità attitudinale in data 16.05.2025.
A causa dell’improvvisa scomparsa del nonno, avvenuta il giorno precedente la data suddetta (doc. 3 ric.), gli veniva concessa dal Comando di appartenenza una licenza straordinaria per lutto per gg. 4 e pertanto il graduato, autorizzato ad assentarsi per partecipare alle esequie dello stretto congiunto, non poteva prendere parte alle prove attitudinali e ginniche in programma.
Peraltro era stata la stessa Direzione Generale per il personale Militare a pubblicare apposito avviso relativo al concorso in oggetto ove informava gli interessati che le prove di recupero per la verifica dell’efficienza fisica e l’accertamento attitudinale, per i candidati che erano stati impossibilitati a sostenerle, ai sensi dall’articolo 10, comma 3 del bando di concorso, “a causa di temporanea inidoneità al servizio militare incondizionato o malattia e all’uopo autorizzati” , si sarebbero svolte nei giorni 24-26 giungo 2025 (presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito di Foligno).
L’Amministrazione ammetteva il candidato odierno ricorrente a sostenere le prove di recupero che il medesimo superava, risultando così pienamente “idoneo” (doc. 6 ric.).
Tuttavia, con il provvedimento in epigrafe impugnato, il Ministero ha escluso il ricorrente “ex post” (cioè a prove attitudinali ormai sostenute) dalla procedura, motivando la propria determinazione sulla base del fatto che l’assenza per lutto non sarebbe rientrata tra le cause di differimento tassativamente previste dall’art. 11, co. 4, del bando di concorso (doc. 2).
Si è costituito in resistenza il Ministero della Difesa che ha affidato le proprie difese ad una relazione corredata da documenti e redatta da PERSOMIL ove si afferma che “Il provvedimento di esclusione, infatti, è il frutto dell’attività vincolata dell’Amministrazione, la quale si è limitata ad applicare quanto chiaramente previsto dal bando di concorso”.
In sede cautelare la Sezione, con ordinanza n. -OMISSIS- del 25.09.2025, ha accolto la domanda cautelare presentata dal ricorrente, autorizzando la sua ammissione con riserva alle prove successive e l’eventuale inserimento in soprannumero nella graduatoria finale.
Nella motivazione il Collegio ha ritenuto che “… appare meritevole di approfondimento nella sede di merito e suscettibile di favorevole apprezzamento la doglianza relativa alla mancata valutazione dell’evento luttuoso che ha colpito un parente prossimo del candidato, peraltro in data immediatamente precedente all’effettuazione della prova concorsuale, quale causa che giustifica il differimento della prova attitudinale, al pari dei casi di temporanea inidoneità al servizio militare incondizionato e alla malattia, ai quali, anche per le possibili ripercussioni sul piano psicologico, può anche apparire perlomeno equiparabile” .
In esecuzione del “dictum” cautelare, l’Amministrazione ha ammesso il Sig. -OMISSIS-alla valutazione dei titoli e, all’esito della complessiva valutazione, lo stesso è stato inserito in graduatoria tra gli idonei ma al di fuori del novero dei vincitori.
Alla pubblica udienza del giorno 8 aprile 2026, completata la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Le ragioni poste a fondamento del ricorso introduttivo, già ritenute fondate (a livello di “fumus”) da questo Collegio in sede cautelare, meritano oggi accoglimento anche all’esito del definitivo esame di merito.
Come ampiamente sopra esposto, l’Amministrazione, dopo aver concesso al ricorrente una licenza per lutto e averlo successivamente riconvocato consentendogli di svolgere le prove fisiche e attitudinali nella sessione di “recupero” programmata per gli ultimi giorni di giugno 2025 (insieme agli altri colleghi motivatamente impossibilitati ad essere esaminati nelle date originarie), nonostante l’idoneità attitudinale conseguita dal candidato, ha poi deciso di escluderlo dalla procedura concorsuale.
In tal modo è stato realizzato un comportamento palesemente contraddittorio, mediante l’esclusione dalla procedura decisa dopo che la stessa Amministrazione aveva, prima, apprezzato la gravità dell’evento luttuoso patito dal ricorrente, come tale riconosciuto dallo stesso Comando di appartenenza che accordava al militare la licenza straordinaria per lutto e, poi, lo aveva ammesso alle prove di recupero, condotta che, interpretata complessivamente secondo il canone di buona fede, ha certamente (e a giusto titolo) ingenerato nel candidato la legittima convinzione circa la piena legittimità della sua partecipazione alle fasi conclusive del concorso.
Come dedotto dalla difesa del ricorrente il candidato, stante l’evolversi dei fatti nei termini sopra esposti, ha maturato una aspettativa qualificata e incolpevole circa la legittimità del proprio percorso concorsuale, inducendolo a proseguire nelle prove con impegno e fiducia.
L’esclusione postuma costituisce, ad avviso del Collegio, una palese violazione, da un lato, dei principi di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 e, dall’altro, dal canone giuridico secondo cui non si può andare contro il “fatto proprio”: è stata cioè la stessa Amministrazione a riammettere il candidato alle prove di recupero, qualificando così, con tale fatto concludente, come legittima la sua partecipazione al concorso.
La circostanza che l’art. 11, comma 4, del bando non contemplava espressamente la fattispecie del (grave) lutto familiare tra quelle che potevano legittimare lo svolgimento di una sessione di recupero per l’accertamento attitudinale – la clausola della “lex specialis”, infatti, prevedeva che “l’accertamento dell’idoneità attitudinale non potrà essere sostenuto dai candidati che si trovino nella posizione di temporanea inidoneità al servizio militare incondizionato o in malattia. (…) potrà essere prevista un’eventuale prova di recupero esclusivamente per i suddetti candidati impossibilitati a sostenere l’accertamento dell’idoneità attitudinale nel giorno di prevista convocazione” – non conduceva necessariamente alla rigorosa conclusione a cui è pervenuta l’Amministrazione resistente.
Una interpretazione del bando ispirata a buona fede e al “favor partecipationis”, infatti, avrebbe dovuto favorire una considerazione dell’evento occorso al ricorrente quale causa che giustificava il differimento della prova attitudinale, al pari dei casi di temporanea inidoneità al servizio militare incondizionato e alla malattia, ai quali, “anche per le possibili ripercussioni sul piano psicologico, può anche apparire perlomeno equiparabile” (come ritenuto dalla Sezione in sede cautelare).
In questa ottica appaiono fugati anche i timori espressi dall’Amministrazione secondo cui la soluzione a favore della permanenza del candidato nel concorso si sarebbe posta in contrasto con il principio di parità di trattamento tra tutti i candidati: in realtà l’ammissione alle prove di recupero appare misura proporzionata che (sulla base di una previsione della “lex specialis”) è stata accordata non al singolo ricorrente ma a tutti i partecipanti che si sono trovati (senza loro colpa) in condizioni di impedimento o grave difficoltà nel prendere parte alle verifiche attitudinali svoltesi a maggio 2015 e si sono giovati di un breve differimento che, oltre a non avere comportato per loro alcun vantaggio competitivo, era in ogni caso giustificato da elementi oggettivi e verificabili.
Anche sul piano dell’interesse pubblico alla sollecita definizione della procedura concorsuale, lo stesso evolversi delle fasi concorsuali esclude che la sessione suppletiva, in quanto estesa all’odierno ricorrente, abbia generato prolungamento significativo dei tempi procedurali.
In conclusione il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, va disposto l’annullamento del provvedimento di esclusione, con conseguente definitiva stabilizzazione della posizione del ricorrente nella graduatoria finale degli idonei non vincitori e il pieno riconoscimento del suo diritto a permanere in essa ad ogni effetto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione in epigrafe impugnato, con conseguente stabilizzazione della posizione del ricorrente nella graduatoria finale degli idonei non vincitori e il pieno riconoscimento del suo diritto a permanere in essa.
Condanna il Ministero della Difesa alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00), oltre Iva, Cassa Avvocati, rimborso del contributo unificato e rimborso delle spese generali nella misura del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN NI, Presidente
DI OR, Consigliere, Estensore
Chiara Cavallari, Primo Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| DI OR | AN NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.